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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/12/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1809/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1809/2017, promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Olivarella- Parte_1
Milazzo, Via Provinciale, n. 1, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Papa
Giovanni XXXIII, n. 110, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalia Eliana Raffai, come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Pal. , c.f. elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, CP_2 C.F._1
Via Regina Margherita, n. 58, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Cortese, come da procura in atti in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 sede legale in Milazzo, Contrada Mangiavacca, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Ruggeri, come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29/10/2017, la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 230/17 del 22/8/2017 con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Controparte_1 CP_4 condannandola al risarcimento del danno nella misura di € 3.930,00, con condanna alle spese a carico della nei confronti delle altre parti, a seguito dei danni subiti all'autovettura Parte_1
Nissan tg. EF223TL, in data 7/12/2011, alle ore 16,30, a causa della presenza di "ruggine nelle cannette e nel rail" cagionata dal carburante acquistato presso la che aveva Parte_1 danneggiato il motore dell'auto. La si doleva della motivazione del provvedimento Parte_1 impugnato e deduceva: la violazione dell'obbligo motivazionale ex art. 132, n. 4, c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva dell'attore e di quella passiva della la violazione Parte_1 dell'art.164, n. 4 c.p.c. attesa l'incertezza delle ragioni e del petitum; la violazione dell'art. 299
c.p.c.; nel merito la carenza di prova in fatto e diritto e del nesso di causalità tra il bene acquistato ed il danno lamentato, nonché del danno subito. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza appellata e, in via subordinata, la condanna di essa appellante nella accertata, ponendo il pagamento a carico della terza produttrice di Milazzo;
da ultimo, chiedeva la condanna di CP_3 controparte e/o della terza chiamata in causa al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/2/2018 si costituiva in giudizio , Controparte_1 il quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna di controparte a pagamento delle spese del giudizio.
Con comparsa del 16/2/2018 si costituiva la , la quale chiedeva la Controparte_3 conferma della sentenza impugnata nella parte in cui escludeva ogni responsabilità della
[...]
, con la condanna al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Si ricorda in diritto che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 del Cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile” (Cass. civ., sez. III, 5/7/2024, n. 18430; cfr., inoltre, nella giurisprudenza di merito,
Trib. Ascoli Piceno, sez. I, 05/07/2023, n. 429, secondo cui “In tema di azione di risarcimento del danno cagionato ad un autoveicolo per impurità del carburante, va precisato che, in siffatta ipotesi, quello intercorso fra le parti è qualificabile come contratto di vendita e che ad esso è pertanto applicabile la disciplina prevista, in materia di vizi e difetti, dall'art. 1470 cod. civ. Il riparto dell'onere della prova che ne consegue va pertanto così delineato: alla parte che lamenta il danno spetta la prova dei difetti lamentati, delle conseguenze dannose e del nesso causale, mentre sul venditore incombe l'onere della prova liberatoria della mancanza di colpa”; cfr. anche App.
Campobasso, 25/07/2025, n. 242). Si ricorda, peraltro, che a mente dell'art. 120 d.lgs. 206/2005 “Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno”
(rimanendo a carico del produttore l'onere della prova liberatoria di cui al comma secondo della citata disposizione).
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, risulta fondata la censura dell'odierno appellante circa l'erroneità della statuizione impugnata nella parte in cui, accogliendo la domanda risarcitoria proposta da , ha ritenuto provato il nesso di causalità tra Controparte_1 il fatto illecito denunciato (la vendita di carburante deteriorato) e il danno del quale ha preteso il ristoro (i pregiudizi all'auto Nissan EF223TL).
L'esame congiunto della documentazione versata in atti e delle prove costituende escusse nel corso del primo grado di giudizio, difatti, esclude la prova (idonea e sufficiente agli effetti degli artt. 1218
e 2697 c.c.) della riconducibilità del pregiudizio per cui è causa alle impurità ritenute presenti nel carburante acquistato in data 7/12/2011 presso la stazione di servizio dell'odierna convenuta.
