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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 742/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Vitali ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(CF. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenia Gambetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
(C.F. ) in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Cafiero ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Cirillo e Maria Elisabetta Cirillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Novara, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “IN VIA PRELIMINARE Sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecutorietà della cartella impugnata ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come rilevato in atti;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO Accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o comunque inefficace nei confronti del signor la cartella esattoriale n. 073 2021 00002526 81 002 per Pt_1 difetto di notifica e, in ogni caso, per mancanza di autonomo titolo esecutivo, così come motivato in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA, SEMPRE NEL MERITO In caso di denegato accoglimento della domanda voler accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o comunque inefficace nei confronti del signor la cartella esattoriale n. 073 2021 00002526 81 002 per avvenuta estinzione della Pt_1 posizione debitoria, così come motivato in narrativa. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: Si producono, mediante deposito, i seguenti documenti: doc. 1 –
Cartella di pagamento n. 073 2021 00002526 81 002; doc. 2 – Notifica via PEC alla società Logica
e pagina INIPEC;
doc. 3 – Contratto di mutuo;
doc. 4 – CP_3 Controparte_2
Garanzia M.C.C.; doc. 5 – Accettazione, saldo e quietanza per del 15.12.2020.” CP_4 CP_2
Per parte convenuta : “voglia il Tribunale adito disattesa e Controparte_1 rigettata ogni contraria istanza deduzione ed eccezione: In via preliminare e nel merito accertare per le pagina 1 di 8 causali illustrate in comparsa il difetto di legittimazione passiva di Parte_3 relativamente alle doglianze esposte da controparte in relazione ai motivi innanzi
[...] evidenziati;
-Nel merito: - respingersi tutte le domande, eccezioni e conclusioni proposte dal sig.
nell'atto di citazione di opposizione ex art. 615 cpc e nei successivi atti difensivi, Pt_1 relativamente all'operato dell' in quanto infondate in fatto e diritto Controparte_1 nonché sfornite di ogni elemento probatorio, per le ragioni sopra esposte. In ogni caso con condanna di controparte alla rifusione delle spese, diritti, onorari, oltre CPA ed Iva, oltre al rimborso ex art. 15 D.M. 05.10.1994 n. 585. Si chiede che il Giudice, voglia disporre, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore”.
Per parte convenuta “voglia il Tribunale adito disattesa e rigettata ogni Parte_3 contraria istanza deduzione ed eccezione: In via preliminare e nel merito accertare per le causali illustrate in comparsa il difetto di legittimazione passiva di Parte_3 relativamente alle doglianze esposte da controparte in relazione ai motivi innanzi
[...] evidenziati;
, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dagli opponenti nei CP_5 confronti di in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa e per Pt_4 l'effetto, rigettata la spiegata opposizione, confermare la validità ed efficacia della cartella esattoriale n. cartella di pagamento n. 073 2021 00002526 81 002. Con condanna alle spese e con ogni altra consequenziale pronuncia. IN VIA RICONVENZIONALE nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi illustrati da parte attrice in citazione in caso di accertata esistenza di un accordo transattivo con la mandataria della ed accertate a riguardo la responsabilità di con Pt_3 Controparte_6 conseguente annullamento della cartella esattoriale oggetto di causa, accertare il diritto di CC: - di essere manlevata da qualunque spesa e/o onere che ne dovesse derivare;
- di vedersi ripetere le somme versate a per la liquidazione della perdita nel caso di preclusione di recupero del Controparte_2 credito pubblico erogato ex L. 662/96. E/O Nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta citazione tenere indenne dal pagamento delle spese di giudizio con Parte_5 condanna della a rifondere ad CC spese, competenze onorari di Giudizio. Controparte_7
In via istruttoria si richiamano i documenti allegati in atti con la comparsa conclusionale riservandosi il deposito di memorie conclusionali e repliche nei successivi termini di legge.”
Per il terzo chiamato : “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico, ogni contraria Controparte_2 istanza, sia istruttoria che di merito e anche in via riconvenzionale, eccezione e deduzione respinta;
emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire: 1) In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo con domanda riconvenzionale notificato da
[...] per violazione del disposto di cui all'art. 163, comma 3 nn. Controparte_8
3- 4, c.p.c. 2) In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte nei confronti di
[...]
assolvendo pertanto la comparente da ogni pretesa anche di Controparte_2 Pt_3 garanzia;
3) Col favore delle spese e compensi del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ad e a Controparte_1 Parte_3
, ha proposto opposizione qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615,
[...] Parte_1 primo comma, c.p.c., contestando il diritto dei convenuti di agire esecutivamente nei propri confronti sulla cartella di pagamento n. 073 2021 00002526 81 002 per la somma complessiva di € 93.714,86 a titolo di importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96, oltre interessi legali.
Parte opponente ha, in particolare, contestato: a) la nullità della notifica della cartella esattoriale;
b) la legittimità dell'azione esecutiva fondata sulla sola iscrizione a ruolo, tenuto conto della natura privatistica del rapporto con l'ente erogatore del finanziamento, in cui si è surrogato CC;
c)
l'intervenuto pagamento di quanto dovuto all'ente erogatore così come rideterminato a seguito di pagina 2 di 8 transazione conclusa con . Controparte_2
Con comparsa depositata il 18/4/2025 si è costituita in giudizio , Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, la convenuta ha rilevato: a) l'inammissibilità delle contestazioni relative alla validità della notifica, atteso che le stesse sarebbero comunque sanate ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.; b) la validità della notifica effettuata, tenuto conto che l'indirizzo PEC di notifica risulta dei registri pubblici consultati;
c)
l'infondatezza delle contestazioni relative alla carenza di titolo esecutivo, tenuto conto che la stessa normativa di settore consente ad CC di procedere alla riscossione tramite ruolo;
d) l'irrilevanza della transazione prodotta, da ritenersi riferibile ad altro credito o, in subordine, nulla ai sensi dell'art. 1966
c.c.
Sulla base di dette deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta.
Con comparsa depositata il 21.4.2023 si è costituita in giudizio anche la convenuta CC, chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa di , nella sua qualità di soggetto erogatore del CP_2 finanziamento garantito. Nel merito, ha affermato al legittimità dell'esecuzione tramite e ruolo nonché il proprio diritto di agire esecutivamente a titolo di surroga nella posizione del creditore originario.
Il Giudice ha disposto la chiamata in causa di , accogliendo sul punto Controparte_2
l'istanza di CC.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 17.7.2023. In via CP_2 preliminare, la stessa ha eccepito la nullità della citazione di CC per violazione dell'art. 163 comma 3
n. 3 e 4. Nel merito ha evidenziato come la transazione conclusa con parte attrice avesse ad oggetto solo la quota del credito, nascente da diversi rapporti contrattuali, per la quale non era stata escussa la garanzia.
Il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e fissato l'udienza per l'assunzione della causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
***
La contestata nullità dell'atto di citazione notificato da CC e . Controparte_2
La terza chiamata eccepisce, in via preliminare, la nullità della citazione Controparte_2 per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3 e 4, c.p.c.
La nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale,
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. In ordine a tale scrutinio, le
Sezioni Unite hanno chiarito che occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). La Suprema
Corte ha, altresì, precisato che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni pagina 3 di 8 nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà
l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza (sul punto
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).
Nel caso di specie, sebbene nell'atto di citazione non fosse stato ritualmente riprodotto il contenuto dell'atto introduttivo di parte attrice, risultano chiaramente precisati il petitum e la causa petendi della domanda, tenuto conto che la convenuta CC ha chiesto di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale sottoscrizione di una transazione avente ad oggetto il credito nella sua totalità A riprova della sufficiente indicazione e specificazione dei requisiti di cui al .3 e n. 4 dell'art. 163 c.p.c., la terza chiamata ha puntualmente replicato alle contestazioni formulate e prodotto documentazione in replica sin dall'atto introduttivo. L'eccezione preliminare non può, dunque, essere accolta.
Contr L'eccepita carenza di legittimazione passiva di .
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta da non è Controparte_1 fondata. E' assorbente, al riguardo, il principio di diritto recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt.
615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione” (Cass., n. 1053/2025; n. 3870/2024; n. 6204/2024; n. 25272 2024).
Ciò non toglie che, avendo l'opposizione all'esecuzione natura di giudizio di accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione, laddove l'esercizio di detta azione sia basato sull'insussistenza del diritto sostanziale azionato - perché mai insorto per difetto dei presupposti costitutivi o perché estintosi o modificatosi nelle more dell'avvio dell'esecuzione - l'attore opponente legittimamente chiami in giudizio anche il titolare del diritto, come avvenuto nel caso di specie, al fine di vedersi formato un giudicato formalmente e sostanzialmente allo stesso opponibile. Entrambe le parti convenute, dunque, risultano legittimamente evocate nel presente giudizio, quale agente della riscossione che ha CP_10 formato la cartella sulla base della quale si procede ad esecuzione forzata (peraltro, l'attore ha proposto motivo che attiene alla idoneità del ruolo, su cui essa si basa, quale titolo esecutivo) e CC quale titolare del credito da riscuotersi.
La contestata nullità della notifica della cartella di pagamento.
Sul punto, l'opposizione non è fondata. La notifica della cartella è avvenuta all'indirizzo risultante in relazione all'odierno attore dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (doc. 2 Contr di ). L'opponente è, inoltre, il Presidente del CdA della società Logica Ingegneria s.r.l. (doc. 3 di Contr
). In ogni caso, essa ha consentito al sig. di avere conoscenza dell'atto e di esercitare il Pt_1 proprio diritto di difesa. Sicché, esclusa l'inesistenza della notificazione, ogni eventuale irritualità deve ritenersi sanata.
La contestata insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'iscrizione a ruolo.
Anche sotto tale profilo, l'opposizione non è fondata.
pagina 4 di 8 Ai fini della decisione, è utile brevemente richiamare, per quanto di rilievo, la normativa che disciplina i crediti come quello di specie, con particolare riferimento alle norme dedicate al recupero coattivo.
Ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D.M. 20.06.2005, n. 18459 “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998 dispone, per quanto di interesse, che “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
L'art. 8 bis del D.L. 24. 1.2015, n. 3, convertito con modifiche nella Legge 24. 3.2015, n. 33, analogamente a quanto previsto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998, dispone che “al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1996, n. 46, e successive modificazioni”.
Sulla base delle richiamate disposizioni, parte opponente sostiene che, a fronte della surrogazione legale prevista dall'art. 2 del DM 18459/2005, subentrerebbe in un rapporto avente natura Pt_4 privatistica (il contratto con cui viene erogato il finanziamento da parte all'istituto di credito all'impresa). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 46/1999, l'iscrizione a ruolo sarebbe possibile solo a fronte della previa costituzione di un titolo esecutivo.
