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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. NN IC Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 2 Ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.705/2024 del Tribunale di
VI ( giudice dr.ssa Oneto ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. ARNO' RICCARDO Parte_1 C.F._1
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VI via C.F._2
Damiano Chiesa n.14
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell' AVVOCATURA STATO . ADS97021490152 presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano via Freguglia n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 30.5.2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria depositata in data 22 settembre 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 705/2024 il Tribunale di VI ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 compensando tra le parti le spese di giudizio.
Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 07/11/2023, , Parte_1 docente inserito nelle graduatorie provinciali anno 2022/2023 per le supplenze
(graduatorie provinciali per le supplenze GPS) di II fascia per la provincia di VI, adiva il Tribunale chiedendo di accertare l'illegittimità della condotta del CP_1 consistita nell'aver attribuito incarichi annuali in favore di docenti inseriti nelle medesime graduatorie del ricorrente, ma con punteggi inferiori a quelli di . Pt_1
Altresì, il ricorrente lamentava l'illegittimità del conferimento dell'incarico fino al termine delle attività didattiche in luogo dell'incarico annuale spettante di diritto.
Inoltre, il ricorrente chiedeva di accertare, in particolare, il suo diritto all'assegnazione della supplenza annuale per la classe di concorso A011, con un contratto a tempo determinato di 18 ore fino al 31 agosto 2024 e, per l'effetto, chiedeva di condannare il al pagamento della somma di € 6855,65 lordi, CP_1 oltre 500 euro netti (salvo errori e/o omissioni) a titolo di risarcimento danni.
A sostegno delle proprie ragioni, il lavoratore evidenziava quanto segue. In data 11.8.2022 e 19.7.2023 aveva inoltrato domanda all' Parte_2
della provincia di VI esprimendo le proprie preferenze in merito alle
[...] sedi ove prestare supplenza, per le classi di concorso A011 .
A seguito della pubblicazione ad opera dell' Controparte_2 del Bollettino nomine supplenze a tempo determinato docenti A.S 2023/24 si era avveduto di essere stato pretermesso a vantaggio di docenti con punteggio inferiore al suo .
Infatti, egli era stato nominato docente a tempo determinato, classe di concorso
A011 con contratto sino al termine delle attività (30.6.2024), in luogo dell'incarico annuale al 31.8.2024 , presso il con classe di concorso adss . CP_3
aveva appreso da atti ufficiali che, a seguito di rinuncia di altri nominati, Pt_1
c.d. ex art. 59, risultava disponibile presso il Liceo Scientifico AL di GH una cattedra al 31.8.2024 classe di concorso A011. Tale cattedra non era stata riportata nell'elenco delle disponibilità e, data la posizione (63) e il punteggio (66) in graduatoria di II Fascia GPS, avrebbe dovuto essere assegnata proprio a . Pt_1
L in relazione alle procedure di nomina da graduatoria GPS II Fascia di CP_4 aspiranti candidati per posto in cattedra al n 31/08 su classe A011 per Liceo AL di
GH provvedeva invece a nominare in riferimento a tale posizione la candidata
, collocata all'80esimo posto della suddetta graduatoria con Persona_1
57,50 punti.
La nomina della suddetta candidata era pertanto avvenuta , secondo Per_1
l'assunto del ricorrente – attuale appellante , in violazione del diritto del ricorrente ad ottenere posto conforme alla propria posizione in graduatoria.
chiedeva pertanto il risarcimento del danno, professionale e non, patito a Pt_1 seguito della illegittima condotta datoriale.
Il Tribunale ha rilevato che dalla documentazione depositata dal CP_1 emergeva come in data 26/08/2023 fosse stato pubblicato sul sito dell' CP_4
l'elenco aggiornato dei posti disponibili in organico di diritto e di fatto nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di VI, con la precisazione che “Le disponibilità delle classi di concorso A011, A012, A022, A026, A028, A048 e A060” sarebbero state “pubblicate solo al termine delle operazioni di nomina in ruolo da parte dell' ”, iniziate a fine luglio 2023. CP_5 Con decreto prot. 20134 del 25/07/2023, il Direttore Generale dell' Parte_3 aveva infatti già individuato come destinataria di contratto a tempo
[...] indeterminato sulla cdc A011, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, presso l'Istituto
“AL” di GH, la IG.ra , vincitrice del concorso per titoli ed Persona_2 esami di cui al D.D.G. n. 499/2020. (All.ti 5 e 6 parte convenuta).
In data 31/08/2023 veniva poi pubblicato il prospetto aggiornato dei posti disponibili, relativi a tutte le tipologie di insegnamento/classe di concorso a seguito delle variazioni intervenute e al netto dei posti, accantonati su richiesta dell'
[...]
sulle classi di concorso A011, A012, A022, A028, in vista degli scorrimenti CP_5
finalizzati alle nomine in ruolo ex art. 59, comma 9 bis, D.L. n° 73/2021 (graduatorie di merito del concorso straordinario).
Veniva allegato altresì il prospetto dei posti accantonati per gli scorrimenti ex art. 59, comma 9 bis, che non erano pertanto disponibili per le operazioni di supplenza.
(All. 11 – 13).
Risultava, perciò, che il posto reclamato dal ricorrente non era indisponibile perché accantonato per la nomina in ruolo ex art. 59, comma 9 bis, D.L. n° 73/2021, ma in quanto assegnato ex lege già in data 25/07/2023 alla IG.ra , che Persona_2 avrebbe dovuto prendere servizio in data 1/09/2023.
Il posto reclamato dal ricorrente non era pertanto disponibile in data 31/08/2023 quando veniva pubblicato il primo esito del turno di nomine a T.D. sui posti disponibili e, incrociando le disponibilità con le preferenze di sede, il IG. Pt_1
veniva individuato quale destinatario di supplenza da graduatoria incrociata sostegno (ADSS) presso l'I.I.S. “Cossa” di VI con contratto sino al 30/06/2024
(All.ti 14 e 15 parte convenuta – estratto pag. 37).
Ai sensi dell'art. 12 dell'O.M. 112/2022 “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. (…) Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Solo con il secondo turno di nomine veniva acclarato che non aveva Persona_2 preso servizio in data 1° settembre 2023 presso il Liceo AL di GH. Tale posto diveniva pertanto disponibile per gli altri candidati non individuati con la prima tornata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 5 dell'O.M.
112/2022. (All. 16 – 19).
Infine, il Tribunale ha rilevato che al secondo turno di nomine l'algoritmo avrebbe correttamente proceduto a scorrere dalla posizione cui era arrivato all'esito delle prime nomine, ovverosia da una posizione inferiore a quella del , ma Pt_1
coerente con le preferenze dallo stesso e dagli altri aspiranti indicate.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Pt_1 della domanda proposta.
Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo
.
°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono.
Si espongono di seguito i motivi di gravame proposti .
1) PRIMO MOTIVO – ERRONEA VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEL POSTO
E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO
Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha affermato che il posto reclamato era non già indisponibile perché accantonato per la nomina in ruolo ex art. 59, comma 9 bis, D.L. n° 73/2021, ma in quanto assegnato ex lege già in data 25/07/2023 alla IG.ra . Persona_2
Contrariamente a quanto statuito, sarebbe emerso che il posto reclamato presso il
Liceo AL di GH non risultava effettivamente coperto, poiché la stessa sig.ra non prese servizio in data 1° settembre 2023, determinando la vacanza Per_2 effettiva della cattedra. La circostanza, pubblicata ufficialmente dall'
[...]
in data 8 settembre 2023 (prot. 3423), avrebbe dovuto determinare la Parte_2 messa a disposizione del posto nella successiva tornata di nomine.
Pertanto, già prima del 31.8.2023 il posto poteva essere oggetto di assegnazione in base alle graduatorie GPS. Sul punto l'appellante osserva che il diritto del lavoratore, derivante dalla posizione n. 63 in graduatoria con punti 66, era prevalente rispetto a quello della candidata
, collocata in 80.ma posizione con punti 57,50. Sul punto Persona_1
l'appellante denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Perciò, nel caso di specie, non solo vi sarebbe stata rinuncia implicita dell'assegnataria ma tale disponibilità sarebbe stata successivamente Per_2 utilizzata per attribuire l'incarico a docente con punteggio inferiore, violando il criterio meritocratico. Inoltre, aveva espresso preferenza per la sede di Pt_1
GH.
