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Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
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Sentenza 10 novembre 2025
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Improcedibile
Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 02/03/2026, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00845/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01608 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00845/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 845 del 2026, proposto dal
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro dr.ssa DR Capobianco, non costituita in giudizio;
per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, N. 00845/2026 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta
Bis, n. 19936/2025 del 10 novembre 2025, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 13089/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. TR De
RD e udito per l'Amministrazione appellante l'Avvocato dello Stato Federico
Basilica;
Sentita l'Avvocatura Generale dello Stato, unica comparsa in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con ricorso al T.A.R. Lazio, sede di Roma, la dr.ssa DR Capobianco, odierna appellata, ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito
(d'ora in poi: Ministero) del 4 novembre 2024, recante rigetto dell'istanza presentata dalla predetta ricorrente per il riconoscimento del titolo di formazione rilasciatole dall'Università “San Jorge” di Saragozza (Spagna) ai fini dell'esercizio in Italia della professione di insegnante nella Scuola dell'Infanzia e Primaria nella specializzazione di sostegno (codici ADAA e ADEE);
- che l'adito Tribunale, con sentenza della Sez. IV bis n. 19936/2025 del 10 novembre
2025, ha accolto il ricorso, anche ai fini del riesame da parte della P.A. dell'istanza di riconoscimento e dell'eventuale assegnazione di misure compensative;
- che con il ricorso in epigrafe il Ministero ha proposto appello avverso detta sentenza, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'esecutività; N. 00845/2026 REG.RIC.
- che preliminarmente la difesa erariale ha allegato (e documentato) che la ricorrente in primo grado ha presentato formale rinuncia all'istanza di riconoscimento oggetto del provvedimento annullato dal T.A.R., ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, conv. con l. n. 106/2024: per l'effetto ha richiamato la decisione assunta da questa Sezione in un caso analogo, in cui si è disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata per sopravvenuto difetto di interesse in capo all'originaria ricorrente, con addebito a carico della stessa del contributo unificato per la proposizione del ricorso di primo grado e di quello prenotato a debito per la proposizione dell'appello;
- che la difesa erariale ha censurato sotto più profili la sentenza gravata, concludendo in via cautelare per la sua sospensione e nel merito per la sua riforma;
- che l'appellata, pur evocata, non si è costituita in giudizio;
- che alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026, fissata per l'esame della domanda cautelare presentata dal Ministero, il Collegio, dopo aver prospettato all'Avvocatura
Generale dello Stato la questione dell'eventuale improcedibilità del ricorso proposto in primo grado per sopravvenuto difetto di interesse e ritenuto, pertanto, di poter decidere la causa con sentenza c.d. semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa stessa in decisione;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza in forma semplificata di cui all'art. 60 c.p.a., accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentita sul punto la parte costituita (l'appellante Ministero dell'Istruzione e del Merito, per il tramite del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato);
Ritenuto, invero, di dover annullare senza rinvio la sentenza appellata, che ha accolto il ricorso proposto in primo grado, attesa la sopravvenuta carenza di interesse a detto ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato infatti al riguardo: N. 00845/2026 REG.RIC.
- che il Ministero appellante ha rappresentato e altresì documentato (v. all. 3 al ricorso) che la dr.ssa Capobianco, con atto acquisito al protocollo ministeriale il 23 giugno
2025, con n. E.0026687, ha dichiarato di rinunciare all'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, respinta dal Ministero con il provvedimento, impugnato avanti al T.A.R. e annullato dalla sentenza qui gravata, che ha accolto il ricorso della stessa appellata;
- che, come osservato da questa Sezione in un recente arresto intervenuto su un caso analogo (n. 7668/2025 del 1° ottobre 2025), tale circostanza sopravvenuta priva di interesse concreto ed attuale il suddetto ricorso, il quale deve perciò essere dichiarato improcedibile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di prime cure in questa sede gravata;
- che a tale conclusione si perviene in base all'insegnamento per il quale nel giudizio amministrativo il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi di giudizio, cosicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in grado di appello (cfr., ex multis, C.d.S.,
Sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9011; id., 26 agosto 2024, n. 7242; Sez. II, 29 novembre
2021, n. 7949; Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7653; id., 17 giugno 2019, n. 4069; Sez.
V, 11 ottobre 2017, n. 4699);
- che tanto non comporta l'inammissibilità dell'appello, poiché il Ministero mantiene tutto il proprio interesse a ottenere l'annullamento di una sentenza che ha, a sua volta, annullato un provvedimento di diniego del Ministero stesso, bensì, come già esposto,
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per sopravvenuto difetto di interesse dell'originario ricorso di primo grado, stante il venir meno di un interesse concreto ed attuale in capo alla ricorrente, destinataria del diniego, ad ottenerne l'invalidazione in ragione di circostanze sopravvenute e, segnatamente, per la rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero, seppure in forza di quanto previsto dal d.l. n. 71/2024, conv. con l. n. 106/2024; N. 00845/2026 REG.RIC.
Ritenuta, inoltre, la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, in ragione delle peculiarità della fattispecie esaminata;
Ritenuto, da ultimo, di porre a carico dell'originaria ricorrente il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado, ma di addossare al Ministero quello prenotato a debito per la proposizione dell'appello, atteso che, diversamente da quanto verificatosi nella controversia oggetto della pronuncia di questa Sezione sopra citata (n. 7668/2025, cit.), l'odierna appellata ha rinunciato all'originaria istanza ben prima della pubblicazione della sentenza di primo grado;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico della dr.ssa Capobianco il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado e a carico del Ministero quello prenotato a debito per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RO PA, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere N. 00845/2026 REG.RIC.
