Ordinanza cautelare 11 aprile 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10717 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10717/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02333/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2333 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Candida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del Decreto di respingimento dell'istanza per la concessione della cittadinanza italiana prot. -OMISSIS-del 18/09/2020, notificato in data 07/12/2021, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra -OMISSIS-, di origine rumena, ha presentato in data 20 aprile 2016 una richiesta per la concessione della cittadinanza italiana, corredata di tutta la documentazione necessaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d ), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1. Con il provvedimento in questa sede gravato, il Ministero dell’Interno ha respinto tale istanza, motivando che – in base alla documentazione acquisita in sede istruttoria - risultavano due carichi penali a carico della richiedente, ed in particolare: i) una sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Alessandria del 24.4.2012, divenuta irrevocabile il 10.7.2012, relativa al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali; ii) un’indagine dei Carabinieri di Volpedo del 18.1.2018 per procurata evasione del convivente sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.
1.2. Inoltre, nel provvedimento impugnato il Ministero ha posto in rilievo che l’istante, nella sua domanda, ha autocertificato di non aver mai riportato condanne penali, ponendo in essere un comportamento tale da poter configurare un nuovo reato.
2. Avverso detta determinazione la ricorrente ha proposto il mezzo di gravame all’esame, deducendone l’illegittimità per il seguente ordine di censure: “Violazione dell’art. 9 della legge 91/92 per eccesso di potere per sviamento, errata individuazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, eccesso di potere e manifesta irragionevolezza”.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
3.1. Con ordinanza n. 2387/2022 dell’11.4.2022 è stata respinta l’istanza di misure cautelari proposta dalla ricorrente unitamente al ricorso.
3.2. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a. da parte della difesa attorea, all’udienza di merito straordinario del 16 maggio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
4. Con unico ed articolato motivo di doglianza, la difesa attorea sostiene l’illegittimità del diniego impugnato, non avendo la P.A. tenuto conto del fatto che il reato contestato alla ricorrente è stato depenalizzato e che il relativo decreto penale di condanna è stato revocato dall’autorità giudiziaria penale, avendo peraltro ella provveduto al versamento degli importi previdenziali dovuti; inoltre, per quanto riguarda l’indagine dei Carabinieri di Volpedo, la ricorrente assume che il procedimento avviato nei suoi confronti sia stato archiviato. Conseguentemente, ad avviso della parte, il fatto di aver autocertificato l’assenza di precedenti penali non potrebbe configurare un nuovo illecito penale, anche perché il reato in questione - all’atto della dichiarazione - era stato depenalizzato.
4.1. I motivi di ricorso, così compendiati, sono infondati.
4.2. Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V Bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280, 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
4.3. Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato art. 9, comma 1, lett. d ) della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.
4.4. L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
4.5. Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
4.6. L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto, che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato-comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
4.7. In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, Sez. III, 07/01/2022, n. 104).
4.8. Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato Sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, Sez. V Bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
4.9. Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l’istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l’ampiezza e l’intensità dell’obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale la ricorrente potrebbe non essere al corrente” (Consiglio di Stato, Sez. I, 04/04/2022, n. 713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
5. Ciò posto, nella fattispecie all’esame l’Amministrazione, con il decreto impugnato:
a) ha richiamato i seguenti pregiudizi e segnalazioni di natura penale: i) “- 24.4.2012: sentenza del G.U.P. c/o il Tribunale di Alessandria, divenuta irrevocabile il 10.7.2012 - revocato il decreto penale emesso in data 19.1.2012 dal G.I.P. c/o il Tribunale di Alessandria per il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 62 bis c.p. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali)”; ii) “- 18.1.2018: indagata dai Carabinieri di Volpedo (AL) per procurata evasione del convivente sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione” ;
b) ha rimarcato che la ricorrente “all’atto della presentazione dell’istanza, ha autocertificato di non aver mai riportato condanne penali, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato” ;
c) ha ritenuto che da ciò si inferisce una non compiuta integrazione nella comunità nazionale “desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano”;
d) ha evidenziato, inoltre, che “nella fattispecie concreta in considerazione non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza italiana” .
