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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1379 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Alfonso Cassiano e Gian Luca Caruso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Caruso, sito in Rende (CS), alla via
IV Traversa Kennedy, n. 26
- ATTRICE -
E
(p.i. - c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco l.r.p.t. , rappresentato e difeso dall'avv.to Tullia Controparte_2
Pupo dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale di alla Piazza dei Bruzi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione CP_1
- CONVENUTO -
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 marzo 2025, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulla base delle seguenti conclusioni:
Per parte attrice (conclusioni precisate nelle note depositate nel primo termine ex art. 189 cpc): “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione,
1 - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
nella causazione del sinistro subito dalla Sig.ra in data
[...] Parte_1
16.03.2019 e, per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierna attrice a causa del sinistro de quo, per una somma totale complessiva di € 23.403,00, ovvero per quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito della valutazione del C.T.U. medico - legale, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. - con vittoria di spese e compenso professionale, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori. IN VIA ISTRUTTORIA
- In caso di contestazione, si chiede sin d'ora C.T.U. medico – legale per la quantificazione di tutti i danni fisici subìti dalla Sig.ra ”. Pt_1
Per il convenuto (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e CP_1 richiamate all'udienza ex art. 189 c.p.c.): “Piaccia all'On.Le Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare rigettare la domanda attorea perché infondata. Con riserva di altro dedurre, provare ed eccepire anche alla luce delle difese di parte attrice. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
PREMESSO IN FATTO
La domanda introduttiva del presente giudizio è stata proposta da al fine Parte_1 di ottenere il risarcimento dei danni sofferti in data 16.3.2019, quando l'attrice - nel percorrere, attorno alle ore 14:00, via FR AN (indicata per errore come via
FR Grani nell'atto di citazione) - cadeva rovinosamente a terra a causa dello sgretolamento del marciapiede e della conseguente perdita di equilibrio, riportando una
“frattura chiusa del collo chirurgico dell'omero di sinistra”.
Si costituiva in giudizio, successivamente all'emissione del decreto di cui all'art. 171 bis cpc che ne dichiarava la contumacia, il eccependo l'infondatezza Controparte_1 della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice in ragione del mancato assolvimento, da parte di quest'ultima, degli oneri probatori su essa gravanti, sia in punto di an sia in punto di quantum debeatur.
Nel corso del giudizio aveva luogo prova per testi sulle circostanze ammesse e, rigettata l'istanza di CTU medico-legale formulata da parte attrice, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 3.3.2025, in cui le parti richiamavano le rispettive note di precisazione delle conclusioni e gli scritti conclusivi depositati nei termini di cui all'art. 189 cpc.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sul merito della domanda.
2 Parte attrice ha agito nei confronti del ai sensi dell'art. 2051 c.c., Controparte_1 ritenendo la propria caduta riconducibile all'omesso esercizio, da parte dell'ente pubblico convenuto, dei poteri di vigilanza e di controllo sul luogo in cui la caduta si verificava nonché alla mancanza di segnaletica idonea a rappresentare “la situazione di pericolo occulto” di una cosa in “apparente buono stato”.
Sotto il profilo degli oneri probatori, vale evidenziare come, in presenza di una domanda diretta a far valere una responsabilità da cosa in custodia a norma dell'art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno (e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto) nonché il rapporto di custodia tra la cosa medesima e il soggetto convenuto. Trattasi, infatti, di una forma di responsabilità oggettiva (e non per colpa presunta: cfr. SS.UU. 20943/2022), il cui accertamento non impone all'attore di dimostrare l'imprevedibilità e la non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto né eventuali condotte omissive o commissive del custode, rimanendo estraneo alla fattispecie il profilo della colpa del danneggiante (la cui dimostrazione rientra, viceversa, tra gli oneri probatori gravanti sul danneggiato che intenda agire a norma dell'art. 2043 c.c.). L'inversione dell'onere probatorio che caratterizza tale fattispecie di responsabilità impone, dunque, al custode che voglia andare esente da responsabilità la prova del caso fortuito, inteso quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e, in quanto tale, idonea a interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito. Il caso fortuito si sostanzia, quindi, in un accadimento oggettivamente imprevedibile e inevitabile, il quale può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (come nell'ipotesi di abnormità della condotta), senza che rilevi al riguardo l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte del custode.