Raffaello Sestini, Consigliere
TR De RD, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
TR De RD
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
RO PA
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01608 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00845/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 845 del 2026, proposto dal
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro dr.ssa DR Capobianco, non costituita in giudizio;
per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, N. 00845/2026 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta
Bis, n. 19936/2025 del 10 novembre 2025, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 13089/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. TR De
RD e udito per l'Amministrazione appellante l'Avvocato dello Stato Federico
Basilica;
Sentita l'Avvocatura Generale dello Stato, unica comparsa in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con ricorso al T.A.R. Lazio, sede di Roma, la dr.ssa DR Capobianco, odierna appellata, ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito
(d'ora in poi: Ministero) del 4 novembre 2024, recante rigetto dell'istanza presentata dalla predetta ricorrente per il riconoscimento del titolo di formazione rilasciatole dall'Università “San Jorge” di Saragozza (Spagna) ai fini dell'esercizio in Italia della professione di insegnante nella Scuola dell'Infanzia e Primaria nella specializzazione di sostegno (codici ADAA e ADEE);
- che l'adito Tribunale, con sentenza della Sez. IV bis n. 19936/2025 del 10 novembre
2025, ha accolto il ricorso, anche ai fini del riesame da parte della P.A. dell'istanza di riconoscimento e dell'eventuale assegnazione di misure compensative;
- che con il ricorso in epigrafe il Ministero ha proposto appello avverso detta sentenza, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'esecutività; N. 00845/2026 REG.RIC.
- che preliminarmente la difesa erariale ha allegato (e documentato) che la ricorrente in primo grado ha presentato formale rinuncia all'istanza di riconoscimento oggetto del provvedimento annullato dal T.A.R., ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, conv. con l. n. 106/2024: per l'effetto ha richiamato la decisione assunta da questa Sezione in un caso analogo, in cui si è disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata per sopravvenuto difetto di interesse in capo all'originaria ricorrente, con addebito a carico della stessa del contributo unificato per la proposizione del ricorso di primo grado e di quello prenotato a debito per la proposizione dell'appello;
- che la difesa erariale ha censurato sotto più profili la sentenza gravata, concludendo in via cautelare per la sua sospensione e nel merito per la sua riforma;
- che l'appellata, pur evocata, non si è costituita in giudizio;
- che alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026, fissata per l'esame della domanda cautelare presentata dal Ministero, il Collegio, dopo aver prospettato all'Avvocatura
Generale dello Stato la questione dell'eventuale improcedibilità del ricorso proposto in primo grado per sopravvenuto difetto di interesse e ritenuto, pertanto, di poter decidere la causa con sentenza c.d. semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa stessa in decisione;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza in forma semplificata di cui all'art. 60 c.p.a., accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentita sul punto la parte costituita (l'appellante Ministero dell'Istruzione e del Merito, per il tramite del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato);
Ritenuto, invero, di dover annullare senza rinvio la sentenza appellata, che ha accolto il ricorso proposto in primo grado, attesa la sopravvenuta carenza di interesse a detto ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato infatti al riguardo: N. 00845/2026 REG.RIC.
- che il Ministero appellante ha rappresentato e altresì documentato (v. all. 3 al ricorso) che la dr.ssa Capobianco, con atto acquisito al protocollo ministeriale il 23 giugno
2025, con n. E.0026687, ha dichiarato di rinunciare all'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, respinta dal Ministero con il provvedimento, impugnato avanti al T.A.R. e annullato dalla sentenza qui gravata, che ha accolto il ricorso della stessa appellata;
- che, come osservato da questa Sezione in un recente arresto intervenuto su un caso analogo (n. 7668/2025 del 1° ottobre 2025), tale circostanza sopravvenuta priva di interesse concreto ed attuale il suddetto ricorso, il quale deve perciò essere dichiarato improcedibile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di prime cure in questa sede gravata;
- che a tale conclusione si perviene in base all'insegnamento per il quale nel giudizio amministrativo il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi di giudizio, cosicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in grado di appello (cfr., ex multis, C.d.S.,
Sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9011; id., 26 agosto 2024, n. 7242; Sez. II, 29 novembre
2021, n. 7949; Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7653; id., 17 giugno 2019, n. 4069; Sez.
V, 11 ottobre 2017, n. 4699);
- che tanto non comporta l'inammissibilità dell'appello, poiché il Ministero mantiene tutto il proprio interesse a ottenere l'annullamento di una sentenza che ha, a sua volta, annullato un provvedimento di diniego del Ministero stesso, bensì, come già esposto,
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per sopravvenuto difetto di interesse dell'originario ricorso di primo grado, stante il venir meno di un interesse concreto ed attuale in capo alla ricorrente, destinataria del diniego, ad ottenerne l'invalidazione in ragione di circostanze sopravvenute e, segnatamente, per la rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero, seppure in forza di quanto previsto dal d.l. n. 71/2024, conv. con l. n. 106/2024; N. 00845/2026 REG.RIC.
Ritenuta, inoltre, la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, in ragione delle peculiarità della fattispecie esaminata;
Ritenuto, da ultimo, di porre a carico dell'originaria ricorrente il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado, ma di addossare al Ministero quello prenotato a debito per la proposizione dell'appello, atteso che, diversamente da quanto verificatosi nella controversia oggetto della pronuncia di questa Sezione sopra citata (n. 7668/2025, cit.), l'odierna appellata ha rinunciato all'originaria istanza ben prima della pubblicazione della sentenza di primo grado;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico della dr.ssa Capobianco il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado e a carico del Ministero quello prenotato a debito per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RO PA, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere N. 00845/2026 REG.RIC.
Raffaello Sestini, Consigliere
TR De RD, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
TR De RD
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
RO PA