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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 4789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4789 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 10360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 10360/2023 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ORAZIO NICOLOSI, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 198,
Pt_1
contro
) contumace Controparte_1 C.F._1
e proseguito nei confronti di
nella qualità di erede universale di , Controparte_2 Controparte_1 nato a [...] [...] ed ivi deceduto in data 30 aprile 2024 - con il patrocinio di Pt_1
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 10360/2023
sé stessa, elettivamente domiciliata in VIA MONFALCONE 26/D, Pt_1
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 19 settembre 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
L'appello proposto dal (nel prosieguo, il Parte_1 Pt_1
avverso la sentenza n. 898 pubblicata dall'Ufficio del Giudice di Pace di in data Parte_1 Pt_1 30 marzo 2023 è fondato per le motivazioni di seguito illustrate.
A
Preliminarmente, in rito, non merita accoglimento l'istanza depositata in data 22 aprile 2025 da
- nella qualità di erede universale dell'appellato Controparte_2 Controparte_1 nato a [...] [...] ed ivi deceduto in corso di causa in data 30 aprile 2024 -, con la Pt_1 quale la stessa ha chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Al di là dell'assenza di qualsivoglia argomentazione a sostegno della superiore istanza, rammenta il Tribunale che, ai sensi dell'art. 300, co. IV c.p.c., se l'evento interruttivo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte.
Nel caso di specie, dichiarata la contumacia dell'appellato Controparte_1 all'udienza di trattazione dell'11 giugno 2024 (a fronte della rituale notifica a questi dell'atto d'impugnazione in data 25 settembre 2023), è stato poi lo stesso condominio appellante, in data 22 agosto 2024, a documentare l'avvenuto decesso in corso di causa della controparte (occorso in data 30 aprile 2024 e, dunque, successivamente alla notificazione della citazione).
Così opinando, è evidente che il termine trimestrale ex art. 305 c.p.c. decorreva a far tempo dal 22 agosto 2024 – data nella quale anche l'intestato ufficio prese atto dell'avvenuta interruzione del procedimento – e che il giudizio è stato poi riassunto dall'appellante (con ricorso depositato in data 18 novembre 2024) entro il suddetto termine, al quale si applica la sospensione dei termini processuali, prevista dal 1° al 31 agosto di ogni anno dall'art.1 della l. 7 agosto 1969, n.742.
L'istanza di parte appellata è pertanto respinta.
B
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 10360/2023
L'appello è fondato per le motivazioni di seguito illustrate.
La sentenza impugnata ha statuito che, a fronte di un complessivo credito di € 3.723,22 (di cui € 2.766,16 per sorte capitale, oltre interessi legali, spese di lite della fase monitoria e di precetto, nonché
€ 48,00 per spese di mediazione - cfr. doc. 14 del fascicolo di primo grado del
[...]
) vantato dal nei confronti del compianto Parte_1 Parte_1 Controparte_1
questi depositò nel corso del giudizio di primo grado (precisamente, all'udienza del
[...]
15 dicembre 2022) due assegni bancari a tacitazione del credito – il primo, dell'importo di € 1.300,00 intestato al suddetto;
il secondo, dell'importo di € 2.507,62 intestato all'allora legale del Parte_1 (avv. Fabio Coco), il tutto per complessivi € 3.807,62. Parte_1
L'ente condominiale eccepì la tardività di tali pagamenti per poi impugnare la sentenza emessa dal giudice di prime cure (che revocò il decreto ingiuntivo ritenendo il credito adempiuto) ed accettare unicamente il pagamento della minor somma di € 1.300,00 – salve le ragioni di credito per il residuo importo di € 1.466,16, oltre accessori e competenze meglio descritte nell'atto d'impugnazione.
Da un punto di vista generale, il pagamento mediante assegni di conto corrente può essere legittimamente rifiutato e non spiega - perciò e di per sé - efficacia liberatoria, ma l'eventuale accettazione degli stessi da parte del creditore o di chi sia da lui stato autorizzato a ricevere il pagamento implica consenso a tale modalità di pagamento e l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione dei titoli (Cass. 15396/2000; Cass. 8927/1998).
Nel caso in esame, accettato il pagamento della minor somma di € 1.300,00 dall'ente condominiale (che, non a caso, ha poi chiesto nelle conclusioni di cui all'atto di citazione dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine a tale ragione di credito), residua, allo stato, un credito per l'ammontare di € 2.423,22 (= € 3.723,22 - € 1.300,00) a beneficio dell'appellante, dal momento che quest'ultimo ben poteva legittimamente rifiutare, per le ragioni sopra esposte, il pagamento a mezzo di assegno bancario dell'ulteriore tranche del credito da parte del CP_1
Così opinando, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto come disposta dal giudice di prime cure, deve accogliersi l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 898 pubblicata dall'Ufficio del Giudice di Pace di in data 30 marzo 2023, condannarsi (nella Pt_1 Controparte_2 qualità di erede universale di al pagamento, a favore del Controparte_1 condominio di in , della somma di € 2.423,22, oltre interessi legali Parte_1 Pt_1 maturati e maturandi dalla domanda (9 giugno 2021) al saldo.
La soccombenza della parte appellata in relazione alle domande proposte dalla controparte nel precedente grado di giudizio implica la riforma dell'impugnata sentenza anche per quanto concerne le spese processuali e di mediazione del primo grado, le quali devono essere poste a carico di parte appellata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi per tutte le fasi del D.M. 55/2014 – il tutto, con assorbimento di ogni residuo motivo di gravame.
III
La soccombenza regola, infine, anche le spese di lite del gravame, le quali sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi per fasi di trattazione/istruttoria e decisionale (stante la
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 10360/2023
natura documentale della controversia) e medi per le restanti fasi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta la domanda di declaratoria di estinzione del processo;
2. in parziale riforma della sentenza n. 898 pubblicata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Catania in data 30 marzo 2023: a. condanna (nella qualità di erede universale di Controparte_2 Controparte_1
al pagamento, a favore del condominio di in ,
[...] Parte_1 Pt_1 della somma di € 2.423,22, oltre interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal 9 giugno 2021 al saldo;
b. condanna (nella qualità di erede universale di Controparte_2 Controparte_1
al rimborso, a favore del condominio di in ,
[...] Parte_1 Pt_1 delle spese di lite e di mediazione del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.265,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; 3. condanna (nella qualità di erede universale di Controparte_2 Controparte_1
al rimborso, a favore del condominio di in , delle spese
[...] Parte_1 Pt_1 di lite del gravame, che si liquidano in € 174,00 per anticipazioni ed € 1.702,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 1° ottobre 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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R.G.A.C. 10360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 10360/2023 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ORAZIO NICOLOSI, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 198,
Pt_1
contro
) contumace Controparte_1 C.F._1
e proseguito nei confronti di
nella qualità di erede universale di , Controparte_2 Controparte_1 nato a [...] [...] ed ivi deceduto in data 30 aprile 2024 - con il patrocinio di Pt_1
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 10360/2023
sé stessa, elettivamente domiciliata in VIA MONFALCONE 26/D, Pt_1
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 19 settembre 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
L'appello proposto dal (nel prosieguo, il Parte_1 Pt_1
avverso la sentenza n. 898 pubblicata dall'Ufficio del Giudice di Pace di in data Parte_1 Pt_1 30 marzo 2023 è fondato per le motivazioni di seguito illustrate.
A
Preliminarmente, in rito, non merita accoglimento l'istanza depositata in data 22 aprile 2025 da
- nella qualità di erede universale dell'appellato Controparte_2 Controparte_1 nato a [...] [...] ed ivi deceduto in corso di causa in data 30 aprile 2024 -, con la Pt_1 quale la stessa ha chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Al di là dell'assenza di qualsivoglia argomentazione a sostegno della superiore istanza, rammenta il Tribunale che, ai sensi dell'art. 300, co. IV c.p.c., se l'evento interruttivo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte.
Nel caso di specie, dichiarata la contumacia dell'appellato Controparte_1 all'udienza di trattazione dell'11 giugno 2024 (a fronte della rituale notifica a questi dell'atto d'impugnazione in data 25 settembre 2023), è stato poi lo stesso condominio appellante, in data 22 agosto 2024, a documentare l'avvenuto decesso in corso di causa della controparte (occorso in data 30 aprile 2024 e, dunque, successivamente alla notificazione della citazione).
Così opinando, è evidente che il termine trimestrale ex art. 305 c.p.c. decorreva a far tempo dal 22 agosto 2024 – data nella quale anche l'intestato ufficio prese atto dell'avvenuta interruzione del procedimento – e che il giudizio è stato poi riassunto dall'appellante (con ricorso depositato in data 18 novembre 2024) entro il suddetto termine, al quale si applica la sospensione dei termini processuali, prevista dal 1° al 31 agosto di ogni anno dall'art.1 della l. 7 agosto 1969, n.742.