Tanto premesso, occorre tuttavia precisare che il requisito della colpa, irrilevante sotto il profilo degli elementi costitutivi della responsabilità da cosa in custodia, può invece venire in considerazione al fine di valutare la ricorrenza, nel caso concreto, di un fatto esterno oggettivamente imprevedibile e inevitabile, assurgendo pertanto a fattore interruttivo del nesso eziologico e conseguentemente a prova liberatoria nel significato di cui si è detto. La stessa ipotesi in cui la res abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile un qualunque intervento dell'ente custode è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6651/2020; 16295/2019; 6703/2018) come circostanza straordinaria e imprevedibile, integrante gli estremi del caso fortuito. È quanto si verifica, per esempio, in occasione di repentina e non preventivabile (neppure con la dovuta diligenza) alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, determinandosi
3 l'evento dannoso contestualmente alla concretizzazione della situazione di pericolo, prima dunque che la pubblica amministrazione abbia potuto rimuovere il fattore di rischio e indipendentemente dall'adeguatezza dell'attività di controllo espletata (Cass.
11096/2020).
Con riguardo alla vicenda concreta, è da ritenere, che l'attrice non abbia assolto all'onere probatorio minimo su di lei incombente.
Nell'atto introduttivo l'attrice deduce che il giorno 16.03.2019, alle ore 14:00 circa, mentre camminava sul marciapiede comunale sito a via FR AN, CP_1 cadeva rovinosamente a terra a causa del marciapiede che sgretolava sotto i suoi piedi, facendole perdere l'equilibrio. Già del tutto carente appare la descrizione dell'evento, non producendo la parte fotografie raffiguranti il tratto di strada in cui si verificava la caduta
(di cui non era neppure specificata l'altezza o indicato un riferimento ai fini dell'esatta identificazione del tratto interessato) o rappresentazioni grafiche delle condizioni del marciapiede al verificarsi dei fatti oggetto di causa, per consentire la comprensione dell'anomalia descritta e della sua incidenza causale sul verificarsi della caduta. E' chiaro, infatti, che non ogni caduta su pubblica via comporta di per sé la ricorrenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., dovendosi verificare, altresì, che il danno si sia verificato o nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o in conseguenza dello sviluppo di un agente dannoso sorto in essa, che si inserisca nella sua struttura in modo da alterarne la natura e da provocarne un'intrinseca attitudine lesiva. Non soccorre, al riguardo, la deposizione del teste escusso, il quale, oltre a non offrire l'esatta indicazione del punto in cui la caduta si verificava, se non attraverso riferimenti del tutto generici (“stavamo camminando lungo la via FR AN, in prossimità di viale Parco, accanto a una pizzeria”), dava atto prima di un'apertura verso l'esterno del gradino del marciapiede, poi di un suo sgretolamento, senza tuttavia offrire elementi utili, in mancanza di una rappresentazione grafica del marciapiede e del suo dedotto vizio, ai fini di una ricostruzione chiara ed obiettiva degli eventi. Vi è, invero, riscontro di un ingresso dell'attrice nella stessa data del 16.03.2019 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di per frattura scomposta della testa omerale sinistra, ma anche in quella sede nulla CP_1 la paziente riferiva circa le cause del trauma, di cui non vi è traccia neppure nella lettera di dimissioni all'esito del ricovero. Alle lacune evidenziate non poteva supplire una CTU, quale mezzo istruttorio officioso che non può valere a esonerare le parti dagli oneri allegatori e probatori sulle stesse gravanti. Peraltro, il teste escusso riferiva che il marciapiede non presentava alcuna anomalia visibile e la stessa attrice nell'atto introduttivo dava atto di una strada in apparente buono stato di manutenzione. In mancanza, quindi, di una compiuta prova dell'evento, non può neppure escludersi che la
4 cosa abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse possibile ogni tipo di intervento da parte del e per una causa fortuita (rendendo, di fatto, una diversa CP_1
condotta non esigibile).
La domanda dell'attrice deve essere rigettata.
2. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al disputatum e in applicazione dei minimi tabellari, che appaiono congrui rispetto alla scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione e alla snellezza dell'istruttoria (caratterizzata dall'escussione di un solo teste).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta la domanda dell'attrice;
2. Condanna alla rifusione in favore del convenuto Parte_1 CP_1
in persona del sindaco l.r.p.t., delle spese e competenze di lite, che si
[...] liquidano in euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 10/03/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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