Rigetto
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 31/03/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02663/2025REG.PROV.COLL.
N. 08414/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8414 del 2024, proposto dalla
SE.CO.T. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Di Battista e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Mazzini, n. 113;
contro
Comune di Pomezia (Roma), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Falco e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ursula Benincampi, in Roma, viale G. Cesare, n. 183;
Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio;
per la riforma,
in parte qua ,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma Sezione Quinta Ter , n. 5730/2024 del 22 marzo 2024, resa tra le parti, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso R.G. n. 4039/2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione e difensiva del Comune di Pomezia;
Viste la memoria dell’appellante, le repliche delle parti;
Viste le rispettive istanze delle parti di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe la SE.CO.T. S.r.l. (d’ora in avanti: SE.CO.T. o Società) ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V- ter , n. 5730/2024 del 22 marzo 2024, chiedendone la riforma in parte qua ;
- che la sentenza appellata ha accolto il ricorso della Società avverso la richiesta ad essa rivolta dal Comune di Pomezia (RM) di pagamento del canone relativo alla concessione demaniale marittima n. 57/2003 (rilasciata alla stessa SE.CO.T.) per l’annualità 2009, mentre l’ha respinto in relazione alla richiesta di pagamento del predetto canone per le annualità 2007 e 2008;
- che in fatto l’odierna appellante ha ottenuto dal Comune di Pomezia il rilascio della concessione n. 57/2003, con durata dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007, per mantenere una veranda ristorante sull’area demaniale assentita, con superficie di mq. 560,00 e situata sul litorale di Torvajanica, dietro pagamento di un canone annuo di € 1.339,28 “ salvo conguaglio ”. In data 9 novembre 2007, tuttavia, il Comune di Pomezia ha inviato alla Società una richiesta di pagamento del canone demaniale annuo (rideterminato ai sensi dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006) pari ad € 41.902,60, oltre ad € 6.285,39 per l’imposta regionale, per un totale di € 48.187,99. Analoghe richieste sono state inviate dal Comune alla SE.COT. per i canoni relativi al 2008 (€ 44.960,80, più € 6.745,02 per l’imposta regionale) e al 2009 (€ 42.107,85, più € 6.316,18 di imposta regionale);
- che di conseguenza la Società conveniva in giudizio il Comune di Pomezia innanzi il Tribunale di Velletri chiedendo l’accertamento dell’avvenuto pagamento da parte sua del canone della concessione demaniale marittima n. 57/2003 per l’anno 2007, nonché l’accertamento dell’avvenuta scadenza e/o decadenza della predetta concessione demaniale a far data dal 31 dicembre 2007 e, per effetto di ciò, la declaratoria di non debenza delle maggiori somme pretese dal Comune a tale titolo con riferimento alle annualità 2007, 2008 e 2009 (a seguito della rideterminazione operata ai sensi dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006);
- che con sentenza n. 2490 del 9 dicembre 2013 l’adito G.O. dichiarava il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione amministrativa, ritenendo che la controversia avesse a oggetto la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio e non si limitasse ad aspetti meramente patrimoniali;
- che, pertanto, la SE.CO.T. riassumeva la causa innanzi al T.A.R. Lazio, contestando la pretesa del Comune di Pomezia alla rideterminazione dei canoni della concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006, in relazione alle annualità dal 2007 al 2009 e deducendo al riguardo: I) che per l’anno 2007 la novella non sarebbe stata applicabile ratione temporis , in quanto non riferibile ai rapporti già in corso; II) che per gli anni 2008 e 2009 la richiesta di pagamento non sarebbe stata fondata, per essere la concessione già scaduta e per non avere la Società ricorrente fatto uso, a partire dalla fine del 2007, della porzione di demanio, per la cui occupazione era stato richiesto il pagamento dei canoni;
Considerato inoltre:
- che il T.A.R. Lazio, con la sentenza appellata, ha innanzitutto respinto il ricorso per quanto riguarda la contestazione della debenza dei canoni relativi al 2007, dovendosi l’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006 intendersi come riferito alle concessioni demaniali in essere alla data di entrata in vigore della citata l. n. 296 (1° gennaio 2007) “ e in relazione al segmento temporale di efficacia del titolo successivo alla data predetta ”: per conseguenza, essendo la concessione intestata alla Società ancora efficace alla data del 1° gennaio 2007, non sussistevano dubbi sull’applicabilità ad essa dei criteri di rideterminazione dei canoni recati dalla novella con riguardo all’anno 2007;
