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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 344/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n.344/2020Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. , con sede legale in Trieste, Parte_1 P.IVA_1
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, in persona dei suoi legali rappresentanti avv.
Stefania Bergamo e avv. Furio Curri, rappresentata e difesa dall'avv. Franco
Tassoni, con studio sito in Roma, alla via dei Monti Parioli n. 40, presso il quale è elettivamente domiciliata
Appellante
nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
22.12.1940, , c.f , nata a [...] il CP_2 C.F._2
25.02.1964, c.f. , nata a [...] Controparte_3 C.F._3
Calabria il 16.12.1966, c.f. , nato a CP_4 C.F._4
Reggio Calabria il 4.9.1976, tutti residenti in [...] n.
6 -Calanna
1 Corte d'Appello
(RC), c.f. , nato a [...] il CP_2 C.F._5
14.1.1973, residente in [...], Calanna (RC) e c.f. Parte_2
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Sperato I tratto n.19 (RC), rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Delfino e dall'avv. Giuseppe Pontari, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Reggio Calabria, alla via D. Marvasi n. 5/L
ora Controparte_5 [...]
, c.f. , in persona del Controparte_6 P.IVA_2
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Labate, domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Reggio Calabria, in via Prolungamento Aschenez n. 64
Appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.3.2011, gli odierni appellati
(attori in primo grado) esponevano che il loro congiunto CP_2 Per_1
era stato ricoverato in data 19.2.2005 presso l
[...] [...] con la diagnosi di insufficienza respiratoria in Controparte_5 vasculopatia celebrale;
che nella cartella clinica era indicata alla voce “Allergie da farmaci” le Cefalosporine;
che dal 22 al 26 febbraio 2005, oltre agli altri
2 Corte d'Appello
farmaci, gli era stato somministrato l'Eposerin, sospeso il 27 febbraio 2005; in data 4.3.2005 il loro congiunto era deceduto per arresto cardiocircolatorio.
Citavano in giudizio l per sentirla condannare, Controparte_5
considerato il nesso di causalità tra il decesso del loro congiunto e la condotta colposa del personale ospedaliero, al pagamento in favore degli istanti della somma di € 1.200.000,00 (200.000,00 per 6), a titolo di risarcimento del danno iure proprio per il danno da perdita del rapporto parentale, e della somma di €
200.000,00 quale danno iure hereditatis, relativo alle sofferenze patite dal congiunto e così ad un totale di € 1.400.000,00 e/o alla Persona_1
somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonché alle spese del giudizio.
- Eccezioni e difese dell' Controparte_5
Con comparsa di costituzione datata 13.07.2011, si costituiva l'
[...]
la quale, pur confermando l'errore in Controparte_7 cui sono incorsi i sanitati dell'U.O. di Medicina circa la somministrazione dell'Eposerin al paziente dalla quale è scaturita una Persona_1
reazione allergica, disconosceva il nesso eziologico tra il decesso dello stesso e la condotta del personale sanitario (e la somministrazione dell'Eposerin).
In proposito, precisava che, nell'ambito di un procedimento penale, instaurato con la querela presentata dai familiari di per il decesso del Persona_1 loro congiunto all'interno del nosocomio, il consulente dott. Tes_1
incaricato dal Pubblico Ministero, aveva escluso il ruolo causale della somministrazione dell'Eposerin nel decesso del paziente, atteso che le sostanze contenute all'interno del farmaco citato, note per avere un'emivita plasmatica di circa 1.5-2 ore ed il tempo di completa eliminazione dall'organismo di circa 24 ore, non erano state rinvenute sul campione di sangue analizzato, poiché la somministrazione di tali farmaci era stata sospesa 4 giorni prima del decesso.
Alle medesime conclusioni era addivenuto il dott. , incaricato dal Per_2
PM di eseguire l'esame autoptico, al fine di determinare le cause della morte di . Persona_1
3 Corte d'Appello
Inoltre, in relazione alla copertura assicurativa, l Controparte_7 asseriva che all'epoca dei fatti oggetto di causa risultava
[...]
coperta dalla polizza n. 241773, stipulata con la compagnia INA Assitalia SPA.
Pertanto, chiedeva il differimento della prima udienza, già prevista il
11.7.2011, all'udienza del 16.1.2012, per autorizzare la chiamata dell'ASSITALIA S.P.A. in giudizio.
- Eccezioni e difese della compagnia Assitalia SPA
La compagnia assicurativa INA Assitalia S.P.A., costituita con comparsa depositata all'udienza del 16.01.2012, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, in virtù della cessione della polizza con l
[...] alla con atto approvato Controparte_5 Parte_1 dall' in data 19.12.2006 e pubblicato in GU il 30.12.2006. CP_8
- Eccezioni e difese della Parte_1
La a seguito dell'atto di chiamata di terzo in Parte_1 causa da parte dell' , si costituiva con comparsa del Controparte_5
12.1.2012, osservando che il decesso di non era da Persona_1 ricondurre alla somministrazione dell'Eposerin, al quale il paziente era allergico, come accertato dal dott. e del dott. in sede di Tes_1 Per_2
procedimento penale, i quali hanno escluso la sussistenza del nesso causale.
L' subentrata nella polizza alle medesime condizioni di Parte_1
quella convenuta tra i contraenti originari, considerata la clausola claims made, eccepiva l'inoperatività della polizza, in quanto la richiesta di risarcimento era intervenuta oltre la data di storno (31.12.2006).
- Provvedimento impugnato
Con la sentenza n. 317/2020, pubblicata in data 4.3.2020, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la morte di Persona_1
e la condotta tenuta dai sanitari dell'Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melocrino-
Morelli”, condotta connotata da negligenza, imprudenza ed imperizia, ritenendo fondata nell'an la domanda avanzata da parte attrice.
Il Tribunale ha accolto le risultanze della relazione peritale del consulente ritenendo il decesso riconducibile alla somministrazione Per_3
4 Corte d'Appello
dell'Eposerin, al quale il paziente era allergico, precisando che CP_2
anticipare un evento che si sarebbe comunque nel tempo verificato costituisce in ogni caso un illecito.
Inoltre, ha dedotto che non è stata fornita alcuna prova liberatoria dell'esatto adempimento della prestazione professionale da parte dell' . CP_6
In relazione al quantum, ha operato una liquidazione in via equitativa, considerata la natura non patrimoniale dei danni.
Con riferimento al danno biologico terminale, richiesto iure hereditatis, il primo giudice, considerate le sofferenze patite e le cure invasive a cui è stato sottoposto il loro congiunto, ha fatto ricorso alle tabelle di Milano del 2018, applicando il criterio equitativo che conduce al riconoscimento di tale voce di danno per un periodo di 11 giorni (dal 22 febbraio 2005, data della prima somministrazione del farmaco Eposerin al giorno del decesso, avvenuto il
4.3.2005), riconoscendo la personalizzazione massima per i primi tre giorni.
Ha liquidato così la somma pari a € 37.737,00, ripartita secondo i criteri dettati dall'art. 581 c.c., ovvero 1/3 (12.579,00) alla coniuge , e 2/3 Controparte_1
(25.158,00) da suddividere tra i figli , , , e CP_2 CP_3 CP_4 CP_2
. Parte_2
In relazione al danno parentale dedotto dagli attori iure proprio, il Tribunale, considerata la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, attesa la mancanza di ulteriori circostanze allegate circa l'atteggiarsi dell'assetto dei rapporti intercorrenti tra vittima e congiunti, ha liquidato il danno nella misura minima.
Sulla chiamata in garanzia formulata dall' , circa Controparte_5
l'eccezione di inoperatività della polizza formulata dall'INA Assitalia SPA e da quella intervenuta il giudice di prime cure ha ritenuto Parte_1 tardiva la costituzione in giudizio, considerando inammissibile l'eccezione di inoperatività temporale della polizza assicurativa, qualificata eccezione in senso stretto.
Il primo giudicante ha precisato, inoltre, che la convenuta
[...]
ha prodotto in giudizio la polizza 000249205 (anch'essa claims CP_5
made) che sostituiva espressamente la polizza n. 07000241773 con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2006 fino alle ore 24:00 del 31/12/2010.
5 Corte d'Appello
Ha accolto altresì la domanda in garanzia avanzata dall' , Controparte_5 condannando l manlevare l , dal Parte_1 Controparte_5
momento che la richiesta di risarcimento è stata avanzata in data 1.3.2010
(come risulta dalla lettera datata 31.05.2011 in atti), dunque nell'arco temporale di operatività della polizza assicurativa.
Il Tribunale ha condannato inoltre l al pagamento delle Controparte_5
spese di lite e della CTU, secondo il principio di soccombenza e ha compensato le spese processuali tra la società assicuratrice e l'
[...]
. CP_5
- Motivi d'appello
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto logiche e coerenti le conclusioni del CTU, ignorando le gravi incongruenze medico-scientifiche, la mancata considerazione dei riferimenti penali che escludevano il nesso causale tra la somministrazione dei farmaci e il decesso della vittima e l'assenza di una terapia alternativa idonea ad evitare l'exitus.
L'appellante deduce inoltre che il CTU ha utilizzato documenti non ritualmente prodotti, come accertato dal primo giudicante con l'ordinanza del 12 dicembre
2017, ma non ha dichiarato la nullità della perizia sul presupposto che la stessa non è stata eccepita tempestivamente dalle parti.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui, nonostante abbia aderito formalmente alla CTU, ha ricondotto l'exitus alla somministrazione di
Cefalosporine, a cui la vittima primaria era allergica, ignorando che il CTU ha attribuito il decesso alla terapia antibiotica condotta dal personale sanitario dell' . Controparte_5
L'appellante deduce che il primo giudicante ha riconosciuto un nesso causale per accelerazione dell'evento, ma ha liquidato il danno senza considerare che si tratta di perdita di chance e/o di mera anticipazione del decesso.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudicante ha liquidato il danno biologico terminale, richiesto dai congiunti della vittima iure hereditatis, per avere liquidato il danno dal momento della somministrazione del farmaco (22 febbraio 2005) e non dalla manifestazione della sindrome di
VE-ON, a seguito della terapia antibiotica effettuata, nonostante la
6 Corte d'Appello
mancanza di consapevolezza della morte o quanto meno della causa dell'imminente morte.
Inoltre, l'appellante critica l'applicazione della personalizzazione massima senza indicazione di una motivazione precisa, ignorando le gravi patologie pregresse di cui era affetto il FE.
L'appellante osserva che il primo giudicante, pur prendendo espressamente atto della mancanza di allegazione e di prova su peculiari circostanze in ordine alla relazione tra la vittima primaria e le vittime secondarie, ha liquidato il danno nella misura minima, applicando le tabelle di Milano 2018, non tenendo conto delle condizioni cliniche del che rendevano il decesso meno CP_2
inatteso.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile, per la tardiva costituzione in giudizio, l'eccezione di inoperatività temporale della polizza, qualificandola come un'eccezione in senso stretto, sul presupposto che tale allegazione avesse ad oggetto un asserito inadempimento dell' (pag. 18 sent. impugnata) Controparte_5
e non, invece, l'applicazione del contratto assicurativo.
L'appellante censura il riferimento operato dal primo giudice alla polizza n.
249205 non invocata dall' e non prodotta ritualmente in Controparte_5
giudizio.
Inoltre, la educe che la polizza n. 249205 non trovava applicazione Pt_1
nel caso de quo, atteso che la richiesta risarcitoria era stata pacificamente avanzata in data 1.3.2010, avendo l ritenuto che Controparte_5
operasse la polizza n. 241773, presente in atti, in vigore dal 2006, in virtù di una denuncia inviata al broker lo stesso anno.
L'appellante deduce che la condanna alla manleva è stata erroneamente pronunciata senza riferimento ai massimali previsti in polizza.
- Eccezioni e difese dell' Controparte_5
L' chiede la conferma della sentenza nella parte in cui il Controparte_5
primo giudice ha riconosciuto il diritto della stessa ad essere manlevata da ogni richiesta risarcitoria da parte della società Parte_1
7 Corte d'Appello
L'appellata insiste nella richiesta di rigetto delle istanze avanzate dai congiunti del , in particolare contestando la CTU, ritenuta contraddittoria, in CP_2
quanto non ha tenuto conto delle risultanze probatorie in ambito penale.
L'appellata sostiene che il primo giudicante non ha dichiarato la nullità della
CTU per essersi servita di documenti prodotti ulteriormente rispetto ai termini preclusivi e censura la decisione del primo giudicante siccome non coernte con le argomentazioni del CTU.
In ordine all'inoperatività della polizza eccepita dall' Parte_1
l rileva che, trattandosi di una polizza munita della Controparte_5 clausola claims made, il sinistro è stato denunciato già all'inizio del procedimento penale (2006) alla compagnia INA Assitalia SP per il tramite dell'allora broker aziendale MARSH.
L'appellata deduce che non vi sono due polizze ma una sola, variando soltanto la numerazione della polizza per motivi interni alla compagnia assicuratrice.
Inoltre, precisa che la polizza 241773 ha efficacia dal 31.12.2005 con scadenza prevista il 31.12.2010.
Pertanto, l'appellata deduce che la richiesta risarcitoria ricade nell'arco temporale di operatività della polizza, essendo stata avanzata la richiesta l'1.3.2010.
Sui massimali l in comparsa di costituzione deduce che, Controparte_5 se le condizioni – compreso il massimale – sono previste in contratto, va da sé che la manleva è circoscritta a tale limite.
Nelle note di trattazione scritta del 22.02.2021 l Controparte_7 sostiene che il diritto di manleva non può subire restrizioni,
[...]
e quindi l'ammontare non può essere limitato all'importo di € 500.000,00.
- Eccezioni e difese dei congiunti della vittima
I congiunti della vittima , costituitisi con comparsa del Persona_4
29.01.2021, eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli art. 342 e 348 c.p.c.
In relazione all'an, deducono che è stato accertato il nesso di causalità tra il decesso del loro congiunto e la condotta dei sanitari dell'ospedale.
8 Corte d'Appello
Circa le contestazioni sulla CTU da parte dell'appellante, deducono che il consulente ha fornito la cura broncodilatatrice e cortisonica come alternativa a quella antibiotica, considerata l'allergia alle Cefalosporine della vittima.
In relazione al quantum, nella comparsa conclusionale deducono la congruità della liquidazione operata dal giudice di prime cure del danno terminale e parentale.
***
1. Sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello
1. Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, unitariamente e complessivamente considerato, per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sulla nullità della CTU
1. L'appellante critica la mancata dichiarazione di nullità della consulenza d'ufficio, nonostante il ctu abbia utilizzato documenti prodotti non tempestivamente, ossia oltre le preclusioni.
2. Il motivo d'appello è inammissibile.
Sul punto giova rilevare che, come posto in chiaro dalle Sezioni Unite della
S.C., «in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare
e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (…) l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali
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dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.» (Cass. Sez. Un. n. 3086/2022).
Nel caso in esame, l'appellante non indica quali sono i documenti utilizzati dal
CTU e prodotti (o acquisiti) oltre i termini preclusivi, di talché il motivo non è conforme al principio di specificità.
L'appellante si limita a richiamare l'ordinanza datata 12.12.2017, con cui il giudice di prime cure ha osservato quanto segue: «Considerato che il c.t.u.
risulta aver utilizzato documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti in causa entro i termini perentori;
rilevato, nondimeno, che non risulta tempestivamente eccepita dalle parti alcuna nullità» (pag. 22 atto di citazione in appello).
Non è possibile desumere neanche dall'ordinanza in questione quali siano i documenti a cui fa riferimento l'appellante, il quale pertanto aveva l'onere di indicarli specificamente.
L'appellante non specifica neanche il contenuto dei documenti;
circostanza rilevante al fine di stabilire se i fatti oggetto dei documenti sono qualificabili come fatti principali o secondari.
Pertanto, il motivo va dichiarato inammissibile.
3.- Sul nesso di causalità
1. L' critica la ctu, ritenendola approssimativa e Parte_1
incoerente; rileva che il ctu è giunto a conclusioni opposte a quelle dei periti della Procura, senza però confrontarsi con le relative argomentazioni.
10 Corte d'Appello
Inoltre il ctu – secondo l'appellante – non prospetta un'ipotesi controfattuale adeguata, ossia non indica la condotta diligente idonea ad evitare l'exitus.
2. La doglianza è infondata.
Il CTU ha fornito una spiegazione logica e coerente della causa del Per_3
decesso; spiegazione che appare più completa di quella formulata dai periti del P.M. nell'ambito del procedimento penale.
Questi ultimi si sono infatti limitati a considerare la somministrazione dell'eposerin, al quale il era allergico. CP_2
Il Ctu invece ha preso in considerazione anche la somministrazione Per_3
successiva di altri antibiotici.
Ha quindi rilevato il ctu che «la terapia somministrata al FE durante la sua degenza dal 19.02.2005 al 04.03.2005 è stata errata sotto l'aspetto dell'antibioticoterapia sia per iniziale errore dell'Eposerin (Cefalosporina) dal 22 al
26 febbraio 2005 sia dal 27 febbraio al 4 marzo 2005 per somministrazione prima di
, poi di CI e LE e quindi di veclam;
tutti questi antibiotici Pt_3
possono determinare fenomeni allergici e sfociare nella sindrome di VE ON con epidermolisi e conseguente sepsi sistemica» (pag. 6).
Dunque la spiegazione del ctu appare più completa di quella proposta dai periti nominati nell'ambito del procedimento penale.
Quindi, il CTU ritiene sussistente il nesso causale tra la condotta del personale sanitario dell'Ospedale e il decesso del FE, a causa della terapia antibiotica con cui è stata trattata la patologia di cui soffriva lo stesso al momento del ricovero il 19 febbraio 2005.
Nell'integrazione del 29.08.2017, il CTU ha indicato la terapia idonea, alla quale avrebbe dovuto essere sottoposto il paziente, ossia la terapia broncodilatatrice e cortisonica.
In particolare, secondo il consulente tecnico, «La cura farmacologica più adeguata poteva essere innanzitutto quella broncodilatatrice e cortisonica;
se poi ci fosse stata un'infezione batterica accertata il trattamento antibiotico poteva essere praticato ad eccezione sia dei derivati della penicillina (cefalosporine) che continuamente i familiari, in regime di ricovero del FE, comunicavano essere allergico, sia della tachipirina che ha aggravato il fenomeno allergico, sia degli altri antibiotici (tazocin, levoxacin, nebicina e veclam) somministrati successivamente e tutti potenzialmente capaci di provocare la sindrome di
11 Corte d'Appello
EV ON e l'epidermolisi tossica. Per tali motivi l'episodio bronchitico acuto si poteva risolvere ed evitare il decesso nella percentuale del 100%» (chiarimenti del CTU del
29.08.2017).
Dunque, il ctu ha indicato precisamente la condotta alternativa idonea, ossia la terapia adeguata ad evitare l'esito fatale (la cura broncodilatatrice e cortisonica).
Ha rilevato che il trattamento antibiotico avrebbe potuto essere praticato in caso di infezione batterica.
Il ctu ha anche indicato il tipo di trattamento antibiotico più comunemente utilizzato in caso di paziente allergico alle penicilline e suoi derivati
(l'eritromicina).
Le risultanze della CTU sono quindi esenti dai rilievi mossi dall'appellante e sono da ritenersi coerenti e logici, assunti all'esito di adeguata analisi.
Pertanto va ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il decesso del paziente, ancorché la motivazione del giudice di prime cure non appaia del tutto conforme alle risultanze della ctu, facendo essa riferimento esclusivo all'errata somministrazione di Eposerin, senza quindi tenere in adeguata considerazione il successivo trattamento antibiotico, che ha causato la sindrome di EV-Jhonson e quindi la morte.
Ciò però non incide sulla valutazione circa il nesso di causalità, la cui sussistenza va dunque confermata.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
4.- Danno da perdita del rapporto parentale
1. L'appellante osserva criticamente che il ctu ha attribuito a un paziente affetto da molteplici gravissime patologie un'aspettativa di vita pari a quella media. Inoltre l'appellante deduce che il primo giudicante ha riconosciuto un nesso causale per accelerazione dell'evento, ma ha liquidato il danno senza considerare che si tratta di perdita di chance e/o di mera anticipazione del decesso.
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
Il ctu ha concluso, sotto il profilo che qui interessa, nei seguenti termini: «In caso di trattamento praticato secondo le linee guida il Sig. avrebbe potuto Persona_1
12 Corte d'Appello
avere una percentuale di sopravvivenza sicuramente più lunga di quella effettivamente vissuta (non so precisare la percentuale) ma, considerato che l'aspettativa media di vita maschile, all'epoca del decesso del (anno 2005) era di 76,7 anni, e lo stesso all'epoca CP_2 del decesso aveva 72 anni, a mio avviso avrebbe potuto vivere fino a 76-77 anni se veniva correttamente trattato per le patologie croniche sofferte (BPCO e vascolopatia cerebrale)»
(pag. 2 chiarimenti CTU).
Quindi secondo il ctu, il paziente avrebbe vissuto altri 4-5 anni se correttamente curato, raggiungendo l'aspettativa di vita media sussistente nel
2005.
Occorre però considerare che il giudice di prime cure ha applicato la tabella di Milano del 2018. Nel 2018 l'aspettativa di vita media era di 82,4 anni.
Ciò induce a operare una riduzione proporzionale dell'importo del danno risarcibile, escludendo dal risarcimento un importo corrispondente a 6 anni, quelli intercorrenti tra il raggiungimento del 76° anno di età e il raggiungimento dell'82° anno di età da parte del . CP_2
Ritiene questa Corte plausibile, al fine di effettuare tale riduzione, determinare il valore annuo di risarcimento dividendo l'importo liquidato dalla sentenza – importo non oggetto di appello incidentale – per gli anni dell'aspettativa di vita sulla base della quale la tabella utilizzata è stata predisposta (82 anni).
L'importo risultante va quindi moltiplicato per il numero di anni da escludere dal risarcimento (nel caso di specie, come detto, 6) e detratto dall'importo complessivo del danno determinato nella sentenza impugnata.
Precisamente il valore annuo risulta essere pari ad € 2.023,90; moltiplicato per 6, si ottiene l'importo di € 12.143,41. Detraendo quindi l'importo di €
12.143 dall'importo di € 165.960 (liquida dalla sentenza impugnata a ciascuno degli attori), si giunge all'importo di € 153.817,00.
Pertanto tale motivo d'appello va accolto parzialmente, con conseguente rideterminazione del risarcimento.
5.- Sul danno biologico terminale
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il danno terminale a partire dalla prima somministrazione dell'eposerin, momento nel quale non potevano ancora dirsi sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno terminale, non essendosi ancora prodotto alcun effetto lesivo
13 Corte d'Appello
riconducibile al farmaco né avendo il paziente la lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte, o quanto meno non di una morte riconducibile alla prestazione del predetto farmaco.
2. Il motivo va accolto nei termini di seguito precisati.
Nella fattispecie in esame non vi è prova della lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte, come conseguenza della condotta dei sanitari.
Pertanto non è risarcibile il danno morale terminale, il cui risarcimento presuppone la consapevolezza dell'imminente morte.
È risarcibile soltanto il danno biologico terminale, danno risarcibile «a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima» (Cass. n. 7923/2024; conforme Cass. n. 16272/2023).
È ragionevole qualificare come temporanea assoluta l'invalidità in cui si è trovato il negli ultimi 11 giorni (dal 22 febbraio 2005, data di CP_2 somministrazione dell'Eposerin a cui il paziente era allergico, al 4 marzo 2005, data del decesso).
Utilizzando, per ragioni di omogeneità, la tabella di Milano, si ha l'importo di €
1.078,00.
Va riconosciuta la personalizzazione di quasi il 50%, in considerazione della situazione di estrema preoccupazione vissuta dal , giungendo CP_2 all'importo di € 1.500,00. Tale importo va ripartito tra gli attori secondo il criterio indicato nella sentenza impugnata (1/3 a e i restanti Controparte_1
2/3 in parti uguali tra i figli); quindi € 500 a ed € 200 a ciascuno Controparte_1
dei figli.
Pertanto, la sentenza impugnata va in questa parte modificata.
6.- Sull'operatività della polizza assicurativa
1. L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto tardiva l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa, per tardività della costituzione in giudizio delle società assicuratrici (costituite all'udienza del 16 gennaio 2012).
2. Il motivo è fondato.
14 Corte d'Appello
Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della S.C., secondo il quale «In tema di assicurazione della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, non può costituire oggetto di abbandono o di tacita rinuncia, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, con la conseguenza che, pure in tale ipotesi, permane il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla operatività della polizza già contestata» (Cass. n. 1967/2000).
In senso conforme si era pronunciata la S.C. enunciando il principio secondo cui «in tema di assicurazione della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda» (Cass. n. 18742/2019).
Quindi l'eccezione in questione va rilevata d'ufficio dal giudice e pertanto non può essere ritenuta tardiva.
7.- Sull'efficacia della polizza
1. deduce che la polizza n. 249205 non può Parte_1 essere applicata, atteso che l ha sempre sostenuto che Controparte_5
ad operare dovesse essere la polizza n. 241773, in vigore dal 2005 al 31 dicembre 2006.
