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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/10/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 934/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39 e per essa, quale mandataria, (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi alla Via Volturno n. 8, presso lo studio dell'Avv. Licia Mastrangelo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
28.09.1970 e (c.f. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._2
22.06.1934, entrambi ivi residenti ed elettivamente domiciliati in Corropoli (TE) alla Via
Ungaretti n. 4, presso lo studio dell'Avv. Danilo Consorti, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo appellati
1 Oggetto: rapporti bancari in c/c – illegittimità di interessi anatocistici ed usurari – commissioni e spese non dovute, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 540/2022 del 16.08.2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 540/2022 del 16.08.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da e nei confronti di quale procuratrice Controparte_2 Controparte_3 CP_4 speciale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., con l'intervento della cessionaria al fine di sentir revocare l'ingiunzione di Controparte_5 pagamento della complessiva somma di €.770.526,83 oltre interessi e spese, limitatamente alla somma di €.612.000 quanto al garante e alla somma di €.710.000 Controparte_2 quanto al garante , come da estensione delle garanzie in data 17.07.2012, a Controparte_3 titolo di saldo debitore di due conti correnti accesi dalla società garantita Parte_2 rispettivamente in data 30.01.2003 presso Banca e in data Controparte_6
16.07.2003 presso Banca MPS S.p.a., eccependo la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché di costi, commissioni e interessi non pattuiti, risultato all'esito di CT contabile un saldo positivo del conto corrente intrattenuto con
MPS alla chiusura in data 31.12.2017 pari ad €.83.907,43 e un saldo positivo del conto corrente intrattenuto con alla chiusura in data 29.12.2017 pari ad Controparte_7
€.17.570,16, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il d.i. emesso, con condanna di entrambe le parti opposta ed intervenuta al pagamento delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico solidale di queste ultime le spese di CT.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Controparte_5
chiedendone la riforma per non aver ammesso la produzione degli estratti conto
[...] depositati dalla banca ritenendo tale produzione irrituale poiché tardiva e comunque senza il consenso di tutte le parti con conseguente applicazione del cosiddetto “saldo zero”, in particolare per avere acriticamente aderito alle risultanze del CT, che non ha considerato ai fini del ricalcolo l'integrazione istruttoria, da parte della banca, degli estratti conto depositati in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., con conseguente applicazione del c.d. saldo zero per la rideterminazione dei sei periodi individuati e ritenuti mancanti relativamente al contratto stipulato con MPS ed, inoltre, per non aver applicato le condizioni contrattuali sulle c.m.s. pattuite in sede di sottoscrizione dei contratti
2 assumendo la loro presunta incompletezza, erroneamente eliminandole in sede di ricalcolo del saldo.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio e Controparte_2 Controparte_3 contestando in modo specifico le motivazioni oggetto del gravame e ribadendo la correttezza della sentenza impugnata, nella parte in cui ha reputato inutilizzabili gli estratti conto depositati dalla banca, onerata della prova del credito azionato, in applicazione del principio secondo il quale la banca creditrice è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto e, in loro parziale mancanza, la ricostruzione dell'andamento del rapporto dev'essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente, oppure dal saldo zero nel caso in cui esso sia a debito per il cliente;
inoltre la banca, per entrambi i conti correnti, ha indicato la c.m.s. con la sola percentuale senza specificarne la base imponibile e le metodologie di calcolo, con conseguente nullità della stessa per indeterminatezza dell'oggetto.
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame viene criticata la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto il mancato assolvimento, ad opera della banca, dell'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c., in quanto la produzione integrativa degli estratti conto, poiché avvenuta in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 3, c.p.c. è da ritenersi tardiva e, pertanto, il CT ha applicato il criterio del c.d. saldo zero per i trimestri mancanti nei quali sarebbero risultati i saldi negativi per la società correntista, omettendo di ricercare aliunde i dati oggetto di riscontro laddove la parte onerata non vi abbia provveduto.
La censura è infondata.
Osserva il Collegio come costituisca principio giurisprudenziale pacifico quello per cui nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova sia a carico di parte opposta quale parte attrice in senso sostanziale e come, nel caso in cui la banca agisca per il pagamento del saldo debitorio di un contratto di conto corrente, essa sia onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto, ordinari e scalari, attestanti la movimentazione del rapporto durante tutta la sua durata.
