Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA pensionistico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 619/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PRENDIN RAFFAELLA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BENEDETTO CAIROLI, 30 44121 FERRARA;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO per procura come in atti, elettivamente CP_ domiciliato presso VIALE CAVOUR C/O 164 FERRARA;
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito pensionistico
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 09/09/2024 onveniva in giudizio Parte_1
CP_ l chiedendo di riconoscere la piena spettanza in suo favore della prestazione pensione di reversibilità SOCOM n. 38018937 per l'intero importo del trattamento ad ella spettante per legge, cioè con piena cumulabilità con altri redditi propri, in riferimento al periodo 01.01.2018 - 31.12.2019 e pertanto dichiarare l'insussistenza e/o, in subordine, l'irripetibilità dell'indebito pensionistico quantificato in € 7.612,73 fatto valere nei suoi confronti dall'ente previdenziale, con provvedimento del
19.10.2021, a causa del mancato invio da parte della stessa della dichiarazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018.
1
Evidenziando che non era altresì prospettabile nella fattispecie alcuna ipotesi di dolo dell'assicurato ai danni dell'ente previdenziale, ha concluso chiedendo la CP_ condanna dell alla restituzione in suo favore delle somme nel frattempo già trattenute sui ratei dell'assegno, maggiorate da interessi e rivalutazione. CP_ 2. Costituitosi in giudizio, l resisteva alla proposta azione richiamando il dettato normativo di cui all'art. 13 comma 6 lett. c) D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n.
122/2010), che ha modificato l'art. 35 D.L. n. 207/2008 (con in L. 14/2009), CP_ introducendo il comma 10 bis il quale, per le prestazioni dell collegate al reddito, dispone l'obbligo dell'accipiens di comunicare i dati reddituali incidenti sul trattamento economico.
La causa viene decisa senza necessità di ulteriore istruttoria sulla base dei documenti prodotti.
3. Occorre stabilire se il ricorrente era effettivamente tenuta ad effettuare la comunicazione della propria situazione reddituale a fronte di quanto previsto CP_ dalla normativa invocata dall'
L'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008 convertito dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6, lett. c) D.L. 78/2010, convertito dalla L.
122/2010, prevede che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere
2 resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Alla luce della interpretazione letterale della norma appena citata (vedi il passaggio sopra riportato in grassetto), si ritiene che essa preveda un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti titolari di una prestazione assistenziale legata al reddito che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono, con esclusione, invece, di quei soggetti che non percepiscono alcun reddito, cioè a reddito zero.
Invero, se con tale norma si fosse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non si sarebbe fatto riferimento solo ed esclusivamente a quei soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, cioè che può comportare la riduzione o la perdita della prestazione, ma si sarebbe previsto che tutti indistintamente i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito.
Come già osservato dalla giurisprudenza di merito (v. Corte d'Appello di
Genova, sent. 18/07/2019, n. 257), l'interpretazione letterale della norma in esame è in linea con la sua finalità, che è quella di porre l'ente che eroga la prestazione nelle condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario della prestazione, onde poter provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti.
Quanto ora evidenziato trova conferma nella stessa circolare dell' n. 195 CP_1 del 30/11/2015 riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del
2010, prodotta dalla parte ricorrente (doc. 14). In detta circolare si legge:
“I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 [tra cui rientra anche la prestazione fruita dalla ricorrente, n.d.r.] sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all , nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul CP_1 diritto o sulla misura di tali prestazioni.
Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati). CP_1
[…] Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all i titolari di CP_1
prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la
3 situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RE. deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.
[…] Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall e, più in generale, CP_1 rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall , il CP_1 titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all . Il cittadino può, CP_1 comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PI. dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve”. CP_ Ne consegue che l' non poteva revocare la prestazione collegata al reddito e, a maggior ragione, non poteva pretendere la restituzione di quanto percepito dalla per il solo fatto che non aveva provveduto Pt_1 alla comunicazione dei dati reddituali, trattandosi di un obbligo che, contrariamente CP_ a quanto sostenuto dall' non sussiste per chi non sia titolare di altri redditi oltre alla pensione erogata dall' stesso. CP_1
CP_ Va infatti sottolineato che l non ha contestato la circostanza dedotta in punto di fatto dalla ricorrente secondo cui in relazione ai periodi di imposta 2017 e
2018 ella non aveva percepito altri redditi oltre all'assegno sociale e alla relativa maggiorazione sociale.