Sotto il primo profilo, invero, costituiscono significativi elementi di prova contraria rispetto al fatto dedotto dall'attore il verbale di prelevamento del campione del 9/11/2011 dell' CP_5
e l'esito delle analisi effettuate del 30/12/2011 (prot. lab. n. 4182/2011), in cui si descrive il
[...] campione come “Liquido limpido di colore giallo e odore caratteristico”. L'analisi precedente al giorno del sinistro controverso, dunque, riscontra uno stato del carburante erogato presso la stazione di servizio della diverso da quello che, di contro, ha sostenuto Parte_1 Controparte_1 fosse fornito in data 7/12/2011 e il dato, sebbene non si trascuri il lasso di tempo intercorso tra il prelevamento del campione e il giorno dell'illecito dedotto in giudizio, appare senz'altro rilevante ai presenti fini, ove considerato in uno agli ulteriori elementi anche documentali offerti dall'odierna appellante. In merito all'analisi de qua, poi, occorre richiamare le testimonianze escusse nel corso del primo grado di giudizio e, segnatamente, quelle assunte all'udienza del 30/10/2013 da CP_6
, responsabile dell'area verifiche e controlli dell'Ufficio delle Dogane di Messina, e da
[...] [...]
, chimico presso il laboratorio dogane di Catania. I testi, in particolare, hanno confermato Per_1
l'accertamento eseguito in data 9/11/2011 e l'esito “regolare” (cfr. testimonianza di ) CP_6 dello stesso, oltre ad avere specificato (in particolare il teste che, in generale, “Il controllo CP_6 viene eseguito su tutte le cisterne, almeno così prevede la procedura”.
Con gli elementi di prova sopra richiamati fanno il paio le fatture allegate della (in CP_7 particolare quelle nn. 014 del 30/6/2011 e 021 del 28/9/2011), le quali dànno evidenza dei controlli e della manutenzione eseguiti presso la stazione di servizio. A questo proposito, poi, in primo grado
è stato escusso a testimone all'udienza del 7/2/2017 , legale rappresentante della Testimone_1 che, pur non ricordando “se nel corso del 2011 sono stati fatti dei controlli”, ha CP_7 precisato che “in ogni caso di tali controlli vi è la prova in quanto lasciavo dei rapporti”, altresì spiegando il tipo di intervento effettuato ed evidenziando che “detti filtri consentono il passaggio del carburante, eliminando eventuali residui, perché ha fori piccolissimi, ma in teoria anche il passaggio di acqua”.
Sull'esecuzione degli interventi di analisi del prodotto venduto, poi, è utile richiamare altresì la dichiarazione del teste , dipendente della , che, se Testimone_2 Controparte_3 da un lato non ha offerto dichiarazioni utili ai fini dell'accertamento del fatto per cui è causa, dall'altro lato ha dato atto dell'analisi preventiva eseguita sul prodotto e, al contempo, del fatto che
“le autobotti che si riforniscono non vengono preventivamente ispezionate”, circostanza quest'ultima comunque non sufficiente ai presenti fini posto che in ogni caso lo stesso teste ha dichiarato che il carburante veniva analizzato prima della relativa commercializzazione.
Sono, poi, rimaste insufficienti e in parte contraddittorie le prove dichiarative assunte nell'interesse dell'odierno convenuto.
All'udienza del 30/10/2013 è stato escusso il teste , cioè colui che ha riparato Testimone_3
l'auto di . Il teste, in particolare, ha confermato l'ordine di lavoro versato in atti Controparte_1
n. A234490 del 10/12/2011 e ha dato atto dell'intervento consistito nello svuotamento del serbatoio dell'auto, aggiungendo che “dopo essere decantato ho notato che si separavano 2 liquidi, non so riferire di che liquidi si trattavano, ciò però denotava che erano prodotti diversi” e che “L'auto è rimasta in officina dal 10 dicembre 2011 sino al 27 gennaio 2012”.
La testimonianza rivela, anzitutto, delle criticità in merito ai fatti dichiarati, posto che lo stesso teste ha evidenziato la presenza di liquidi diversi all'interno del serbatoio senza, tuttavia, essere in grado di qualificarli: la dichiarazione, dunque, non solo è rimasta generica sul piano della descrizione del materiale rinvenuto all'interno del carburante, ma in ogni caso non ha offerto alcun elemento utile a ricondurre il danneggiamento dell'auto all'erogazione del carburante avvenuto tre giorni prima. Ad analoga conclusione si perviene esaminando l'ordine di lavoro versato in atti, confermato dal teste.
Anche la testimonianza di , sentito all'udienza del 13/5/2015, non è apparsa Testimone_4 esaustiva ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sul danneggiato. Il teste de quo, in particolare, ha confermato l'intervento di cui alla fattura n. 10 del 17/1/2012 e, tuttavia, ha dichiarato di non ricordare di avere provato l'auto né se questa era arrivata integralmente o ne erano arrivati soltanto i pezzi in precedenza smontati dai meccanici, ciò che invero stride con la precisione manifestata dal teste in ordine all'esito dei controlli effettuati in occasione della riparazione.
Peraltro, anche sotto tale profilo la testimonianza non è apparsa decisiva al fine di ricostruire il nesso eziologico con il carburante acquistato presso la stazione di servizio dell'odierna appellante, da essa al più evincendosi la riferibilità dell'evento per cui è causa ad una pluralità di possibili cause (in ogni caso oggetto di una valutazione del teste, non di un fatto da questi riferito), cioè le taniche in cui il carburante è trasportato, i serbatoi in cui è riversato o, ancora, l'acqua all'interno del serbatoio dell'auto. Quanto sopra esposto, dunque, refluisce – compromettendola – sulla sufficienza agli effetti dell'art. 2697 c.c. delle dichiarazioni testimoniali escusse ai fini della decisione. Si aggiunga, sotto altro profilo, che il teste ha altresì aggiunto che un'auto “può normalmente viaggiare per un'ora con la presenza di acqua” e che, quanto alla Nissan di
, “si trattava di un impianto molto delicato”: a fronte di ciò, allora, non può Controparte_1 trascurarsi che l'auto dell'odierno appellato è stata portata per la riparazione dal (solo) dopo Tes_3 tre giorni (il teste ha confermato che l'auto è rimasta ricoverata presso la propria officina a Tes_3 far data dal 10/12/2011: cfr. supra), ciò che dunque si pone quantomeno in contraddizione con le
(pur sempre) valutazioni sopra riportate del teste . Tes_4
La carenza nella ricostruzione del fatto controverso nei termini dianzi esposti, poi, trova riscontro nelle dichiarazioni testimoniali di . Il teste, in particolare, ha dichiarato che Testimone_5
“Ricordo che i primi giorni di dicembre mi trovavo a bordo dell'auto dell'attore e, dopo aver fatto una passeggiata a Milazzo, ci siamo fermati al rifornimento BN, quello che si trova ad Olivarella”, che “la mattina successiva mi comunicava che l'auto dopo il rifornimento di gasolio che non andava bene era stato costretto a chiamare il carroattrezzi e, se non erro, mi disse di averla portata presso l'Officina Bucolo” e che, ancora, “Se non erro il rifornimento è avvenuto di mattina”. Come osservato da parte appellante, le dichiarazioni in questione appaiono in parte generiche e in altra parte in contrasto con le allegazioni dell'odierno convenuto. Da esse si desume, infatti, che il rifornimento sarebbe avvenuto di mattina (mentre, invece, l'attore lo ha temporalmente collocato alle 16:30) e che, inoltre, l'amico avrebbe portato l'auto in officina in quanto non più CP_1 marciante “la mattina successiva” a quella del rifornimento (mentre nella specie è documentale e non contestato che l'auto fu portata per la riparazione il 10/12/2011 (quindi tre giorni dopo). Le ridette contraddizioni, dunque, se non altro inficiano la ricostruzione del fatto nei termini prospettati da e, conseguentemente, l'assolvimento dell'onere sullo stesso incombente di Controparte_1 provarne la verificazione in uno al nesso causale con i danni lamentati.
Al netto di quanto sopra esposto, poi, si aggiunga che non è stato né specificamente dedotto (l'attore si è, al riguardo, limitato a genericamente rappresentare di avere effettuato “il rifornimento di parecchi litri di gasolio”: cfr. pag. 1 atto di citazione del 20/3/2012) né in ogni caso provato (nulla ha al riguardo dichiarato il teste , presente in occasione del rifornimento;
non è stata prodotta Tes_5 eventuale ricevuta di acquisto del carburante né sono stati escussi testi o sono stati acquisiti ulteriori elementi di prova a tale scopo) l'effettiva quantità di gasolio immesso nell'auto in data 7/12/2011, ciò che senz'altro riverbera sulla prova del profilo causale in questione, dal momento che la detta mancanza impedisce di apprezzare il concreto apporto causale (eventualmente) riconoscibile al carburante acquistato presso la rispetto a quello già presente all'interno del Parte_1 serbatoio dell'auto, atteso che – giova ricordare – secondo l'allegazione del convenuto stesso il danno oggetto di controversia non si sarebbe manifestato nell'immediatezza del rifornimento ma solo qualche giorno dopo, sicché non può si può escludere la sua riconducibilità alla presenza di eventuale e diverso carburante deteriorato all'interno dell'auto, ivi immesso in un momento anteriore rispetto al rifornimento effettuato in data 7/12/2011.
