Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00421/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS- quale titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Putrino e Caterina Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Prefettura di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'informativa antimafia interdittiva Area 1- Prot. Interno n.-OMISSIS-, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria;
- di tutti gli atti prodromici e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, quale titolare dell’omonima impresa individuale esercente attività di autotrasporto per conto terzi ed aspirante, giusta istanza del 20.04.2020, all’iscrizione nella cd. white list della Prefettura di Reggio Calabria, ha impugnato l'informativa antimafia Area 1- Prot. Interno n.-OMISSIS-, con la quale Prefetto di Reggio Calabria, previa attivazione del contraddittorio endo-procedimentale, ha espresso, nei suoi confronti, una valutazione interdittiva, ostativa all’iscrizione.
2. Tale interdittiva risulta motivata, anche per relationem alle informative di Polizia ivi citate (note n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS- del Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, nonché nota prot. n. -OMISSIS- della Questura di Reggio Calabria), sulla scorta di plurime circostanze di fatto, ritenute complessivamente indiziarie della permeabilità dell’impresa ricorrente da parte della criminalità organizzata, per come appresso sintetizzate:
a) gravi pregiudizi e precedenti penali specifici del titolare dell’impresa, sig. -OMISSIS- il quale risulta:
- condannato dal Tribunale di -OMISSIS-, in data 11.02.2019 (procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R.) per un cd. reato spia, previsto dall'art. 84 comma 4 del D.lgs. 159/11, ovvero per il reato di cui agli artt. 99, 81 cpv, 110, 56 e 629 c.p. (estorsione tentata in concorso) perché « in tempi diversi e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con reiterate minacce ponevano in essere atti idonei e diretti a costringere -OMISSIS-, rappresentate legale della società -OMISSIS- di -OMISSIS- & C. sas, subappaltatrice (della società -OMISSIS-appaltatrice) dei lavori di rifacimento della pavimentazione della Piazza -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, a versare una somma indeterminata e, in tal modo, a procurare a sé un ingiusto profitto»;
- sottoposto, nel corso del procedimento penale summenzionato, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituita, nel 2017, dalla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., revocata in data 20.07.2019;
- proposto, in data 25.11.2017, per la misura di prevenzione personale dell’Avviso orale.
b) reiterati controlli dell’imprenditore, anche durante il periodo di sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., con soggetti controindicati, gravati da precedenti penali e/o di polizia, significativi ai fini della prevenzione antimafia.
3. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “ Violazione dell'art. 92 co. 2 bis del D.Lgs. n. 159/2011 ”;
L’amministrazione avrebbe violato le garanzie partecipativa endo-procedimentali di cui all’art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011, avendogli notificato esclusivamente il preavviso di diniego di iscrizione nella cd. white list, ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/90, con conseguente assegnazione del risicato termine di 10 gg. per la presentazione di osservazioni difensive e mancato preavviso circa la possibilità di essere sentito personalmente.
- “ Eccesso di potere, erroneità e falsità dei presupposti, carenza di istruttoria, omessa motivazione, erroneità e contraddittorietà, irragionevolezza violazione art. 84 e ss. L. 159/2011; violazione dei principi di legalità e buon andamento di cui all’art. 1 e 3 L. 241/90 – violazione del diritto di accesso agli atti e del diritto di difesa di cui all'art. 22 L. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 159/2011 ”;
- “ Illegittimità dell’informativa antimafia interdittiva per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 84 c.4, del D.Lgs. n.159/2011, difetto di presupposti, carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento e ingiustizia manifesta ”;
La prognosi di permeabilità mafiosa espressa dall’amministrazione prefettizia sarebbe manifestamente illogica ed irragionevole, oltre che carente dal punto di vista istruttorio e motivazionale.
I dati istruttori, quanto ai controlli con soggetti controindicati/pregiudicati, sarebbero datati, sporadici e non meglio specificati dal punto di vista spazio/temporale.