2. Il motivo va disatteso.
Secondo il giudice di prime cure l ha prodotto in giudizio Controparte_5 copia della polizza INA ASSITALIA RC n. 07000249205 (anch'essa claims made), che sostituiva espressamente la polizza n. 07000241773 con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2006 fino alle ore 24:00 del 31/12/2010.
Vi è in atti una polizza recante n. 07000241773 e non 070002492205, che regolamenta il rapporto assicurativo tra l'Ina Assitalia S.P.A. e
[...] con l' . Parte_1 Controparte_5
L' assume che il contratto Controparte_7
assicurativo era sempre lo stesso, e si tratta solo di variazione di numero.
15 Corte d'Appello
L'appellante non ha dato prova contraria di tale circostanza. Vale a dire non ha documentato che si tratta di due contratti assicurativi diversi, aventi contenuto diverso e con periodo di operatività diverso.
3. Secondo l'appellante, nel 2010, segnatamente all'1 marzo 2005, data della prima richiesta risarcitoria all' Controparte_7
la copertura assicurativa non era attiva da anni.
[...]
L'assunto dell'appellante non è condivisibile, in quanto - dall'allegato alla polizza n. 07000241773 (pag. 22 polizza assicurativa) risulta che il periodo di efficacia riguardava la data della predetta richiesta risarcitoria («la presente assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2005 e cessa alle ore 24:00 del
31.12.2010 (…)».
Dunque, atteso che la suddetta polizza aveva efficacia dal 31.12.2005 al
31.12.2010, deve ritenersi che la richiesta risarcitoria - avanzata dall'
[...]
in data 1.3.2010 - sia pervenuta nel periodo di operatività della CP_5
polizza stessa.
L'appellante asserisce che la polizza n. 241773 era rimasta superata dalla mancata necessaria conferma della copertura per le annualità successive alla prima. Ma tale circostanza non era stata dedotta nella comparsa di intervento in primo grado. E comunque di essa non vi è adeguata dimostrazione, neanche indiziaria.
In primo grado era stato eccepito che la richiesta risarcitoria era stata effettuata dopo il 31 dicembre 2006, data della cessione da INA Assitalia a
Infatti nella sentenza impugnata è stata dichiarata la Parte_1
carenza di legittimazione passiva di Ina Assitalia.
Ma ciò non può giovare all' che non contesta la Parte_1
cessione del contratto assicurativo nel dicembre 2006 e in primo grado non ha allegato in modo sufficientemente puntuale la mancata copertura assicurativa per mancato pagamento dei premi. Tra l'altro una puntuale allegazione di siffatta circostanza non è rinvenibile neanche in appello.
Pertanto, va rigettato il motivo d'appello.
8.- Sul mancato riferimento ai massimali di polizza
16 Corte d'Appello
1. La società assicuratrice appellante critica la sentenza in quanto non ha fatto alcun riferimento ai massimali di polizza.
2. Il motivo d'appello non può essere accolto.
Come detto, il giudice di prime cure ha presto atto della tardività della costituzione in giudizio delle società assicuratrici (costituite all'udienza del 16 gennaio 2012).
Questa circostanza non è oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
La tardività della costituzione della società assicuratrice determina l'inammissibilità dell'eccezione riguardante la presenza di massimali di polizza.
La S.C. recentemente ha enunciato il principio secondo cui in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto, non essendo elemento essenziale, non rappresentando un fatto costitutivo ed essendo elemento lasciato alla libera pattuizione delle parti, costituisce un'eccezione in senso stretto da far valere dalla parte interessata nel rispetto delle preclusioni e non rilevabile d'ufficio (Cass. n. 16899/2023).
Tale principio è stato ribadito da Cass. n. 26247/2023. In senso analogo si era pronunciata Cass. n. 27913/2021.
In senso contrario si è espressa Cass. n. 1475/2022, secondo cui l'eccezione in questione non configura un'eccezione in senso stretto, in quanto destinata a delimitare contrattualmente il diritto dell'assicurato.
Questa Corte ritiene di aderire alla più recente – e maggioritaria – giurisprudenza di legittimità, condivisibile in quanto il massimale contrattuale non costituisce elemento essenziale né un elemento naturale del contratto assicurativo e la sua determinazione è rimessa alla piena autonomia delle parti, non coinvolgendo alcun interesse pubblico o generale, come tale indisponibile.
Appare non coerente con tali circostanze qualificare il limite del massimale quale eccezione in senso lato, ossia rilevabile d'ufficio da parte del giudice, quindi anche senza o contro la determinazione della società assicuratrice, nel cui interesse esclusivo il limite è previsto.
Di conseguenza l'eccezione deve ritenersi tardiva, attesa la costituzione tardiva della parte.
17 Corte d'Appello
Giova rilevare che l'asserzione dell' Controparte_7 contenuta nella comparsa di costituzione in appello, secondo cui i
[...]
limiti dei massimali sono contenuti nel contratto assicurativo e quindi la condanna alla manleva è circoscritta ad essi, appare generica e non inequivocamente espressiva di una rinuncia ad avvalersi dell'inammissibilità dell'eccezione. Il che si evince anche dalla circostanza che l'asserzione non si è tradotta in una precisa conclusione ed è stata smentita nelle note del 22 febbraio 2021.
Trova applicazione a questo riguardo il principio generale secondo cui la rinuncia deve essere espressa o inequivoca.
Nel caso di specie non è inequivoca la rinuncia dell' ad Controparte_5 avvalersi dell'inammissibilità dell'eccezione. A questo riguardo, va rilevato che, ai sensi dell'art. 1362 c.c., applicabile anche agli atti processuali, non è sufficiente il riferimento alla lettera essendo necessario prendere in considerazione l'intenzione della parte.
Nella fattispecie non emerge in modo inequivoco l'intento dell
[...]
di rinunciare alla copertura assicurativa integrale (senza il limite CP_5 del massimale). L'asserzione contenuta nella comparsa di costituzione può essere letta come controargomentazione al motivo d'appello che criticava la sentenza per non avere fatto riferimento al limite del massimale. Il senso dell'affermazione era quindi quello di sottolineare che era pretestuoso pretendere che la sentenza menzionasse nel dispositivo tutte le condizioni di polizza, inclusa quella relativa al massimale contrattuale. Non è certo invece che l'intento fosse quello di rinunciare alla copertura assicurativa integrale.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
9.- Sulle spese processuali
Nel caso in specie, nel rapporto tra gli attori di primo grado e l
[...]
(ora Controparte_7 Controparte_6
), considerato il parziale accoglimento dell'appello e il divario tra
[...] quanto chiesto e quanto accertato, si reputa equo compensare per 1/3 le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico del
[...]
la restante parte, che si liquida per il primo grado in Controparte_6 complessivi € 14.103 (valori medi con aumento del 50% per presenza di più
18 Corte d'Appello
parti con analoga posizione processuale), oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Pontari e dell'avv. Antonino Delfino, procuratore degli attori originari.
Per il secondo grado le spese processuali vanno poste a carico anche dell' in solido con l' . Parte_1 Controparte_5
Anche per il secondo grado si reputa equo compensare per 1/3 le spese processuali, ponendo a carico dell' e dell Parte_1 [...]
in solido tra loro, la restante parte, Controparte_7 che si liquida in complessivi € 14.317 (valori medi, con aumento del 50% per presenza di più parti con analoga posizione processuale), oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Giuseppe Pontari e dell'avv. Antonino Delfino, procuratore degli attori originari.
Nel rapporto tra e Controparte_7 si reputa equo compensare interamente le spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio, considerata la posizione processuale in gran parte sovrapponibile.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
(ora ) e di Controparte_7 Controparte_6 CP_1
, , , , e
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_2
, così provvede: Parte_2
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il risarcimento del danno in favore di in misura pari ad € 154.317,00, e in favore di ciascuno degli Controparte_1
altri attori ( , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_2
, ) in misura pari ad € 154.017,00, oltre agli accessori
[...] Parte_2
come indicati nella sentenza impugnata;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per 1/3 le spese processuali del primo grado tra
[...]
e attori, ponendo a carico dell' la restante CP_5 Controparte_5
19 Corte d'Appello
parte, che liquida in complessivi € 14.103, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Pontari e dell'avv. Antonino Delfino, procuratore degli attori originari;
- compensa per 1/3 le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dell' e dell' , in solido tra loro, Parte_1 Controparte_5 la restante parte, che liquida in complessivi € 14.317, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Giuseppe Pontari e dell'avv.
Antonino Delfino, procuratori degli attori originari;
- compensa interamente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra e Controparte_5 Parte_1
Reggio Calabria, 9.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
20
n. 344/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n.344/2020Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. , con sede legale in Trieste, Parte_1 P.IVA_1
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, in persona dei suoi legali rappresentanti avv.