- che il T.A.R. ha altresì respinto il ricorso per quanto concerne i canoni relativi all’anno 2008, per avere la P.A. disposto, con determinazione n. 326 del 31 dicembre 2007, il rinnovo automatico della concessione ( rectius : l’estensione dell’efficacia del titolo) nelle more dell’istruttoria concernente il rinnovo: la Società, invece, dopo avere dato seguito nell’aprile del 2008 a una richiesta documentale al fine proprio del rinnovo della concessione, solo nel novembre del 2008 ha espresso la volontà di rinunciare al predetto rinnovo, di tal ché, conclude il T.A.R., il canone preteso dal Comune per l’anno 2008 deve ritenersi effettivamente dovuto, in quanto la SE.CO.T. ha manifestato la volontà abdicativa soltanto alla fine dell’anno in questione;
- che il primo giudice ha invece accolto il ricorso nella parte relativa alla contestazione della debenza del canone per l’annualità 2009, dichiarando il difetto di giurisdizione sulla domanda riconvenzionale proposta dall’Agenzia del Demanio per ottenere il pagamento delle somme in relazione al protrarsi (ormai sine titulo ) dell’occupazione dell’area demaniale;
Considerato, ancora:
- che l’appellante ha impugnato la sentenza nei capi recanti il rigetto della domanda di annullamento degli atti di pagamento dei canoni concessori per gli anni 2007 e 2008, rideterminati ai sensi della l. n. 296/2006, deducendo i seguenti motivi:
1) error in iudicando : erroneità della sentenza per illogicità della motivazione, violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 251 della l. 296/2006 ed eccesso di potere, poiché i criteri di calcolo dei canoni di cui all’art. 1, comma 251, cit. si applicherebbero alle sole concessioni demaniali rilasciate o rinnovate a far data dal 1° gennaio 2007 e perciò, non si applicherebbero alla concessione di cui è stata titolare la SE.CO.T. (n. 57/2003), risalente al 2003 e scaduta il 31 dicembre 2007, la quale non sarebbe stata né rilasciata, né rinnovata durante il 2007;
2) sulla richiesta di pagamento del canone di concessione demaniale marittima per l’annualità 2008: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell’art. 47, lettere d) e f) cod. nav., eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, giacché, da un lato, il rinnovo automatico della concessione (invocato dal T.A.R.) sarebbe illegittimo, siccome non conforme ai principi di libertà di stabilimento, non discriminazione e tutela della concorrenza, di derivazione europea: il rinnovo della concessione avrebbe potuto esservi solo all’esito di una nuova istruttoria, che nel caso in discorso non si sarebbe conclusa. D’altro lato, il primo giudice sarebbe incorso in errore nella ricostruzione dei fatti, poiché la Società avrebbe inoltrato al Comune il 1° ottobre 2007 istanza di rinnovo, ma il Comune l’avrebbe ritenuta insufficiente, formulando con nota prot. n. 100938 del 17 dicembre 2007 e poi ancora con nota prot. n. 45483 del 10 giugno 2008 richiesta di integrazione documentale, che, però, la SE.CO.T. avrebbe disatteso, determinando la sospensione dell’efficacia del titolo concessorio (stante la mancata conclusione dell’istruttoria) e palesando di fatto la rinuncia alla concessione. Con nota prot. n. 95053 del 5 novembre 2008 il Comune avrebbe inoltrato un’ulteriore richiesta di integrazione documentale, a cui la Società avrebbe risposto con missiva del 13 novembre 2008, dichiarando la volontà di non rinnovare la concessione, ma detta dichiarazione sarebbe solo l’ultima esternazione di volontà della Società, la quale già al momento della prima richiesta di integrazione documentale avrebbe, tramite il mancato riscontro alla stessa, rinunciato tacitamente al rinnovo della concessione. A seguito della rinuncia, già perfezionata nel giugno 2008, la concessione sarebbe decaduta dal 31 dicembre 2007, sicché la pretesa di pagamento del canone demaniale per l’anno 2008 sarebbe illegittima, non essendo stata la concessione rinnovata;
- che si è costituito in giudizio il Comune di Pomezia (RM) attraverso il deposito di una memoria di costituzione e difensiva, con cui ha eccepito l’infondatezza nel merito dei motivi dell’appello ed ha concluso per la reiezione dello stesso;
- che l’appellante ha depositato una memoria ed ambedue le parti hanno depositato una replica, con cui hanno controdedotto alle altrui difese e insistito nelle conclusioni già rassegnate;
- che le parti hanno rispettivamente depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi;
- che all’udienza pubblica del 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’appello sia nel suo complesso infondato;
Considerato, infatti:
- che è infondato anzitutto il primo motivo di appello, poiché la novella di cui alla l. n. 296/2006 si applica anche alla fattispecie per cui è causa, relativamente alle annualità del rapporto concessorio dal 2007 in poi;
