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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 14/11/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:
CA RE presidente
AN LA giudice rel.
Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1013/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato Guarino Anna Maria C.F._1 nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con gli CP_1 C.F._2 avvocati Notarangelo Rosanna e Viti Francesco con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
All'udienza del 6/11/2025, la causa è passata in decisione per la pronuncia sulla domanda relativa allo stato delle persone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero dalla documentazione prodotta in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in data 30/8/2016, si sono separati in forza di sentenza non definitiva sullo status di questo Tribunale n. 587/2021 del 29/7/2021, pubblicata il 12/8/2021, passata in giudicato, cui ha fatto seguito sentenza n. 498/2023 pubblicata il 16/6/2023 di asseverazione dell'accordo raggiunto dalle parti sulle restanti questioni.
Deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente, in difetto di risultanze processuali di segno contrario.
Decorso il termine previsto dalla legge, non essendo intervenuta riconciliazione, va rilevata l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e morale fra i coniugi. Consegue la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva, in quanto la causa proseguirà innanzi all'istruttore per la risoluzione delle ulteriori questioni, disponendosi per il prosieguo come da separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 23/7/2025 da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 30/8/2016 in Matera;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Matera di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2016, Parte II, serie A, numero 154;
3) ordina rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore, dott. AN LA, per la prosecuzione del giudizio ai fini dell'adozione delle statuizioni accessorie;
4) spese al definitivo.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 12/11/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
AN LA CA RE