Nel caso di specie, in relazione a uno dei conti controversi, la banca ha prodotto tardivamente, vale a dire oltre la scadenza del termine stabilito dall'art. 183 c.p.c., la documentazione originariamente mancante e, di conseguenza, il giudice di prime cure ne
3 ha dichiarato la inutilizzabilità, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità che ne consente anche la rilevabilità d'ufficio (cfr. Cassazione, terza sezione civile, sentenza del 27 luglio 2021, n. 21529).
Il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto è sottoposto alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 29 aprile 2010, n.
163): il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice determina, pertanto, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà c.d. “assertorie” ed istruttorie delle parti.
In tema di barriere preclusive per la indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali, ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., le parti devono effettuare con la seconda memoria, a pena di preclusione, l'attività istruttoria che non abbiano già compiuto in precedenza, da ciò conseguendone che le prove non richieste e i documenti non prodotti con la predetta memoria non possono essere richieste e prodotti successivamente: pertanto, anche una eccezione in sé ammissibile può esporsi alla declaratoria di infondatezza, laddove si basi su di un fatto costitutivo non tempestivamente allegato e, in particolare, quando la produzione della prova documentale è un tutt'uno con l'allegazione del fatto costitutivo, né la mancata opposizione della controparte può valere ad impedire una decadenza già maturata, atteso che i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. sono espressamente qualificati come perentori dal legislatore e, ai sensi dell'art. 153, co. 1,
c.p.c. “i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti”.
Di qui la correttezza della sentenza che ha rilevato la mancanza in atti, da parte del CT, di estratti conto relativi ad alcuni trimestri (quarto del 2007, terzo del 2011, primo del
2012, terzo del 2012, quarto del 2012, quarto del 2015 e primo del 2016), affermando che la banca parte opposta “ha fornito la documentazione relativa ai trimestri “mancanti” solo con terza memoria ex art.183 c.p.c. che è deputata alla sola prova contraria, e pertanto del tutto irritualmente” (cfr. pag. 4 sent.).
Infine, relativamente al conto stipulato dalla società correntista con la Controparte_7 data la completezza degli estratti conto, “il primo estratto conto presente in atti è risultato coincidente con l'apertura del rapporto ed inoltre non sono state riscontrate carenze documentali tali da determinare interruzioni nella ricostruzione dei movimenti” (cfr. pag.
4 sent.), né alcuna osservazione al riguardo è stata proposta dal CTP della banca in sede di operazioni peritali, contrariamente a quanto avvenuto per il c/c acceso da Banca MPS.
4 Con il motivo successivo la banca appellante si duole della sentenza impugnata che ha aderito alla CT, la quale ha omesso di considerare le condizioni contrattuali sulle c.m.s. pattuite in sede di sottoscrizione del contratto medesimo e delle variazioni tempo per tempo comunicate al correntista mediante l'invio degli estratti conto, presupponendo l'appellante che tutti i presupposti richiesti per la loro determinabilità trovino “puntuale riscontro nel contratto originariamente stipulato e/o negli estratti conto di volta in volta trasmessi alla correntista quale legittimo esercizio dello ius variandi spettante alla banca.”.
L'assunto non è condivisibile.
Reputa il Collegio di poter dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale venutosi a formare sul punto, a tenore del quale la determinatezza o determinabilità di tale clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità e tale soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, costituisce applicazione dell'art. 117, co. 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
La c.m.s. trova la sua giustificazione nel compensare l'intermediario per l'onere di fronteggiare rapide espansioni nell'utilizzo dello scoperto di conto, per cui la clausola suddetta va ritenuta non determinabile in mancanza di una chiara individuazione della base di calcolo, che non può consistere nel massimo scoperto di conto (cfr., da ultimo, Cass.
Civ., Sez. 1, Ordin. n. 5574/2025).
Posto che non vi è alcuna definizione normativa, il termine “commissione di massimo scoperto” non è in sostanza affatto riconducibile a un'unica fattispecie giuridica, sicché
l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico;
in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
5 Nel caso in esame, essendo presente nei contratti versati in atti la sola percentuale numerica e non anche la sua periodicità, né la base di calcolo, il CT ha correttamente provveduto ad espungere tutti gli addebiti eseguiti a titolo di commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite ed ha utilizzato i tassi di interesse rettificati, risultando mancanti tutti gli elementi richiesti per la sua determinabilità.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_5 avverso la sentenza n. 540/2022 del 16.08.2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.15.658 (di cui €.
2.853 per studio controversia, €.
3.318 per fase introduttiva ed €.
9.487 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 17.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 934/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39 e per essa, quale mandataria, (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi alla Via Volturno n. 8, presso lo studio dell'Avv. Licia Mastrangelo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
28.09.1970 e (c.f. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._2
22.06.1934, entrambi ivi residenti ed elettivamente domiciliati in Corropoli (TE) alla Via
Ungaretti n. 4, presso lo studio dell'Avv. Danilo Consorti, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo appellati
1 Oggetto: rapporti bancari in c/c – illegittimità di interessi anatocistici ed usurari – commissioni e spese non dovute, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 540/2022 del 16.08.2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 540/2022 del 16.08.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da e nei confronti di quale procuratrice Controparte_2 Controparte_3 CP_4 speciale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., con l'intervento della cessionaria al fine di sentir revocare l'ingiunzione di Controparte_5 pagamento della complessiva somma di €.770.526,83 oltre interessi e spese, limitatamente alla somma di €.612.000 quanto al garante e alla somma di €.710.000 Controparte_2 quanto al garante , come da estensione delle garanzie in data 17.07.2012, a Controparte_3 titolo di saldo debitore di due conti correnti accesi dalla società garantita Parte_2 rispettivamente in data 30.01.2003 presso Banca e in data Controparte_6
16.07.2003 presso Banca MPS S.p.a., eccependo la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché di costi, commissioni e interessi non pattuiti, risultato all'esito di CT contabile un saldo positivo del conto corrente intrattenuto con
MPS alla chiusura in data 31.12.2017 pari ad €.83.907,43 e un saldo positivo del conto corrente intrattenuto con alla chiusura in data 29.12.2017 pari ad Controparte_7
€.17.570,16, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il d.i. emesso, con condanna di entrambe le parti opposta ed intervenuta al pagamento delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico solidale di queste ultime le spese di CT.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Controparte_5
chiedendone la riforma per non aver ammesso la produzione degli estratti conto
[...] depositati dalla banca ritenendo tale produzione irrituale poiché tardiva e comunque senza il consenso di tutte le parti con conseguente applicazione del cosiddetto “saldo zero”, in particolare per avere acriticamente aderito alle risultanze del CT, che non ha considerato ai fini del ricalcolo l'integrazione istruttoria, da parte della banca, degli estratti conto depositati in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., con conseguente applicazione del c.d. saldo zero per la rideterminazione dei sei periodi individuati e ritenuti mancanti relativamente al contratto stipulato con MPS ed, inoltre, per non aver applicato le condizioni contrattuali sulle c.m.s. pattuite in sede di sottoscrizione dei contratti
2 assumendo la loro presunta incompletezza, erroneamente eliminandole in sede di ricalcolo del saldo.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio e Controparte_2 Controparte_3 contestando in modo specifico le motivazioni oggetto del gravame e ribadendo la correttezza della sentenza impugnata, nella parte in cui ha reputato inutilizzabili gli estratti conto depositati dalla banca, onerata della prova del credito azionato, in applicazione del principio secondo il quale la banca creditrice è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto e, in loro parziale mancanza, la ricostruzione dell'andamento del rapporto dev'essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente, oppure dal saldo zero nel caso in cui esso sia a debito per il cliente;
inoltre la banca, per entrambi i conti correnti, ha indicato la c.m.s. con la sola percentuale senza specificarne la base imponibile e le metodologie di calcolo, con conseguente nullità della stessa per indeterminatezza dell'oggetto.
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame viene criticata la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto il mancato assolvimento, ad opera della banca, dell'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c., in quanto la produzione integrativa degli estratti conto, poiché avvenuta in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 3, c.p.c. è da ritenersi tardiva e, pertanto, il CT ha applicato il criterio del c.d. saldo zero per i trimestri mancanti nei quali sarebbero risultati i saldi negativi per la società correntista, omettendo di ricercare aliunde i dati oggetto di riscontro laddove la parte onerata non vi abbia provveduto.
La censura è infondata.
Osserva il Collegio come costituisca principio giurisprudenziale pacifico quello per cui nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova sia a carico di parte opposta quale parte attrice in senso sostanziale e come, nel caso in cui la banca agisca per il pagamento del saldo debitorio di un contratto di conto corrente, essa sia onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto, ordinari e scalari, attestanti la movimentazione del rapporto durante tutta la sua durata.