L'istanza di parte appellata è pertanto respinta.
B
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 10360/2023
L'appello è fondato per le motivazioni di seguito illustrate.
La sentenza impugnata ha statuito che, a fronte di un complessivo credito di € 3.723,22 (di cui € 2.766,16 per sorte capitale, oltre interessi legali, spese di lite della fase monitoria e di precetto, nonché
€ 48,00 per spese di mediazione - cfr. doc. 14 del fascicolo di primo grado del
[...]
) vantato dal nei confronti del compianto Parte_1 Parte_1 Controparte_1
questi depositò nel corso del giudizio di primo grado (precisamente, all'udienza del
[...]
15 dicembre 2022) due assegni bancari a tacitazione del credito – il primo, dell'importo di € 1.300,00 intestato al suddetto;
il secondo, dell'importo di € 2.507,62 intestato all'allora legale del Parte_1 (avv. Fabio Coco), il tutto per complessivi € 3.807,62. Parte_1
L'ente condominiale eccepì la tardività di tali pagamenti per poi impugnare la sentenza emessa dal giudice di prime cure (che revocò il decreto ingiuntivo ritenendo il credito adempiuto) ed accettare unicamente il pagamento della minor somma di € 1.300,00 – salve le ragioni di credito per il residuo importo di € 1.466,16, oltre accessori e competenze meglio descritte nell'atto d'impugnazione.
Da un punto di vista generale, il pagamento mediante assegni di conto corrente può essere legittimamente rifiutato e non spiega - perciò e di per sé - efficacia liberatoria, ma l'eventuale accettazione degli stessi da parte del creditore o di chi sia da lui stato autorizzato a ricevere il pagamento implica consenso a tale modalità di pagamento e l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione dei titoli (Cass. 15396/2000; Cass. 8927/1998).
Nel caso in esame, accettato il pagamento della minor somma di € 1.300,00 dall'ente condominiale (che, non a caso, ha poi chiesto nelle conclusioni di cui all'atto di citazione dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine a tale ragione di credito), residua, allo stato, un credito per l'ammontare di € 2.423,22 (= € 3.723,22 - € 1.300,00) a beneficio dell'appellante, dal momento che quest'ultimo ben poteva legittimamente rifiutare, per le ragioni sopra esposte, il pagamento a mezzo di assegno bancario dell'ulteriore tranche del credito da parte del CP_1
Così opinando, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto come disposta dal giudice di prime cure, deve accogliersi l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 898 pubblicata dall'Ufficio del Giudice di Pace di in data 30 marzo 2023, condannarsi (nella Pt_1 Controparte_2 qualità di erede universale di al pagamento, a favore del Controparte_1 condominio di in , della somma di € 2.423,22, oltre interessi legali Parte_1 Pt_1 maturati e maturandi dalla domanda (9 giugno 2021) al saldo.
La soccombenza della parte appellata in relazione alle domande proposte dalla controparte nel precedente grado di giudizio implica la riforma dell'impugnata sentenza anche per quanto concerne le spese processuali e di mediazione del primo grado, le quali devono essere poste a carico di parte appellata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi per tutte le fasi del D.M. 55/2014 – il tutto, con assorbimento di ogni residuo motivo di gravame.
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La soccombenza regola, infine, anche le spese di lite del gravame, le quali sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi per fasi di trattazione/istruttoria e decisionale (stante la
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 10360/2023
natura documentale della controversia) e medi per le restanti fasi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta la domanda di declaratoria di estinzione del processo;
2. in parziale riforma della sentenza n. 898 pubblicata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Catania in data 30 marzo 2023: a. condanna (nella qualità di erede universale di Controparte_2 Controparte_1
al pagamento, a favore del condominio di in ,
[...] Parte_1 Pt_1 della somma di € 2.423,22, oltre interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal 9 giugno 2021 al saldo;
b. condanna (nella qualità di erede universale di Controparte_2 Controparte_1
al rimborso, a favore del condominio di in ,
[...] Parte_1 Pt_1 delle spese di lite e di mediazione del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.265,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; 3. condanna (nella qualità di erede universale di Controparte_2 Controparte_1
al rimborso, a favore del condominio di in , delle spese
[...] Parte_1 Pt_1 di lite del gravame, che si liquidano in € 174,00 per anticipazioni ed € 1.702,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 1° ottobre 2025.
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