5.1. Orbene, la commissione di un fatto di reato, per il quale la ricorrente era stata attinta da decreto penale di condanna - pur successivamente revocato - e che attiene al rapporto della stessa ricorrente con l’Erario, non irragionevolmente può essere considerata come indice di non piena integrazione rispetto ai valori fondanti l’ordinamento.
5.2. Invero, l’avvenuta depenalizzazione del reato per un verso non pone nell’indifferenza giuridica la condotta (e il relativo disvalore), essendo comunque successiva all’adozione del decreto penale e comunque depenalizzata in illecito amministrativo, da cui il mantenimento di un evidente disvalore, e in ogni caso non impedisce di per sé all’amministrazione di apprezzarne il rilievo come fatto storico.
5.3. Occorre inoltre osservare che il reato è stato commesso in quell’arco temporale (il decennio anteriore all’istanza nonché il lasso temporale successivo fino all’adozione del provvedimento finale) che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell’art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salve le fattispecie di particolare gravità che possono essere apprezzate nel loro particolare valore “sintomatico” anche oltre il decennio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 10678/13) e persino ove sia intervenuta la riabilitazione (TAR Lazio, Sez. II Quater, 1833/2015).
6. Analogamente è a dirsi per la notizia di reato relativa al procedimento penale a carico della ricorrente per procurata evasione, asseritamente archiviato, sebbene in atti non sia stato prodotto il relativo decreto di archiviazione, risultando - al contrario - che la ricorrente è stata citata come testimone in reato connesso ex art. 197 bis c.p.p.
6.1. Il comportamento addebitato all’istante rimane, infatti, valutabile quale fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. TAR Lazio, ex multis, Roma, Sez. V Bis, sent. n. 13910/2022).
6.2. In altre parole, nessuna rilevanza può assumere la dedotta archiviazione in ordine alla notizia di reato ascritta alla ricorrente, poiché la verifica dei motivi ostativi alla concessione della cittadinanza non si riduce all’accertamento dei fatti penalmente rilevanti, ben potendo “ il comportamento del ricorrente, valutato come fatto storico…, essere considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e, come tale, giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana, in virtù del noto fenomeno della ‘pluriqualificazione’ del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1057/2022), nell’ambito dei quali è assegnata centralità alla prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3121/2019).
6.3. Ai fini della concessione della cittadinanza, l’Amministrazione preposta non deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, dovendo valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 4684/2023, 3121/2019, 1390/2019) .
6.4. In tal senso, si è condivisibilmente affermato che “ Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4684/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 1057/2022; 4122/2021; 470/2021).
6.5. Quanto sopra in virtù del fatto che le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento “si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8364/2023).
7. Vi è da soggiungere che il diniego che ne occupa è legittimamente motivato dalla P.A. anche in ragione della omessa dichiarazione dei precedenti penali della richiedente.
7.1. Infatti, la non veritiera dichiarazione nella domanda circa la pendenza di procedimenti penali integra, quand’anche si tratti di un falso penalmente non rilevante, una causa di inammissibilità della stessa, e rappresenta un indizio di inadeguata conoscenza e/o adesione alle regole ed ai valori che informano l’ordinamento di cui si chiede lo status.
7.2. La giurisprudenza è concorde nell’affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva, infatti, sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco.
7.3. L’omessa dichiarazione è, quindi, comunque indicativa di una non compiuta integrazione e può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione (tra le tante , v. TAR Lazio, Roma, Sez. V, sent. n. 4011/2025).
8. In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di “alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità - escluso ogni sindacato sostitutivo -, ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
9. Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto; nondimeno, le circostanze della controversia e le difese di stile della parte resistente giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.