TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/08/2025, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
RG n.287 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 287/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. COSTANTE PAOLA, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappr. e dif. dall'avv. CAPIZZI AGATA, presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in AR in data 15/07/1998, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni. Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nelle note datate 5 maggio 2025 ad integrazione e sostituzione di quelle esposte in ricorso, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata. Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
IA (CT) il 14/06/1970, e , nato a [...] il Parte_2
20/03/1966, alle condizioni enunciate nelle note datate 5 maggio 2025 ad integrazione e sostituzione di quelle esposte in ricorso, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (atto n.34 parte II serie A anno 1998).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 16 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 287/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. COSTANTE PAOLA, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappr. e dif. dall'avv. CAPIZZI AGATA, presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in AR in data 15/07/1998, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni. Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nelle note datate 5 maggio 2025 ad integrazione e sostituzione di quelle esposte in ricorso, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata. Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
IA (CT) il 14/06/1970, e , nato a [...] il Parte_2
20/03/1966, alle condizioni enunciate nelle note datate 5 maggio 2025 ad integrazione e sostituzione di quelle esposte in ricorso, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (atto n.34 parte II serie A anno 1998).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 16 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino