TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/10/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1829/ 2024
TRA
nato a [...] il Parte_1
19/12/1948 rappresentato e difeso dagli avv.ti FRISINA PASQUALE e presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' CP_1 avv. LIGUORI CARLO MARIA e con il quale elettivamente domicilia in Napoli Via Nuova Poggioreale angolo San Lazzaro. Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Oggetto della presente controversia è la richiesta di prestazioni per malattia professionale ex art. 13 del D.Lgvo 38/00. Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente, premesso che aveva contratto una malattia professionale e che l' (in seguito CP_1 agli accertamenti svolti in sede amministrativa dettagliatamente descritti nell'atto introduttivo, in seguito ai quali il predetto ricorrente non aveva visto riconosciuto il diritto invocato) non aveva riconosciuto una percentuale invalidante nella misura richiesta, adiva questa autorità giudiziaria al fine di sentir dichiarare il proprio diritto con condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione, degli interessi maturati, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire al procuratore.
1 Fissata la comparizione delle parti, l' nel costituirsi in giudizio CP_2 chiedeva il rigetto della domanda. In via pregiudiziale, va disattesa l' eccezione di nullità formulata dal resistente istituto, potendosi ritenere che il tenore dell'atto lo renda idoneo al raggiungimento degli scopi e della tutela garantita dagli artt. 156, 414 e 444 c.p.c. In via preliminare, si deve rilevare che il nesso di causalità non appare contestato, avendo l' riconosciuto una percentuale invalidante, seppur CP_1 in una misura non sufficiente per accogliere la domanda. Non risulta inoltre maturata alcuna prescrizione in considerazione degli atti depositati. Quanto al merito va innanzitutto esaminata la questione relativa al riconoscimento di maggiore percentuale inabilitante. Orbene la domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento in ragione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico: conclusioni frutto di meditata valutazione di tutti gli elementi anamnestici e clinici, sorrette da esami strutturali e valide considerazioni medico - legali. Appare opportuno valutare innanzitutto la sussistenza del dedotto stato inabilitante. Al riguardo, da un attento esame della consulenza in atti emerge chiaramente - conformemente a quanto emerso in sede amministrativa - che le infermità di cui risulta portatore parte ricorrente non realizzano - nel loro complesso – una inabilità permanente in misura maggiore di quella emersa in sede amministrativa. Ed allora questo giudicante - recependo le conclusioni rassegnate dal CTU- deve rigettare la domanda proposta. Dovendosi respingere la domanda per i motivi appena esposti risultano assorbite le altre argomentazioni svolte dalle parti. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.. Il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, considerato anche il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le CP_1 spese di giudizio;
4) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 22/09/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
2