Stefania Bergamo e avv. Furio Curri, rappresentata e difesa dall'avv. Franco
Tassoni, con studio sito in Roma, alla via dei Monti Parioli n. 40, presso il quale è elettivamente domiciliata
Appellante
nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
22.12.1940, , c.f , nata a [...] il CP_2 C.F._2
25.02.1964, c.f. , nata a [...] Controparte_3 C.F._3
Calabria il 16.12.1966, c.f. , nato a CP_4 C.F._4
Reggio Calabria il 4.9.1976, tutti residenti in [...] n.
6 -Calanna
1 Corte d'Appello
(RC), c.f. , nato a [...] il CP_2 C.F._5
14.1.1973, residente in [...], Calanna (RC) e c.f. Parte_2
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Sperato I tratto n.19 (RC), rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Delfino e dall'avv. Giuseppe Pontari, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Reggio Calabria, alla via D. Marvasi n. 5/L
ora Controparte_5 [...]
, c.f. , in persona del Controparte_6 P.IVA_2
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Labate, domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Reggio Calabria, in via Prolungamento Aschenez n. 64
Appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.3.2011, gli odierni appellati
(attori in primo grado) esponevano che il loro congiunto CP_2 Per_1
era stato ricoverato in data 19.2.2005 presso l
[...] [...] con la diagnosi di insufficienza respiratoria in Controparte_5 vasculopatia celebrale;
che nella cartella clinica era indicata alla voce “Allergie da farmaci” le Cefalosporine;
che dal 22 al 26 febbraio 2005, oltre agli altri
2 Corte d'Appello
farmaci, gli era stato somministrato l'Eposerin, sospeso il 27 febbraio 2005; in data 4.3.2005 il loro congiunto era deceduto per arresto cardiocircolatorio.
Citavano in giudizio l per sentirla condannare, Controparte_5
considerato il nesso di causalità tra il decesso del loro congiunto e la condotta colposa del personale ospedaliero, al pagamento in favore degli istanti della somma di € 1.200.000,00 (200.000,00 per 6), a titolo di risarcimento del danno iure proprio per il danno da perdita del rapporto parentale, e della somma di €
200.000,00 quale danno iure hereditatis, relativo alle sofferenze patite dal congiunto e così ad un totale di € 1.400.000,00 e/o alla Persona_1
somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonché alle spese del giudizio.
- Eccezioni e difese dell' Controparte_5
Con comparsa di costituzione datata 13.07.2011, si costituiva l'
[...]
la quale, pur confermando l'errore in Controparte_7 cui sono incorsi i sanitati dell'U.O. di Medicina circa la somministrazione dell'Eposerin al paziente dalla quale è scaturita una Persona_1
reazione allergica, disconosceva il nesso eziologico tra il decesso dello stesso e la condotta del personale sanitario (e la somministrazione dell'Eposerin).
In proposito, precisava che, nell'ambito di un procedimento penale, instaurato con la querela presentata dai familiari di per il decesso del Persona_1 loro congiunto all'interno del nosocomio, il consulente dott. Tes_1
incaricato dal Pubblico Ministero, aveva escluso il ruolo causale della somministrazione dell'Eposerin nel decesso del paziente, atteso che le sostanze contenute all'interno del farmaco citato, note per avere un'emivita plasmatica di circa 1.5-2 ore ed il tempo di completa eliminazione dall'organismo di circa 24 ore, non erano state rinvenute sul campione di sangue analizzato, poiché la somministrazione di tali farmaci era stata sospesa 4 giorni prima del decesso.
Alle medesime conclusioni era addivenuto il dott. , incaricato dal Per_2
PM di eseguire l'esame autoptico, al fine di determinare le cause della morte di . Persona_1
3 Corte d'Appello
Inoltre, in relazione alla copertura assicurativa, l Controparte_7 asseriva che all'epoca dei fatti oggetto di causa risultava
[...]
coperta dalla polizza n. 241773, stipulata con la compagnia INA Assitalia SPA.
Pertanto, chiedeva il differimento della prima udienza, già prevista il
11.7.2011, all'udienza del 16.1.2012, per autorizzare la chiamata dell'ASSITALIA S.P.A. in giudizio.
- Eccezioni e difese della compagnia Assitalia SPA
La compagnia assicurativa INA Assitalia S.P.A., costituita con comparsa depositata all'udienza del 16.01.2012, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, in virtù della cessione della polizza con l
[...] alla con atto approvato Controparte_5 Parte_1 dall' in data 19.12.2006 e pubblicato in GU il 30.12.2006. CP_8
- Eccezioni e difese della Parte_1
La a seguito dell'atto di chiamata di terzo in Parte_1 causa da parte dell' , si costituiva con comparsa del Controparte_5
12.1.2012, osservando che il decesso di non era da Persona_1 ricondurre alla somministrazione dell'Eposerin, al quale il paziente era allergico, come accertato dal dott. e del dott. in sede di Tes_1 Per_2
procedimento penale, i quali hanno escluso la sussistenza del nesso causale.
L' subentrata nella polizza alle medesime condizioni di Parte_1
quella convenuta tra i contraenti originari, considerata la clausola claims made, eccepiva l'inoperatività della polizza, in quanto la richiesta di risarcimento era intervenuta oltre la data di storno (31.12.2006).
- Provvedimento impugnato
Con la sentenza n. 317/2020, pubblicata in data 4.3.2020, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la morte di Persona_1
e la condotta tenuta dai sanitari dell'Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melocrino-
Morelli”, condotta connotata da negligenza, imprudenza ed imperizia, ritenendo fondata nell'an la domanda avanzata da parte attrice.
Il Tribunale ha accolto le risultanze della relazione peritale del consulente ritenendo il decesso riconducibile alla somministrazione Per_3
4 Corte d'Appello
dell'Eposerin, al quale il paziente era allergico, precisando che CP_2
anticipare un evento che si sarebbe comunque nel tempo verificato costituisce in ogni caso un illecito.
Inoltre, ha dedotto che non è stata fornita alcuna prova liberatoria dell'esatto adempimento della prestazione professionale da parte dell' . CP_6
In relazione al quantum, ha operato una liquidazione in via equitativa, considerata la natura non patrimoniale dei danni.
Con riferimento al danno biologico terminale, richiesto iure hereditatis, il primo giudice, considerate le sofferenze patite e le cure invasive a cui è stato sottoposto il loro congiunto, ha fatto ricorso alle tabelle di Milano del 2018, applicando il criterio equitativo che conduce al riconoscimento di tale voce di danno per un periodo di 11 giorni (dal 22 febbraio 2005, data della prima somministrazione del farmaco Eposerin al giorno del decesso, avvenuto il
4.3.2005), riconoscendo la personalizzazione massima per i primi tre giorni.
Ha liquidato così la somma pari a € 37.737,00, ripartita secondo i criteri dettati dall'art. 581 c.c., ovvero 1/3 (12.579,00) alla coniuge , e 2/3 Controparte_1
(25.158,00) da suddividere tra i figli , , , e CP_2 CP_3 CP_4 CP_2
. Parte_2
In relazione al danno parentale dedotto dagli attori iure proprio, il Tribunale, considerata la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, attesa la mancanza di ulteriori circostanze allegate circa l'atteggiarsi dell'assetto dei rapporti intercorrenti tra vittima e congiunti, ha liquidato il danno nella misura minima.
Sulla chiamata in garanzia formulata dall' , circa Controparte_5
l'eccezione di inoperatività della polizza formulata dall'INA Assitalia SPA e da quella intervenuta il giudice di prime cure ha ritenuto Parte_1 tardiva la costituzione in giudizio, considerando inammissibile l'eccezione di inoperatività temporale della polizza assicurativa, qualificata eccezione in senso stretto.
Il primo giudicante ha precisato, inoltre, che la convenuta
[...]
ha prodotto in giudizio la polizza 000249205 (anch'essa claims CP_5
made) che sostituiva espressamente la polizza n. 07000241773 con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2006 fino alle ore 24:00 del 31/12/2010.
5 Corte d'Appello
Ha accolto altresì la domanda in garanzia avanzata dall' , Controparte_5 condannando l manlevare l , dal Parte_1 Controparte_5
momento che la richiesta di risarcimento è stata avanzata in data 1.3.2010
(come risulta dalla lettera datata 31.05.2011 in atti), dunque nell'arco temporale di operatività della polizza assicurativa.
Il Tribunale ha condannato inoltre l al pagamento delle Controparte_5
spese di lite e della CTU, secondo il principio di soccombenza e ha compensato le spese processuali tra la società assicuratrice e l'
[...]
. CP_5
- Motivi d'appello
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto logiche e coerenti le conclusioni del CTU, ignorando le gravi incongruenze medico-scientifiche, la mancata considerazione dei riferimenti penali che escludevano il nesso causale tra la somministrazione dei farmaci e il decesso della vittima e l'assenza di una terapia alternativa idonea ad evitare l'exitus.
L'appellante deduce inoltre che il CTU ha utilizzato documenti non ritualmente prodotti, come accertato dal primo giudicante con l'ordinanza del 12 dicembre
2017, ma non ha dichiarato la nullità della perizia sul presupposto che la stessa non è stata eccepita tempestivamente dalle parti.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui, nonostante abbia aderito formalmente alla CTU, ha ricondotto l'exitus alla somministrazione di
Cefalosporine, a cui la vittima primaria era allergica, ignorando che il CTU ha attribuito il decesso alla terapia antibiotica condotta dal personale sanitario dell' . Controparte_5
L'appellante deduce che il primo giudicante ha riconosciuto un nesso causale per accelerazione dell'evento, ma ha liquidato il danno senza considerare che si tratta di perdita di chance e/o di mera anticipazione del decesso.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudicante ha liquidato il danno biologico terminale, richiesto dai congiunti della vittima iure hereditatis, per avere liquidato il danno dal momento della somministrazione del farmaco (22 febbraio 2005) e non dalla manifestazione della sindrome di
VE-ON, a seguito della terapia antibiotica effettuata, nonostante la
6 Corte d'Appello
mancanza di consapevolezza della morte o quanto meno della causa dell'imminente morte.
Inoltre, l'appellante critica l'applicazione della personalizzazione massima senza indicazione di una motivazione precisa, ignorando le gravi patologie pregresse di cui era affetto il FE.
L'appellante osserva che il primo giudicante, pur prendendo espressamente atto della mancanza di allegazione e di prova su peculiari circostanze in ordine alla relazione tra la vittima primaria e le vittime secondarie, ha liquidato il danno nella misura minima, applicando le tabelle di Milano 2018, non tenendo conto delle condizioni cliniche del che rendevano il decesso meno CP_2
inatteso.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile, per la tardiva costituzione in giudizio, l'eccezione di inoperatività temporale della polizza, qualificandola come un'eccezione in senso stretto, sul presupposto che tale allegazione avesse ad oggetto un asserito inadempimento dell' (pag. 18 sent. impugnata) Controparte_5
e non, invece, l'applicazione del contratto assicurativo.
L'appellante censura il riferimento operato dal primo giudice alla polizza n.
249205 non invocata dall' e non prodotta ritualmente in Controparte_5
giudizio.
Inoltre, la educe che la polizza n. 249205 non trovava applicazione Pt_1
nel caso de quo, atteso che la richiesta risarcitoria era stata pacificamente avanzata in data 1.3.2010, avendo l ritenuto che Controparte_5
operasse la polizza n. 241773, presente in atti, in vigore dal 2006, in virtù di una denuncia inviata al broker lo stesso anno.
L'appellante deduce che la condanna alla manleva è stata erroneamente pronunciata senza riferimento ai massimali previsti in polizza.
- Eccezioni e difese dell' Controparte_5
L' chiede la conferma della sentenza nella parte in cui il Controparte_5
primo giudice ha riconosciuto il diritto della stessa ad essere manlevata da ogni richiesta risarcitoria da parte della società Parte_1
7 Corte d'Appello
L'appellata insiste nella richiesta di rigetto delle istanze avanzate dai congiunti del , in particolare contestando la CTU, ritenuta contraddittoria, in CP_2
quanto non ha tenuto conto delle risultanze probatorie in ambito penale.
L'appellata sostiene che il primo giudicante non ha dichiarato la nullità della
CTU per essersi servita di documenti prodotti ulteriormente rispetto ai termini preclusivi e censura la decisione del primo giudicante siccome non coernte con le argomentazioni del CTU.
In ordine all'inoperatività della polizza eccepita dall' Parte_1
l rileva che, trattandosi di una polizza munita della Controparte_5 clausola claims made, il sinistro è stato denunciato già all'inizio del procedimento penale (2006) alla compagnia INA Assitalia SP per il tramite dell'allora broker aziendale MARSH.
L'appellata deduce che non vi sono due polizze ma una sola, variando soltanto la numerazione della polizza per motivi interni alla compagnia assicuratrice.
Inoltre, precisa che la polizza 241773 ha efficacia dal 31.12.2005 con scadenza prevista il 31.12.2010.
Pertanto, l'appellata deduce che la richiesta risarcitoria ricade nell'arco temporale di operatività della polizza, essendo stata avanzata la richiesta l'1.3.2010.
Sui massimali l in comparsa di costituzione deduce che, Controparte_5 se le condizioni – compreso il massimale – sono previste in contratto, va da sé che la manleva è circoscritta a tale limite.
Nelle note di trattazione scritta del 22.02.2021 l Controparte_7 sostiene che il diritto di manleva non può subire restrizioni,
[...]
e quindi l'ammontare non può essere limitato all'importo di € 500.000,00.
- Eccezioni e difese dei congiunti della vittima
I congiunti della vittima , costituitisi con comparsa del Persona_4
29.01.2021, eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli art. 342 e 348 c.p.c.
In relazione all'an, deducono che è stato accertato il nesso di causalità tra il decesso del loro congiunto e la condotta dei sanitari dell'ospedale.
8 Corte d'Appello
Circa le contestazioni sulla CTU da parte dell'appellante, deducono che il consulente ha fornito la cura broncodilatatrice e cortisonica come alternativa a quella antibiotica, considerata l'allergia alle Cefalosporine della vittima.
In relazione al quantum, nella comparsa conclusionale deducono la congruità della liquidazione operata dal giudice di prime cure del danno terminale e parentale.
***
1. Sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello
1. Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, unitariamente e complessivamente considerato, per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sulla nullità della CTU
1. L'appellante critica la mancata dichiarazione di nullità della consulenza d'ufficio, nonostante il ctu abbia utilizzato documenti prodotti non tempestivamente, ossia oltre le preclusioni.
2. Il motivo d'appello è inammissibile.
Sul punto giova rilevare che, come posto in chiaro dalle Sezioni Unite della
S.C., «in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare
e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (…) l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali
9 Corte d'Appello
dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.» (Cass. Sez. Un. n. 3086/2022).
Nel caso in esame, l'appellante non indica quali sono i documenti utilizzati dal
CTU e prodotti (o acquisiti) oltre i termini preclusivi, di talché il motivo non è conforme al principio di specificità.
L'appellante si limita a richiamare l'ordinanza datata 12.12.2017, con cui il giudice di prime cure ha osservato quanto segue: «Considerato che il c.t.u.
risulta aver utilizzato documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti in causa entro i termini perentori;
rilevato, nondimeno, che non risulta tempestivamente eccepita dalle parti alcuna nullità» (pag. 22 atto di citazione in appello).
Non è possibile desumere neanche dall'ordinanza in questione quali siano i documenti a cui fa riferimento l'appellante, il quale pertanto aveva l'onere di indicarli specificamente.
L'appellante non specifica neanche il contenuto dei documenti;
circostanza rilevante al fine di stabilire se i fatti oggetto dei documenti sono qualificabili come fatti principali o secondari.
Pertanto, il motivo va dichiarato inammissibile.
3.- Sul nesso di causalità
1. L' critica la ctu, ritenendola approssimativa e Parte_1
incoerente; rileva che il ctu è giunto a conclusioni opposte a quelle dei periti della Procura, senza però confrontarsi con le relative argomentazioni.
10 Corte d'Appello
Inoltre il ctu – secondo l'appellante – non prospetta un'ipotesi controfattuale adeguata, ossia non indica la condotta diligente idonea ad evitare l'exitus.
2. La doglianza è infondata.
Il CTU ha fornito una spiegazione logica e coerente della causa del Per_3
decesso; spiegazione che appare più completa di quella formulata dai periti del P.M. nell'ambito del procedimento penale.
Questi ultimi si sono infatti limitati a considerare la somministrazione dell'eposerin, al quale il era allergico. CP_2
Il Ctu invece ha preso in considerazione anche la somministrazione Per_3
successiva di altri antibiotici.
