Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. AR Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 3035/2023 R.G., avente ad oggetto "altri istituti di diritto di famiglia"
e vertente
TRA
RA ES ( ) nato ad [...] il [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. AR Carmela Picariello
RICORRENTE
E
De CA AR nata a [...] il [...], (C.F. ) rappresentata dall'avv. C.F._2
Paola de Vito
RESISTENTE
E
PM-SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Con ricorso del 21.10.2024, DO ES ha chiesto la riduzione della contribuzione mensile che deve al figlio NI nato in data [...] dalla relazione con De CA AR.
Ha riferito che, con sentenza numero 828/2022, il Tribunale di Avellino aveva disposto la sua contribuzione a favore del figlio maggiorenne e ancora economicamente non autosufficiente nella misura di euro 350,00 oltre all'assegnazione della casa familiare alla ex convivente, casa per la quale pagava la rata di mutuo.
Riferiva che la sua situazione era estremamente precaria poiché versava anche un assegno di mantenimento in favore di altra figlia nella misura di euro 250,00, poiché aveva contratto un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura e per le sue precarie condizioni di salute.
Evidenziava, inoltre, che il figlio, dapprima iscrittosi alla facoltà di matematica, si era poi iscritto alla diversa facoltà di informatica, ma riuscendo a sostenere solamente pochi esami.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, sospendersi “il versamento dell'assegno di
mantenimento in favore del figlio maggiorenne (tuttora erogato in favore della De CA quale
genitore convivente con il beneficiario), in considerazione della esosità della somma, sproporzionata
e non adeguata al reddito effettivo dell'obbligato, del puntuale ed integrale pagamento della rata di
mutuo sulla abitazione da parte del DO e della sopraggiunta impossibilità in capo a
quest'ultimo di provvedere al proprio sostentamento e, soprattutto, alle proprie cure, ciò in
violazione dell'art. 36 Cost. Nel merito, per tutte le ragioni evidenziate ed in modifica della sentenza
N. 828/2022 del Tribunale di Avellino, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del
figlio maggiorenne oppure disporne la ragguardevole riduzione, in considerazione dell'onere
gravante sul DO (che non può essere diversamente eluso) di pagamento della intera rata del
mutuo gravante sulla abitazione addebitata direttamente sulla retribuzione del predetto e della
impossibilità per l'obbligato di provvedere alla propria sussistenza ed alla tutela della propria salute, oppure, ancora, regolamentare in maniera diversa (e sostenibile per il DO) i rapporti
economici tra le parti. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva De CA AR la quale chiedeva il rigetto della domanda rappresentando, tra l'altro, l'assenza di sopravvenienze ed evidenziando che il ricorrente non eccepiva un abbattimento del proprio monumento stipendiale o un miglioramento delle condizioni economiche della resistente ma semplicemente il fatto che si sarebbe trovato nella situazione di non poter più onorare i debiti contratti già durante la convivenza.
Riferiva, inoltre, che a partire da maggio 2024, DO aveva cessato completamente il versamento dell'assegno di mantenimento, avvisando la De CA con un telegramma, ponendo il figlio NI in una situazione di grave difficoltà economica, con tutto l'onere a carico della madre,
che non lavora. Anche per tali somme, la resistente sarebbe stata costretta ad una nuova procedura esecutiva.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Le parti sono state ascoltate all'udienza del 20.1.2025 senza emettersi provvedimenti urgenti e all'udienza del 26.3.2025 la causa è stata riservata in decisione al collegio.
Il ricorso va accolto parzialmente.
L'art. 337 quinquies c.c. dispone che “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la
revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della
responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità
del contributo", articolo così modificato nel 2014 per far riferimento in via generale ai genitori e non esclusivamente ai coniugi prendendo atto che la prole naturale e i figli nati all'interno di una coppia sposata hanno stesse esigenze e necessità.
Tanto premesso con riguardo alla richiesta di modifica della contribuzione mensile, osserva il tribunale che granitica giurisprudenza richiede, per la stessa ammissibilità delle domande di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, l'intervento di sopravvenienze significative (Cass. 2953/2017). Tale giurisprudenza è applicabile anche ai provvedimenti dettati per figli nati al di fuori del matrimonio
Il giudice non potrà quindi procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno ma, in linea con le valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, dovrà limitarsi a verificare se, ed eventualmente in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto e dunque adeguare l'importo (o l'obbligo della contribuzione) alla nuova situazione patrimoniale.
L'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) così testualmente dispone al primo comma: «Qualora
sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi
ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità
dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6».
Le sentenze di divorzio, infatti, passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Questa giurisprudenza va coordinata con quella relativa al mantenimento del figlio maggiorenne.
Con riguardo ai figli maggiorenni, infatti, occorre guardare all'età del figlio “destinata a
rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata
dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir
meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una
occupazione nel mercato del lavoro. “(cfr. Cassazione civile sez. I, 03/12/2021, n.38366).
La giurisprudenza richiamata fa riferimento all'ampia casistica in cui i figli, divenuti maggiorenni, non sono però ancora economicamente autosufficienti.
Coordinando la giurisprudenza relativa all'inammissibilità delle richieste della modifica delle pattuizioni in assenza di sopravvenienze con quella relativa ai figli maggiorenni ma ancora economicamente non autosufficienti occorre svolgere le seguenti considerazioni.
Da un lato, la sentenza che aveva previsto il mantenimento a favore di NI nella misura di euro 350,00 è del 2022, data a partire dalla quale DO ES non ha evidenziato delle sopravvenienze giuridicamente ammissibili poiché, come correttamente specificato dalla parte resistente non possono reputarsi tali le circostanze che sono già state esaminate ai fini della delibazione della sentenza e che non sono poi mutate. Né possono essere considerate sopravvenienze significative quelle relative alla naturale evoluzione di una situazione già in corso, come, ad esempio,
il pignoramento a causa del mancato pagamento di una consulenza in un giudizio o l'acquisto di una vettura che pare essere evento certamente prevedibile o, quantomeno, ipotizzabile.
In particolare la rata di mutuo il mantenimento all'altra figlia sono condizioni già note al giudice che ha emesso la sentenza 828/2022 e in tal senso DO ES avrebbe potuto appellare la precedente sentenza ma non instaurare un procedimento per la modifica della stessa sulla base dei medesimi presupposti.
Va, tuttavia, considerato che, nell'ottica di un giovane adulto quale NI, il passaggio di tre anni non è elemento neutro. 21 anni è diverso da 24, poiché l'onere di mantenimento del genitore si riduce progressivamente all'avanzare dell'età del figlio maggiorenne.
In tal senso, come ha già riferito la madre ascoltata all'udienza del 20.1.2025, NI
effettivamente ha gravi difficoltà nel sostenere l'università, ha effettivamente uno scarso rendimento.
La madre non ha documentato una costanza nella prosecuzione degli studi del figlio. In tal senso il collegio ritiene equo accogliere in misura parziale la richiesta di DO
ES e di equiparare il mantenimento che deve versare ad NI a quello che deve versare per l'altra figlia ossia nella misura di euro 250,00 a decorrere dalla data della pronuncia.
A questo fa seguito l'ammonimento che il collegio fa a DO ES il quale non deve sospendere in via autonoma il mantenimento stabilito dal Tribunale ma deve sempre utilizzare le procedure giurisdizionali consentite.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale
a) In parziale accoglimento del ricorso, riduce la contribuzione che DO ES versa a De CA AR per il mantenimento del figlio NI alla somma di euro 250,00
mensili;
b) ammonisce DO ES a non sospendere in maniera arbitraria il mantenimento stabilito dal Tribunale;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Avellino, 7.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa AR Iandiorio