4. Nel caso di specie trova comunque applicazione la disciplina speciale relativa all'indebito pensionistico che dev'essere necessariamente coordinata con la disposizione richiamata al paragrafo che precede.
Secondo quanto previsto dall'art. 52 co. 1° L.
9.3.1989 n. 88, le pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria I.V.S. e le altre indicate dalla norma
“possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.
Pertanto è sempre possibile la riduzione del rateo di pensione. Tuttavia, in forza di quanto previsto dal successivo 2° comma del citato articolo: “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
4 Secondo l'art. 13 co. 1 L. 30.12.1991 n. 412 di interpretazione autentica “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Si ritiene che, nel caso di prestazioni pensionistiche previdenziali, l'obbligo di comunicazione del pensionato di cui all'art. 35 comma 10 bis D. L. n. 207/2008 conv. in L. n. 14/2009 deve essere interpretato tenendo presente anche il principio, codificato dal legislatore del 1991, in forza del quale l'assicurato non è tenuto a comunicare all'ente previdenziale fatti che possono incidere sulla misura della pensione erogata quando siano già da questo conosciuti. CP_ Pertanto il titolare della prestazione deve comunicare all la sua situazione reddituale solo ove egli abbia redditi ulteriori rispetto a quelli da pensione oppure nel caso in cui la situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente.
Detta norma costituisce peraltro espressione del generale dovere di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto tra assicurato ed ente previdenziale che è stato definito dalla giurisprudenza di legittimità come un rapporto lato sensu contrattuale (si v. ad es. tra le ultime Cass. Sez. L, Sentenza n. 23282 del 15/11/2016 pronunciata in tema di accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici nell'ambito del rapporto assicurativo con l'ente); sicché sorge in capo all'assicurato l'obbligo di comunicare all'ente dati rilevanti circa la propria posizione assicurativa e pensionistica solo ove questi subiscano significative modifiche.
Poiché nella fattispecie in esame l'ente non ha dedotto che la posizione reddituale della ricorrente aveva subito modifiche e poiché appare fatto pacifico tra le parti che la ricorrente negli anni in discussione possedeva esclusivamente CP_ redditi derivanti dalle due pensioni sopra citate a carico dell si deve concludere che nessun obbligo di comunicazione poteva ritenersi sussistere a carico della pensionata.
Tale impostazione interpretativa ha trovato conferma, in caso del tutto analogo, innanzi alla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 770/2018 del
5.9.2018, prodotta dalla parte ricorrente (doc. 9).
5 Il ricorso deve pertanto essere accolto, dovendosi ritenere insussistente CP_ l'indebito pensionistico, con conseguente condanna dell a restituire la somma CP_ già trattenuta sui ratei pensionistici maturati, che l quantifica al momento del deposito del ricorso in € 7.136,93, recuperata a partire dal rateo di gennaio 2022.
5. Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della natura seriale e documentale della causa. Viene applicato l'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis D.M. cit.).
P.Q.M.
1) accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo a carico di di Parte_1
CP_ restituire all la somma di € 7.612,73 da questi pretesa con provvedimento del
19.10.2021 che disapplica;
per l'effetto CP_
2) condanna l a restituire alla ricorrente le somme nel frattempo trattenute sul trattamento pensionistico a partire dal mese di gennaio 2022, oltre agli interessi legali come per legge;
CP_
3) condanna l alla rifusione delle spese di lite di che liquida in Parte_1 complessivi € 2.424,50, oltre al 15% sul compenso e ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice, Avv. Raffaella Prendin, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Ferrara il 11/02/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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