Detta ricostruzione, come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare (vedi, sul punto, Sentenza
323/2023 e decreto del 23.7.2021) non appare condivisibile, tenuto conto: a) della natura pubblicistica della somma erogata dal Fondo di garanzia PMI;
b) del tenore testuale delle disposizioni richiamate. Sotto il primo profilo, va evidenziato come la garanzia concessa nella specie da , quale Pt_4 gestore del Fondo di Garanzia, rientri fra gli interventi di sostegno al credito, tramite cui lo Stato interviene a favorire l'attività della piccola e media impresa, previsti dall'art. 2, co. 100 della l. n. 662/1996, secondo cui “nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il
BDM-CC Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”. Trattasi, dunque, di stanziamenti di denaro pubblico, effettuati dallo Stato tramite un fondo appositamente costituito, gestito tramite misure da adottarsi “nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica” (cfr. art. 1 co. 1 del D.L. 21/06/2013, n. 69).
Sebbene con riferimento al riconoscimento del privilegio di cui all'art. 8 bis, la Suprema Corte ha più volte affermato la natura pubblicistica delle erogazioni del Fondo anche laddove concretizzatesi mediante la prestazione di garanzia ed ha, altresì, escluso che detta conclusione possa essere messa in dubbio dalla previsione della surrogazione del Fondo nella posizione dell'obbligato principale. Sul punto, la Cassazione ha più precisamente affermato che “l'art. 2 comma 4 D.M. 20 giugno 2005 - secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate - è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare.” In tale prospettiva, si è osservato che, essendo il senso della surroga quello di dar vita ad uno strumento idoneo ad apportare al solvens dei "vantaggi" e tutele ulteriori rispetto a quelli pagina 5 di 8 propriamente connessi al regresso, ne consegue che il richiamo all'art. 1203 cod. civ. non potrebbe mai far "cadere" un diritto proprio del solvens, solo perché estraneo alla posizione del creditore accipiens” (n. 14915/19; n. 30621/2019; n. 6085/2020).
Con particolare riferimento alla qualificazione del credito vantato da quale credito di Pt_4 natura pubblicistica, si è espressa altresì la Corte d'Appello di Torino, la quale ha sostenuto che, con particolare riguardo alla modalità di recupero coattivo della somma “la fattispecie da prendere in considerazione non è la posizione del finanziatore nei cui diritti si surroga il Fondo di Garanzia, bensì la posizione del Fondo stesso, con tutte le prerogative ad esso riconosciute dalla legge”, in quanto “è del tutto irrilevante che il garante agisca, nel riscuotere il proprio credito, in surroga del finanziatore principale, in quanto le peculiari modalità di esecuzione cui questi può ricorrere discendono direttamente dalla speciale natura e del Fondo e della garanzia da quest'ultimo prestata ” (cfr. Corte Appello Torino 1.6.2022 n. 597).
Da ultimo, dette conclusioni risultano confermate da un recente arresto della Suprema Corte. Con
Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023 (ed in senso conforme con Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024), la Cassazione ha, infatti, affermato il seguente principio di diritto “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di BDM-CC Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche pagina 7 di 10 alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”. Sotto il profilo testuale, poi, non può sottacersi come l'art. 8bis del D.L. 24. 1.2015, n. 3, convertito con modifiche nella Legge 24. 3.2015, n. 33, abbia richiamato unicamente l'art. 17 del d.lgs. n. 46/99 e non l'art. 21; il richiamo, limitato ad un'unica disposizione, lascia intendere che il legislatore abbia inteso stabilire che la riscossione delle somme in questione avvenga in ogni caso mediante ruolo. Quanto sin qui affermato consente di escludere la necessità per di ottenere un titolo esecutivo e di affermare la Pt_6 legittimità del recupero coattivo tramite ruolo.
L'eccepita estinzione dell'obbligazione per l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto come rideterminato a seguito di transazione sottoscritta con l'istituto di credito erogatore.
Parte opponente ha sostanzialmente eccepito l'intervenuta estinzione del debito contratto nei confronti dell'ente erogatore a seguito del pagamento della somma concordata nella transazione conclusa tra le parti. Sul punto, parte attrice ha dedotto che: a) con atto del 08.01.2018, Controparte_2 concedeva alla società I.E.C.M. srl (C.F. e P. IVA ), già corrente in Romagnano Sesia
[...] P.IVA_4 (NO), Via Novara n. 174, mutuo chirografario a tasso variabile di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), garantito per l'80%, ossia fino all'occorrenza di € 120.000,00
(centoventimila/00) dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ex legge 662/96; b) Pt_1 si è costituito fideiussore, insieme ad altri soggetti, della società nei confronti di
[...] 11
; c) nell'anno 2020, l'esposizione debitoria pendente scaturiva da un Controparte_2 saldo debitore del conto corrente n. 179200, un saldo residuo debito del mutuo chirografario n. 143584
e un saldo debitore del conto corrente n. 255400; d) tale posizione veniva definita dal Parte_1 con il versamento a saldo e stralcio dell'importo di € 26.000,00 (ventiseimila/00), quietanzato dalla creditrice con comunicazione del 15.12.2020; e) in detta comunicazione, Controparte_12
in qualità di mandataria di , dichiarava che la mandante non
[...] Controparte_2 aveva più nulla a pretendere in ordine a detta posizione debitoria de qua;
f) in considerazione del fatto che la cartella esattoriale notificata all'Ing. ha ad oggetto il finanziamento erogato da Pt_1 [...]
e garantito da M.C.C. e che l'attore ha concluso una transazione, onorata, con Controparte_2 l'istituto di credito erogatore del finanziamento medesimo, si ritiene che la cartella ad oggetto di pagina 6 di 8 impugnazione debba essere dichiarata nulla e/o illegittima e/o comunque inefficace nei confronti di parte attrice.
ha, invece, replicato che: a) la sin dalla costituzione in mora Controparte_2 Pt_3 dell'11.9.2019 ha specificato in maniera chiara che “…l'operazione è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/96 e che a seguito dell'escussione della stessa il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.5.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione mediante autonomo procedimento. Il credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica assistito da privilegio generale in virtù di espressa disposizione legislativa ai sensi dell'art. 8 bis del Decreto Legge 24.1.2015 n. 3 convertito con modificazioni nella legge 24.3.2015 n. 33”; b) tale precisazione rende assolutamente chiaro che, una volta pagata la garanzia, il Fondo (gestito da Parte_3
) avrebbe acquisito un autonomo diritto di credito pari alla somma escussa, con conseguente
[...] acquisizione di autonomo diritto ad agire per il recupero delle somme;
c) la conseguenza, altrettanto chiara di quanto esposto, è che, una volta escussa la garanzia, non avrebbe avuto più alcun CP_2 potere e/o diritto di agire per le somme incassate nei confronti di chiunque, poiché tale potere era passato di diritto al Fondo;
d) nella citata lettera dell'11.9.2029 la precisava che il credito Pt_3 vantato nei confronti della società debitrice e dei garanti, alla luce della decadenza del beneficio del termine, ammontava ad Euro 113.216,10; e) a società era altresì debitrice della 11 Pt_3 della somma di Euro 56.549,52.- in relazione ai due fidi di cassa, revocati con lettera del 12.6.2019.
Pertanto il debito complessivo della nei confronti di era pari ad Euro 11 CP_2 169.765,62; f) è evidente, quindi, che quando nell'agosto del 2020 indica all'avv. CP_13 Savoini in Euro 86.304,37.- l'importo del credito vantato da , lo fa al netto delle somme CP_2 già percepite escutendo la garanzia;
g) nessuna contestazione sul punto può essere mossa al corretto agire della Banca esponente, che ha sottoscritto un accordo transattivo indicando chiaramente che lo stesso era limitato al “….saldo residuo debito del mutuo chirografario n. 143584….”
Parte opponente non ha, in seguito, contestato detta interpretazione della transazione sottoscritta tra le parti, la quale trova comunque conferma nei documenti da 8 a 10 prodotti dal terzo chiamato, da cui emerge che: i) il era creditore nei confronti della società non solo in forza del CP_2 11 contratto di mutuo in relazione al quale l'istituto di credito è stato parzialmente soddisfatto da Pt_5
ma anche in forza di due rapporti di conto corrente;
b) che l'accordo transattivo raggiunto tra
[...] l'odierno opponente, fideiussore di e quale 11 Controparte_12 mandataria del e della e pacificamente eseguito, concerneva il credito CP_2 CP_14 residuo ancora vantato dal a seguito del parziale soddisfacimento ottenuto da ed in CP_2 Pt_4 relazione alle ulteriori posizioni debitorie della società, tenuto conto della differenza tra l'importo dovuto precisato prima e dopo l'escussione della garanzia. Deve, dunque, ritenersi l'estraneità della transazione sottoscritta dal rispetto al debito per il quale è stata notificata all'opponente la Pt_1 cartella di pagamento n. 073 2021 00002526 81 002.
Anche sul punto, dunque, l'opposizione non ritenersi fondata.
L'infondatezza dei motivi di opposizione ne determina il rigetto. La domanda riconvenzionale formulata da CC deve ritenersi assorbita, in quanto, testualmente e logicamente formulata, in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, essere poste a carico delle parti opposte nella misura liquidata in dispositivo. Queste devono essere quantificate sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022, atteso che lo stesso trova applicazione in relazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla data della sua entrata in vigore. Lo scaglione di valore dev'essere determinato avendo riguardo al valore del credito per cui si procede. Si ritiene di dover liquidare secondo i pagina 7 di 8 parametri minimi la fase istruttoria, tenuto conto della mancata assunzione di prove e del mancato deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.. Si deve fare riferimento ai parametri minimi anche con riguardo alla fase conclusionale, tenuto conto che non si sono rese necessarie repliche, non avendo l'attore depositato comparsa conclusionale. Sulla base dei principi affermati da Cass.26082/2021, anche le spese di lite del terzo chiamato devono porsi a carico dell'attore, tenuto conto che in forza del principio di causalità, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Nel caso di specie, la chiamata in causa di si è resa necessaria a fronte della ricostruzione fornita dall'opponente in ordine CP_2 all'efficacia della transazione conclusa con detto soggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione proposta;
b) condanna a rimborsare a CC le spese di lite, che liquida in euro 9.142,00 oltre Parte_1 al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile; c) condanna a rimborsare ad spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 9.142,00 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile, disponendone il pagamento a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
d) condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 liquida in euro 9.142,00 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Novara, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 742/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Vitali ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(CF. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenia Gambetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
(C.F. ) in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Cafiero ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Cirillo e Maria Elisabetta Cirillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Novara, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “IN VIA PRELIMINARE Sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecutorietà della cartella impugnata ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come rilevato in atti;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO Accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o comunque inefficace nei confronti del signor la cartella esattoriale n. 073 2021 00002526 81 002 per Pt_1 difetto di notifica e, in ogni caso, per mancanza di autonomo titolo esecutivo, così come motivato in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA, SEMPRE NEL MERITO In caso di denegato accoglimento della domanda voler accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o comunque inefficace nei confronti del signor la cartella esattoriale n. 073 2021 00002526 81 002 per avvenuta estinzione della Pt_1 posizione debitoria, così come motivato in narrativa. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: Si producono, mediante deposito, i seguenti documenti: doc. 1 –
Cartella di pagamento n. 073 2021 00002526 81 002; doc. 2 – Notifica via PEC alla società Logica
e pagina INIPEC;
doc. 3 – Contratto di mutuo;
doc. 4 – CP_3 Controparte_2
Garanzia M.C.C.; doc. 5 – Accettazione, saldo e quietanza per del 15.12.2020.” CP_4 CP_2
Per parte convenuta : “voglia il Tribunale adito disattesa e Controparte_1 rigettata ogni contraria istanza deduzione ed eccezione: In via preliminare e nel merito accertare per le pagina 1 di 8 causali illustrate in comparsa il difetto di legittimazione passiva di Parte_3 relativamente alle doglianze esposte da controparte in relazione ai motivi innanzi
[...] evidenziati;
-Nel merito: - respingersi tutte le domande, eccezioni e conclusioni proposte dal sig.
nell'atto di citazione di opposizione ex art. 615 cpc e nei successivi atti difensivi, Pt_1 relativamente all'operato dell' in quanto infondate in fatto e diritto Controparte_1 nonché sfornite di ogni elemento probatorio, per le ragioni sopra esposte. In ogni caso con condanna di controparte alla rifusione delle spese, diritti, onorari, oltre CPA ed Iva, oltre al rimborso ex art. 15 D.M. 05.10.1994 n. 585. Si chiede che il Giudice, voglia disporre, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore”.
Per parte convenuta “voglia il Tribunale adito disattesa e rigettata ogni Parte_3 contraria istanza deduzione ed eccezione: In via preliminare e nel merito accertare per le causali illustrate in comparsa il difetto di legittimazione passiva di Parte_3 relativamente alle doglianze esposte da controparte in relazione ai motivi innanzi
[...] evidenziati;
, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dagli opponenti nei CP_5 confronti di in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa e per Pt_4 l'effetto, rigettata la spiegata opposizione, confermare la validità ed efficacia della cartella esattoriale n. cartella di pagamento n. 073 2021 00002526 81 002. Con condanna alle spese e con ogni altra consequenziale pronuncia. IN VIA RICONVENZIONALE nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi illustrati da parte attrice in citazione in caso di accertata esistenza di un accordo transattivo con la mandataria della ed accertate a riguardo la responsabilità di con Pt_3 Controparte_6 conseguente annullamento della cartella esattoriale oggetto di causa, accertare il diritto di CC: - di essere manlevata da qualunque spesa e/o onere che ne dovesse derivare;
- di vedersi ripetere le somme versate a per la liquidazione della perdita nel caso di preclusione di recupero del Controparte_2 credito pubblico erogato ex L. 662/96. E/O Nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta citazione tenere indenne dal pagamento delle spese di giudizio con Parte_5 condanna della a rifondere ad CC spese, competenze onorari di Giudizio. Controparte_7
In via istruttoria si richiamano i documenti allegati in atti con la comparsa conclusionale riservandosi il deposito di memorie conclusionali e repliche nei successivi termini di legge.”
Per il terzo chiamato : “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico, ogni contraria Controparte_2 istanza, sia istruttoria che di merito e anche in via riconvenzionale, eccezione e deduzione respinta;
emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire: 1) In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo con domanda riconvenzionale notificato da
[...] per violazione del disposto di cui all'art. 163, comma 3 nn. Controparte_8
3- 4, c.p.c. 2) In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte nei confronti di
[...]
assolvendo pertanto la comparente da ogni pretesa anche di Controparte_2 Pt_3 garanzia;
3) Col favore delle spese e compensi del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ad e a Controparte_1 Parte_3
, ha proposto opposizione qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615,
[...] Parte_1 primo comma, c.p.c., contestando il diritto dei convenuti di agire esecutivamente nei propri confronti sulla cartella di pagamento n. 073 2021 00002526 81 002 per la somma complessiva di € 93.714,86 a titolo di importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96, oltre interessi legali.
Parte opponente ha, in particolare, contestato: a) la nullità della notifica della cartella esattoriale;
b) la legittimità dell'azione esecutiva fondata sulla sola iscrizione a ruolo, tenuto conto della natura privatistica del rapporto con l'ente erogatore del finanziamento, in cui si è surrogato CC;
c)
l'intervenuto pagamento di quanto dovuto all'ente erogatore così come rideterminato a seguito di pagina 2 di 8 transazione conclusa con . Controparte_2
Con comparsa depositata il 18/4/2025 si è costituita in giudizio , Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, la convenuta ha rilevato: a) l'inammissibilità delle contestazioni relative alla validità della notifica, atteso che le stesse sarebbero comunque sanate ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.; b) la validità della notifica effettuata, tenuto conto che l'indirizzo PEC di notifica risulta dei registri pubblici consultati;
c)
l'infondatezza delle contestazioni relative alla carenza di titolo esecutivo, tenuto conto che la stessa normativa di settore consente ad CC di procedere alla riscossione tramite ruolo;
d) l'irrilevanza della transazione prodotta, da ritenersi riferibile ad altro credito o, in subordine, nulla ai sensi dell'art. 1966
c.c.
Sulla base di dette deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta.
Con comparsa depositata il 21.4.2023 si è costituita in giudizio anche la convenuta CC, chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa di , nella sua qualità di soggetto erogatore del CP_2 finanziamento garantito. Nel merito, ha affermato al legittimità dell'esecuzione tramite e ruolo nonché il proprio diritto di agire esecutivamente a titolo di surroga nella posizione del creditore originario.
Il Giudice ha disposto la chiamata in causa di , accogliendo sul punto Controparte_2
l'istanza di CC.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 17.7.2023. In via CP_2 preliminare, la stessa ha eccepito la nullità della citazione di CC per violazione dell'art. 163 comma 3
n. 3 e 4. Nel merito ha evidenziato come la transazione conclusa con parte attrice avesse ad oggetto solo la quota del credito, nascente da diversi rapporti contrattuali, per la quale non era stata escussa la garanzia.
Il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e fissato l'udienza per l'assunzione della causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
***
La contestata nullità dell'atto di citazione notificato da CC e . Controparte_2
La terza chiamata eccepisce, in via preliminare, la nullità della citazione Controparte_2 per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3 e 4, c.p.c.
La nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale,
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. In ordine a tale scrutinio, le
Sezioni Unite hanno chiarito che occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). La Suprema
Corte ha, altresì, precisato che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni pagina 3 di 8 nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà
l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza (sul punto
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).
Nel caso di specie, sebbene nell'atto di citazione non fosse stato ritualmente riprodotto il contenuto dell'atto introduttivo di parte attrice, risultano chiaramente precisati il petitum e la causa petendi della domanda, tenuto conto che la convenuta CC ha chiesto di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale sottoscrizione di una transazione avente ad oggetto il credito nella sua totalità A riprova della sufficiente indicazione e specificazione dei requisiti di cui al .3 e n. 4 dell'art. 163 c.p.c., la terza chiamata ha puntualmente replicato alle contestazioni formulate e prodotto documentazione in replica sin dall'atto introduttivo. L'eccezione preliminare non può, dunque, essere accolta.
Contr L'eccepita carenza di legittimazione passiva di .
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta da non è Controparte_1 fondata. E' assorbente, al riguardo, il principio di diritto recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt.
615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione” (Cass., n. 1053/2025; n. 3870/2024; n. 6204/2024; n. 25272 2024).
Ciò non toglie che, avendo l'opposizione all'esecuzione natura di giudizio di accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione, laddove l'esercizio di detta azione sia basato sull'insussistenza del diritto sostanziale azionato - perché mai insorto per difetto dei presupposti costitutivi o perché estintosi o modificatosi nelle more dell'avvio dell'esecuzione - l'attore opponente legittimamente chiami in giudizio anche il titolare del diritto, come avvenuto nel caso di specie, al fine di vedersi formato un giudicato formalmente e sostanzialmente allo stesso opponibile. Entrambe le parti convenute, dunque, risultano legittimamente evocate nel presente giudizio, quale agente della riscossione che ha CP_10 formato la cartella sulla base della quale si procede ad esecuzione forzata (peraltro, l'attore ha proposto motivo che attiene alla idoneità del ruolo, su cui essa si basa, quale titolo esecutivo) e CC quale titolare del credito da riscuotersi.
La contestata nullità della notifica della cartella di pagamento.
Sul punto, l'opposizione non è fondata. La notifica della cartella è avvenuta all'indirizzo risultante in relazione all'odierno attore dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (doc. 2 Contr di ). L'opponente è, inoltre, il Presidente del CdA della società Logica Ingegneria s.r.l. (doc. 3 di Contr
). In ogni caso, essa ha consentito al sig. di avere conoscenza dell'atto e di esercitare il Pt_1 proprio diritto di difesa. Sicché, esclusa l'inesistenza della notificazione, ogni eventuale irritualità deve ritenersi sanata.
La contestata insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'iscrizione a ruolo.
Anche sotto tale profilo, l'opposizione non è fondata.
pagina 4 di 8 Ai fini della decisione, è utile brevemente richiamare, per quanto di rilievo, la normativa che disciplina i crediti come quello di specie, con particolare riferimento alle norme dedicate al recupero coattivo.
Ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D.M. 20.06.2005, n. 18459 “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998 dispone, per quanto di interesse, che “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
L'art. 8 bis del D.L. 24. 1.2015, n. 3, convertito con modifiche nella Legge 24. 3.2015, n. 33, analogamente a quanto previsto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998, dispone che “al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1996, n. 46, e successive modificazioni”.
Sulla base delle richiamate disposizioni, parte opponente sostiene che, a fronte della surrogazione legale prevista dall'art. 2 del DM 18459/2005, subentrerebbe in un rapporto avente natura Pt_4 privatistica (il contratto con cui viene erogato il finanziamento da parte all'istituto di credito all'impresa). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 46/1999, l'iscrizione a ruolo sarebbe possibile solo a fronte della previa costituzione di un titolo esecutivo.
Detta ricostruzione, come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare (vedi, sul punto, Sentenza
323/2023 e decreto del 23.7.2021) non appare condivisibile, tenuto conto: a) della natura pubblicistica della somma erogata dal Fondo di garanzia PMI;
b) del tenore testuale delle disposizioni richiamate. Sotto il primo profilo, va evidenziato come la garanzia concessa nella specie da , quale Pt_4 gestore del Fondo di Garanzia, rientri fra gli interventi di sostegno al credito, tramite cui lo Stato interviene a favorire l'attività della piccola e media impresa, previsti dall'art. 2, co. 100 della l. n. 662/1996, secondo cui “nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il
BDM-CC Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”. Trattasi, dunque, di stanziamenti di denaro pubblico, effettuati dallo Stato tramite un fondo appositamente costituito, gestito tramite misure da adottarsi “nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica” (cfr. art. 1 co. 1 del D.L. 21/06/2013, n. 69).
Sebbene con riferimento al riconoscimento del privilegio di cui all'art. 8 bis, la Suprema Corte ha più volte affermato la natura pubblicistica delle erogazioni del Fondo anche laddove concretizzatesi mediante la prestazione di garanzia ed ha, altresì, escluso che detta conclusione possa essere messa in dubbio dalla previsione della surrogazione del Fondo nella posizione dell'obbligato principale. Sul punto, la Cassazione ha più precisamente affermato che “l'art. 2 comma 4 D.M. 20 giugno 2005 - secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate - è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare.” In tale prospettiva, si è osservato che, essendo il senso della surroga quello di dar vita ad uno strumento idoneo ad apportare al solvens dei "vantaggi" e tutele ulteriori rispetto a quelli pagina 5 di 8 propriamente connessi al regresso, ne consegue che il richiamo all'art. 1203 cod. civ. non potrebbe mai far "cadere" un diritto proprio del solvens, solo perché estraneo alla posizione del creditore accipiens” (n. 14915/19; n. 30621/2019; n. 6085/2020).
Con particolare riferimento alla qualificazione del credito vantato da quale credito di Pt_4 natura pubblicistica, si è espressa altresì la Corte d'Appello di Torino, la quale ha sostenuto che, con particolare riguardo alla modalità di recupero coattivo della somma “la fattispecie da prendere in considerazione non è la posizione del finanziatore nei cui diritti si surroga il Fondo di Garanzia, bensì la posizione del Fondo stesso, con tutte le prerogative ad esso riconosciute dalla legge”, in quanto “è del tutto irrilevante che il garante agisca, nel riscuotere il proprio credito, in surroga del finanziatore principale, in quanto le peculiari modalità di esecuzione cui questi può ricorrere discendono direttamente dalla speciale natura e del Fondo e della garanzia da quest'ultimo prestata ” (cfr. Corte Appello Torino 1.6.2022 n. 597).
Da ultimo, dette conclusioni risultano confermate da un recente arresto della Suprema Corte. Con
Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023 (ed in senso conforme con Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024), la Cassazione ha, infatti, affermato il seguente principio di diritto “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di BDM-CC Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche pagina 7 di 10 alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”. Sotto il profilo testuale, poi, non può sottacersi come l'art. 8bis del D.L. 24. 1.2015, n. 3, convertito con modifiche nella Legge 24. 3.2015, n. 33, abbia richiamato unicamente l'art. 17 del d.lgs. n. 46/99 e non l'art. 21; il richiamo, limitato ad un'unica disposizione, lascia intendere che il legislatore abbia inteso stabilire che la riscossione delle somme in questione avvenga in ogni caso mediante ruolo. Quanto sin qui affermato consente di escludere la necessità per di ottenere un titolo esecutivo e di affermare la Pt_6 legittimità del recupero coattivo tramite ruolo.
L'eccepita estinzione dell'obbligazione per l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto come rideterminato a seguito di transazione sottoscritta con l'istituto di credito erogatore.
Parte opponente ha sostanzialmente eccepito l'intervenuta estinzione del debito contratto nei confronti dell'ente erogatore a seguito del pagamento della somma concordata nella transazione conclusa tra le parti. Sul punto, parte attrice ha dedotto che: a) con atto del 08.01.2018, Controparte_2 concedeva alla società I.E.C.M. srl (C.F. e P. IVA ), già corrente in Romagnano Sesia
[...] P.IVA_4 (NO), Via Novara n. 174, mutuo chirografario a tasso variabile di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), garantito per l'80%, ossia fino all'occorrenza di € 120.000,00
(centoventimila/00) dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ex legge 662/96; b) Pt_1 si è costituito fideiussore, insieme ad altri soggetti, della società nei confronti di
[...] 11
; c) nell'anno 2020, l'esposizione debitoria pendente scaturiva da un Controparte_2 saldo debitore del conto corrente n. 179200, un saldo residuo debito del mutuo chirografario n. 143584
e un saldo debitore del conto corrente n. 255400; d) tale posizione veniva definita dal Parte_1 con il versamento a saldo e stralcio dell'importo di € 26.000,00 (ventiseimila/00), quietanzato dalla creditrice con comunicazione del 15.12.2020; e) in detta comunicazione, Controparte_12
in qualità di mandataria di , dichiarava che la mandante non
[...] Controparte_2 aveva più nulla a pretendere in ordine a detta posizione debitoria de qua;
f) in considerazione del fatto che la cartella esattoriale notificata all'Ing. ha ad oggetto il finanziamento erogato da Pt_1 [...]
e garantito da M.C.C. e che l'attore ha concluso una transazione, onorata, con Controparte_2 l'istituto di credito erogatore del finanziamento medesimo, si ritiene che la cartella ad oggetto di pagina 6 di 8 impugnazione debba essere dichiarata nulla e/o illegittima e/o comunque inefficace nei confronti di parte attrice.
ha, invece, replicato che: a) la sin dalla costituzione in mora Controparte_2 Pt_3 dell'11.9.2019 ha specificato in maniera chiara che “…l'operazione è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/96 e che a seguito dell'escussione della stessa il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.5.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione mediante autonomo procedimento. Il credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica assistito da privilegio generale in virtù di espressa disposizione legislativa ai sensi dell'art. 8 bis del Decreto Legge 24.1.2015 n. 3 convertito con modificazioni nella legge 24.3.2015 n. 33”; b) tale precisazione rende assolutamente chiaro che, una volta pagata la garanzia, il Fondo (gestito da Parte_3
) avrebbe acquisito un autonomo diritto di credito pari alla somma escussa, con conseguente
[...] acquisizione di autonomo diritto ad agire per il recupero delle somme;
c) la conseguenza, altrettanto chiara di quanto esposto, è che, una volta escussa la garanzia, non avrebbe avuto più alcun CP_2 potere e/o diritto di agire per le somme incassate nei confronti di chiunque, poiché tale potere era passato di diritto al Fondo;
d) nella citata lettera dell'11.9.2029 la precisava che il credito Pt_3 vantato nei confronti della società debitrice e dei garanti, alla luce della decadenza del beneficio del termine, ammontava ad Euro 113.216,10; e) a società era altresì debitrice della 11 Pt_3 della somma di Euro 56.549,52.- in relazione ai due fidi di cassa, revocati con lettera del 12.6.2019.
Pertanto il debito complessivo della nei confronti di era pari ad Euro 11 CP_2 169.765,62; f) è evidente, quindi, che quando nell'agosto del 2020 indica all'avv. CP_13 Savoini in Euro 86.304,37.- l'importo del credito vantato da , lo fa al netto delle somme CP_2 già percepite escutendo la garanzia;
g) nessuna contestazione sul punto può essere mossa al corretto agire della Banca esponente, che ha sottoscritto un accordo transattivo indicando chiaramente che lo stesso era limitato al “….saldo residuo debito del mutuo chirografario n. 143584….”
Parte opponente non ha, in seguito, contestato detta interpretazione della transazione sottoscritta tra le parti, la quale trova comunque conferma nei documenti da 8 a 10 prodotti dal terzo chiamato, da cui emerge che: i) il era creditore nei confronti della società non solo in forza del CP_2 11 contratto di mutuo in relazione al quale l'istituto di credito è stato parzialmente soddisfatto da Pt_5
ma anche in forza di due rapporti di conto corrente;
b) che l'accordo transattivo raggiunto tra
[...] l'odierno opponente, fideiussore di e quale 11 Controparte_12 mandataria del e della e pacificamente eseguito, concerneva il credito CP_2 CP_14 residuo ancora vantato dal a seguito del parziale soddisfacimento ottenuto da ed in CP_2 Pt_4 relazione alle ulteriori posizioni debitorie della società, tenuto conto della differenza tra l'importo dovuto precisato prima e dopo l'escussione della garanzia. Deve, dunque, ritenersi l'estraneità della transazione sottoscritta dal rispetto al debito per il quale è stata notificata all'opponente la Pt_1 cartella di pagamento n. 073 2021 00002526 81 002.
Anche sul punto, dunque, l'opposizione non ritenersi fondata.
L'infondatezza dei motivi di opposizione ne determina il rigetto. La domanda riconvenzionale formulata da CC deve ritenersi assorbita, in quanto, testualmente e logicamente formulata, in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, essere poste a carico delle parti opposte nella misura liquidata in dispositivo. Queste devono essere quantificate sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022, atteso che lo stesso trova applicazione in relazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla data della sua entrata in vigore. Lo scaglione di valore dev'essere determinato avendo riguardo al valore del credito per cui si procede. Si ritiene di dover liquidare secondo i pagina 7 di 8 parametri minimi la fase istruttoria, tenuto conto della mancata assunzione di prove e del mancato deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.. Si deve fare riferimento ai parametri minimi anche con riguardo alla fase conclusionale, tenuto conto che non si sono rese necessarie repliche, non avendo l'attore depositato comparsa conclusionale. Sulla base dei principi affermati da Cass.26082/2021, anche le spese di lite del terzo chiamato devono porsi a carico dell'attore, tenuto conto che in forza del principio di causalità, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Nel caso di specie, la chiamata in causa di si è resa necessaria a fronte della ricostruzione fornita dall'opponente in ordine CP_2 all'efficacia della transazione conclusa con detto soggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione proposta;
b) condanna a rimborsare a CC le spese di lite, che liquida in euro 9.142,00 oltre Parte_1 al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile; c) condanna a rimborsare ad spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 9.142,00 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile, disponendone il pagamento a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
d) condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 liquida in euro 9.142,00 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Novara, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
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