Nel caso di specie, in relazione a uno dei conti controversi, la banca ha prodotto tardivamente, vale a dire oltre la scadenza del termine stabilito dall'art. 183 c.p.c., la documentazione originariamente mancante e, di conseguenza, il giudice di prime cure ne
3 ha dichiarato la inutilizzabilità, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità che ne consente anche la rilevabilità d'ufficio (cfr. Cassazione, terza sezione civile, sentenza del 27 luglio 2021, n. 21529).
Il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto è sottoposto alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 29 aprile 2010, n.
163): il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice determina, pertanto, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà c.d. “assertorie” ed istruttorie delle parti.
In tema di barriere preclusive per la indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali, ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., le parti devono effettuare con la seconda memoria, a pena di preclusione, l'attività istruttoria che non abbiano già compiuto in precedenza, da ciò conseguendone che le prove non richieste e i documenti non prodotti con la predetta memoria non possono essere richieste e prodotti successivamente: pertanto, anche una eccezione in sé ammissibile può esporsi alla declaratoria di infondatezza, laddove si basi su di un fatto costitutivo non tempestivamente allegato e, in particolare, quando la produzione della prova documentale è un tutt'uno con l'allegazione del fatto costitutivo, né la mancata opposizione della controparte può valere ad impedire una decadenza già maturata, atteso che i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. sono espressamente qualificati come perentori dal legislatore e, ai sensi dell'art. 153, co. 1,
c.p.c. “i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti”.
Di qui la correttezza della sentenza che ha rilevato la mancanza in atti, da parte del CT, di estratti conto relativi ad alcuni trimestri (quarto del 2007, terzo del 2011, primo del
2012, terzo del 2012, quarto del 2012, quarto del 2015 e primo del 2016), affermando che la banca parte opposta “ha fornito la documentazione relativa ai trimestri “mancanti” solo con terza memoria ex art.183 c.p.c. che è deputata alla sola prova contraria, e pertanto del tutto irritualmente” (cfr. pag. 4 sent.).
Infine, relativamente al conto stipulato dalla società correntista con la Controparte_7 data la completezza degli estratti conto, “il primo estratto conto presente in atti è risultato coincidente con l'apertura del rapporto ed inoltre non sono state riscontrate carenze documentali tali da determinare interruzioni nella ricostruzione dei movimenti” (cfr. pag.
4 sent.), né alcuna osservazione al riguardo è stata proposta dal CTP della banca in sede di operazioni peritali, contrariamente a quanto avvenuto per il c/c acceso da Banca MPS.
4 Con il motivo successivo la banca appellante si duole della sentenza impugnata che ha aderito alla CT, la quale ha omesso di considerare le condizioni contrattuali sulle c.m.s. pattuite in sede di sottoscrizione del contratto medesimo e delle variazioni tempo per tempo comunicate al correntista mediante l'invio degli estratti conto, presupponendo l'appellante che tutti i presupposti richiesti per la loro determinabilità trovino “puntuale riscontro nel contratto originariamente stipulato e/o negli estratti conto di volta in volta trasmessi alla correntista quale legittimo esercizio dello ius variandi spettante alla banca.”.
L'assunto non è condivisibile.
Reputa il Collegio di poter dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale venutosi a formare sul punto, a tenore del quale la determinatezza o determinabilità di tale clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità e tale soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, costituisce applicazione dell'art. 117, co. 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
La c.m.s. trova la sua giustificazione nel compensare l'intermediario per l'onere di fronteggiare rapide espansioni nell'utilizzo dello scoperto di conto, per cui la clausola suddetta va ritenuta non determinabile in mancanza di una chiara individuazione della base di calcolo, che non può consistere nel massimo scoperto di conto (cfr., da ultimo, Cass.
Civ., Sez. 1, Ordin. n. 5574/2025).
Posto che non vi è alcuna definizione normativa, il termine “commissione di massimo scoperto” non è in sostanza affatto riconducibile a un'unica fattispecie giuridica, sicché
l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico;
in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
5 Nel caso in esame, essendo presente nei contratti versati in atti la sola percentuale numerica e non anche la sua periodicità, né la base di calcolo, il CT ha correttamente provveduto ad espungere tutti gli addebiti eseguiti a titolo di commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite ed ha utilizzato i tassi di interesse rettificati, risultando mancanti tutti gli elementi richiesti per la sua determinabilità.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_5 avverso la sentenza n. 540/2022 del 16.08.2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.15.658 (di cui €.
2.853 per studio controversia, €.
3.318 per fase introduttiva ed €.
9.487 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 17.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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