- che in particolare l’art. 1, comma 251, della l. n. 296 cit. elenca una serie di criteri di determinazione dei canoni annui “ per le concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei […]”, ma come osservato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, anche le concessioni che, come quella ora in esame, erano “ in corso ” alla data di entrata in vigore della novella legislativa, sono concessioni “ rilasciate o rinnovate ” (C.d.S., Sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 340);
- che la Corte costituzionale, con sentenza n. 302 del 22 ottobre 2010, ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006, nella parte in cui ha determinato l’aumento dei canoni previsti per le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, mettendo in rilievo come tale legge si applichi anche ai rapporti in corso e come ciò sia in linea di principio legittimo. Infatti, nel nostro ordinamento non è precluso al Legislatore di emanare disposizioni che vadano a modificare in senso sfavorevole per i destinatari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, con il limite (oltre all’irretroattività in materia penale) che le suddette disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, andando a frustrare, con riguardo a situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello Stato di diritto (Corte cost., sentenze 7 maggio 2005, n. 264; 24 luglio 2009, n. 236). Orbene, nel caso dell’art. 1, comma 251, cit., la variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari di beni del demanio marittimo non è frutto di una decisione legislativa improvvisa e arbitraria, ma si inserisce in una linea evolutiva della disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali volta ad avvicinare i valori di tali beni a quelli di mercato, con lo scopo, conforme agli artt. 3 e 97 Cost., di consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate e di rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli pagati in favore di locatori privati (cfr. C.d.S., Sez. VI, 11 agosto 2020, n. 5008);
- che, pertanto, legittimamente il Comune di Pomezia ha applicato i nuovi criteri ex art. 1, comma 251, cit. per la determinazione dei canoni dovuti dalla SE.CO.T. per le annualità dal 1° gennaio 2007 in poi: come osservato dal T.A.R., “ le concessioni […] determinano l’insorgenza di un rapporto di durata; relazione che, come tale, è soggetta (anche) alle sopravvenienze normative per il torno di tempo successivo alla loro entrata in vigore ”, con il limite ora visto della lesione dell’affidamento dei cittadini, che nella materia in esame la Corte costituzionale ha ritenuto insussistente. Anzi, a voler seguire fino in fondo la tesi della SE.CO.T., secondo cui la novella si applicherebbe solo alle nuove concessioni rilasciate dal 1° gennaio 2007, si rischierebbe una discriminazione c.d. al contrario dei nuovi concessionari nei confronti dei vecchi, i primi essendo irragionevolmente svantaggiati rispetto ai secondi per le annualità dal 2007 in poi;
- che è altresì palesemente infondato il secondo motivo di appello, poiché, come osserva la sentenza appellata, la determinazione del Comune di Pomezia n. 326 del 31 dicembre 2007 (doc. 4 del Comune nel giudizio innanzi al T.A.R.) ha esplicitamente autorizzato “ il temporaneo rinnovo automatico dei titoli concessori in scadenza al 31.12.2007 ”, cosicché non può dubitarsi che la concessione n. 57/03 sia stata rinnovata per il 2008, nelle more del completamento dell’istruttoria volta al suo rinnovo (poi non concretizzatosi), e che, pertanto, sussista l’obbligo della Società di pagare i canoni anche per tale annualità nella misura fissata dalla nuova disciplina,
- che non rileva la pretesa illegittimità del rinnovo automatico (peraltro solo temporaneo) dei titoli concessori, perché l’appellante non ha allegato, né documentato di aver impugnato la determinazione comunale n. 326 cit. (anche ammesso che potesse farlo, trattandosi di atto accrescitivo della sua sfera giuridica);
- che alla luce del rinnovo di cui alla determinazione n. 326 cit., neppure rileva il fatto che la Società non abbia riscontrato la richiesta di integrazione documentale trasmessale dal Comune;
Ritenuto in conclusione, per quanto esposto, che l’appello debba essere respinto siccome infondato, dovendo la sentenza appellata essere confermata nei capi impugnati;
Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese del giudizio di appello secondo soccombenza, a carico dell’appellante ed in favore del Comune di Pomezia, nella misura di cui al dispositivo, e di non far luogo a pronuncia sulle spese nei confronti dell’Agenzia del Demanio, la quale, pur evocata, non si è costituita in questo grado del giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Pomezia le spese del giudizio di appello, che liquida in misura forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge, non facendo luogo a spese nei confronti dell’Agenzia del Demanio, non costituitasi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO