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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/05/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.1869 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valeria Albora, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Sorrento (NA), alla Via degli Aranci, 77
RICORRENTE
CONTRO partita IVA , indirizzo pec: Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante Email_1 pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Napoli, al Corso Garibaldi, n.
387, rappresentato e difeso, come in atti
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2024, l' istante in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze dell dall'epoca indicata nel Controparte_2 ricorso, evidenziava: che il rapporto di lavoro era disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri 23 luglio 1976 e successive modifiche ed integrazioni del 12 marzo 1980, 27 novembre 2000 e, da ultimo, 28 novembre 2015; che la retribuzione, corrisposta dall'azienda, per le giornate in cui avevano goduto delle Cont ferie, era stata inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, analiticamente indicati in ricorso, quali: la “indennità perequativa” e la "indennità compensativa", entrambe previste dall'Accordo regionale del 16-12-2011, recepite dall'Accordo Aziendale del 25-7-2012, oltre all'indennità di turno. Cont Tanto premesso, dedotta la illegittimità dell'operato dell' , adiva questo Tribunale, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento dell' importo di cui al ricorso, vinte le spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza nel merito di ogni pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle pretese. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Ai fini di una compiuta individuazione della materia del contendere, va rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a vedere incluse nella
1 retribuzione, versata durante il periodo di fruizione feriale, l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981. Secondo la prospettazione attorea, tali voci, venendo corrisposte in maniera costante ed essendo legate alle mansioni effettivamente svolte, sarebbero, infatti, da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto.
Il ricorso deve ritenersi fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_1
l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
UL e altri).
La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019 n.13425;
Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021; Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216; da ultimo
Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 - nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di
"retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".
Dunque, nel caso di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore.
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella
"ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie.
Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come "paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie.
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.
2 C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_2
13/12/2018, C-385/17).
Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettiva un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20). 2.3 È appena il caso di ricordare - come già ritenuto nella sentenza Cass. 20216/2022 citata - "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). E' opportuno, poi, rammentare che, come già evidenziato dalla Cassazione nella sentenza del 23/06/2022 n. 20216 (con cui si è affermato che nel calcolo del compenso dovuto al personal navigante di compagnia aerea nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva, segnatamente dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale
“sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è, pertanto, tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria, conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE CP_3
28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_4
3 estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Tanto premesso, ai fini della presente decisione, il Giudice, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dichiara di prestare adesione alle ordinanze n. 25840/2024 e n. 25850/2024 della
Corte di Cassazione, che si sono espressamente espresse su identica questione in relazione alle prime tre voci (indennità perequativa a.r. 2011, indennità compensativa a.r. 2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981). Ebbene, prendendo le mosse dall'indennità perequativa a.r. 2011 e dall'indennità compensativa a.r. 2011, va rilevato che le richiamate ordinanze n. 25840/24 e n. 25850/24 hanno confermato, condividendolo, il ragionamento della Corte d'Appello sia in ordine alla verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di tali voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse che alla pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. In particolare, la Corte d'appello, considerati gli accordi collettivi applicabili, riteneva che l'interpretazione di tali norme collettive inducesse a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa erano attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa. Ciò era confermato dal fatto che l'indennità perequativa era stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa era stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale;
da ciò, a parere del giudice di secondo grado, appariva chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo – nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro – la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità perequativa e compensativa, senza che ciò comportasse l'introduzione di alcun principio di omnicomprensitivà della retribuzione feriale.
Alla luce di tale autorevole orientamento, che questo Giudice condivide ed al quale ritiene di uniformarsi, la domanda va in parte qua accolta. Venendo all'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981, soccorrono poi le argomentazioni contenute nell'ordinanza della ordinanza della Cassazione n. 25850/2024 confermativa della decisione di merito che aveva a tal proposito ritenuto che “l''indennità di turno è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incommodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore allora appellante era tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza, e che essa non aveva alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, e andava a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed era, quindi, assimilabile a quelle “integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali”, che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie”. Anche in parte qua la domanda deve essere pertanto accolta, in quanto fondata.
Nel merito - evidenziato che l'Ente resistente non ha mosso rilievi mirati ai dati ex adverso, desunti dai cedolini paga prodotti. ANNO 2013 26 Giorni, ANNO 2014 26 Giorni,
ANNO 2015 26 Giorni, ANNO 2016 26 Giorni, ANNO 2017 26 Giorni, ANNO 2018 26
Giorni, ANNO 2019 26 Giorni, ANNO 2020 26 Giorni, ANNO 2021 26 Giorni ANNO 2022 13
Giorni TOTALE 247 GIORNI DI FERIE, importo così calcolato: indennità perequativa € 3,00
4 + indennità compensativa € 6,31 + indennità di turno 0,52 = € 9,83 X 247 GIORNI DI FERIE =
€ 2.428,01 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Cont Pacifico che l' occupasse, già al momento della costituzione del rapporto di lavoro col ricorrente, un numero di lavoratori superiore alle 15 unità, nel caso di specie si è in presenza di rapporto ancora in essere, pertanto, regolato dall'articolo 18 St. Lav. come novellato dalla legge n. 92/2012, che, come noto, ha superato, per le imprese con oltre quindici dipendenti, l'esclusività e unicità del rimedio reintegratorio per i casi di illegittimità del licenziamento, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata.
Ciò posto, alla luce del recente orientamento della Cassazione, di cui alla sentenza n.
26246/2022, considerato che tutte le pretese retributive fatte valere partono da settembre 2013, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro che, nel caso di specie, non vi è ancora stata.
Con riguardo al governo delle spese di lite del presente giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la natura interpretativa delle questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, che ne impongono la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: Cont in accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento di euro € 2.428,01, in favore di al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi sulle somme Parte_1 via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 19.5.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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