L’unico precedente penale del ricorrente, consistente nella condanna – gravata da appello – per il reato di tentata estorsione, in concorso, non aggravato dal metodo mafioso, non avrebbe potuto essere considerato ex se sintomatico di permeabilità della criminalità organizzata nell’attività di impresa.
- “Illegittimità dell’informativa antimafia interdittiva per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 94 bis del D.Lgs. n.159/2011 carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento e ingiustizia manifesta”;
La motivazione addotta dalla Prefettura a sostegno della mancata applicabilità della misura amministrativa della prevenzione collaborativa, coincidente con l’inconciliabilità della stessa con la natura individuale dell’impresa, non troverebbero riscontro nella previsione normativa di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2012, oltre a tradirne la ratio legis , coincidente con la necessità di preservare l'attività imprenditoriale, sia essa riferita ad imprese di piccole medie e grandi dimensioni.
Peraltro, l’amministrazione non avrebbe dato logica e valida motivazione circa l’insussistenza della occasionalità del rischio infiltrativo. Sul punto, la condanna in primo grado del -OMISSIS- in ordine a reati di tipo non associativo nonché gli sporadici e vaghi controlli evidenziati dalla p.a. nelle note di polizia, poste alla base dell'informativa impugnata, non sarebbero sufficienti a qualificare la ritenuta permeabilità mafiosa dell’impresa in termini di abitualità.
4. Il Ministero dell’Interno, inizialmente costituitisi con memoria di mera forma, corredata da corposa documentazione, ha nel prosieguo resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
5. In data 4 marzo 2025, parte ricorrente ha prodotto in giudizio:
- il decreto del Tribunale di Reggio Calabria, Misure di Prevenzione, datato 18.10.2023, di ammissione alla misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis D.lgs. n. 159/2011, per la durata di un anno;
- il verbale dell’udienza del 18.12.2024 con il quale, stante la dichiarazione del difensore di “ non avere interesse alla proroga ”, il Tribunale ha dichiarato la chiusura del controllo giudiziario;
- il provvedimento del 20.12.2024 con cui la Prefettura, preso atto della pendenza dell’odierno giudizio avverso l’interdittiva in epigrafe, della mancata presentazione, medio tempore , di una istanza di riesame nonché, da ultimo, della dichiarazione di disinteresse del ricorrente alla proroga del controllo giudiziario ex art. 34 bis citato D.lgs., ha disposto la cancellazione dell’impresa ricorrente dalla cd. white list ;
- tre relazioni dell’Amministrazione Giudiziario nominato in sede di controllo ex citato art. 34 bis.
5.1 Il deposito documentale in parola è stato “illustrato” da una memoria difensiva con la quale parte ricorrente ha valorizzato le considerazioni, in termini di occasionalità dell’agevolazione, svolte dal Tribunale di Reggio Calabria, Misure di Prevenzione, ai fini dell’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario. Ha, altresì, riferito come il predetto Tribunale, alla scadenza della misura, ne avrebbe disposto la cessazione “ non essendosi verificati episodi da cui desumere un possibile condizionamento a carico dell'impresa” (così a pag. 3 della memoria difensiva). La recente cancellazione dell'impresa dalla cd. white list, in assenza di alcuna rivalutazione, da parte della Prefettura, delle condizioni che avevano fondato l'interdittiva negativa, ne disvelerebbe viepiù l’illegittimità.
6. In occasione della pubblica udienza del 16 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
8. Deve, innanzitutto, essere disattesa la censura secondo cui parte ricorrente non avrebbe potuto godere della parentesi partecipativa endo-procedimentale assicurata dal Legislatore anche in sede di procedimento interdittivo antimafia, secondo quanto previsto dall’art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011.
Nella fattispecie che ci occupa, l’interdittiva antimafia di segno interdittivo è stata adottata dal Prefetto di Reggio Calabria a definizione del procedimento di autorizzazione all’iscrizione nella cd. white list , avviato dal ricorrente giusta istanza del 20.04.2020, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 e dal successivo D.P.C.M. del 18.04.2013.
