Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 14 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/08/2025, n. 6892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6892 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06892/2025REG.PROV.COLL.
N. 08615/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8615 del 2023, proposto dalla società Di.Cos. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Balestra, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di RO LE, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio, sede di RO, Sez. II, 6 aprile 2023, n. 5857, resa tra le parti, che ha deciso il ricorso proposto dalla società Di.Cos. s.p.a. per l'accertamento dell'inadempimento di RO LE alla convenzione stipulata con rogito del 13 maggio 2008, a firma del notaio Ungari Trasatti di RO, repertorio n. 24092, raccolta n. 11700, e dei successivi atti modificativi, a rogito del notaio Intersimone di RO del 12 dicembre 2003, repertorio n. 177765, e del notaio De Agostini di RO del 12 luglio 2007, repertorio n. 47988, per la concessione del diritto di superficie su di un'area di proprietà comunale (in RO, largo Bartolomeo Perestrello), finalizzata alla realizzazione di un parcheggio ai sensi dell'art. 9 l. 122/1989, nonché per la conseguente condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni subìti e subendi dalla società ricorrente a causa della mancata acquisizione al patrimonio indisponibile di RO LE delle particelle (foglio 628, nn. 182 e 951) ricadenti nella sagoma del parcheggio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Martina Arrivi e viste le conclusioni dell'appellante, da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al T.A.R. Lazio, la società Di.Cos. s.p.a. ha agito in giudizio per lamentare l'inadempimento del Comune di RO LE agli obblighi derivanti da una convenzione conclusa per la realizzazione di un parcheggio interrato, contenente posti auto destinati all'alienazione a terzi.
1.1. La società ha esposto che, in attuazione del programma urbano dei parcheggi, adottato in ossequio alla l. 122/1989 (cd. legge Tognoli), con convenzione del 1998, successivamente modificata nel 2003 e nel 2007, il Comune di RO LE costituì, in favore della società Di.Cos. s.p.a., il diritto di superficie su un'area di proprietà comunale in largo Bartolomeo Perestrello, per la realizzazione di un parcheggio interrato, i cui box auto avrebbero poi potuto essere alienati, in proprietà superficiaria, dalla società costruttrice a terzi.
La ricorrente ha, inoltre, dedotto che, all'indomani della realizzazione dell'opera, in fase di vendita dei box, emerse che otto di essi insistevano su particelle (182 e 951 del foglio 629) che erano risultate non interamente di proprietà di RO LE, con conseguente impossibilità di perfezionare gli atti di alienazione. Nonostante plurime diffide, il Comune di RO LE non avrebbe provveduto a sanare l'anomalia rilevata acquisendo coattivamente la proprietà delle particelle.
Pertanto, la società Di.Cos. s.p.a. ha domandato la condanna dell'amministrazione comunale all'adempimento dell'obbligazione convenzionale di procurarle l'efficace acquisto del diritto di superficie, nonché al risarcimento dei danni derivanti dall'impossibilità di commercializzare i box auto ubicati sulle particelle catastali non di proprietà dell'amministrazione.
1.2. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, il Comune di RO LE non ha contestato l'inadempimento, deducendo solo di essersi attivato per l'avvio delle procedure necessarie ad acquisire le aree al patrimonio comunale, ma ha contrastato le pretese risarcitorie della ricorrente, affermando che le stesse non fossero sufficientemente provate, essendovi altri box invenduti, oltre a quelli oggetto della problematica rilevata.
1.3. Con sentenza n. 5857 del 6 aprile 2023, non notificata, il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso nei limiti della prima domanda e, pertanto, ha condannato RO LE « all'adempimento dell'obbligazione assunta di garantire la proprietà comunale delle aree oggetto di concessione », mentre ha respinto la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il nesso causale tra l'inadempimento dell'amministrazione e la mancata vendita dei box auto.
