Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 18700 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18700 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SECONDO FRANCESCO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. RICCIO ANNA presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/09/2023 chiedeva pronunziarsi, senza alcuna Parte_1
determinazione accessoria e con vittoria di spese, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il 30.7.84 (atto n. 242 , P. II, S.A , sez.AR , anno 1984) CP_1
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 3.10.13, era intervenuta separazione in forza di omologa resa nel procedimento 10893/13 RG.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati (2.7.86) e (1.7.89) Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
1
- un assegno divorzile in proprio favore da quantificare in € 500,00 o comunque in misura non inferiore all'assegno di mantenimento concordato in separazione nel 2013 pari a 200,0€.
- vittoria di spese con attribuzione.
Le parti comparivano in data 21.3.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede dichiaravano
Parte_1 Titolo di studio: licenza media serale
Attività lavorativa attuale e/o pregressa : venditore di moto
Convivenza in corso : vivo da solo Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora : Abitazione di proprietà acquistata in data 28.12.23 a Perugia con prestito con la banca con rate di 300,00€ al mese;
a Perugia ho la residenza, ma di fatto vivo a Napoli dove lavoro e dormo nel negozio ovvero nel soppalco che ho attrezzato come un mini appartamento. Esistenza o meno di altri obblighi contributivi: non ho obblighi contributivi
Redditi/rendite/proprietà: ho solo la proprietà della casa di Perugia e dei due locali commerciali dove esercito la mia attività per i quali ho finito di pagare il mutuo circa un anno fa . lavora come responsabile in una azienda di Agnano e vive ancora con la madre in quanto single e Per_1
è separata, lavora anche lei e vive in una abitazione autonoma. Per_2
Preciso che non devo corrispondere alcun canone di locazione per un appartamento a Perugia in quanto attualmente lo ho acquistato, come già detto, e sto corrispondendo trecento euro mensili per la restituzione del prestito contratto con la banca. Preciso che ho il diabete e pertanto sostengo spese sanitarie. Preciso che mia moglie è sempre stata a casa durante il nostro matrimonio, veniva a dare una mano al negozio, ma lei stava a casa perché si occupava della casa e dei figli;
preciso che quando i bambini erano piccoli lei si dedicava esclusivamente a loro, poi ha cominciato a dare una mano all'attività di vendita moto inizialmente intestata a mio figlio;
lei andava in una fascia oraria dalle ore 14 alle 16, ma non posso essere più preciso su quante volte realmente andasse al negozio perché spesso io mi trovavo fuori dal negozio a fare anche altri lavori per portare avanti la famiglia. Talvolta può lei andava da nostra figlia che si era trasferito in Germania e si tratteneva lì anche 10-15 giorni.
Le mie entrate sono quelle documentate, non ho ulteriori entrate, ho solo debiti con l'agenzia dell'entrate.
CP_1 Titolo di studio: licenza media
Attività lavorativa attuale e/o pregressa : ho aiutato mio marito nel negozio di vendita di moto e motorini
Convivenza in corso : vivo con Per_1 Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora : Abitazione del comune a canone agevolato (60 € circa)
Esistenza o meno di altri obblighi contributivi: non ho altri obblighi contributivi Redditi/rendite/proprietà: non ho nulla mi riporto alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, mi associo alla domanda divorzile, insisto però perché mi venga riconosciuto un assegno divorzile nella misura richiesta dal difensore perché io non ho capacità lavorativa, ho problemi sanitari. Preciso che io ho assistito mio marito nell'attività di vendita di moto e motorini;
quando dico che l'ho aiutato intendo dire che io andavo al negozio, quasi quotidianamente,
o di pomeriggio o la mattina e talvolta sia il pomeriggio che la mattina lo aiutavo nel negozio. Preciso però che quando i bambini erano piccoli io mi dedicavo esclusivamente alla casa e ho cominciato a collaborare con quando i nostri figli hanno cominciato a frequentare le scuole medie. Ovviamente non sono stata Pt_1 mai retribuita per questa collaborazione “di fatto” offerta a mio marito e tuttavia posso dire che con lui ho fatto sempre una “buona vita”; quando dico una “buona vita” intendo dire che non avevamo problemi se volevamo andare a mangiare una pizza al ristorante o andare qualche fine settimana fuori con i ragazzi. Non sono tuttavia in grado di quantificare quelle che erano le reali entrate di Preciso che non Pt_1 Pt_1 mi rendeva partecipe di quelli che erano i suoi guadagni e, anche se collaboravo con lui, non sono in grado però di riferire alcunché in ordine agli stessi. Non ho mai svolto altri lavori.
Il Giudice relatore, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, così provvedeva
2 Conferma le condizioni della separazione ad eccezione degli obblighi contributivi al mantenimento dei figli statuiti in quella sede .
Con la medesima ordinanza, che il Collegio condivide, rigettava le istanze istruttorie della parte convenuta e fissava per il prosieguo l'udienza del 13.6.24 .
In quella sede le parti chiedevano la fissazione di successiva udienza di rimessione della causa in decisione con concessione dei termini a ritroso ex art 473 bis 28 cpc.
All'udienza del 19.12.24 si rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti in data 20.12.24
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione di intervenuta riconciliazione atteso che la convenuta aderiva espressamente alla domanda divorzile (comparsa costituzione fl 3 ) e non eccepiva la riconciliazione e conseguente improcedibilità della domanda divorzile dalla stessa invocata .
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio nulla va disposto in relazione ai figli in difetto di domanda ed invero il Giudice relatore, già con l'ordinanza del 24.3.24, revocava gli obblighi contributivi al mantenimento dei figli a carico dell'attore e tale revoca, ovviamente, deve ritenersi decorrente dalla domanda.
Il Collegio deve pertanto pronunciarsi solo in relazione alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla CP_1
Il Collegio evidenzia in merito che, nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970,
n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ.
Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I
3 n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e
29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
Né si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (cassazione (Cassazione 11832/23 e. Cass.
n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale- e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Invero , la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze
(Cass. 09/08/2019, n. 21234). La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la
4 necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. n.
5603 del 28/02/2020)
Ed infatti (Cassazione 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass.
n. 21234 del 09/08/2019.
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro».
Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, fermo il dovere di attivazione post separativo (Cassazione 3661 del 13 febbraio
2020).
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, si accoglie la domanda considerato che:
• In sede separativa le parti concordavano un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 200,00 pari all'attualità, con la rivalutazione Istat, ad € 240,00.
• l'assegno divorzile ha natura assistenziale-perequativo-compensativa e non di mantenimento ed è incontestata, nel presente giudizio, la precondizione della disparità rilevante, sensibile e significativa tra le rispettive posizioni reddituali/patrimoniali tal che l'attore giammai prospettava, ai fini del rigetto della domanda, l'indipendenza economica della ma CP_1
5 contestava la mancata prova di attuale incapacità lavorativa, la mancata prova di attivazione post separazione e che vi sono figli maggiorenni ed autonomi che possono contribuire alle necessità del genitore economicamente più debole (vedi fl 5 memoria di replica del 4.12.24).
• Non è contestato infatti che la resistente (che non vanta alcuna proprietà) non sia percettrice di redditi ed invero l'isee prodotta dalla convenuta attiene alla ed al figlio CP_1 Per_1 maggiorenne e incontestatamente percettore di reddito che con ogni evidenza è quello risultante dalla predetta certificazione.
• Il matrimonio è stato celebrato in data 30.7.84 (quando la convenuta aveva 19 anni) e l'udienza di separazione è del 3.10.13 (quando la convenuta aveva 48 anni).
• E' lecito e doveroso ritenere (all'esito delle dichiarazioni rese dalle parti), negli oltre 28 anni di convivenza matrimoniale, non solo un contributo prevalente della all'accudimento CP_1 della prole, ma anche la sua collaborazione attiva e pressochè quotidiana (benchè mai formalizzata e mai retribuita) all'attività del marito di vendita moto.
• Ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare (che vedeva la impegnata solo in ambito familiare ovvero dedita alla cura della casa ed CP_1 all'accudimento dei figli nonché impegnata a aiutare il marito nel negozio di vendita moto ) sia stata concordata/condivisa dalle parti (senza che sia necessario indagare sulle sottese motivazioni Cassazione 27945/23) e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della sua situazione economico patrimoniale.
• La convenuta, pur se ad onor del vero non ha prodotto alcuna prova di attivazione post separazione, è stata colpita da ictus all'età di 57 anni (in data 13.1.23) con conseguente deficit della deambulazione e delle autonomie funzionali per il quale ha seguito lunga terapia riabilitativa, inizialmente in regime di ricovero e successivamente con cicli di riabilitazione sul territorio (vedi documentazione sanitaria prodotta dalla convenuta). (risulta documentato anche uno stato depressivo post ictus)
• Anche a ritenere il recupero totale della - come sembra lecito dedurre dalla mancata CP_1 produzione di documentazione attestante l'invalidità - non può però ignorarsi che la stessa
(60enne reduce da un ictus e da uno stato depressivo), non ha mai lavorato durante il matrimonio al di fuori della collaborazione, non retribuita, con il marito e che pertanto l'attuale assenza di redditi da lavoro trova certamente la sua ragione primitiva e prevalente nella vita matrimoniale e soprattutto nel ruolo in concreto assunto durante il matrimonio.
• A ciò si aggiunga che in ragione del modesto titolo culturale e della mancanza di una pregressa documentabile esperienza lavorativa, è ragionevole ritenere che con estrema difficoltà
6 l'eventuale attivazione della per reperire una occupazione nella fase post separativa, già CP_1 sulla soglia dei 50 anni, avrebbe inciso sulla sua attuale condizione reddituale.
Così ricostruita la fattispecie concreta, il Collegio reputa che - alla luce dell'autonoma dignità delle diverse funzioni dell'assegno divorzile e non certo privilegiato il reddito fiscale del Natale (ex se incapiente anche rispetto al riferito debito mensile di 300,00 € e certamente non veritiero come dimostrano i depositi in contanti che emergono dall'estratto conto in atti) - sia doveroso riconoscere alla un assegno divorzile sulla scorta dei criteri compensativo/perequativo/assistenziale nella CP_1 misura di € 250,00 mensili.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente la adesione della convenuta alla domanda divorzile, la non contestazione in ordine alla raggiunta indipendenza economica dei figli e la soccombenza dell'attore in relazione alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrono giusti motivi per compensare le spese per la metà e condannare l'attore CP_1 al pagamento del 50% delle spese sostenute dalla convenuta come indicato in dispositivo calcolando
Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma
1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Pt_1
e a Napoli il 30.7.84 (atto n. 242 , P. II, S.A , sez.AR , anno
[...] CP_1
1984)
• determina in euro 250,00 a carico dell'attore l'assegno divorzile in favore della convenuta da corrispondere entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici
Istat.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
• compensa le spese per la metà e condanna l'attore al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi euro 1904,00, oltre spese ed
7 accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario .
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 20.12.24
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
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