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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37465/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Fulvia De Luca Presidente Relatore Estensore dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 25.10.23,
DA
parte ricorrente
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA MONTE GRAPPA, 6 BOLLATE (MI) ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. ANTONINO MISERANDINO come da procura in atti;
nei confronti di parte resistente
Controparte_1
Nata a MILANO (MI) il 14.07.1981
Residente VIA MONTE GRAPPA,6 BOLLATE (MI) ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. SARA MINGIONE come da procura in atti pagina 1 di 7
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione Giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis. 49 c.p.c.
Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“All'Ill.mo Presidente del Tribunale e al Tribunale di Milano, affinchè, previa comparizione delle parti e loro audizione, per le rispettive competenze, Vogliano emanati i provvedimenti presidenziali di legge:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi”.
Conclusioni precisate nell'interesse di parte resistente
“In via preliminare:
Rimettere, ex art. 273 c.p.c., il presente procedimento al Presidente affinché ordini la riunione al procedimento R.G. Codesto Ill.mo Tribunale, Dott.ssa M.
Nel merito
a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito, Sig. Parte_1
b) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. dicembre 1970, n. 898 nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato sentenza.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e anno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
AT SE (MI) il 09.07.2007 ( atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune medesimo, anno 2007, atto n. 18, parte I).
pagina 2 di 7 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 25.10.2023, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di pronunciare la separazione dalla moglie.
Con memoria difensiva depositata in data 24.05.2024, si è costituita in giudizio la resistente che, aderendo alla domanda di autorizzazione a vivere separati nonché di separazione addebitandola al marito, ha chiesto nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. e ss. In via istruttoria, ha chiesto di ammettere i capitoli di prova formulati.
Al presente procedimento è stato riunito, con ordinanza del 20.06.2024, il procedimento con parti invertite R.G. 10038/2024 introdotto dalla Sig.ra con ricorso cumulativo per la separazione CP_1
giudiziale dei coniugi e per lo scioglimento del matrimonio civile e contestuale allegazione di violenze domestiche, iscritto a ruolo in data 14.03.2024.
All'udienza del 07.03.2024, il Giudice Delegato e rilevata l'irregolarità della notifica del ricorso introduttivo avvenuta oltre il termine assegnato ha assegnato a parte ricorrente nuovo termine di perfezionamento della notifica per notificare alla controparte il ricorso, il decreto ed il verbale di udienza ed ha assegnato alla resistente termine per depositare comparsa di costituzione fissando udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. al 17 settembre 2024.
Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 17.09. 2024, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza alla resistente, ha dato atto che parte resistente aveva depositato memoria difensiva.
L'avv. Antonino Miserandino ha insistito per la partecipazione del ricorrente all'udienza e ha chiesto l'autorizzazione alla traduzione per la successiva udienza.
L'avv. Mingione ha chiesto che la resistente fosse sentita a detta udienza anche considerato che comunque le parti dovevano essere sentite separatamente attese le allegazioni di violenza.
Il Giudice delegato ha sentito la parte resistente che ha dichiarato: “confermo integralmente il contenuto degli atti. Insisto nella domanda di separazione e nella domanda di addebito”.
All'esito, il Giudice delegato, vista la comunicazione del DAP in data 10/9/24, visto l'art. 127 bis c.p.c., ha rinviato per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. e sentire il ricorrente mediante collegamento audiovisivo all'udienza del 22.10.24.
All'udienza del 22.10.2024, il Giudice Delegato, ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato:
“Confermo la volontà di separarmi. Dal 2019 sono cambiato;
Prima il rapporto con mia moglie andava bene. Poi ho iniziato ad usare cocaina e bevevo, fumavo e quindi lei si arrabbiava perché non voleva che io facessi queste cose. Quando lei alzava la voce io mi arrabbiavo ed alzavo la voce anche
pagina 3 di 7 io; io sono stato violento solo verbalmente ma anche lei ha fatto lo stesso. Mi dispiace che è finito così; ognuno deve fare la sua vita.”
L'avv. Antonino Miserandino ha precisato sullo status e ha chiesto il rigetto della domanda di addebito formulata dalla resistente e che la causa venisse trattenuta in decisione.
L'avv. Mingione ha insistito per l'addebito della separazione e ha fatto presente di aver chiesto più volte al GIP ed alla Corte di Appello l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Milano chiedendo termine per il deposito della suddetta attestazione.
L'avv. Miserandino si è impegnato a depositare la pronuncia della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del GIP di Milano di condanna del ricorrente a tre anni e otto mesi di reclusione e ha dichiarato di non aver fatto ricorso per cassazione alla pronuncia della Corte di Appello.
Il Giudice delegato, dato atto, ha assegnato alle parti termine per depositare la sentenza del Corte di
Appello di Milano con attestazione del passaggio in giudicato, rinviando per la discussione all'udienza del 17.12.2024 da sostituirsi ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte di trattazione.
All'udienza differita del 19.12.2024 il Giudice Delegato, richiamato il verbale di udienza del
22.10.2024 e lette le note di trattazione scritta depositate dal solo difensore di parte resistente, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 8 gennaio 2025.
Premesso in Diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento
UE 1111/2019, atteso che, avendo la parte ricorrente nazionalità marocchina, è in Italia la residenza abituale di entrambi i coniugi.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
Sulla domanda di separazione
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile in AT SE (MI) in data 09.07.2007 (atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune medesimo, anno 2007, n. 18, parte I).
pagina 4 di 7 Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese da entrambe le parti, lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
Nel ricordo introduttivo del giudizio, la resistente ha chiesto che la separazione personale dal marito venisse addebitata a quest'ultimo sottolineando come nel corso della convivenza matrimoniale la stessa sia stata in più occasioni vittima di maltrattamenti consistenti in “prevaricazioni, umiliazioni e percosse”, anche per il costante abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte del coniuge.
A seguito degli agiti violenti tenuti dal ricorrente, ai danni della moglie, la stessa ha provveduto a sporgere nei confronti del marito una prima denuncia-querela nell'anno 2008 poi rimessa per avvenuta riconciliazione ed una seconda nell'anno 2022 successivamente archiviata non essendo la medesima riuscita a procurarsi la prova dei maltrattamenti che da anni subiva da parte del marito.
In data 11.06.2023, la signora ha nuovamente provveduto a sporgere nei Controparte_1
confronti del marito denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri di Bollate.
All'esito della predetta denuncia-querela, si è aperto il procedimento penale R.G.N.R. 20693/23 per il quale, in data 11.07.2023, è stata applicata a la misura coercitiva della custodia Parte_1
cautelare in carcere.
Successivamente, lo stesso è stato condannato, con sentenza n. 3987/2023, emessa in data 23.10.2023 dal Tribunale di Milano, GIP Dott. Luca Milano, alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. successivamente confermata in secondo grado con sentenza n. 2822/2024, emessa in data 06.05.2024 passata in giudicato dalla Corte d'Appello di
Milano, Sezione 1 Penale.
Il difensore di parte ricorrente in data 4.11.2024 ha depositato la documentazione concernente il procedimento di impugnazione in appello della sentenza di primo grado, ad integrazione di quanto già allegato agli atti del presente giudizio.
pagina 5 di 7 Il Tribunale rileva che la precisa e circostanziata ricostruzione dei fatti operata da parte resistente, trova conferma negli atti del procedimento penale a carico del ricorrente nei cui confronti è stata resa la condanna alla pena di anni 3 e 8 mesi di reclusione in carcere e per la quale, lo stesso è detenuto presso la Casa di Reclusione di Parma p.a.c.
Le condotte che risultano essere state tenute in maniera reiterata nel tempo dal ricorrente ai danni della moglie, lesive della sua dignità ed integrità, sono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, la domanda di addebito ex art. 151 c 2 c.c.
Sul punto si richiama preliminarmente il consolidato e condiviso orientamento della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. VI Civile, 22.03.17, n. 7388 / Sez. I Civile, 10.12.18, n. 31901) secondo cui “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”.
Va, pertanto, dichiarato l'addebito della separazione al marito.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa e/o rinunciata, così statuisce:
1)Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in AT SE (MI) il 09.07.2007 ( atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune medesimo, anno 2007, atto n. 18, parte I); pagina 6 di 7 2)Dichiara l'addebito della separazione al marito ex art 151 c. 2 c.c.;
3)Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT SE (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e della Legge n. 898/1970 e successive modifiche;
5)Spese al definitivo.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa. Fulvia De Luca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Fulvia De Luca Presidente Relatore Estensore dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 25.10.23,
DA
parte ricorrente
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA MONTE GRAPPA, 6 BOLLATE (MI) ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. ANTONINO MISERANDINO come da procura in atti;
nei confronti di parte resistente
Controparte_1
Nata a MILANO (MI) il 14.07.1981
Residente VIA MONTE GRAPPA,6 BOLLATE (MI) ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. SARA MINGIONE come da procura in atti pagina 1 di 7
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione Giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis. 49 c.p.c.
Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“All'Ill.mo Presidente del Tribunale e al Tribunale di Milano, affinchè, previa comparizione delle parti e loro audizione, per le rispettive competenze, Vogliano emanati i provvedimenti presidenziali di legge:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi”.
Conclusioni precisate nell'interesse di parte resistente
“In via preliminare:
Rimettere, ex art. 273 c.p.c., il presente procedimento al Presidente affinché ordini la riunione al procedimento R.G. Codesto Ill.mo Tribunale, Dott.ssa M.
Nel merito
a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito, Sig. Parte_1
b) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. dicembre 1970, n. 898 nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato sentenza.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e anno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
AT SE (MI) il 09.07.2007 ( atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune medesimo, anno 2007, atto n. 18, parte I).
pagina 2 di 7 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 25.10.2023, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di pronunciare la separazione dalla moglie.
Con memoria difensiva depositata in data 24.05.2024, si è costituita in giudizio la resistente che, aderendo alla domanda di autorizzazione a vivere separati nonché di separazione addebitandola al marito, ha chiesto nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. e ss. In via istruttoria, ha chiesto di ammettere i capitoli di prova formulati.
Al presente procedimento è stato riunito, con ordinanza del 20.06.2024, il procedimento con parti invertite R.G. 10038/2024 introdotto dalla Sig.ra con ricorso cumulativo per la separazione CP_1
giudiziale dei coniugi e per lo scioglimento del matrimonio civile e contestuale allegazione di violenze domestiche, iscritto a ruolo in data 14.03.2024.
All'udienza del 07.03.2024, il Giudice Delegato e rilevata l'irregolarità della notifica del ricorso introduttivo avvenuta oltre il termine assegnato ha assegnato a parte ricorrente nuovo termine di perfezionamento della notifica per notificare alla controparte il ricorso, il decreto ed il verbale di udienza ed ha assegnato alla resistente termine per depositare comparsa di costituzione fissando udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. al 17 settembre 2024.
Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 17.09. 2024, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza alla resistente, ha dato atto che parte resistente aveva depositato memoria difensiva.
L'avv. Antonino Miserandino ha insistito per la partecipazione del ricorrente all'udienza e ha chiesto l'autorizzazione alla traduzione per la successiva udienza.
L'avv. Mingione ha chiesto che la resistente fosse sentita a detta udienza anche considerato che comunque le parti dovevano essere sentite separatamente attese le allegazioni di violenza.
Il Giudice delegato ha sentito la parte resistente che ha dichiarato: “confermo integralmente il contenuto degli atti. Insisto nella domanda di separazione e nella domanda di addebito”.
All'esito, il Giudice delegato, vista la comunicazione del DAP in data 10/9/24, visto l'art. 127 bis c.p.c., ha rinviato per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. e sentire il ricorrente mediante collegamento audiovisivo all'udienza del 22.10.24.
All'udienza del 22.10.2024, il Giudice Delegato, ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato:
“Confermo la volontà di separarmi. Dal 2019 sono cambiato;
Prima il rapporto con mia moglie andava bene. Poi ho iniziato ad usare cocaina e bevevo, fumavo e quindi lei si arrabbiava perché non voleva che io facessi queste cose. Quando lei alzava la voce io mi arrabbiavo ed alzavo la voce anche
pagina 3 di 7 io; io sono stato violento solo verbalmente ma anche lei ha fatto lo stesso. Mi dispiace che è finito così; ognuno deve fare la sua vita.”
L'avv. Antonino Miserandino ha precisato sullo status e ha chiesto il rigetto della domanda di addebito formulata dalla resistente e che la causa venisse trattenuta in decisione.
L'avv. Mingione ha insistito per l'addebito della separazione e ha fatto presente di aver chiesto più volte al GIP ed alla Corte di Appello l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Milano chiedendo termine per il deposito della suddetta attestazione.
L'avv. Miserandino si è impegnato a depositare la pronuncia della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del GIP di Milano di condanna del ricorrente a tre anni e otto mesi di reclusione e ha dichiarato di non aver fatto ricorso per cassazione alla pronuncia della Corte di Appello.
Il Giudice delegato, dato atto, ha assegnato alle parti termine per depositare la sentenza del Corte di
Appello di Milano con attestazione del passaggio in giudicato, rinviando per la discussione all'udienza del 17.12.2024 da sostituirsi ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte di trattazione.
All'udienza differita del 19.12.2024 il Giudice Delegato, richiamato il verbale di udienza del
22.10.2024 e lette le note di trattazione scritta depositate dal solo difensore di parte resistente, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 8 gennaio 2025.
Premesso in Diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento
UE 1111/2019, atteso che, avendo la parte ricorrente nazionalità marocchina, è in Italia la residenza abituale di entrambi i coniugi.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
Sulla domanda di separazione
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile in AT SE (MI) in data 09.07.2007 (atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune medesimo, anno 2007, n. 18, parte I).
pagina 4 di 7 Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese da entrambe le parti, lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
Nel ricordo introduttivo del giudizio, la resistente ha chiesto che la separazione personale dal marito venisse addebitata a quest'ultimo sottolineando come nel corso della convivenza matrimoniale la stessa sia stata in più occasioni vittima di maltrattamenti consistenti in “prevaricazioni, umiliazioni e percosse”, anche per il costante abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte del coniuge.
A seguito degli agiti violenti tenuti dal ricorrente, ai danni della moglie, la stessa ha provveduto a sporgere nei confronti del marito una prima denuncia-querela nell'anno 2008 poi rimessa per avvenuta riconciliazione ed una seconda nell'anno 2022 successivamente archiviata non essendo la medesima riuscita a procurarsi la prova dei maltrattamenti che da anni subiva da parte del marito.
In data 11.06.2023, la signora ha nuovamente provveduto a sporgere nei Controparte_1
confronti del marito denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri di Bollate.
All'esito della predetta denuncia-querela, si è aperto il procedimento penale R.G.N.R. 20693/23 per il quale, in data 11.07.2023, è stata applicata a la misura coercitiva della custodia Parte_1
cautelare in carcere.
Successivamente, lo stesso è stato condannato, con sentenza n. 3987/2023, emessa in data 23.10.2023 dal Tribunale di Milano, GIP Dott. Luca Milano, alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. successivamente confermata in secondo grado con sentenza n. 2822/2024, emessa in data 06.05.2024 passata in giudicato dalla Corte d'Appello di
Milano, Sezione 1 Penale.
Il difensore di parte ricorrente in data 4.11.2024 ha depositato la documentazione concernente il procedimento di impugnazione in appello della sentenza di primo grado, ad integrazione di quanto già allegato agli atti del presente giudizio.
pagina 5 di 7 Il Tribunale rileva che la precisa e circostanziata ricostruzione dei fatti operata da parte resistente, trova conferma negli atti del procedimento penale a carico del ricorrente nei cui confronti è stata resa la condanna alla pena di anni 3 e 8 mesi di reclusione in carcere e per la quale, lo stesso è detenuto presso la Casa di Reclusione di Parma p.a.c.
Le condotte che risultano essere state tenute in maniera reiterata nel tempo dal ricorrente ai danni della moglie, lesive della sua dignità ed integrità, sono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, la domanda di addebito ex art. 151 c 2 c.c.
Sul punto si richiama preliminarmente il consolidato e condiviso orientamento della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. VI Civile, 22.03.17, n. 7388 / Sez. I Civile, 10.12.18, n. 31901) secondo cui “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”.
Va, pertanto, dichiarato l'addebito della separazione al marito.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa e/o rinunciata, così statuisce:
1)Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in AT SE (MI) il 09.07.2007 ( atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune medesimo, anno 2007, atto n. 18, parte I); pagina 6 di 7 2)Dichiara l'addebito della separazione al marito ex art 151 c. 2 c.c.;
3)Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT SE (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e della Legge n. 898/1970 e successive modifiche;
5)Spese al definitivo.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa. Fulvia De Luca
pagina 7 di 7