TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5039/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA ALFONSO BORRELLI 4, presso lo studio dell'Avv. BRANCATO LUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA ORAZIO ANTINORI 4/A, presso lo studio dell'Avv. PALERMO VINCENZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 25/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 29/08/2012 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- Assegnazione casa coniugale e affidamento figli minori.
I coniugi vivranno separati, con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno opportuno, con obbligo di comunicarsene vicendevolmente lo spostamento.
La casa coniugale, di proprietà di entrambi i ricorrenti e sulla quale grava un mutuo di cui si dirà appresso, resterà, con tutti gli arredi che la compongono, assegnata alla GN la quale continuerà a Controparte_1 vivervi con i figli minori e che manterranno il domicilio Per_1 Per_2 prevalente e la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
I minori, dunque, rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
- Modalità incontri dei minori con il padre.
Il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé i figli 2 pomeriggi a settimana (in caso di disaccordo il lunedì e il venerdì) dalle h. 17, prelevandoli presso l'abitazione materna e/o presso il luogo ove gli stessi si troveranno, e tenendoli con sé sino a dopo cena quando li riaccompagnerà a casa entro le h 22.
A weekend alterni dal venerdì, secondo l'orario sopra indicato, sino alla domenica sera alle h 22,00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
Per quanto concerne tutte le altre festività civili e religiose (Immacolata,
Natale, S.Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto e Ognissanti) i minori le trascorreranno con l'uno o l'altro genitore alternandole annualmente e concordandole preventivamente in spirito di collaborazione e nell'interesse esclusivo dei minori.
Per quanto concerne le vacanze estive e potranno trascorrere Per_1 Per_2 con ciascun genitore 15 giorni (anche non consecutivi divisi i 2 periodi di 7
2 giorni ciascuno) con sospensione del diritto di visita dell'altro.
Resta inteso che i superiori accordi potranno liberamente essere modificati dalle parti sulla base di eventuali impegni lavorativi delle parti e/o dei figli stessi, sempre in un'ottica di trasparente collaborazione nel superiore interesse dei minori stessi.
- Condizioni economiche parti e mantenimento figli.
Preliminarmente si dà atto che le parti svolgono entrambe attività lavorativa e, dunque, essendo economicamente indipendenti, stabiliscono sin d'ora che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
I coniugi per l'acquisto della casa coniugale, che, come detto, resterà assegnata alla GN , hanno contratto un mutuo con Banca Monte CP_1 dei Paschi di Siena, intestato ad entrambi e concordano che lo stesso continuerà a essere pagato mensilmente al 50% da ciascuno di loro.
Il Signor verserà mensilmente alla GN un assegno a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a Euro 700,00 (Euro 350,00 per ciascun figlio) da corrispondere tramite bonifico bancario entro il giorno
15 di ogni mese: detto assegno sarà, come per legge, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
I genitori, inoltre, parteciperanno in ragione del 60% il padre e il 40% la madre, alle spese straordinarie per i figli da concordare in conformità ai criteri fissati nel protocollo siglato il 2.7.2019 e vigente presso il Tribunale di
Palermo.
Le parti concordano, altresì, che la GN percepirà per intero CP_1
(100%) l'Assegno Unico per i figli e il Signor si impegna con la Pt_1 sottoscrizione del presente atto a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria e/o ad apporre le firme utili al raggiungimento del suddetto scopo.
I coniugi concordano di dare esecuzione immediata ai patti sopra concordati con la sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
3 riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 403 P. 2, S. A, Anno 2012) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5039/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA ALFONSO BORRELLI 4, presso lo studio dell'Avv. BRANCATO LUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA ORAZIO ANTINORI 4/A, presso lo studio dell'Avv. PALERMO VINCENZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 25/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 29/08/2012 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- Assegnazione casa coniugale e affidamento figli minori.
I coniugi vivranno separati, con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno opportuno, con obbligo di comunicarsene vicendevolmente lo spostamento.
La casa coniugale, di proprietà di entrambi i ricorrenti e sulla quale grava un mutuo di cui si dirà appresso, resterà, con tutti gli arredi che la compongono, assegnata alla GN la quale continuerà a Controparte_1 vivervi con i figli minori e che manterranno il domicilio Per_1 Per_2 prevalente e la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
I minori, dunque, rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
- Modalità incontri dei minori con il padre.
Il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé i figli 2 pomeriggi a settimana (in caso di disaccordo il lunedì e il venerdì) dalle h. 17, prelevandoli presso l'abitazione materna e/o presso il luogo ove gli stessi si troveranno, e tenendoli con sé sino a dopo cena quando li riaccompagnerà a casa entro le h 22.
A weekend alterni dal venerdì, secondo l'orario sopra indicato, sino alla domenica sera alle h 22,00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
Per quanto concerne tutte le altre festività civili e religiose (Immacolata,
Natale, S.Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto e Ognissanti) i minori le trascorreranno con l'uno o l'altro genitore alternandole annualmente e concordandole preventivamente in spirito di collaborazione e nell'interesse esclusivo dei minori.
Per quanto concerne le vacanze estive e potranno trascorrere Per_1 Per_2 con ciascun genitore 15 giorni (anche non consecutivi divisi i 2 periodi di 7
2 giorni ciascuno) con sospensione del diritto di visita dell'altro.
Resta inteso che i superiori accordi potranno liberamente essere modificati dalle parti sulla base di eventuali impegni lavorativi delle parti e/o dei figli stessi, sempre in un'ottica di trasparente collaborazione nel superiore interesse dei minori stessi.
- Condizioni economiche parti e mantenimento figli.
Preliminarmente si dà atto che le parti svolgono entrambe attività lavorativa e, dunque, essendo economicamente indipendenti, stabiliscono sin d'ora che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
I coniugi per l'acquisto della casa coniugale, che, come detto, resterà assegnata alla GN , hanno contratto un mutuo con Banca Monte CP_1 dei Paschi di Siena, intestato ad entrambi e concordano che lo stesso continuerà a essere pagato mensilmente al 50% da ciascuno di loro.
Il Signor verserà mensilmente alla GN un assegno a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a Euro 700,00 (Euro 350,00 per ciascun figlio) da corrispondere tramite bonifico bancario entro il giorno
15 di ogni mese: detto assegno sarà, come per legge, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
I genitori, inoltre, parteciperanno in ragione del 60% il padre e il 40% la madre, alle spese straordinarie per i figli da concordare in conformità ai criteri fissati nel protocollo siglato il 2.7.2019 e vigente presso il Tribunale di
Palermo.
Le parti concordano, altresì, che la GN percepirà per intero CP_1
(100%) l'Assegno Unico per i figli e il Signor si impegna con la Pt_1 sottoscrizione del presente atto a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria e/o ad apporre le firme utili al raggiungimento del suddetto scopo.
I coniugi concordano di dare esecuzione immediata ai patti sopra concordati con la sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
3 riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 403 P. 2, S. A, Anno 2012) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4