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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9796/2023 r.g.,
decisa nell'udienza del 18.2.2025, promossa da
, con l'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Giuseppe A. Fanelli;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: inquadramento superiore.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.11.2023, , premesso di lavorare alle Parte_1
dipendenze della (già con inquadramento Controparte_1 CP_2
dall'1.1.2001 nella qualifica di capo di unità organizzativa (parametro 230
ccnl), ma di avere svolto dal 25.1.2002 mansioni superiori sussumibili nella qualifica di responsabile di unità organizzativa complessa (parametro 250
ccnl), chiedeva condannarsi la ad inquadrarla nel Controparte_1
1 profilo superiore con decorrenza dal 25.7.2002, nonché a pagare le conseguenti differenze retributive con decorrenza dal 18.7.2007.
Costituendosi in giudizio, la chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di inammissibilità della domanda di inquadramento superiore, siccome preclusa dall'art. 19 co. 2 d.l.vo 175/2016, il quale dispone che le società a controllo pubblico (quale appunto la convenuta) “stabiliscono con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto (…) dei principi di cui all'art. 35 co. 3 d.l.vo 30.3.2001 n. 165” e che, “in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione” quest'ultima norma, con la conseguenza che alla progressione verticale, così come all'assunzione, potrebbe accedersi soltanto mediante concorso.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della S.C., infatti, premesso che “il rapporto di lavoro
alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal
d.l.vo 165/2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria”, “è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 d.l. 112/2008 e poi dall'art. 19 d.l.vo 175/2016, possa essere interpretata nel senso di
2 ricomprendere anche le progressioni di carriera”: cfr. Cass.
1.12.2022 n.
35421 e Cass.
1.12.2022 n. 34522.
Nel caso in esame, peraltro, essendo sia il profilo professionale di attuale appartenenza, sia quello superiore rivendicato, ricompresi entrambi nella medesima 1^ area professionale della declaratoria collettiva, non è neppure ipotizzabile una progressione verticale, vertendosi invece nella diversa ipotesi di progressione orizzontale che pacificamente non è in alcun modo equiparabile ad una nuova assunzione.
Ancora preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di estinzione per intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4) c.c.
delle differenze retributive eventualmente maturate sino al 12.6.2018,
ovvero in epoca anteriore al quinquennio immediatamente antecedente la data (12.6.2023) di presentazione del reclamo gerarchico che ha costituito il primo atto interruttivo della prescrizione.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l.
92/2012 e del d.l.vo 23/2015, mancando dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei
diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l.
92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
disposto degli artt. 2948 n. 4) e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
6.9.2022 n. 26246; conformi Cass. 20.10.2022 n. 30957,
Cass. 15.12.2023 n. 35146, Cass. 29.1.2024 n. 2674.
3 E' appena il caso di rilevare che nella citata pronuncia si dà conto anche delle sentenze della Corte costituzionale 1.4.2021 n. 59 e 19.5.2022 n. 125, rilevandosi che esse “hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela contro ogni forma illegittima di risoluzione'”.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in relazione al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, disciplinato dal r.d.
8.1.1931 n. 148, all. A,
ove si consideri che al recesso datoriale si applica pur sempre la disciplina di cui all'art. 18 l. 20.5.1970 n. 300 come successivamente modificato: si veda ad esempio Cass. 19.1.2023 n. 1584; tale principio è stato affermato anche nella prassi amministrativa: si veda, in tal senso, la risposta a interpello 24.9.2015 n. 24 del Ministero del lavoro, in cui si è ritenuto che
“le tutele accordate in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori autoferrotranvieri debbano seguire la disciplina di carattere generale contenuta nell'art. 18 l. 300/1970 e nel d.l.vo 23/2015 secondo il rispettivo ambito applicativo e di decorrenza”.
Ebbene, la domanda attorea è espressamente limitata, quanto alle differenze retributive, al periodo decorrente dal 18.7.2007, ovvero dall'ultimo quinquennio anteriore alla data (18.7.2012) di entrata in vigore della l.
28.6.2012 n. 92, e pertanto ai soli crediti non ancora prescritti a quest'ultima data.
In relazione a tali crediti, la cui prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, nessuna prescrizione è ipotizzabile, per essere il rapporto di lavoro inter partes ancora in corso alla data di instaurazione del presente giudizio.
4 Nel merito, la domanda è fondata.
L'art. 18 allegato A r.d.
8.1.1931 n. 148 stabilisce: “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi
sei mesi di reggenza in un anno a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto” (co. 1); “durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente” (co. 2); “non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa” (co. 3); “per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso” (co. 4).
Nella speciale disciplina dettata in materia di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri dunque – prevalente su quella generale dell'art. 2103 c.c.
(cfr. Cass. 13.5.2010 n. 11615) – la promozione automatica resta subordinata, oltre che alla esistenza di un ordine di servizio e alla durata semestrale delle mansioni superiori, anche a due ulteriori condizioni – le sole di cui la convenuta contesta la sussistenza nel caso concreto – ovvero la vacanza del posto e la previsione che questo non debba coprirsi mediante esame, “ferma restando la necessità che tale modalità di copertura del posto risulti dalla legge o dai contratti di categoria” (cfr. Cass.
4.9.2015 n.
17630).
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, comunque, “nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di
5 mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla c.d. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 all. A r.d. 148/1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica
inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e della idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore”: cfr. Cass. 16.9.2024 n. 24830; in senso conforme, Cass.
18660/2020, Cass. 7473/2020, Cass. 22491/2019, Cass. 22364/2019, Cass.
12601/2016 e Cass.
8.6.2012 n. 9344.
Nel caso in esame, l'istante è stata assegnata alle mansioni che si assumono superiori sin dal 25.1.2002, e quindi per un periodo ininterrotto ultraventennale e ancora in corso alla data di instaurazione del presente giudizio, sicché la pluriennale copertura del posto, non in sostituzione di colleghi assenti per malattia o aspettativa, fa presumere la sua vacanza,
l'assenza della volontà datoriale di coprirlo mediante concorso e l'idoneità dell'istante all'esercizio delle mansioni superiori.
Non può poi condividersi l'assunto della convenuta, secondo cui la vacanza del posto sarebbe da escludere, nel caso di specie, per la inesistenza dello stesso posto nella propria dotazione organica sino alla istituzione della nuova pianta organica, prevista solo nel 2016, deliberata nel 2019 e attuata nel 2021: ciò, in quanto deve tenersi conto, ai fini che qui interessano, della
6 esistenza di fatto, e non anche necessariamente di diritto, di una siffatta posizione lavorativa all'interno della organizzazione aziendale.
Neppure può condividersi l'ulteriore assunto della convenuta, secondo cui l'avverso diritto sarebbe precluso dalla indizione, rispettivamente in data
23.4.2021 e nel maggio 2022, di due selezioni interne (andate entrambe deserte) per la copertura del posto, attesa la tardività di tale manifestazione di volontà da parte datoriale rispetto all'assegnazione all'istante delle mansioni che si assumono superiori, risalente a circa venti anni prima.
Quanto poi ai criteri di verifica del corretto inquadramento, deve farsi riferimento al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in relazione all'art. 2103 c.c. ma senz'altro estensibile all'art. 18 all. A r.d. 148/1931, secondo il quale “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini”: cfr. Cass.
9.9.2020 n. 18692, Cass. 12.12.2019 n. 32707, Cass. 22.11.2019 n. 30580,
Cass.
9.9.2019 n. 22491, Cass.
4.10.2017 n. 23180, Cass. 27.9.2016 n.
18943, Cass. 30.3.2016 n. 6174, Cass. 28.4.2015 n. 8589, Cass. 27.9.2010
n. 20272, Cass. 31.12.2009 n. 28284, Cass. 30.10.2008 n. 26234, Cass.
22.8.2007 n. 17896, Cass. 12.5.2006 n. 11037, Cass. 16.2.2005 n. 3069.
Ebbene, come attestato dalla documentazione in atti e confermato dalla espletata prova testimoniale, la ricorrente, con ordine di servizio del
25.1.2002, è stata nominata capo della ripartizione pubbliche relazioni,
7 affari generali e sinistri;
tale ripartizione, nel frattempo ridenominata ripartizione affari generali e legali, pubbliche relazioni e sinistri, dipendeva direttamente – al pari dell'area contabilità e bilancio, dell'area personale e dell'area informatica e statistica – dalla direzione amministrativa, come evidenziato nel diagramma contenuto nella relazione del 4.5.2005, ove si specifica altresì che “la ripartizione in questione, pur inserita nell'ambito dell'area personale, è funzionalmente dipendente per gli affari generali e legali e per la gestione dei sinistri direttamene dal direttore amministrativo
e, quindi, dal direttore generale”; con verbale di riunione sindacale del
17.5.2016, in cui veniva presentata la nuova pianta organica, il direttore amministrativo faceva presente che “è stata prevista, in particolare,
l'elevazione dell'attuale ripartizione a rango di area (area affari CP_3
generali, segreteria e sinistri)”; conseguentemente, nella nuova pianta organica, approvata con delibera del 18.6.2019, è stata istituita l'area affari generali e legali, pubbliche relazioni, segreteria e risk management, articolata nell'ufficio segreteria, protocollo e archivi e nell'ufficio gestione rischi e sinistri, alla quale è stata prevista la preposizione di un responsabile con parametro 250; con ordine di servizio del 9.4.2021, infine, nel darsi attuazione concreta alla nuova pianta organica, si disponeva che “la
dott.ssa finora a capo della ripartizione AA.GG. e legali e Parte_1
pubbliche relazioni e sinistri, soppressa con il nuovo organico, continuerà
a svolgere il ruolo rivestito e sarà sovraordinata gerarchicamente all'ufficio gestione rischi e sinistri, all'ufficio segreteria e agli addetti del servizio di portierato e del centralino, nelle more che la nuova postazione
di capo area affari generali e legali, pubbliche relazioni, segreteria e risk
8 management, già bandita dal consiglio di amministrazione, venga coperta tramute espletamento di apposita selezione”.
Come si desume da detta documentazione, e come confermato anche dalla espletata prova per testi, “con l'approvazione della nuova pianta organica
… veniva semplicemente formalizzata una organizzazione dell'area della dott.ssa già esistente” (cfr. teste ); la prova per testi ha Pt_1 Tes_1
altresì confermato che la ricorrente “godeva ampi margini di autonomia nell'espletamento dei compiti” e che, oltre a quelli affidati con l'ordine di servizio del 2002, “ha ricevuto altri incarichi proprio in ragione della sua
capacità di lavorare e di produrre risultati … per quanto riguarda i sinistri
i risultati furono al di sopra delle aspettative dell'azienda, determinando un risparmio significativo di gestione per l'azienda e l'abbattimento dei sinistri passivi (cfr. teste ). Testimone_2
Passando, ora, all'esame delle declaratorie collettive, il ccnl autoferrotranvieri-mobilità 27.11.2000 riserva l'inquadramento nel profilo di “capo unità organizzativa amm./tecnica” (parametro 230) ai “lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità e autonomia, strutture
organizzative e relative risorse, pianificando attività e interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate”; riserva invece l'inquadramento nel superiore profilo di “responsabile unità amm./tecnica complessa” (parametro 250), ai “lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica
e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla
9 base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali”.
Venendo, da ultimo, al raffronto tra mansioni e qualifiche, deve affermarsi la sussumibilità delle mansioni in concreto espletate dalla ricorrente, così
come sopra ricostruite, in quest'ultimo e superiore profilo professionale,
come può agevolmente desumersi in via assorbente già dalla circostanza che la stessa convenuta ha ritenuto di dover preporre all'area istituita nella nuova pianta organica – che in realtà riproduceva, come si è già rilevato, la situazione di fatto preesistente – un responsabile con parametro 250.
In ogni caso, appare evidente che la ripartizione, poi trasformata in area, di cui la ricorrente era responsabile, costituiva una struttura di notevole complessità, in quanto si articolava in più uffici e/o servizi, anche di natura eterogenea.
Ricorrono poi, nella specie, anche tutti gli altri requisiti prescritti in relazione al profilo professionale in questione, ovvero la diretta dipendenza dalla direzione di settore (nella specie, la direzione amministrativa), gli ampi margini di discrezionalità e autonomia operativa, nonché il significativo apporto al conseguimento degli obiettivi aziendali.
Conclusivamente, a norma dell'art. 18 all. A r.d. 148/1931, deve dichiararsi il diritto della ricorrente al superiore inquadramento a decorrere dal compimento del sesto mese di espletamento delle mansioni superiori e quindi dal 25.7.2002, e alle corrispondenti differenze retributive a decorrere (in ragione di quanto sopra detto circa la prescrizione) dal
18.7.2007, da determinarsi nella misura contrattualmente prevista, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate
10 (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38/SU), con decorrenza ex art. 429 co. 3
c.p.c. dal giorno della maturazione dei singoli diritti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'inquadramento nel profilo professionale di
“responsabile unità amm./tecnica complessa” (parametro 250) previsto dal ccnl, con decorrenza dal 25.7.2002 e condanna la resistente al pagamento delle corrispondenti differenze retributive con decorrenza dal
18.7.2007, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 18.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
11
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9796/2023 r.g.,
decisa nell'udienza del 18.2.2025, promossa da
, con l'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Giuseppe A. Fanelli;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: inquadramento superiore.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.11.2023, , premesso di lavorare alle Parte_1
dipendenze della (già con inquadramento Controparte_1 CP_2
dall'1.1.2001 nella qualifica di capo di unità organizzativa (parametro 230
ccnl), ma di avere svolto dal 25.1.2002 mansioni superiori sussumibili nella qualifica di responsabile di unità organizzativa complessa (parametro 250
ccnl), chiedeva condannarsi la ad inquadrarla nel Controparte_1
1 profilo superiore con decorrenza dal 25.7.2002, nonché a pagare le conseguenti differenze retributive con decorrenza dal 18.7.2007.
Costituendosi in giudizio, la chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di inammissibilità della domanda di inquadramento superiore, siccome preclusa dall'art. 19 co. 2 d.l.vo 175/2016, il quale dispone che le società a controllo pubblico (quale appunto la convenuta) “stabiliscono con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto (…) dei principi di cui all'art. 35 co. 3 d.l.vo 30.3.2001 n. 165” e che, “in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione” quest'ultima norma, con la conseguenza che alla progressione verticale, così come all'assunzione, potrebbe accedersi soltanto mediante concorso.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della S.C., infatti, premesso che “il rapporto di lavoro
alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal
d.l.vo 165/2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria”, “è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 d.l. 112/2008 e poi dall'art. 19 d.l.vo 175/2016, possa essere interpretata nel senso di
2 ricomprendere anche le progressioni di carriera”: cfr. Cass.
1.12.2022 n.
35421 e Cass.
1.12.2022 n. 34522.
Nel caso in esame, peraltro, essendo sia il profilo professionale di attuale appartenenza, sia quello superiore rivendicato, ricompresi entrambi nella medesima 1^ area professionale della declaratoria collettiva, non è neppure ipotizzabile una progressione verticale, vertendosi invece nella diversa ipotesi di progressione orizzontale che pacificamente non è in alcun modo equiparabile ad una nuova assunzione.
Ancora preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di estinzione per intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4) c.c.
delle differenze retributive eventualmente maturate sino al 12.6.2018,
ovvero in epoca anteriore al quinquennio immediatamente antecedente la data (12.6.2023) di presentazione del reclamo gerarchico che ha costituito il primo atto interruttivo della prescrizione.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l.
92/2012 e del d.l.vo 23/2015, mancando dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei
diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l.
92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
disposto degli artt. 2948 n. 4) e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
6.9.2022 n. 26246; conformi Cass. 20.10.2022 n. 30957,
Cass. 15.12.2023 n. 35146, Cass. 29.1.2024 n. 2674.
3 E' appena il caso di rilevare che nella citata pronuncia si dà conto anche delle sentenze della Corte costituzionale 1.4.2021 n. 59 e 19.5.2022 n. 125, rilevandosi che esse “hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela contro ogni forma illegittima di risoluzione'”.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in relazione al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, disciplinato dal r.d.
8.1.1931 n. 148, all. A,
ove si consideri che al recesso datoriale si applica pur sempre la disciplina di cui all'art. 18 l. 20.5.1970 n. 300 come successivamente modificato: si veda ad esempio Cass. 19.1.2023 n. 1584; tale principio è stato affermato anche nella prassi amministrativa: si veda, in tal senso, la risposta a interpello 24.9.2015 n. 24 del Ministero del lavoro, in cui si è ritenuto che
“le tutele accordate in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori autoferrotranvieri debbano seguire la disciplina di carattere generale contenuta nell'art. 18 l. 300/1970 e nel d.l.vo 23/2015 secondo il rispettivo ambito applicativo e di decorrenza”.
Ebbene, la domanda attorea è espressamente limitata, quanto alle differenze retributive, al periodo decorrente dal 18.7.2007, ovvero dall'ultimo quinquennio anteriore alla data (18.7.2012) di entrata in vigore della l.
28.6.2012 n. 92, e pertanto ai soli crediti non ancora prescritti a quest'ultima data.
In relazione a tali crediti, la cui prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, nessuna prescrizione è ipotizzabile, per essere il rapporto di lavoro inter partes ancora in corso alla data di instaurazione del presente giudizio.
4 Nel merito, la domanda è fondata.
L'art. 18 allegato A r.d.
8.1.1931 n. 148 stabilisce: “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi
sei mesi di reggenza in un anno a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto” (co. 1); “durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente” (co. 2); “non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa” (co. 3); “per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso” (co. 4).
Nella speciale disciplina dettata in materia di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri dunque – prevalente su quella generale dell'art. 2103 c.c.
(cfr. Cass. 13.5.2010 n. 11615) – la promozione automatica resta subordinata, oltre che alla esistenza di un ordine di servizio e alla durata semestrale delle mansioni superiori, anche a due ulteriori condizioni – le sole di cui la convenuta contesta la sussistenza nel caso concreto – ovvero la vacanza del posto e la previsione che questo non debba coprirsi mediante esame, “ferma restando la necessità che tale modalità di copertura del posto risulti dalla legge o dai contratti di categoria” (cfr. Cass.
4.9.2015 n.
17630).
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, comunque, “nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di
5 mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla c.d. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 all. A r.d. 148/1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica
inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e della idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore”: cfr. Cass. 16.9.2024 n. 24830; in senso conforme, Cass.
18660/2020, Cass. 7473/2020, Cass. 22491/2019, Cass. 22364/2019, Cass.
12601/2016 e Cass.
8.6.2012 n. 9344.
Nel caso in esame, l'istante è stata assegnata alle mansioni che si assumono superiori sin dal 25.1.2002, e quindi per un periodo ininterrotto ultraventennale e ancora in corso alla data di instaurazione del presente giudizio, sicché la pluriennale copertura del posto, non in sostituzione di colleghi assenti per malattia o aspettativa, fa presumere la sua vacanza,
l'assenza della volontà datoriale di coprirlo mediante concorso e l'idoneità dell'istante all'esercizio delle mansioni superiori.
Non può poi condividersi l'assunto della convenuta, secondo cui la vacanza del posto sarebbe da escludere, nel caso di specie, per la inesistenza dello stesso posto nella propria dotazione organica sino alla istituzione della nuova pianta organica, prevista solo nel 2016, deliberata nel 2019 e attuata nel 2021: ciò, in quanto deve tenersi conto, ai fini che qui interessano, della
6 esistenza di fatto, e non anche necessariamente di diritto, di una siffatta posizione lavorativa all'interno della organizzazione aziendale.
Neppure può condividersi l'ulteriore assunto della convenuta, secondo cui l'avverso diritto sarebbe precluso dalla indizione, rispettivamente in data
23.4.2021 e nel maggio 2022, di due selezioni interne (andate entrambe deserte) per la copertura del posto, attesa la tardività di tale manifestazione di volontà da parte datoriale rispetto all'assegnazione all'istante delle mansioni che si assumono superiori, risalente a circa venti anni prima.
Quanto poi ai criteri di verifica del corretto inquadramento, deve farsi riferimento al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in relazione all'art. 2103 c.c. ma senz'altro estensibile all'art. 18 all. A r.d. 148/1931, secondo il quale “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini”: cfr. Cass.
9.9.2020 n. 18692, Cass. 12.12.2019 n. 32707, Cass. 22.11.2019 n. 30580,
Cass.
9.9.2019 n. 22491, Cass.
4.10.2017 n. 23180, Cass. 27.9.2016 n.
18943, Cass. 30.3.2016 n. 6174, Cass. 28.4.2015 n. 8589, Cass. 27.9.2010
n. 20272, Cass. 31.12.2009 n. 28284, Cass. 30.10.2008 n. 26234, Cass.
22.8.2007 n. 17896, Cass. 12.5.2006 n. 11037, Cass. 16.2.2005 n. 3069.
Ebbene, come attestato dalla documentazione in atti e confermato dalla espletata prova testimoniale, la ricorrente, con ordine di servizio del
25.1.2002, è stata nominata capo della ripartizione pubbliche relazioni,
7 affari generali e sinistri;
tale ripartizione, nel frattempo ridenominata ripartizione affari generali e legali, pubbliche relazioni e sinistri, dipendeva direttamente – al pari dell'area contabilità e bilancio, dell'area personale e dell'area informatica e statistica – dalla direzione amministrativa, come evidenziato nel diagramma contenuto nella relazione del 4.5.2005, ove si specifica altresì che “la ripartizione in questione, pur inserita nell'ambito dell'area personale, è funzionalmente dipendente per gli affari generali e legali e per la gestione dei sinistri direttamene dal direttore amministrativo
e, quindi, dal direttore generale”; con verbale di riunione sindacale del
17.5.2016, in cui veniva presentata la nuova pianta organica, il direttore amministrativo faceva presente che “è stata prevista, in particolare,
l'elevazione dell'attuale ripartizione a rango di area (area affari CP_3
generali, segreteria e sinistri)”; conseguentemente, nella nuova pianta organica, approvata con delibera del 18.6.2019, è stata istituita l'area affari generali e legali, pubbliche relazioni, segreteria e risk management, articolata nell'ufficio segreteria, protocollo e archivi e nell'ufficio gestione rischi e sinistri, alla quale è stata prevista la preposizione di un responsabile con parametro 250; con ordine di servizio del 9.4.2021, infine, nel darsi attuazione concreta alla nuova pianta organica, si disponeva che “la
dott.ssa finora a capo della ripartizione AA.GG. e legali e Parte_1
pubbliche relazioni e sinistri, soppressa con il nuovo organico, continuerà
a svolgere il ruolo rivestito e sarà sovraordinata gerarchicamente all'ufficio gestione rischi e sinistri, all'ufficio segreteria e agli addetti del servizio di portierato e del centralino, nelle more che la nuova postazione
di capo area affari generali e legali, pubbliche relazioni, segreteria e risk
8 management, già bandita dal consiglio di amministrazione, venga coperta tramute espletamento di apposita selezione”.
Come si desume da detta documentazione, e come confermato anche dalla espletata prova per testi, “con l'approvazione della nuova pianta organica
… veniva semplicemente formalizzata una organizzazione dell'area della dott.ssa già esistente” (cfr. teste ); la prova per testi ha Pt_1 Tes_1
altresì confermato che la ricorrente “godeva ampi margini di autonomia nell'espletamento dei compiti” e che, oltre a quelli affidati con l'ordine di servizio del 2002, “ha ricevuto altri incarichi proprio in ragione della sua
capacità di lavorare e di produrre risultati … per quanto riguarda i sinistri
i risultati furono al di sopra delle aspettative dell'azienda, determinando un risparmio significativo di gestione per l'azienda e l'abbattimento dei sinistri passivi (cfr. teste ). Testimone_2
Passando, ora, all'esame delle declaratorie collettive, il ccnl autoferrotranvieri-mobilità 27.11.2000 riserva l'inquadramento nel profilo di “capo unità organizzativa amm./tecnica” (parametro 230) ai “lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità e autonomia, strutture
organizzative e relative risorse, pianificando attività e interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate”; riserva invece l'inquadramento nel superiore profilo di “responsabile unità amm./tecnica complessa” (parametro 250), ai “lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica
e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla
9 base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali”.
Venendo, da ultimo, al raffronto tra mansioni e qualifiche, deve affermarsi la sussumibilità delle mansioni in concreto espletate dalla ricorrente, così
come sopra ricostruite, in quest'ultimo e superiore profilo professionale,
come può agevolmente desumersi in via assorbente già dalla circostanza che la stessa convenuta ha ritenuto di dover preporre all'area istituita nella nuova pianta organica – che in realtà riproduceva, come si è già rilevato, la situazione di fatto preesistente – un responsabile con parametro 250.
In ogni caso, appare evidente che la ripartizione, poi trasformata in area, di cui la ricorrente era responsabile, costituiva una struttura di notevole complessità, in quanto si articolava in più uffici e/o servizi, anche di natura eterogenea.
Ricorrono poi, nella specie, anche tutti gli altri requisiti prescritti in relazione al profilo professionale in questione, ovvero la diretta dipendenza dalla direzione di settore (nella specie, la direzione amministrativa), gli ampi margini di discrezionalità e autonomia operativa, nonché il significativo apporto al conseguimento degli obiettivi aziendali.
Conclusivamente, a norma dell'art. 18 all. A r.d. 148/1931, deve dichiararsi il diritto della ricorrente al superiore inquadramento a decorrere dal compimento del sesto mese di espletamento delle mansioni superiori e quindi dal 25.7.2002, e alle corrispondenti differenze retributive a decorrere (in ragione di quanto sopra detto circa la prescrizione) dal
18.7.2007, da determinarsi nella misura contrattualmente prevista, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate
10 (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38/SU), con decorrenza ex art. 429 co. 3
c.p.c. dal giorno della maturazione dei singoli diritti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'inquadramento nel profilo professionale di
“responsabile unità amm./tecnica complessa” (parametro 250) previsto dal ccnl, con decorrenza dal 25.7.2002 e condanna la resistente al pagamento delle corrispondenti differenze retributive con decorrenza dal
18.7.2007, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 18.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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