L’iscrizione in siffatto elenco, siccome disposto dal successivo comma 52 bis citato art. 1, “ tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta”.
Ciò conferma come le disposizioni relative all'iscrizione nella c.d. white list formino un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia inserendosi, tuttavia, in una ipotesi peculiare in cui la verifica circa l'esistenza di taluna delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, viene effettuata in seguito ad una richiesta proveniente dalla stessa impresa interessata. Peculiarità dalla quale deriva l'applicazione delle disposizioni normative, espressamente richiamate dal citato D.P.C.M., relative ai procedimenti avviati su istanza di parte, tra cui quella del cd. preavviso di rigetto, ex art. 10 bis L. n. 241/90.
8.1 Orbene, nel caso in esame, a fronte richiesta avanzata ai sensi dell’art. 1 comma 52 L. n. 190/2012, l’amministrazione ha puntualmente reso edotto l’odierno istante delle ragioni ostative all’iscrizione nell’elenco siccome indiziarie di un tentativo di infiltrazione mafiosa a suo carico, invitandolo ad interloquire, giusta nota dell’11.02.2022 (in atti).
Si è, dunque, aperta una parentesi partecipativa a cui l’interessato si è volontariamente sottratto, con conseguente impossibilità per lo stesso di dolersi, a procedimento concluso, dell’assegnazione di termini meno ampi ovvero della mancata esplicitazione del diritto ad essere audito dinanzi alla Prefettura, secondo quanto previsto dall’art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011.
9. L’apprezzamento dell’infondatezza di tutte le ulteriori censure poste a base del gravame passa dalla preliminare considerazione secondo cui, per come evincibile dall’articolato normativo di cui agli artt. 84 e ss. D.lgs. n. 159/2011, l’informativa antimafia si traduce in una valutazione altamente discrezionale, operata dal Prefetto, circa la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’imprenditore, esercente l’impresa tanto in forma individuale quanto in forma societaria, desumibile non soltanto dall’analisi della situazione “personale” di chi svolge l’attività – nella specie scevra da mende - ma anche dal coacervo degli elementi istruttori acquisiti i quali, complessivamente e non anche atomisticamente considerati, appaiono idonei a supportare la valutazione di permeabilità a condizionamenti, anche soltanto passiva, da parte della criminalità organizzata.
Si tratta di una misura preventiva, volta a garantire un ruolo di massima anticipazione all'azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso e, come tale, prescinde dalla dimostrazione, da parte della Prefettura, di una effettiva e concreta interferenza della ‘ndrangheta nell’attività dell’impresa interdetta.
10. Ne consegue, ai fini della legittimità dell’interdittiva, la necessità di un quadro indiziario idoneo a supportare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un eventuale condizionamento mafioso, non richiedendosi la prova di un fatto concreto, quale l’esistenza di una effettiva ed attuale cointeressenza economica dell’associazione mafiosa nell’attività di impresa, ma soltanto la presenza di una serie di riscontri sintomatici, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento/condizionamento, anche soggiacente, da parte della criminalità organizzata.
Di tale valutazione discrezionale il Prefetto è tenuto a dare conto mediante la predisposizione, anche per relationem agli atti istruttori, di un congruo impianto motivazionale, necessario alla verifica giurisdizionale circa la non manifesta illogicità e ragionevolezza della valutazione inferenziale dallo stesso operata.
Quanto sopra trova riscontro in quel consolidato orientamento, anche della giurisprudenza di secondo grado, secondo cui « In sede di impugnazione di una interdittiva antimafia il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull'esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l'esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame; il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una "pena del sospetto" e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio » (così Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2020, n. 6740; v. anche Cons. Stato sez. III, 14 luglio 2020 n. 4548; tra le più recenti n. 193 e 4206 del 2024).
11. Tenuto conto dei principi sopra esposti, il giudizio prognostico posto a base dell’interdittiva antimafia, oggetto di gravame, risulta immune dai prospettati vizi di legittimità.
Tale giudizio risulta, infatti, supportato da specifiche e puntuali circostanze di fatto le quali, complessivamente considerate, sono logicamente e ragionevolmente sintomatiche della condizionabilità non occasionale dell’impresa ricorrente da parte della criminalità organizzata.
13. Depone nel senso dell’attendibilità della prognosi di infiltrazione mafiosa formulata dalla Prefettura di Reggio Calabria, innanzitutto, il precedente penale dell’odierno ricorrente il quale è stato condannato dal Tribunale di -OMISSIS- per fatti di reato considerati ex ante dal Legislatore come sintomatici di permeabilità da parte della criminalità organizzata.
Così recita, infatti, l’art. 84 comma 4 D.lgs. n. 159/2011:
« Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché dei delitti di cui agli articoli 2,3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74» (i cd. reati spia).
Ebbene, l’odierno ricorrente è stato dichiarato responsabile dal Tribunale di -OMISSIS- - con sentenza di condanna avverso la quale pende appello, i cui eventuali esiti non sono stati resi noti – del reato di cui agli artt. 99, 81 cpv, 110, 56 e 629 c.p. (estorsione tentata in concorso) perché « in tempi diversi e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con reiterate minacce ponevano in essere atti idonei e diretti a costringere -OMISSIS-, rappresentate legale della società -OMISSIS- di -OMISSIS- & C. sas, subappaltatrice (della società -OMISSIS-sii appaltatrice) dei lavori di rifacimento della pavimentazione della Piazza -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, a versare una somma indeterminata e, in tal modo, a procurare a sé un ingiusto profitto ».
Trattasi di una vicenda estorsiva, tentata, particolarmente significativa, ai fini preventivi in discussione, anche in quanto maturata nel contesto dell’esecuzione di un appalto pubblico, avente ad oggetto lavori edilizi commissionati dal Comune di -OMISSIS- e, dunque, da realizzarsi nello stesso territorio in cui è ubicata la sede legale dell’impresa ricorrente, attiva nel settore dell’autotrasporto per conto terzi.
A corroborare la prognosi di permeabilità dell’impresa contribuiscono, inoltre, non soltanto le vicende penali cautelari e di prevenzione promosse nei confronti del relativo titolare, ma anche la rilevata sistematicità, nel tempo, dei controlli di polizia con soggetti gravemente controindicati ai fini interdittivi antimafia.
Nelle informative di polizia, richiamate per relationem nel provvedimento impugnato, si dà atto come, dall’anno 2006 al 2021, il ricorrente - anche nelle more dell’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. (comminata il 10.08.2017 e revocata il 20.07.2019) - sia stato più volte controllato con diversi soggetti gravati da pregiudizi per reati allarmanti (in materia di armi e di stupefacenti, contro la persona, contro la pubblica amministrazione, associativi di tipo mafioso).
Trattasi di controlli certamente sintomatici della “familiarità” del ricorrente con soggetti orbitanti in contesti criminali, soprattutto ove se ne consideri la sistematicità di quelli captati, nel tempo (2016, 2019 e 2021), con il sig. -OMISSIS-, avente pregiudizi per reati gravi contro la persona e il patrimonio (tra questi, tentato omicidio doloso, rissa ed estorsione) nonché colpito da misure cautelari e/o di prevenzione personale (obbligo di dimora e avviso orale).
14. Rebus sic stantibus , la condanna del ricorrente per uno dei cd. reati spia (tentata estorsione in concorso), maturato nel contesto di una commessa pubblica da svolgersi nell’ambito territoriale di riferimento dell’impresa (Comune di -OMISSIS-), nonché gli abituali contatti dello stesso con soggetti gravati da allarmanti pregiudizi/precedenti penali sono, complessivamente considerati, idonei a sorreggere, in modo logico e ragionevole, la prognosi di non occasionale condizionabilità dell’impresa e, quindi, a legittimare il potere interdittivo in contestazione, quale strumento di tutela avanzata nei confronti della criminalità organizzata.
15. Parimenti infondata è la censura secondo cui la Prefettura di Reggio Calabria avrebbe illegittimamente denegato l’applicazione dell’alternativa misura amministrativa di prevenzione collaborativa, applicabile, ai sensi dell’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, in caso di agevolazione occasionale.
Ed invero, in disparte le considerazioni ultronee – per come suggerisce l’utilizzo dell’avverbio “ peraltro ” - relative all’inconciliabilità di siffatta misura con la struttura individuale dell’impresa interdetta, la non occasionalità delle condizioni di permeabilità mafiosa in contestazione si desume, a ben vedere, dal complessivo quadro indiziario analiticamente illustrato nel corpo motivazionale dell’interdittiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 31.03.2025, n. 2654).
15.1 Né a comprova dell’esistenza di siffatta occasionalità possono valere le considerazioni sottese alla postuma ammissione dell’impresa, da parte del Tribunale di Reggio Calabria, Misure di Prevenzione, al controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis D.lgs. n. 159/2011 (la cui proroga è stata, peraltro, recentemente rinunciata dal ricorrente, con ogni conseguenza in termini di cancellazione dell’iscrizione nella cd. white list , siccome disposta dalla Prefettura in pendenza di controllo).
16. Le considerazioni operate in sede di controllo giudiziario, oltre ad essere postume rispetto all’esercizio del potere amministrativo in contestazione, non sono decisive ai fini dell’odierno sindacato di legittimità. Le due misure – quella dell’informazione ex art. 91 D.lgs. n. 159/2011 e quella del controllo giudiziario ex art. 34 bis citato D.lgs. – operano, infatti, su piani totalmente differenti.
Ed invero il controllo giudiziario, pur presupponendo una preesistente valutazione prefettizia circa la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa che sia stata già assoggettata al vaglio del Tribunale Amministrativo, persegue finalità “dinamiche”, avendo l’obiettivo di assicurare il risanamento dell’impresa, nella peculiare ipotesi in cui l’agevolazione sia occasionale e vi siano, pro futuro, concrete possibilità che l’azienda compia un fruttuoso cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi di controlli e sollecitazioni.
Viceversa, la misura amministrativa della informativa antimafia di cui all’art. 91 D.lgs. n. 159/2011 « svolge la sua funzione preventiva rispetto alla penetrazione nell’economia delle organizzazioni di stampo mafioso di tipo “statico”, e cioè sulla base di accertamenti di competenza dell’autorità prefettizia rivolti al passato » (così Adunanza Plenaria n. 7/2023).
La valutazione prefettizia circa l’esistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, pur costituendo, in presenza di una agevolazione di natura occasionale, il presupposto per l’attivazione del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis D.lgs. n. 159/2011, persegue finalità diverse che non sono quelle di risanamento dell’impresa interdetta bensì di stretta prevenzione dal rischio di infiltrazione mafiosa (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 24.01.2024, n. 68; T.A.R. Napoli, sez. I, 29/04/2020, n. 1589).
Per come più volte ribadito, « L' ammissione al controllo giudiziario, così come eventuali misure di “self-cleaning” assunte dall' impresa interdetta, vanno valutate alla stregua di fatti successivi, utili ai fini di un riesame, ma inidonei di per sé a produrre una condizione di illegittimità sopravvenuta dell’informativa antimafia già adottata. Difatti la suddetta misura di prevenzione patrimoniale non costituisce un superamento dell’interdittiva ma, sul presupposto dell’occasionalità della agevolazione, si proietta funzionalmente verso una «autodepurazione» dell'impresa da infiltrazioni criminali » (così T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 8.01.2024, n. 21; cfr. anche 24.01.2024, n. 68; 16/03/2023, n. 242).
17. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della complessiva somma di € 1.500,00 a titolo di spese di lite, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche citate in sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.