Le lacune assertive e probatorie finora evidenziate, dunque, conducono ad una valutazione diversa da quella espressa nella sentenza appellata, ovvero all'assenza della prova del nesso di causalità tra l'illecito contestato e il danno lamentato da , donde la riforma della sentenza e il Controparte_1 rigetto della domanda da quest'ultimo proposta.
Si osserva, infine, che anche il richiamo ad altri precedenti contenuto nel provvedimento impugnato
è rimasto generico e quindi irrilevante ai presenti fini, con la conseguenza che esso non può assumere alcuna valenza probatoria (anche solo indiziaria) a beneficio della pretesa risarcitoria azionata, dal momento che occorreva semmai a tale scopo (almeno) la precisazione che trattavasi di precedenti afferenti a danni conseguenti all'erogazione del carburante effettuata presso la medesima stazione di servizio e nello stesso giorno (o in epoca se non altro coeva) di quello per cui è causa, circostanza rimasta priva di riscontro (le sentenze prodotte dall'odierna attrice in data 9/3/2022, peraltro, riguardano domande rigettate e in ogni caso relative ad eventi verificatisi nel settembre
2016 e nel gennaio 2011, donde l'impossibilità di trarne utili argomenti di prova ai presenti fini).
L'appello è, in conclusione, fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo le tariffe ratione temporis vigenti per ciascun grado di giudizio) alla luce dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto in particolare del valore della causa e della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, al netto della fase istruttoria non espletata in secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1809/2017, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da . Controparte_1
Condanna al pagamento nei confronti di e di Controparte_1 Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in € 671,00 Controparte_3 ciascuno, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in € 852,00 ciascuno, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 12/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1809/2017, promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Olivarella- Parte_1
Milazzo, Via Provinciale, n. 1, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Papa
Giovanni XXXIII, n. 110, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalia Eliana Raffai, come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Pal. , c.f. elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, CP_2 C.F._1
Via Regina Margherita, n. 58, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Cortese, come da procura in atti in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 sede legale in Milazzo, Contrada Mangiavacca, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Ruggeri, come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29/10/2017, la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 230/17 del 22/8/2017 con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Controparte_1 CP_4 condannandola al risarcimento del danno nella misura di € 3.930,00, con condanna alle spese a carico della nei confronti delle altre parti, a seguito dei danni subiti all'autovettura Parte_1
Nissan tg. EF223TL, in data 7/12/2011, alle ore 16,30, a causa della presenza di "ruggine nelle cannette e nel rail" cagionata dal carburante acquistato presso la che aveva Parte_1 danneggiato il motore dell'auto. La si doleva della motivazione del provvedimento Parte_1 impugnato e deduceva: la violazione dell'obbligo motivazionale ex art. 132, n. 4, c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva dell'attore e di quella passiva della la violazione Parte_1 dell'art.164, n. 4 c.p.c. attesa l'incertezza delle ragioni e del petitum; la violazione dell'art. 299
c.p.c.; nel merito la carenza di prova in fatto e diritto e del nesso di causalità tra il bene acquistato ed il danno lamentato, nonché del danno subito. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza appellata e, in via subordinata, la condanna di essa appellante nella accertata, ponendo il pagamento a carico della terza produttrice di Milazzo;
da ultimo, chiedeva la condanna di CP_3 controparte e/o della terza chiamata in causa al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/2/2018 si costituiva in giudizio , Controparte_1 il quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna di controparte a pagamento delle spese del giudizio.
Con comparsa del 16/2/2018 si costituiva la , la quale chiedeva la Controparte_3 conferma della sentenza impugnata nella parte in cui escludeva ogni responsabilità della
[...]
, con la condanna al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Si ricorda in diritto che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 del Cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile” (Cass. civ., sez. III, 5/7/2024, n. 18430; cfr., inoltre, nella giurisprudenza di merito,
Trib. Ascoli Piceno, sez. I, 05/07/2023, n. 429, secondo cui “In tema di azione di risarcimento del danno cagionato ad un autoveicolo per impurità del carburante, va precisato che, in siffatta ipotesi, quello intercorso fra le parti è qualificabile come contratto di vendita e che ad esso è pertanto applicabile la disciplina prevista, in materia di vizi e difetti, dall'art. 1470 cod. civ. Il riparto dell'onere della prova che ne consegue va pertanto così delineato: alla parte che lamenta il danno spetta la prova dei difetti lamentati, delle conseguenze dannose e del nesso causale, mentre sul venditore incombe l'onere della prova liberatoria della mancanza di colpa”; cfr. anche App.
Campobasso, 25/07/2025, n. 242). Si ricorda, peraltro, che a mente dell'art. 120 d.lgs. 206/2005 “Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno”
(rimanendo a carico del produttore l'onere della prova liberatoria di cui al comma secondo della citata disposizione).
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, risulta fondata la censura dell'odierno appellante circa l'erroneità della statuizione impugnata nella parte in cui, accogliendo la domanda risarcitoria proposta da , ha ritenuto provato il nesso di causalità tra Controparte_1 il fatto illecito denunciato (la vendita di carburante deteriorato) e il danno del quale ha preteso il ristoro (i pregiudizi all'auto Nissan EF223TL).
L'esame congiunto della documentazione versata in atti e delle prove costituende escusse nel corso del primo grado di giudizio, difatti, esclude la prova (idonea e sufficiente agli effetti degli artt. 1218
e 2697 c.c.) della riconducibilità del pregiudizio per cui è causa alle impurità ritenute presenti nel carburante acquistato in data 7/12/2011 presso la stazione di servizio dell'odierna convenuta.
Sotto il primo profilo, invero, costituiscono significativi elementi di prova contraria rispetto al fatto dedotto dall'attore il verbale di prelevamento del campione del 9/11/2011 dell' CP_5
e l'esito delle analisi effettuate del 30/12/2011 (prot. lab. n. 4182/2011), in cui si descrive il
[...] campione come “Liquido limpido di colore giallo e odore caratteristico”. L'analisi precedente al giorno del sinistro controverso, dunque, riscontra uno stato del carburante erogato presso la stazione di servizio della diverso da quello che, di contro, ha sostenuto Parte_1 Controparte_1 fosse fornito in data 7/12/2011 e il dato, sebbene non si trascuri il lasso di tempo intercorso tra il prelevamento del campione e il giorno dell'illecito dedotto in giudizio, appare senz'altro rilevante ai presenti fini, ove considerato in uno agli ulteriori elementi anche documentali offerti dall'odierna appellante. In merito all'analisi de qua, poi, occorre richiamare le testimonianze escusse nel corso del primo grado di giudizio e, segnatamente, quelle assunte all'udienza del 30/10/2013 da CP_6
, responsabile dell'area verifiche e controlli dell'Ufficio delle Dogane di Messina, e da
[...] [...]
, chimico presso il laboratorio dogane di Catania. I testi, in particolare, hanno confermato Per_1
l'accertamento eseguito in data 9/11/2011 e l'esito “regolare” (cfr. testimonianza di ) CP_6 dello stesso, oltre ad avere specificato (in particolare il teste che, in generale, “Il controllo CP_6 viene eseguito su tutte le cisterne, almeno così prevede la procedura”.
Con gli elementi di prova sopra richiamati fanno il paio le fatture allegate della (in CP_7 particolare quelle nn. 014 del 30/6/2011 e 021 del 28/9/2011), le quali dànno evidenza dei controlli e della manutenzione eseguiti presso la stazione di servizio. A questo proposito, poi, in primo grado
è stato escusso a testimone all'udienza del 7/2/2017 , legale rappresentante della Testimone_1 che, pur non ricordando “se nel corso del 2011 sono stati fatti dei controlli”, ha CP_7 precisato che “in ogni caso di tali controlli vi è la prova in quanto lasciavo dei rapporti”, altresì spiegando il tipo di intervento effettuato ed evidenziando che “detti filtri consentono il passaggio del carburante, eliminando eventuali residui, perché ha fori piccolissimi, ma in teoria anche il passaggio di acqua”.
Sull'esecuzione degli interventi di analisi del prodotto venduto, poi, è utile richiamare altresì la dichiarazione del teste , dipendente della , che, se Testimone_2 Controparte_3 da un lato non ha offerto dichiarazioni utili ai fini dell'accertamento del fatto per cui è causa, dall'altro lato ha dato atto dell'analisi preventiva eseguita sul prodotto e, al contempo, del fatto che
“le autobotti che si riforniscono non vengono preventivamente ispezionate”, circostanza quest'ultima comunque non sufficiente ai presenti fini posto che in ogni caso lo stesso teste ha dichiarato che il carburante veniva analizzato prima della relativa commercializzazione.
Sono, poi, rimaste insufficienti e in parte contraddittorie le prove dichiarative assunte nell'interesse dell'odierno convenuto.
All'udienza del 30/10/2013 è stato escusso il teste , cioè colui che ha riparato Testimone_3
l'auto di . Il teste, in particolare, ha confermato l'ordine di lavoro versato in atti Controparte_1
n. A234490 del 10/12/2011 e ha dato atto dell'intervento consistito nello svuotamento del serbatoio dell'auto, aggiungendo che “dopo essere decantato ho notato che si separavano 2 liquidi, non so riferire di che liquidi si trattavano, ciò però denotava che erano prodotti diversi” e che “L'auto è rimasta in officina dal 10 dicembre 2011 sino al 27 gennaio 2012”.
La testimonianza rivela, anzitutto, delle criticità in merito ai fatti dichiarati, posto che lo stesso teste ha evidenziato la presenza di liquidi diversi all'interno del serbatoio senza, tuttavia, essere in grado di qualificarli: la dichiarazione, dunque, non solo è rimasta generica sul piano della descrizione del materiale rinvenuto all'interno del carburante, ma in ogni caso non ha offerto alcun elemento utile a ricondurre il danneggiamento dell'auto all'erogazione del carburante avvenuto tre giorni prima. Ad analoga conclusione si perviene esaminando l'ordine di lavoro versato in atti, confermato dal teste.
Anche la testimonianza di , sentito all'udienza del 13/5/2015, non è apparsa Testimone_4 esaustiva ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sul danneggiato. Il teste de quo, in particolare, ha confermato l'intervento di cui alla fattura n. 10 del 17/1/2012 e, tuttavia, ha dichiarato di non ricordare di avere provato l'auto né se questa era arrivata integralmente o ne erano arrivati soltanto i pezzi in precedenza smontati dai meccanici, ciò che invero stride con la precisione manifestata dal teste in ordine all'esito dei controlli effettuati in occasione della riparazione.
Peraltro, anche sotto tale profilo la testimonianza non è apparsa decisiva al fine di ricostruire il nesso eziologico con il carburante acquistato presso la stazione di servizio dell'odierna appellante, da essa al più evincendosi la riferibilità dell'evento per cui è causa ad una pluralità di possibili cause (in ogni caso oggetto di una valutazione del teste, non di un fatto da questi riferito), cioè le taniche in cui il carburante è trasportato, i serbatoi in cui è riversato o, ancora, l'acqua all'interno del serbatoio dell'auto. Quanto sopra esposto, dunque, refluisce – compromettendola – sulla sufficienza agli effetti dell'art. 2697 c.c. delle dichiarazioni testimoniali escusse ai fini della decisione. Si aggiunga, sotto altro profilo, che il teste ha altresì aggiunto che un'auto “può normalmente viaggiare per un'ora con la presenza di acqua” e che, quanto alla Nissan di
, “si trattava di un impianto molto delicato”: a fronte di ciò, allora, non può Controparte_1 trascurarsi che l'auto dell'odierno appellato è stata portata per la riparazione dal (solo) dopo Tes_3 tre giorni (il teste ha confermato che l'auto è rimasta ricoverata presso la propria officina a Tes_3 far data dal 10/12/2011: cfr. supra), ciò che dunque si pone quantomeno in contraddizione con le
(pur sempre) valutazioni sopra riportate del teste . Tes_4
La carenza nella ricostruzione del fatto controverso nei termini dianzi esposti, poi, trova riscontro nelle dichiarazioni testimoniali di . Il teste, in particolare, ha dichiarato che Testimone_5
“Ricordo che i primi giorni di dicembre mi trovavo a bordo dell'auto dell'attore e, dopo aver fatto una passeggiata a Milazzo, ci siamo fermati al rifornimento BN, quello che si trova ad Olivarella”, che “la mattina successiva mi comunicava che l'auto dopo il rifornimento di gasolio che non andava bene era stato costretto a chiamare il carroattrezzi e, se non erro, mi disse di averla portata presso l'Officina Bucolo” e che, ancora, “Se non erro il rifornimento è avvenuto di mattina”. Come osservato da parte appellante, le dichiarazioni in questione appaiono in parte generiche e in altra parte in contrasto con le allegazioni dell'odierno convenuto. Da esse si desume, infatti, che il rifornimento sarebbe avvenuto di mattina (mentre, invece, l'attore lo ha temporalmente collocato alle 16:30) e che, inoltre, l'amico avrebbe portato l'auto in officina in quanto non più CP_1 marciante “la mattina successiva” a quella del rifornimento (mentre nella specie è documentale e non contestato che l'auto fu portata per la riparazione il 10/12/2011 (quindi tre giorni dopo). Le ridette contraddizioni, dunque, se non altro inficiano la ricostruzione del fatto nei termini prospettati da e, conseguentemente, l'assolvimento dell'onere sullo stesso incombente di Controparte_1 provarne la verificazione in uno al nesso causale con i danni lamentati.
Al netto di quanto sopra esposto, poi, si aggiunga che non è stato né specificamente dedotto (l'attore si è, al riguardo, limitato a genericamente rappresentare di avere effettuato “il rifornimento di parecchi litri di gasolio”: cfr. pag. 1 atto di citazione del 20/3/2012) né in ogni caso provato (nulla ha al riguardo dichiarato il teste , presente in occasione del rifornimento;
non è stata prodotta Tes_5 eventuale ricevuta di acquisto del carburante né sono stati escussi testi o sono stati acquisiti ulteriori elementi di prova a tale scopo) l'effettiva quantità di gasolio immesso nell'auto in data 7/12/2011, ciò che senz'altro riverbera sulla prova del profilo causale in questione, dal momento che la detta mancanza impedisce di apprezzare il concreto apporto causale (eventualmente) riconoscibile al carburante acquistato presso la rispetto a quello già presente all'interno del Parte_1 serbatoio dell'auto, atteso che – giova ricordare – secondo l'allegazione del convenuto stesso il danno oggetto di controversia non si sarebbe manifestato nell'immediatezza del rifornimento ma solo qualche giorno dopo, sicché non può si può escludere la sua riconducibilità alla presenza di eventuale e diverso carburante deteriorato all'interno dell'auto, ivi immesso in un momento anteriore rispetto al rifornimento effettuato in data 7/12/2011.
Le lacune assertive e probatorie finora evidenziate, dunque, conducono ad una valutazione diversa da quella espressa nella sentenza appellata, ovvero all'assenza della prova del nesso di causalità tra l'illecito contestato e il danno lamentato da , donde la riforma della sentenza e il Controparte_1 rigetto della domanda da quest'ultimo proposta.
Si osserva, infine, che anche il richiamo ad altri precedenti contenuto nel provvedimento impugnato
è rimasto generico e quindi irrilevante ai presenti fini, con la conseguenza che esso non può assumere alcuna valenza probatoria (anche solo indiziaria) a beneficio della pretesa risarcitoria azionata, dal momento che occorreva semmai a tale scopo (almeno) la precisazione che trattavasi di precedenti afferenti a danni conseguenti all'erogazione del carburante effettuata presso la medesima stazione di servizio e nello stesso giorno (o in epoca se non altro coeva) di quello per cui è causa, circostanza rimasta priva di riscontro (le sentenze prodotte dall'odierna attrice in data 9/3/2022, peraltro, riguardano domande rigettate e in ogni caso relative ad eventi verificatisi nel settembre
2016 e nel gennaio 2011, donde l'impossibilità di trarne utili argomenti di prova ai presenti fini).
L'appello è, in conclusione, fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo le tariffe ratione temporis vigenti per ciascun grado di giudizio) alla luce dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto in particolare del valore della causa e della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, al netto della fase istruttoria non espletata in secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1809/2017, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da . Controparte_1
Condanna al pagamento nei confronti di e di Controparte_1 Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in € 671,00 Controparte_3 ciascuno, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in € 852,00 ciascuno, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 12/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano