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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6283/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni “-Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( e Parte_1
) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della Parte_2
sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri pagina 1 di 5 dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e competenze di procedura. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto e documentato di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di (o Persona_1 Per_1
o , cittadino italiano, nato a [...], (provincia di
[...] Persona_2
Lucca) in data 10/01/1865. (o o Persona_1 Persona_1 Persona_2
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). (o Persona_1 Per_1
o ha contratto matrimonio con in data 02/12/1893,
[...] Persona_2 Controparte_2
nella città di Ouro Fino (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Controparte_2
nome (o . Controparte_3 Controparte_3
- dall'unione coniugale tra ( o e Persona_1 Persona_1 Persona_2
(o è nato: ● (o Controparte_3 Controparte_3 Persona_3 [...]
), nato in data [...], nella città di Bueno Brandão (Brasile), il quale ha Persona_4
contratto matrimonio con in data 19/06/1926, nella città di Bragança Paulista, Controparte_4
Brasile (v. all. 6 e 7). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Controparte_4
nome CP_2 Parte_3
- dall'unione coniugale tra (o ) e Persona_3 Persona_4 [...]
è nata: ● (o , nata in data [...], Parte_4 Persona_5 Parte_5
nella città di San Paolo (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 28/07/1957 (v. CP_5
all. 8 e 9). Successivamente al matrimonio, (o passerà a Persona_5 Parte_5
chiamarsi con il nome Parte_6
- dall'unione coniugale tra e è nata: Parte_6 CP_5
nata in data [...], nella città di San Paolo (Brasile), dove ha contratto Persona_6
matrimonio con , in data 25/09/1989 (v. all. 10 e 11). Successivamente al Controparte_6
matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome . Persona_6 Persona_7
pagina 2 di 5 Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di San Paolo (Brasile), in data 01/03/2002,
[...]
tornerà a chiamarsi Persona_7 Persona_6
- dall'unione coniugale tra e sono nate: Persona_7 Controparte_6
● , la ricorrente, nata in data [...], nella città di San Paolo, Brasile, Parte_1
(v. all. 12).
● , la ricorrente, nata in data [...], nella città di San Paolo, Parte_2
Brasile, (v. all. 13).
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame,
pagina 3 di 5 si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata (cfr. docc. 23-28), senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano (o o Persona_1 Persona_1
, cittadino italiano, nato a [...], (provincia di Lucca) in data Persona_2
10/01/1865, sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da
(o o , cittadino italiano, nato a Persona_1 Persona_1 Persona_2
Castiglione di Garfagnana, (provincia di Lucca) in data 10/01/1865 , cittadino italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di pagina 4 di 5 domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Parte_1
30/12/1991, codice fiscale , residente in [...], 208, San Paolo/SP, C.F._1
Brasile, CAP 01.156-000 e , brasiliana, nata in [...]/SP, Parte_2
Brasile, in data 13/04/1993, codice fiscale , residente in [...], 208, San C.F._2
Paolo/SP, Brasile, CAP 01.156-000 sono cittadini italiani e, per l'effetto ordina al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi alle parti.
Firenze, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6283/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni “-Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( e Parte_1
) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della Parte_2
sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri pagina 1 di 5 dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e competenze di procedura. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto e documentato di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di (o Persona_1 Per_1
o , cittadino italiano, nato a [...], (provincia di
[...] Persona_2
Lucca) in data 10/01/1865. (o o Persona_1 Persona_1 Persona_2
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). (o Persona_1 Per_1
o ha contratto matrimonio con in data 02/12/1893,
[...] Persona_2 Controparte_2
nella città di Ouro Fino (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Controparte_2
nome (o . Controparte_3 Controparte_3
- dall'unione coniugale tra ( o e Persona_1 Persona_1 Persona_2
(o è nato: ● (o Controparte_3 Controparte_3 Persona_3 [...]
), nato in data [...], nella città di Bueno Brandão (Brasile), il quale ha Persona_4
contratto matrimonio con in data 19/06/1926, nella città di Bragança Paulista, Controparte_4
Brasile (v. all. 6 e 7). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Controparte_4
nome CP_2 Parte_3
- dall'unione coniugale tra (o ) e Persona_3 Persona_4 [...]
è nata: ● (o , nata in data [...], Parte_4 Persona_5 Parte_5
nella città di San Paolo (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 28/07/1957 (v. CP_5
all. 8 e 9). Successivamente al matrimonio, (o passerà a Persona_5 Parte_5
chiamarsi con il nome Parte_6
- dall'unione coniugale tra e è nata: Parte_6 CP_5
nata in data [...], nella città di San Paolo (Brasile), dove ha contratto Persona_6
matrimonio con , in data 25/09/1989 (v. all. 10 e 11). Successivamente al Controparte_6
matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome . Persona_6 Persona_7
pagina 2 di 5 Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di San Paolo (Brasile), in data 01/03/2002,
[...]
tornerà a chiamarsi Persona_7 Persona_6
- dall'unione coniugale tra e sono nate: Persona_7 Controparte_6
● , la ricorrente, nata in data [...], nella città di San Paolo, Brasile, Parte_1
(v. all. 12).
● , la ricorrente, nata in data [...], nella città di San Paolo, Parte_2
Brasile, (v. all. 13).
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame,
pagina 3 di 5 si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata (cfr. docc. 23-28), senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano (o o Persona_1 Persona_1
, cittadino italiano, nato a [...], (provincia di Lucca) in data Persona_2
10/01/1865, sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da
(o o , cittadino italiano, nato a Persona_1 Persona_1 Persona_2
Castiglione di Garfagnana, (provincia di Lucca) in data 10/01/1865 , cittadino italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di pagina 4 di 5 domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Parte_1
30/12/1991, codice fiscale , residente in [...], 208, San Paolo/SP, C.F._1
Brasile, CAP 01.156-000 e , brasiliana, nata in [...]/SP, Parte_2
Brasile, in data 13/04/1993, codice fiscale , residente in [...], 208, San C.F._2
Paolo/SP, Brasile, CAP 01.156-000 sono cittadini italiani e, per l'effetto ordina al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi alle parti.
Firenze, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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