Lo stesso art. 12, co. 10, O.M. stabilisce che: “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
L'Amministrazione avrebbe quindi agito illegittimamente e in violazione dell'art. 97
Cost., gestendo in modo scorretto la procedura automatizzata e non intervenendo nemmeno ex post per correggere l'errore dell'algoritmo, nonostante le segnalazioni effettuate dallo stesso (doc. 13 fasc. I grado). Pt_1
L'appellante chiede dunque il risarcimento del danno cagionato dal mancato rispetto del diritto di priorità nell'assegnazione, parametrato alla retribuzione che il docente avrebbe percepito se correttamente assunto.
2) SECONDO MOTIVO – VIOLAZIONE DELLA TEMPESTIVITÀ NELLE
CONVOCAZIONI E MANCATO RISPETTO DELLA PROGRESSIONE DELLA
GRADUATORIA
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nel punto in cui ha rilevato che solo con il secondo turno di nomine veniva acclarato che non Persona_2 aveva preso servizio.
Invero, la comunicazione della mancata presa di servizio e la successiva restituzione del posto da parte dell'Amministrazione, intervennero tempestivamente già in data
8 settembre 2023 (prot. 3423), ossia a distanza di pochi giorni dalle nomine del 31 agosto e prima della successiva assegnazione del 13.9.2023, rendendo irragionevole l'esclusione del ricorrente, che risultava già destinatario di nomina meno favorevole. La condotta dell'Amministrazione sarebbe da considerarsi intempestiva e lesiva, in quanto non ha rispettato la progressione logica e meritocratica delle GPS.
L'appellante denuncia quindi la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dell'O.M.
112/2022 e delle norme sull'equa selezione nei pubblici concorsi.
Peraltro, l'appellante aveva già ricevuto un incarico meno favorevole fino al
30.6.2024 e, pertanto, nell'ambito della medesima procedura di assegnazione non era stato nemmeno considerato per un incarico migliore presso una sede da lui preferita e con durata maggiore (sino al 31.8.2024), in violazione del diritto alla mobilità verticale interna alle supplenze previsto dalla disciplina vigente e ai sensi del principio meritocratico.
3) TERZO MOTIVO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO E
DEL DOVERE DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione da parte della P.A. del principio di legittimo affidamento, nonché del dovere di correttezza e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. ravvisandola soprattutto nell'omissione di ogni forma di verifica successiva dell'effettiva disponibilità delle cattedre restituite e nella riassegnazione arbitraria del posto vacante ad altro docente con punteggio inferiore.
4) QUARTO MOTIVO: VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI –
OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI E DOCUMENTALI
Con il quarto motivo l'appellante si duole dell'errata valutazione delle richieste risarcitorie avanzate in primo grado per il danno da perdita di chance, danno professionale e danno da mancata assegnazione di incarico più favorevole, dal momento che il Tribunale avrebbe ignorato la produzione documentale, la posizione in graduatoria e la sproporzione con la nomina attribuita alla candidata , pur Per_1 meno titolata. Denuncia, pertanto, omessa valutazione delle ragioni in fatto ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
Il danno, quantificato come indicato nelle conclusioni, si articolerebbe in: danno da perdita di chance, derivante dall'impossibilità di accedere a un incarico annuale sino al 31 agosto 2024, cui aveva diritto in virtù del punteggio superiore rispetto ad altri docenti nominati;
danno patrimoniale da mancata percezione di retribuzione;
danno professionale e non patrimoniale, in ragione della compressione ingiustificata del diritto al lavoro e alla valorizzazione della propria posizione nella graduatoria GPS. Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione, non colgono nel segno.
Nella fattispecie è in discussione l'applicazione dell''Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 disciplina le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali
e di istituto di cui all'art. 4, co.
6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
L'art. 12, intitolato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, così stabilisce:
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a)
e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per
l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.
L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita
o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria.
3. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento
d'orario. 14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
In relazione a tale disciplina ed in particolare in ordine ai commi 3 e 10 del richiamato art. 12 , questa Corte ( sent. 320 / 2024 : Pres. , rel. est. Per_3
) ) in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento CP_6 ha ritenuto :
“ il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 così stabilisce “3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.”.
Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 dell'O.M. n.
112/2022 che espressamente stabilisce: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento”.
Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente …..
Del resto la ratio della disposizione che vieta di procedere a nuovo scorrimento delle medesime graduatorie per il sopravvenire di nuove disponibilità di cattedre, consiste nell'evitare qualsiasi pregiudizio al regolare avvio dell'anno scolastico che inevitabilmente sarebbe compromesso se si consentisse un continuo riavvio delle operazioni di assegnazione delle supplenze. … “ .
Il Collegio condivide tali argomentazioni e tali principi , totalmente applicabili anche nella fattispecie Il appellato , nella memoria di costituzione in appello , alla luce della CP_1 documentazione prodotta , ha ribadito correttamente quanto già affermato in primo grado : “ Nel mese di luglio 2023 la signora ( vincitrice del Persona_2
concorso di cui al d.d.g. n. 499/2020 ) era già stata individuata come destinataria sulla classe di concorso A011 per l'Istituto AL di GH .
In data 26 agosto 2023 , veniva pubblicato l'elenco aggiornato dei posti disponibili in organico con la precisazione che : Le disponibilità delle classi di concorso
A011,A012, A022 … sarebbero state pubblicate “ solo al termine delle operazioni di nomina in ruolo “ .
Il 31 Agosto 2023 , sulla base di quanto decretato in data 28 Agosto 2023 , veniva pubblicato il prospetto aggiornato dei posti disponibili, al netto dei posti accantonati in vista degli scorrimenti per le nomine a ruolo . In tale data veniva Pt_1
individuato quale destinatario di cattedra di supplenza ADSS presso l'Istituto Cossa di
VI , con contratto fino al 30 giugno 2024. Il giorno successivo , 1 settembre 2023 la signora rifiutava ( tramite comportamento concludente – mancata Per_2
presentazione ) la cattedra a lei spettante e , per tale ragione , in data 8 settembre
2023 la cattedra di cui si discute veniva nuovamente resa disponibile . Sulla stessa quindi veniva individuata come vincitrice la signora , avente un Persona_1 punteggio in graduatoria inferiore a quella del sig,. “ . Pt_1
Risulta quindi già correttamente rilevato dal Tribunale, che “ in data 31.8.2023 quando veniva pubblicato il primo esito del turno di nomine a t.d. sui posti disponibili
, e incrociando le disponibilità con le preferenze di sede , il sig. veniva Pt_1 individuato quale destinatario di supplenza da graduatoria incrociata sostegno (
ADSS9 presso l'I.I.S. “ “ di VI con contratto sino al 3.6.2024 ( all. ti 14 e 15 CP_3
fasc. Ministero -estratto pag. 37 ) ….solo con il secondo turno veniva acclarato che
non aveva preso servizio in data 1 settembre 2023 presso il liceo Persona_2
AL di GH . Tale poso diveniva pertanto disponibile per gli altri candidati non individuati con la prima tornata … ( all. 16-19 ) “ .
Osserva in conclusione il Collegio che , alla luce dei principi desumibili dal combinato disposto dei commi 3 e 10 dell'art. 12 citato , l'assegnazione dell'incarico a in data 31 agosto 2023 ha precluso il rifacimento delle operazioni e , in Pt_1 conseguenza , che potesse essere considerato per un posto la cui Pt_1
disponibilità si è manifestata successivamente a quella assegnazione . Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo .
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.705/2024 del Tribunale di VI;
condanna al pagamento delle spese del grado che , in favore di Parte_1 parte appellata , liquida in euro 2000,00, oltre spese generali ed oneri di legge .