Ha quindi rilevato il ctu che «la terapia somministrata al FE durante la sua degenza dal 19.02.2005 al 04.03.2005 è stata errata sotto l'aspetto dell'antibioticoterapia sia per iniziale errore dell'Eposerin (Cefalosporina) dal 22 al
26 febbraio 2005 sia dal 27 febbraio al 4 marzo 2005 per somministrazione prima di
, poi di CI e LE e quindi di veclam;
tutti questi antibiotici Pt_3
possono determinare fenomeni allergici e sfociare nella sindrome di VE ON con epidermolisi e conseguente sepsi sistemica» (pag. 6).
Dunque la spiegazione del ctu appare più completa di quella proposta dai periti nominati nell'ambito del procedimento penale.
Quindi, il CTU ritiene sussistente il nesso causale tra la condotta del personale sanitario dell'Ospedale e il decesso del FE, a causa della terapia antibiotica con cui è stata trattata la patologia di cui soffriva lo stesso al momento del ricovero il 19 febbraio 2005.
Nell'integrazione del 29.08.2017, il CTU ha indicato la terapia idonea, alla quale avrebbe dovuto essere sottoposto il paziente, ossia la terapia broncodilatatrice e cortisonica.
In particolare, secondo il consulente tecnico, «La cura farmacologica più adeguata poteva essere innanzitutto quella broncodilatatrice e cortisonica;
se poi ci fosse stata un'infezione batterica accertata il trattamento antibiotico poteva essere praticato ad eccezione sia dei derivati della penicillina (cefalosporine) che continuamente i familiari, in regime di ricovero del FE, comunicavano essere allergico, sia della tachipirina che ha aggravato il fenomeno allergico, sia degli altri antibiotici (tazocin, levoxacin, nebicina e veclam) somministrati successivamente e tutti potenzialmente capaci di provocare la sindrome di
11 Corte d'Appello
EV ON e l'epidermolisi tossica. Per tali motivi l'episodio bronchitico acuto si poteva risolvere ed evitare il decesso nella percentuale del 100%» (chiarimenti del CTU del
29.08.2017).
Dunque, il ctu ha indicato precisamente la condotta alternativa idonea, ossia la terapia adeguata ad evitare l'esito fatale (la cura broncodilatatrice e cortisonica).
Ha rilevato che il trattamento antibiotico avrebbe potuto essere praticato in caso di infezione batterica.
Il ctu ha anche indicato il tipo di trattamento antibiotico più comunemente utilizzato in caso di paziente allergico alle penicilline e suoi derivati
(l'eritromicina).
Le risultanze della CTU sono quindi esenti dai rilievi mossi dall'appellante e sono da ritenersi coerenti e logici, assunti all'esito di adeguata analisi.
Pertanto va ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il decesso del paziente, ancorché la motivazione del giudice di prime cure non appaia del tutto conforme alle risultanze della ctu, facendo essa riferimento esclusivo all'errata somministrazione di Eposerin, senza quindi tenere in adeguata considerazione il successivo trattamento antibiotico, che ha causato la sindrome di EV-Jhonson e quindi la morte.
Ciò però non incide sulla valutazione circa il nesso di causalità, la cui sussistenza va dunque confermata.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
4.- Danno da perdita del rapporto parentale
1. L'appellante osserva criticamente che il ctu ha attribuito a un paziente affetto da molteplici gravissime patologie un'aspettativa di vita pari a quella media. Inoltre l'appellante deduce che il primo giudicante ha riconosciuto un nesso causale per accelerazione dell'evento, ma ha liquidato il danno senza considerare che si tratta di perdita di chance e/o di mera anticipazione del decesso.
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
Il ctu ha concluso, sotto il profilo che qui interessa, nei seguenti termini: «In caso di trattamento praticato secondo le linee guida il Sig. avrebbe potuto Persona_1
12 Corte d'Appello
avere una percentuale di sopravvivenza sicuramente più lunga di quella effettivamente vissuta (non so precisare la percentuale) ma, considerato che l'aspettativa media di vita maschile, all'epoca del decesso del (anno 2005) era di 76,7 anni, e lo stesso all'epoca CP_2 del decesso aveva 72 anni, a mio avviso avrebbe potuto vivere fino a 76-77 anni se veniva correttamente trattato per le patologie croniche sofferte (BPCO e vascolopatia cerebrale)»
(pag. 2 chiarimenti CTU).
Quindi secondo il ctu, il paziente avrebbe vissuto altri 4-5 anni se correttamente curato, raggiungendo l'aspettativa di vita media sussistente nel
2005.
Occorre però considerare che il giudice di prime cure ha applicato la tabella di Milano del 2018. Nel 2018 l'aspettativa di vita media era di 82,4 anni.
Ciò induce a operare una riduzione proporzionale dell'importo del danno risarcibile, escludendo dal risarcimento un importo corrispondente a 6 anni, quelli intercorrenti tra il raggiungimento del 76° anno di età e il raggiungimento dell'82° anno di età da parte del . CP_2
Ritiene questa Corte plausibile, al fine di effettuare tale riduzione, determinare il valore annuo di risarcimento dividendo l'importo liquidato dalla sentenza – importo non oggetto di appello incidentale – per gli anni dell'aspettativa di vita sulla base della quale la tabella utilizzata è stata predisposta (82 anni).
L'importo risultante va quindi moltiplicato per il numero di anni da escludere dal risarcimento (nel caso di specie, come detto, 6) e detratto dall'importo complessivo del danno determinato nella sentenza impugnata.
Precisamente il valore annuo risulta essere pari ad € 2.023,90; moltiplicato per 6, si ottiene l'importo di € 12.143,41. Detraendo quindi l'importo di €
12.143 dall'importo di € 165.960 (liquida dalla sentenza impugnata a ciascuno degli attori), si giunge all'importo di € 153.817,00.
Pertanto tale motivo d'appello va accolto parzialmente, con conseguente rideterminazione del risarcimento.
5.- Sul danno biologico terminale
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il danno terminale a partire dalla prima somministrazione dell'eposerin, momento nel quale non potevano ancora dirsi sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno terminale, non essendosi ancora prodotto alcun effetto lesivo
13 Corte d'Appello
riconducibile al farmaco né avendo il paziente la lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte, o quanto meno non di una morte riconducibile alla prestazione del predetto farmaco.
2. Il motivo va accolto nei termini di seguito precisati.
Nella fattispecie in esame non vi è prova della lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte, come conseguenza della condotta dei sanitari.
Pertanto non è risarcibile il danno morale terminale, il cui risarcimento presuppone la consapevolezza dell'imminente morte.
È risarcibile soltanto il danno biologico terminale, danno risarcibile «a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima» (Cass. n. 7923/2024; conforme Cass. n. 16272/2023).
È ragionevole qualificare come temporanea assoluta l'invalidità in cui si è trovato il negli ultimi 11 giorni (dal 22 febbraio 2005, data di CP_2 somministrazione dell'Eposerin a cui il paziente era allergico, al 4 marzo 2005, data del decesso).
Utilizzando, per ragioni di omogeneità, la tabella di Milano, si ha l'importo di €
1.078,00.
Va riconosciuta la personalizzazione di quasi il 50%, in considerazione della situazione di estrema preoccupazione vissuta dal , giungendo CP_2 all'importo di € 1.500,00. Tale importo va ripartito tra gli attori secondo il criterio indicato nella sentenza impugnata (1/3 a e i restanti Controparte_1
2/3 in parti uguali tra i figli); quindi € 500 a ed € 200 a ciascuno Controparte_1
dei figli.
Pertanto, la sentenza impugnata va in questa parte modificata.
6.- Sull'operatività della polizza assicurativa
1. L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto tardiva l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa, per tardività della costituzione in giudizio delle società assicuratrici (costituite all'udienza del 16 gennaio 2012).
2. Il motivo è fondato.
14 Corte d'Appello
Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della S.C., secondo il quale «In tema di assicurazione della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, non può costituire oggetto di abbandono o di tacita rinuncia, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, con la conseguenza che, pure in tale ipotesi, permane il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla operatività della polizza già contestata» (Cass. n. 1967/2000).
In senso conforme si era pronunciata la S.C. enunciando il principio secondo cui «in tema di assicurazione della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda» (Cass. n. 18742/2019).
Quindi l'eccezione in questione va rilevata d'ufficio dal giudice e pertanto non può essere ritenuta tardiva.
7.- Sull'efficacia della polizza
1. deduce che la polizza n. 249205 non può Parte_1 essere applicata, atteso che l ha sempre sostenuto che Controparte_5
ad operare dovesse essere la polizza n. 241773, in vigore dal 2005 al 31 dicembre 2006.
2. Il motivo va disatteso.
Secondo il giudice di prime cure l ha prodotto in giudizio Controparte_5 copia della polizza INA ASSITALIA RC n. 07000249205 (anch'essa claims made), che sostituiva espressamente la polizza n. 07000241773 con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2006 fino alle ore 24:00 del 31/12/2010.
Vi è in atti una polizza recante n. 07000241773 e non 070002492205, che regolamenta il rapporto assicurativo tra l'Ina Assitalia S.P.A. e
[...] con l' . Parte_1 Controparte_5
L' assume che il contratto Controparte_7
assicurativo era sempre lo stesso, e si tratta solo di variazione di numero.
15 Corte d'Appello
L'appellante non ha dato prova contraria di tale circostanza. Vale a dire non ha documentato che si tratta di due contratti assicurativi diversi, aventi contenuto diverso e con periodo di operatività diverso.
3. Secondo l'appellante, nel 2010, segnatamente all'1 marzo 2005, data della prima richiesta risarcitoria all' Controparte_7
la copertura assicurativa non era attiva da anni.
[...]
L'assunto dell'appellante non è condivisibile, in quanto - dall'allegato alla polizza n. 07000241773 (pag. 22 polizza assicurativa) risulta che il periodo di efficacia riguardava la data della predetta richiesta risarcitoria («la presente assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2005 e cessa alle ore 24:00 del
31.12.2010 (…)».
Dunque, atteso che la suddetta polizza aveva efficacia dal 31.12.2005 al
31.12.2010, deve ritenersi che la richiesta risarcitoria - avanzata dall'
[...]
in data 1.3.2010 - sia pervenuta nel periodo di operatività della CP_5
polizza stessa.
L'appellante asserisce che la polizza n. 241773 era rimasta superata dalla mancata necessaria conferma della copertura per le annualità successive alla prima. Ma tale circostanza non era stata dedotta nella comparsa di intervento in primo grado. E comunque di essa non vi è adeguata dimostrazione, neanche indiziaria.
In primo grado era stato eccepito che la richiesta risarcitoria era stata effettuata dopo il 31 dicembre 2006, data della cessione da INA Assitalia a
Infatti nella sentenza impugnata è stata dichiarata la Parte_1
carenza di legittimazione passiva di Ina Assitalia.
Ma ciò non può giovare all' che non contesta la Parte_1
cessione del contratto assicurativo nel dicembre 2006 e in primo grado non ha allegato in modo sufficientemente puntuale la mancata copertura assicurativa per mancato pagamento dei premi. Tra l'altro una puntuale allegazione di siffatta circostanza non è rinvenibile neanche in appello.
Pertanto, va rigettato il motivo d'appello.
8.- Sul mancato riferimento ai massimali di polizza
16 Corte d'Appello
1. La società assicuratrice appellante critica la sentenza in quanto non ha fatto alcun riferimento ai massimali di polizza.
2. Il motivo d'appello non può essere accolto.
Come detto, il giudice di prime cure ha presto atto della tardività della costituzione in giudizio delle società assicuratrici (costituite all'udienza del 16 gennaio 2012).
Questa circostanza non è oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
La tardività della costituzione della società assicuratrice determina l'inammissibilità dell'eccezione riguardante la presenza di massimali di polizza.
La S.C. recentemente ha enunciato il principio secondo cui in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto, non essendo elemento essenziale, non rappresentando un fatto costitutivo ed essendo elemento lasciato alla libera pattuizione delle parti, costituisce un'eccezione in senso stretto da far valere dalla parte interessata nel rispetto delle preclusioni e non rilevabile d'ufficio (Cass. n. 16899/2023).
Tale principio è stato ribadito da Cass. n. 26247/2023. In senso analogo si era pronunciata Cass. n. 27913/2021.
In senso contrario si è espressa Cass. n. 1475/2022, secondo cui l'eccezione in questione non configura un'eccezione in senso stretto, in quanto destinata a delimitare contrattualmente il diritto dell'assicurato.
Questa Corte ritiene di aderire alla più recente – e maggioritaria – giurisprudenza di legittimità, condivisibile in quanto il massimale contrattuale non costituisce elemento essenziale né un elemento naturale del contratto assicurativo e la sua determinazione è rimessa alla piena autonomia delle parti, non coinvolgendo alcun interesse pubblico o generale, come tale indisponibile.
Appare non coerente con tali circostanze qualificare il limite del massimale quale eccezione in senso lato, ossia rilevabile d'ufficio da parte del giudice, quindi anche senza o contro la determinazione della società assicuratrice, nel cui interesse esclusivo il limite è previsto.
Di conseguenza l'eccezione deve ritenersi tardiva, attesa la costituzione tardiva della parte.
17 Corte d'Appello
Giova rilevare che l'asserzione dell' Controparte_7 contenuta nella comparsa di costituzione in appello, secondo cui i
[...]
limiti dei massimali sono contenuti nel contratto assicurativo e quindi la condanna alla manleva è circoscritta ad essi, appare generica e non inequivocamente espressiva di una rinuncia ad avvalersi dell'inammissibilità dell'eccezione. Il che si evince anche dalla circostanza che l'asserzione non si è tradotta in una precisa conclusione ed è stata smentita nelle note del 22 febbraio 2021.
Trova applicazione a questo riguardo il principio generale secondo cui la rinuncia deve essere espressa o inequivoca.
Nel caso di specie non è inequivoca la rinuncia dell' ad Controparte_5 avvalersi dell'inammissibilità dell'eccezione. A questo riguardo, va rilevato che, ai sensi dell'art. 1362 c.c., applicabile anche agli atti processuali, non è sufficiente il riferimento alla lettera essendo necessario prendere in considerazione l'intenzione della parte.
Nella fattispecie non emerge in modo inequivoco l'intento dell
[...]
di rinunciare alla copertura assicurativa integrale (senza il limite CP_5 del massimale). L'asserzione contenuta nella comparsa di costituzione può essere letta come controargomentazione al motivo d'appello che criticava la sentenza per non avere fatto riferimento al limite del massimale. Il senso dell'affermazione era quindi quello di sottolineare che era pretestuoso pretendere che la sentenza menzionasse nel dispositivo tutte le condizioni di polizza, inclusa quella relativa al massimale contrattuale. Non è certo invece che l'intento fosse quello di rinunciare alla copertura assicurativa integrale.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
9.- Sulle spese processuali
Nel caso in specie, nel rapporto tra gli attori di primo grado e l
[...]
(ora Controparte_7 Controparte_6
), considerato il parziale accoglimento dell'appello e il divario tra
[...] quanto chiesto e quanto accertato, si reputa equo compensare per 1/3 le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico del
[...]
la restante parte, che si liquida per il primo grado in Controparte_6 complessivi € 14.103 (valori medi con aumento del 50% per presenza di più
18 Corte d'Appello
parti con analoga posizione processuale), oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Pontari e dell'avv. Antonino Delfino, procuratore degli attori originari.
Per il secondo grado le spese processuali vanno poste a carico anche dell' in solido con l' . Parte_1 Controparte_5
Anche per il secondo grado si reputa equo compensare per 1/3 le spese processuali, ponendo a carico dell' e dell Parte_1 [...]
in solido tra loro, la restante parte, Controparte_7 che si liquida in complessivi € 14.317 (valori medi, con aumento del 50% per presenza di più parti con analoga posizione processuale), oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Giuseppe Pontari e dell'avv. Antonino Delfino, procuratore degli attori originari.
Nel rapporto tra e Controparte_7 si reputa equo compensare interamente le spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio, considerata la posizione processuale in gran parte sovrapponibile.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
(ora ) e di Controparte_7 Controparte_6 CP_1
, , , , e
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_2
, così provvede: Parte_2
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il risarcimento del danno in favore di in misura pari ad € 154.317,00, e in favore di ciascuno degli Controparte_1
altri attori ( , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_2
, ) in misura pari ad € 154.017,00, oltre agli accessori
[...] Parte_2
come indicati nella sentenza impugnata;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per 1/3 le spese processuali del primo grado tra
[...]
e attori, ponendo a carico dell' la restante CP_5 Controparte_5
19 Corte d'Appello
parte, che liquida in complessivi € 14.103, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Pontari e dell'avv. Antonino Delfino, procuratore degli attori originari;
- compensa per 1/3 le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dell' e dell' , in solido tra loro, Parte_1 Controparte_5 la restante parte, che liquida in complessivi € 14.317, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Giuseppe Pontari e dell'avv.
Antonino Delfino, procuratori degli attori originari;
- compensa interamente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra e Controparte_5 Parte_1
Reggio Calabria, 9.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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