Art. 9.
Per le esigenze degli uffici del Segretariato generale puo' essere distaccato personale di Amministrazioni pubbliche, con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende.
Detto personale e' collocato nella posizione di comando o di fuori ruolo, salva, in questo ultimo caso, l'osservanza dei limiti numerici e di grado previsti per ciascuna Amministrazione.
Il collocamento fuori ruolo di personale dello Stato e' disposto di concerto col Ministro per il tesoro.
Per le esigenze degli uffici del Segretariato generale puo' essere distaccato personale di Amministrazioni pubbliche, con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende.
Detto personale e' collocato nella posizione di comando o di fuori ruolo, salva, in questo ultimo caso, l'osservanza dei limiti numerici e di grado previsti per ciascuna Amministrazione.
Il collocamento fuori ruolo di personale dello Stato e' disposto di concerto col Ministro per il tesoro.