Milano 2 ottobre 2025
Il Presidente
NN IC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. NN IC Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 2 Ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.705/2024 del Tribunale di
VI ( giudice dr.ssa Oneto ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. ARNO' RICCARDO Parte_1 C.F._1
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VI via C.F._2
Damiano Chiesa n.14
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell' AVVOCATURA STATO . ADS97021490152 presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano via Freguglia n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 30.5.2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria depositata in data 22 settembre 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 705/2024 il Tribunale di VI ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 compensando tra le parti le spese di giudizio.
Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 07/11/2023, , Parte_1 docente inserito nelle graduatorie provinciali anno 2022/2023 per le supplenze
(graduatorie provinciali per le supplenze GPS) di II fascia per la provincia di VI, adiva il Tribunale chiedendo di accertare l'illegittimità della condotta del CP_1 consistita nell'aver attribuito incarichi annuali in favore di docenti inseriti nelle medesime graduatorie del ricorrente, ma con punteggi inferiori a quelli di . Pt_1
Altresì, il ricorrente lamentava l'illegittimità del conferimento dell'incarico fino al termine delle attività didattiche in luogo dell'incarico annuale spettante di diritto.
Inoltre, il ricorrente chiedeva di accertare, in particolare, il suo diritto all'assegnazione della supplenza annuale per la classe di concorso A011, con un contratto a tempo determinato di 18 ore fino al 31 agosto 2024 e, per l'effetto, chiedeva di condannare il al pagamento della somma di € 6855,65 lordi, CP_1 oltre 500 euro netti (salvo errori e/o omissioni) a titolo di risarcimento danni.
A sostegno delle proprie ragioni, il lavoratore evidenziava quanto segue. In data 11.8.2022 e 19.7.2023 aveva inoltrato domanda all' Parte_2
della provincia di VI esprimendo le proprie preferenze in merito alle
[...] sedi ove prestare supplenza, per le classi di concorso A011 .
A seguito della pubblicazione ad opera dell' Controparte_2 del Bollettino nomine supplenze a tempo determinato docenti A.S 2023/24 si era avveduto di essere stato pretermesso a vantaggio di docenti con punteggio inferiore al suo .
Infatti, egli era stato nominato docente a tempo determinato, classe di concorso
A011 con contratto sino al termine delle attività (30.6.2024), in luogo dell'incarico annuale al 31.8.2024 , presso il con classe di concorso adss . CP_3
aveva appreso da atti ufficiali che, a seguito di rinuncia di altri nominati, Pt_1
c.d. ex art. 59, risultava disponibile presso il Liceo Scientifico AL di GH una cattedra al 31.8.2024 classe di concorso A011. Tale cattedra non era stata riportata nell'elenco delle disponibilità e, data la posizione (63) e il punteggio (66) in graduatoria di II Fascia GPS, avrebbe dovuto essere assegnata proprio a . Pt_1
L in relazione alle procedure di nomina da graduatoria GPS II Fascia di CP_4 aspiranti candidati per posto in cattedra al n 31/08 su classe A011 per Liceo AL di
GH provvedeva invece a nominare in riferimento a tale posizione la candidata
, collocata all'80esimo posto della suddetta graduatoria con Persona_1
57,50 punti.
La nomina della suddetta candidata era pertanto avvenuta , secondo Per_1
l'assunto del ricorrente – attuale appellante , in violazione del diritto del ricorrente ad ottenere posto conforme alla propria posizione in graduatoria.
chiedeva pertanto il risarcimento del danno, professionale e non, patito a Pt_1 seguito della illegittima condotta datoriale.
Il Tribunale ha rilevato che dalla documentazione depositata dal CP_1 emergeva come in data 26/08/2023 fosse stato pubblicato sul sito dell' CP_4
l'elenco aggiornato dei posti disponibili in organico di diritto e di fatto nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di VI, con la precisazione che “Le disponibilità delle classi di concorso A011, A012, A022, A026, A028, A048 e A060” sarebbero state “pubblicate solo al termine delle operazioni di nomina in ruolo da parte dell' ”, iniziate a fine luglio 2023. CP_5 Con decreto prot. 20134 del 25/07/2023, il Direttore Generale dell' Parte_3 aveva infatti già individuato come destinataria di contratto a tempo
[...] indeterminato sulla cdc A011, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, presso l'Istituto
“AL” di GH, la IG.ra , vincitrice del concorso per titoli ed Persona_2 esami di cui al D.D.G. n. 499/2020. (All.ti 5 e 6 parte convenuta).
In data 31/08/2023 veniva poi pubblicato il prospetto aggiornato dei posti disponibili, relativi a tutte le tipologie di insegnamento/classe di concorso a seguito delle variazioni intervenute e al netto dei posti, accantonati su richiesta dell'
[...]
sulle classi di concorso A011, A012, A022, A028, in vista degli scorrimenti CP_5
finalizzati alle nomine in ruolo ex art. 59, comma 9 bis, D.L. n° 73/2021 (graduatorie di merito del concorso straordinario).
Veniva allegato altresì il prospetto dei posti accantonati per gli scorrimenti ex art. 59, comma 9 bis, che non erano pertanto disponibili per le operazioni di supplenza.
(All. 11 – 13).
Risultava, perciò, che il posto reclamato dal ricorrente non era indisponibile perché accantonato per la nomina in ruolo ex art. 59, comma 9 bis, D.L. n° 73/2021, ma in quanto assegnato ex lege già in data 25/07/2023 alla IG.ra , che Persona_2 avrebbe dovuto prendere servizio in data 1/09/2023.
Il posto reclamato dal ricorrente non era pertanto disponibile in data 31/08/2023 quando veniva pubblicato il primo esito del turno di nomine a T.D. sui posti disponibili e, incrociando le disponibilità con le preferenze di sede, il IG. Pt_1
veniva individuato quale destinatario di supplenza da graduatoria incrociata sostegno (ADSS) presso l'I.I.S. “Cossa” di VI con contratto sino al 30/06/2024
(All.ti 14 e 15 parte convenuta – estratto pag. 37).
Ai sensi dell'art. 12 dell'O.M. 112/2022 “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. (…) Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Solo con il secondo turno di nomine veniva acclarato che non aveva Persona_2 preso servizio in data 1° settembre 2023 presso il Liceo AL di GH. Tale posto diveniva pertanto disponibile per gli altri candidati non individuati con la prima tornata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 5 dell'O.M.
112/2022. (All. 16 – 19).
Infine, il Tribunale ha rilevato che al secondo turno di nomine l'algoritmo avrebbe correttamente proceduto a scorrere dalla posizione cui era arrivato all'esito delle prime nomine, ovverosia da una posizione inferiore a quella del , ma Pt_1
coerente con le preferenze dallo stesso e dagli altri aspiranti indicate.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Pt_1 della domanda proposta.
Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo
.
°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono.
Si espongono di seguito i motivi di gravame proposti .
1) PRIMO MOTIVO – ERRONEA VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEL POSTO
E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO
Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha affermato che il posto reclamato era non già indisponibile perché accantonato per la nomina in ruolo ex art. 59, comma 9 bis, D.L. n° 73/2021, ma in quanto assegnato ex lege già in data 25/07/2023 alla IG.ra . Persona_2
Contrariamente a quanto statuito, sarebbe emerso che il posto reclamato presso il
Liceo AL di GH non risultava effettivamente coperto, poiché la stessa sig.ra non prese servizio in data 1° settembre 2023, determinando la vacanza Per_2 effettiva della cattedra. La circostanza, pubblicata ufficialmente dall'
[...]
in data 8 settembre 2023 (prot. 3423), avrebbe dovuto determinare la Parte_2 messa a disposizione del posto nella successiva tornata di nomine.
Pertanto, già prima del 31.8.2023 il posto poteva essere oggetto di assegnazione in base alle graduatorie GPS. Sul punto l'appellante osserva che il diritto del lavoratore, derivante dalla posizione n. 63 in graduatoria con punti 66, era prevalente rispetto a quello della candidata
, collocata in 80.ma posizione con punti 57,50. Sul punto Persona_1
l'appellante denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Perciò, nel caso di specie, non solo vi sarebbe stata rinuncia implicita dell'assegnataria ma tale disponibilità sarebbe stata successivamente Per_2 utilizzata per attribuire l'incarico a docente con punteggio inferiore, violando il criterio meritocratico. Inoltre, aveva espresso preferenza per la sede di Pt_1
GH.
Lo stesso art. 12, co. 10, O.M. stabilisce che: “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
L'Amministrazione avrebbe quindi agito illegittimamente e in violazione dell'art. 97
Cost., gestendo in modo scorretto la procedura automatizzata e non intervenendo nemmeno ex post per correggere l'errore dell'algoritmo, nonostante le segnalazioni effettuate dallo stesso (doc. 13 fasc. I grado). Pt_1
L'appellante chiede dunque il risarcimento del danno cagionato dal mancato rispetto del diritto di priorità nell'assegnazione, parametrato alla retribuzione che il docente avrebbe percepito se correttamente assunto.
2) SECONDO MOTIVO – VIOLAZIONE DELLA TEMPESTIVITÀ NELLE
CONVOCAZIONI E MANCATO RISPETTO DELLA PROGRESSIONE DELLA
GRADUATORIA
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nel punto in cui ha rilevato che solo con il secondo turno di nomine veniva acclarato che non Persona_2 aveva preso servizio.
Invero, la comunicazione della mancata presa di servizio e la successiva restituzione del posto da parte dell'Amministrazione, intervennero tempestivamente già in data
8 settembre 2023 (prot. 3423), ossia a distanza di pochi giorni dalle nomine del 31 agosto e prima della successiva assegnazione del 13.9.2023, rendendo irragionevole l'esclusione del ricorrente, che risultava già destinatario di nomina meno favorevole. La condotta dell'Amministrazione sarebbe da considerarsi intempestiva e lesiva, in quanto non ha rispettato la progressione logica e meritocratica delle GPS.
L'appellante denuncia quindi la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dell'O.M.
112/2022 e delle norme sull'equa selezione nei pubblici concorsi.
Peraltro, l'appellante aveva già ricevuto un incarico meno favorevole fino al
30.6.2024 e, pertanto, nell'ambito della medesima procedura di assegnazione non era stato nemmeno considerato per un incarico migliore presso una sede da lui preferita e con durata maggiore (sino al 31.8.2024), in violazione del diritto alla mobilità verticale interna alle supplenze previsto dalla disciplina vigente e ai sensi del principio meritocratico.
3) TERZO MOTIVO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO E
DEL DOVERE DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione da parte della P.A. del principio di legittimo affidamento, nonché del dovere di correttezza e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. ravvisandola soprattutto nell'omissione di ogni forma di verifica successiva dell'effettiva disponibilità delle cattedre restituite e nella riassegnazione arbitraria del posto vacante ad altro docente con punteggio inferiore.
4) QUARTO MOTIVO: VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI –
OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI E DOCUMENTALI
Con il quarto motivo l'appellante si duole dell'errata valutazione delle richieste risarcitorie avanzate in primo grado per il danno da perdita di chance, danno professionale e danno da mancata assegnazione di incarico più favorevole, dal momento che il Tribunale avrebbe ignorato la produzione documentale, la posizione in graduatoria e la sproporzione con la nomina attribuita alla candidata , pur Per_1 meno titolata. Denuncia, pertanto, omessa valutazione delle ragioni in fatto ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
Il danno, quantificato come indicato nelle conclusioni, si articolerebbe in: danno da perdita di chance, derivante dall'impossibilità di accedere a un incarico annuale sino al 31 agosto 2024, cui aveva diritto in virtù del punteggio superiore rispetto ad altri docenti nominati;
danno patrimoniale da mancata percezione di retribuzione;
danno professionale e non patrimoniale, in ragione della compressione ingiustificata del diritto al lavoro e alla valorizzazione della propria posizione nella graduatoria GPS. Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione, non colgono nel segno.
Nella fattispecie è in discussione l'applicazione dell''Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 disciplina le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali
e di istituto di cui all'art. 4, co.
6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
L'art. 12, intitolato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, così stabilisce:
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a)
e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per
l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.
L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita
o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria.
3. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento
d'orario. 14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
In relazione a tale disciplina ed in particolare in ordine ai commi 3 e 10 del richiamato art. 12 , questa Corte ( sent. 320 / 2024 : Pres. , rel. est. Per_3
) ) in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento CP_6 ha ritenuto :
“ il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 così stabilisce “3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.”.
Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 dell'O.M. n.
112/2022 che espressamente stabilisce: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento”.
Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente …..
Del resto la ratio della disposizione che vieta di procedere a nuovo scorrimento delle medesime graduatorie per il sopravvenire di nuove disponibilità di cattedre, consiste nell'evitare qualsiasi pregiudizio al regolare avvio dell'anno scolastico che inevitabilmente sarebbe compromesso se si consentisse un continuo riavvio delle operazioni di assegnazione delle supplenze. … “ .
Il Collegio condivide tali argomentazioni e tali principi , totalmente applicabili anche nella fattispecie Il appellato , nella memoria di costituzione in appello , alla luce della CP_1 documentazione prodotta , ha ribadito correttamente quanto già affermato in primo grado : “ Nel mese di luglio 2023 la signora ( vincitrice del Persona_2
concorso di cui al d.d.g. n. 499/2020 ) era già stata individuata come destinataria sulla classe di concorso A011 per l'Istituto AL di GH .
In data 26 agosto 2023 , veniva pubblicato l'elenco aggiornato dei posti disponibili in organico con la precisazione che : Le disponibilità delle classi di concorso
A011,A012, A022 … sarebbero state pubblicate “ solo al termine delle operazioni di nomina in ruolo “ .
Il 31 Agosto 2023 , sulla base di quanto decretato in data 28 Agosto 2023 , veniva pubblicato il prospetto aggiornato dei posti disponibili, al netto dei posti accantonati in vista degli scorrimenti per le nomine a ruolo . In tale data veniva Pt_1
individuato quale destinatario di cattedra di supplenza ADSS presso l'Istituto Cossa di
VI , con contratto fino al 30 giugno 2024. Il giorno successivo , 1 settembre 2023 la signora rifiutava ( tramite comportamento concludente – mancata Per_2
presentazione ) la cattedra a lei spettante e , per tale ragione , in data 8 settembre
2023 la cattedra di cui si discute veniva nuovamente resa disponibile . Sulla stessa quindi veniva individuata come vincitrice la signora , avente un Persona_1 punteggio in graduatoria inferiore a quella del sig,. “ . Pt_1
Risulta quindi già correttamente rilevato dal Tribunale, che “ in data 31.8.2023 quando veniva pubblicato il primo esito del turno di nomine a t.d. sui posti disponibili
, e incrociando le disponibilità con le preferenze di sede , il sig. veniva Pt_1 individuato quale destinatario di supplenza da graduatoria incrociata sostegno (
ADSS9 presso l'I.I.S. “ “ di VI con contratto sino al 3.6.2024 ( all. ti 14 e 15 CP_3
fasc. Ministero -estratto pag. 37 ) ….solo con il secondo turno veniva acclarato che
non aveva preso servizio in data 1 settembre 2023 presso il liceo Persona_2
AL di GH . Tale poso diveniva pertanto disponibile per gli altri candidati non individuati con la prima tornata … ( all. 16-19 ) “ .
Osserva in conclusione il Collegio che , alla luce dei principi desumibili dal combinato disposto dei commi 3 e 10 dell'art. 12 citato , l'assegnazione dell'incarico a in data 31 agosto 2023 ha precluso il rifacimento delle operazioni e , in Pt_1 conseguenza , che potesse essere considerato per un posto la cui Pt_1
disponibilità si è manifestata successivamente a quella assegnazione . Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo .
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.705/2024 del Tribunale di VI;
condanna al pagamento delle spese del grado che , in favore di Parte_1 parte appellata , liquida in euro 2000,00, oltre spese generali ed oneri di legge .
Milano 2 ottobre 2025
Il Presidente
NN IC