Articolo 12 della Legge 11 maggio 1951, n. 384
Articolo 11Articolo 13
Versione
13 giugno 1951
Art. 12.
I componenti del Consiglio centrale ed i revisori dei conti sono eletti dai componenti dei Consigli distrettuali, secondo le norme che saranno emanate col regolamento di esecuzione della presente legge.
Essi devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere rieletti.
Il Consiglio centrale elegge tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il consigliere delegato ed il segretario.
Entrata in vigore il 13 giugno 1951