In particolare, il giudice ha rilevato che « non vi è prova del fatto che i suddetti box siano rimasti invenduti a causa di tale inadempimento in quanto, come rilevato dall'Amministrazione comunale e non contestato dalla società ricorrente, ad oggi residuano ulteriori box invenduti oltre a quelli cui afferiscono le problematiche denunziate. Così come non vi è prova che la ricorrente abbia complessivamente subito un danno economico eziologicamente riconducibile al comportamento dell'amministrazione. L'amministrazione, infatti, nel 2007 aveva autorizzato un aumento dei piani del parcheggio e dei posti auto in tal modo accrescendo le prospettive di ricavi della società ricorrente. La convenzione, inoltre, autorizzava espressamente (articolo 19) la ricorrente a locare i box auto che non sarebbero stati trasferiti a terzi consentendo in tal modo di rientrare delle spese di condominio e manutenzione degli stessi. D'altro canto, non vi è prova che la ricorrente non abbia effettivamente locato i suddetti box negli anni trascorsi ».
2. La sentenza di primo grado è stata appellata dalla Di.Cos. s.p.a. con ricorso notificato il 6 ottobre 2023 e depositato il 31 ottobre 2023.
2.1. A sostegno del gravame, la società ha articolato cinque motivi di appello.
I) « ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.115 C.P.C. – OMESSO ESAME O TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DOCUMENTI DI CAUSA ». Ad avviso dell'appellante, il Comune di RO LE non avrebbe mai allegato in giudizio che vi fossero ulteriori box invenduti oltre a quegli otto risultati non di proprietà dell'amministrazione. Al contrario, il Comune avrebbe ammesso che più del 90% dei parcheggi edificati erano stati alienati, così confermando l'esistenza del nesso causale tra l'inadempimento dell'amministrazione e l'impossibilità di vendere gli otto box residui.
II) « ERRONEITÀ ED ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA INTESO VALORIZZARE LA VARIANTE INTERVENUTA PER ESCLUDERE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1223 C.C. ». L'appellante contesta il passaggio della sentenza in cui, in sostanza, si adduce che l'autorizzazione rilasciata dal Comune all'edificazione di un maggior numero di parcheggi abbia compensato la perdita subita dalla società a causa dell'invendibilità degli otto box insistenti sull'area non espropriata. Infatti, una volta riscontrato l'inadempimento del Comune, il fatto che esso abbia accresciuto la prospettiva di ricavi della ricorrente mediante un aumento della volumetria edificabile non avrebbe potuto condurre all'esclusione del nesso causale tra inadempimento, comunque presente, e danno da mancata vendita di taluni box. Inoltre, l'aumento della volumetria assentita non sarebbe rimasta senza costi per la società, posto che la convenzione modificativa ha innalzato il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie e che, comunque, la realizzazione di più parcheggi importa anche dei maggiori costi di edificazione che erodono l'utile finale.
III) « ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN ORDINE ALL'ONERE DELLA PROVA ». Con questo motivo, l'appellante lamenta che il giudice abbia addossato alla Di.Cos. s.p.a. l'onere di provare di non aver mai locato a terzi i box, vale a dire un evento negativo indimostrabile. Tuttalpiù, sarebbe stato onere del Comune di RO provare, quale fatto impeditivo del risarcimento, l'intervenuta locazione di tutti o alcuni dei parcheggi.
IV) « ERROR IN PROCEDENDO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO NONCHÉ PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1227 C.C. E DELL'ART.19 DELLA CONVENZIONE ». L'appellante prosegue osservando che, quando il T.A.R. ha addotto che la società avrebbe potuto locare a terzi i box invenduti, avrebbe rilevato d'ufficio, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., un'eccezione in senso stretto, quale è il concorso colposo del creditore nella provocazione del danno conseguenza ex art. 1227, co. 2, cod. civ. Ad ogni modo, la facoltà di locare i parcheggi, riconosciuta dall'art. 19 della convenzione, non costituirebbe un obbligo e, pertanto, il fatto di non essersi avvalsi della stessa non potrebbe incidere sul risarcimento dovuto. Infine, anche la locazione di box altrui avrebbe potuto esporre la società a problematiche derivanti dalla mancata titolarità degli stessi.
V) « ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA RITENUTA INSUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ ». Con l'ultimo motivo, la società appellante deduce che il giudice di primo grado abbia male applicato i principi in materia di causalità, nell'ambito della responsabilità contrattuale, sostenendo che la causalità materiale sia assorbita nell'inadempimento e che, pertanto, il creditore debba provare esclusivamente la causalità giuridica tra inadempimento e danno.
2.2. Di seguito, l'appellante ha riportato l'illustrazione delle pretese risarcitorie, già avanzate in primo grado.
Essa adduce di aver subito, anzitutto, un danno emergente di euro 467.288,95, oltre a rivalutazione e interessi, così suddiviso:
- euro 29.418,02, corrispondenti all'ammontare degli oneri condominiali gravanti sui box auto rimasti invenduti, a partire dal 2007, anno in cui sono iniziate le vendite dei (restanti) posti auto;
- euro 437.870,93, corrispondenti agli oneri finanziari ricollegabili al mancato incasso del prezzo di vendita dei box, pari agli interessi passivi che la ricorrente ha riconosciuto alla Banca di Credito Cooperativo di RO, istituto di credito che ha finanziato l'iniziativa.
La società lamenta, inoltre, un lucro cessante consistente nella mancata percezione dei corrispettivi di vendita degli otto parcheggi, quantificato in misura pari al prezzo medio delle vendite del biennio 2007/2008 (ossia euro 37.050, dal momento che i corrispettivi delle vendite degli altri box oscillano tra un minimo di euro 35.500 e un massimo di euro 38.600) e, quindi, in euro 296.400 oppure, in subordine, pari al valore differenziale tra il prezzo medio al 2007/2008 e il prezzo di mercato dell'anno in cui la società ha agito in giudizio (nel 2020), commisurato in apposita perizia in euro 18.000 per ogni box e, pertanto, in un totale di euro 144.000.
3. Il Comune di RO LE, ritualmente evocato, non si è costituito nel giudizio di appello.
4. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 22 maggio 2025.
DIRITTO
5. Le censure mosse alla sentenza di primo grado sono fondate.
5.1. Il primo giudice ha constatato l'inadempimento di RO LE all'obbligazione di garantire la piena ed esclusiva proprietà dell'area su cui, con la convenzione del 1998 e con le successive modificazioni del 2003 e del 2007, ha costituito il diritto di superficie in favore della società Di.Cos. s.p.a. La statuizione, che non ha formato oggetto di appello da parte dell'amministrazione, è passata in giudicato, così come la condanna del Comune all'adempimento della predetta obbligazione, mediante l'acquisto (eventualmente coattivo) della proprietà delle particelle 182 e 951 del foglio 629, onde rendere efficace – secondo il meccanismo di cui all'art. 1478 cod. civ. – l'acquisto, da parte della Di.Cos. s.p.a., della proprietà superficiaria sui box auto frattanto edificati.
Il giudice ha soltanto escluso il nesso di causalità tra detto inadempimento e i danni lamentati dalla società ricorrente, tutti legati all'impossibilità di alienare, negli anni 2007/2008, gli otto box insistenti sulle particelle altrui. Ad avviso del T.A.R., la società non avrebbe adeguatamente dimostrato che la mancata vendita dei box derivi dal fatto che essi si siano rivelati di proprietà altrui, in quanto:
- secondo una incontestata allegazione del Comune di RO, residuerebbero altri parcheggi rimasti invenduti;
- la società avrebbe comunque conseguito un maggior guadagno dalla realizzazione di posti auto aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente progettati, poiché, con la convenzione modificativa del 2007, il Comune ha accresciuto la capacità edificatoria dell'area;
- la società avrebbe potuto locare a terzi i parcheggi non alienati, avvalendosi della facoltà riconosciutale dall'art. 19 della convenzione.
5.2. Le circostanze addotte dal giudice di primo grado non sono sufficienti a escludere il nesso causale tra l'inadempimento comunale e la mancata vendita dei parcheggi nell'anno 2007.
5.3. Come noto, nella responsabilità civile, la causalità segue la regola probatoria della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", sicché, ai fini della sua dimostrazione in giudizio, è sufficiente che il legame causale tra il danno e il comportamento del danneggiante sia sostenuto da una probabilità maggiore rispetto ad eventuali fattori eziologici alternativi (Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581).
Nell'ambito della responsabilità da inadempimento di una obbligazione vi è, di norma, coincidenza tra inadempimento ed eziologia, nel senso che la prova dell'inadempimento costituisce anche prova della lesione dell'interesse del creditore.
Nel caso di specie, è stata fornita la prova dell'inadempimento.
Ma anche qualora si voglia ritenere applicabile la regola della preponderanza dell'evidenza, nel caso di specie, la mancata vendita degli otto box è, più probabilmente che non, determinata dalla non appartenenza delle due particelle su cui essi insistono al Comune e, per l'effetto, al mancato acquisto, da parte della Di.Cos. s.p.a. del diritto di superficie.
5.4. È fatto notorio che, in vista dell'atto di alienazione, si compiano apposite verifiche notarili nei registri immobiliari – come, in effetti, avvenuto nella fattispecie (v. relazione notarile prodotta in primo grado sub doc. 13 ricorrente) – e che eventuali difetti di legittimazione del venditore pregiudichino la stipula dell'atto medesimo. Inoltre, è stato lo stesso Comune di RO LE ad ammettere, nelle note di udienza depositate il 17 settembre 2021 nel giudizio di primo grado, che più del 90% dei box auto erano stati alienati, circostanza sintomatica dell'appetibilità di tali beni sul mercato immobiliare di allora; in effetti, la società ricorrente ha prodotto, in primo grado, gli atti di alienazione di svariati posti auto, avvenuti nelle annualità 2007/2008 (doc. 16 e 17). A fronte di tale scenario, non può attribuirsi rilievo determinante, per escludere il nesso di causa, all'allegazione effettuata dal Comune, sempre nelle note di udienza del 17 settembre 2021, secondo la quale « la stessa società ha ancora a disposizione 14 boxes invenduti, probabilmente per mancanza di richiesta da parte del mercato immobiliare », trattandosi di un numero di posti auto – tra l'altro comprensivo degli otto box per cui è causa – effimero rispetto alla percentuale di vendita, come visto superiore al 90%.
5.5. Il nesso causale tra l'inadempimento e il danno, discendente dall'impossibilità di alienare i parcheggi di titolarità altrui, non può essere smentito neppure dalla circostanza, valorizzata dal T.A.R., che, con la convenzione modificativa del 2007, il Comune abbia aumentato la volumetria edificabile e, così, abbia permesso alla Di.Cos. s.p.a. di realizzare ulteriori parcheggi. Infatti, come correttamente evidenziato nell'atto di appello, l'incremento volumetrico non elide il fatto che otto box auto siano rimasti invenduti poiché non appartenenti, in proprietà superficiaria, alla società costruttrice e, pertanto, non elimina le voci di danno correlate a tale problematica, senza contare che, come parimenti messo in luce dall'appellante, la realizzazione di ulteriori parcheggi ha avuto anche dei costi aggiuntivi per la società costruttrice.
5.6. Infine, non ha rilievo escludente del nesso causale la circostanza che la società potesse locare i box invenduti a terzi, giacché la locazione dei box – oltre a costituire una mera facoltà riconosciuta dalla convenzione, come tale priva di doverosità – è una forma di sfruttamento del bene del tutto eterogeneo rispetto all'alienazione della proprietà superficiaria, l'una rientrando nella facoltà di godimento (indiretto) della res , l'altra nella facoltà di disposizione del diritto. L'omesso ricorso alla locazione, dunque, non può essere addebitato alla società danneggiata ai sensi dell'art. 1227, co. 2, cod. civ., a mente del quale «[i] l risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza »: l'onere di cooperazione sancito dalla norma grava il danneggiante di porre in essere condotte idonee ad evitare i danni conseguenza subiti, perciò presuppone l'omogeneità funzionale tra le condotte esigibili e i danni evitabili, nel senso che le prime devono essere in grado di eliminare o ridurre i secondi. Ebbene, non vi è omogeneità funzionale tra locazione e vendita, posto che, dal punto di vista eziologico, l'eventuale locazione dei box non avrebbe eliso l'impossibilità di venderli. Infine, rileva la circostanza che, sebbene, astrattamente, per locare efficacemente un bene non occorre esserne titolare, dal punto di vista pratico, l'attribuzione a terzi del godimento dei box avrebbe esposto la società ricorrente a responsabilità nei confronti dei loro legittimi proprietari: tale circostanza priva la condotta in esame di esigibilità ex art. 1227, co. 2, cod. civ., considerato che il danneggiato è tenuto ad agire diligentemente per evitare l'aggravarsi del danno, ma non fino al punto di sacrificare i propri rilevanti interessi personali e patrimoniali, attraverso il compimento di attività complesse, impegnative e rischiose (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2025, n. 3629).
6. Si deve procedere, pertanto, all'analisi delle poste di danno allegate dalla società ricorrente.
6.1. Va riconosciuto il risarcimento del danno emergente costituito dalle spese condominiali maturate a carico della società in ragione della mancata alienazione a terzi degli otto box auto: trattasi, infatti, di esborsi che la Di.Cos. s.p.a. non avrebbe sopportato se avesse potuto vendere tempestivamente i beni, come ha fatto con i restanti posti auto. Le voci di costo sono analiticamente indicate nei bilanci condominiali, con annessa tabella riassuntiva, depositati in primo grado (doc. 14 ricorrente) e non sono state puntualmente contestate dal Comune che, nelle note di udienza del 17 settembre 2021 (unico atto con il quale il Comune ha svolto le proprie difese in giudizio), si è limitato, genericamente, a ritenere « erroneo il calcolo degli oneri condominiali che andrebbe valutato sulla base delle effettive superfici delle parti che afferiscono alla proprietà di RO LE », senza nulla aggiungere.
Il risarcimento coincide con la sommatoria degli oneri maturati, nei limiti della domanda di parte, e ammonta a euro 29.418,02.
Le varie voci di costo devono essere rivalutate da ciascuna annualità di competenza a oggi e, sulle somme annualmente rivalutate, decorrono, sino alla data odierna, gli interessi legali compensativi dell'intempestivo godimento del risarcimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
6.2. Nessun risarcimento può essere attribuito, invece, in relazione agli interessi passivi pagati dalla società sul mutuo contratto con la banca che ha sovvenzionato la realizzazione dell'intervento edilizio (per un totale asseritamente pari a euro 437.879,93), poiché essi non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di RO LE (cfr. art. 1223 cod. civ.). Gli interessi passivi, infatti, sono semplici corrispettivi del contratto di mutuo volontariamente concluso dalla Di.Cos. s.p.a. per finanziare la propria iniziativa imprenditoriale e avrebbero dovuto essere pagati anche se la società avesse tempestivamente alienato gli otto box per cui è causa. La circostanza che, dalla vendita di tali box, l'appellante avrebbe acquisito una somma idonea a estinguere anticipatamente il mutuo costituisce un mero accidente, dal momento che l'estinzione del mutuo, così come il pagamento degli interessi passivi che contrattualmente maturano sulla somma mutuata, non è ontologicamente subordinata all'incameramento di una determinata provvista finanziaria, bensì è dovuta, in quanto obbligazione contrattuale, indipendentemente dalla liquidità del mutuatario.
6.3. Va riconosciuto il risarcimento per il lucro cessante, ma nei termini di seguito illustrati.
Il danno da mancato conseguimento di un profitto per la pronta alienazione dei box non può coincidere con l'intero corrispettivo ricavabile dalle vendite (liquidato dalla ricorrente in misura complessiva pari a euro 296.400), poiché tale ammontare potrebbe essere domandato in risarcimento solo se fosse acclarata la definitiva impossibilità di vendere i box. Invece, nel caso di specie, la società può ancora conseguire il diritto di superficie e legittimarsi alla vendita dei parcheggi, tanto più che la sentenza di primo grado, in parte qua passata in giudicato, ha condannato il Comune di RO all'adempimento dell'obbligazione di far conseguire l'acquisto del diritto alla società.
La permanente possibilità di alienare i box auto espone la società alla possibilità di conseguire un ricavo futuro, che non può aggiungersi alla posta risarcitoria, pena una inammissibile locupletazione della ricorrente, con alterazione della funzione compensativa del risarcimento del danno.
Il danno da lucro cessante, strettamente correlato, nella specie, al ritardo nell'adempimento, va, quindi, commisurato in misura pari alla differenza tra il prezzo medio dei box nelle annualità 2007/2008 e l'eventuale minor valore di mercato di tali cespiti nel momento in cui essi potranno essere venduti, ossia quando la società ne acquisirà, grazie al (tardivo) adempimento del Comune di RO, la proprietà superficiaria. Rimane fermo che il predetto danno differenziale sussisterà solo se, nel momento in cui la società conseguirà la legittimazione a vendere i box, il loro prezzo di mercato sarà inferiore a quello del 2007/2008.
6.4. L'esatta liquidazione di questa posta risarcitoria, in mancanza di opposizioni delle parti, viene affidata al meccanismo di cui all'art. 34, co. 4 cod. proc. amm. Se, infatti, il valore di mercato dei box all'epoca dell'inadempimento (2007/2008) è quantificabile in euro 37.050 per ciascun cespite, conformemente all'allegazione attorea, corroborata dall'analisi dei corrispettivi pattuiti nelle vendite effettuate in quegli anni (doc. 16 e 17 depositati in primo grado dalla società ricorrente), dalla consulenza tecnica svolta dal Tribunale di RO nell'ambito di un giudizio civile (doc. 18 ricorrente depositato in primo grado) e dalla perizia di parte (doc. 20 ricorrente depositato in primo grado), nonché in base al principio di non contestazione di cui all'art. 64, co. 2, cod. proc. amm., non è, allo stato, possibile conoscere il valore medio dei box nel momento in cui essi diverranno alienabili, ossia quando il Comune ottempererà alla sentenza di primo grado e acquisterà la proprietà delle particelle su cui i box insistono. Pertanto, si rimette all'accordo delle parti la fissazione del quantum dovuto, secondo i seguenti criteri:
- dovrà essere riconosciuto alla Di.Cos. s.p.a. il risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo medio dei posti auto nel 2007/2008 (euro 37.050 ciascuno), rivalutato a valori attuali, e l'eventuale minor valore di mercato dei medesimi nel momento in cui il Comune di RO LE ne acquisirà la proprietà e farà conseguire alla società appellante, ex art. 1478 cod. civ., la proprietà superficiaria sugli stessi;
- la predetta cifra, in quanto già stimata a valori correnti, non dovrà essere rivalutata;
- spettano, invece, gli interessi compensativi da intempestivo godimento del quantum risarcitorio, in misura pari agli interessi legali, da calcolarsi sulla somma devalutata al 2007 e rivalutata anno per anno sino alla data della liquidazione del risarcimento.
Ai fini del raggiungimento dell'accordo sulla presente condanna ex art. 34, co. 4, cod. proc. amm., si dispone, inoltre, che:
1) il Comune di RO LE comunichi alla società Di.Cos. s.p.a. l'intervenuto acquisto della proprietà delle particelle 182 e 951 del foglio 629, entro i successivi quindici giorni;
2) la società Di.Cos. s.p.a. formuli la propria proposta risarcitoria al Comune di RO LE, corredata da adeguata documentazione giustificativa, ricevuta la quale il Comune avrà il termine di novanta giorni per accettare la proposta o per presentare una controproposta;
3) l'accordo sui criteri dovrà essere raggiunto entro il termine complessivo di centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al punto 1).
7. In ragione della complessità della vicenda contenziosa e dell'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, le spese del doppio grado di giudizio vengono dichiarate irripetibili, ferme quelle già liquidate in primo grado, pari a euro 2.000 per compensi, in favore della società ricorrente, in ragione dell'accoglimento della domanda di condanna all'adempimento dell'obbligazione convenzionale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, in riforma della sentenza appellata, condanna il Comune di RO LE al risarcimento del danno, in misura pari a euro 29.418,02, oltre rivalutazione e interessi, nonché secondo i criteri fissati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, co. 4, cod. proc. amm.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO