Sentenza breve 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 18/01/2022, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00073/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01712/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2021, proposto da
MA MI, rappresentato e difeso dagli avvocati David Manni e Lina Ratano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Annamaria Nicoletta Murciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, in persona del Legale Rappresentante pro tempore , Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in persona del Legale Rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA:
- del provvedimento prot. n. 0041231/2021 in data 11/10/2021, con il quale la Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale ha respinto l’istanza del Ricorrente volta al rilascio dell’“autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee” finalizzata alla successiva utilizzazione delle stesse ad uso “impianto autolavaggio”, ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e dell'art. 2 della L.R. 5/5/1999 n. 18;
- del parere sfavorevole prot. n. 20971 del 19/07/2021 espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sull’istanza del Ricorrente (Codice di Derivazione Sotterranea: APPR - 26062-2020), acquisito al protocollo della Provincia di Lecce con n. 0030694/2021 in data 20/07/2021;
- dell’ulteriore parere sfavorevole prot. n. 27377/2021 del 05/10/2021, espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sull’istanza del Ricorrente;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce e di Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un fondo ubicato nel Comune di Ugento (LE), località Bianco, sul quale insiste un impianto di autolavaggio in self-service , realizzato in forza del provvedimento unico autorizzativo n. 27/2019 rilasciato dal Comune di Ugento.
Con istanza del 30/12/2020, il ricorrente ha richiesto alla Provincia di Lecce, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 11/12/1973 n. 1775 e dell’art. 2 della L. R. 05/05/1999 n. 18, il rilascio di “ autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ”, mediante escavazione di un pozzo artesiano nell’area di ricerca distinta in NCEU al fgl. 50 p.lla 1370, corredando la domanda del piano di massima dell’estrazione e dell’utilizzazione che si proponeva di eseguire.
In particolare, il ricorrente specificava che le acque eventualmente rinvenute, in caso di ricerca fruttuosa, sarebbero state successivamente utilizzate – previa domanda di concessione – per i c.d. “ usi diversi ”, e segnatamente per “ alimentazione impianto autolavaggio ”.
Con riferimento al Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Puglia, adottato con D.G.R. n. 230 del 20/10/2009, l’area interessata dalla perforazione ricade in “ zona di contaminazione salina ”.
Con nota prot. n. 0031455/2021 del 26/07/2021, inviata ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, la Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale ha comunicato al ricorrente che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota prot. n. 20791 del 19/07/2021, aveva espresso parere sfavorevole all’accoglimento dell’istanza.
In particolare, l’A.d.B. aveva rappresentato che, in zona classificata dal P.T.A. come di “ contaminazione salina ”, era sospeso il rilascio di nuove concessioni per fini irrigui e industriali, e poiché l’uso per “ impianto autolavaggio ” era “assimilabile” all’uso “ industriale ”, in caso di rinvenimento di acque sotterranee, comunque non sarebbe stato possibile rilasciare, in favore del ricorrente, alcun provvedimento concessorio.
Con nota del 03/08/2021, il ricorrente inviava alla Provincia di Lecce le proprie controdeduzioni alla comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 innanzi citata.
Con nota prot. n. 0033025/2021 del 05/08/2021, la Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, di nuovo ai sensi dell’art. 10 bis cit., confermava l’intendimento di concludere il procedimento con esito negativo, concedendo al ricorrente un termine di ulteriori 60 giorni per acquisire, a propria cura, un secondo parere dell’Autorità di Bacino.
Con nota prot. n. 27377 del 05/10/2021, l’A.d.B. esprimeva nuovamente parere negativo al rilascio dell’autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee finalizzata alla successiva estrazione e utilizzazione, per le stesse ragioni di cui al parere in precedenza espresso.
Con nota prot. n. 0041231/2021 dell’11/10/2021, la Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale adottava il provvedimento finale con il quale ha disposto la chiusura con esito negativo del procedimento avviato con l’istanza del ricorrente.
Il ricorrente insorge avverso gli atti sopra indicati, deducendo che gli stessi sono illegittimi e meritano annullamento, previo provvedimento cautelare, per i seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 95 co. 1-3 del R.D. 11/12/1973 n. 1775 e dell’art. 3 della L.R. 05/05/1999 n. 18. Violazione del principio di non aggravamento del procedimento. Violazione dei termini di conclusione del procedimento. Violazione dei principi in materia di pareri non vincolanti. Difetto di
istruttoria e di motivazione;
II. Violazione delle disposizioni del P.T.A. (approvato con D.G.R. Puglia n. 230/2009) relative all’“ Acquifero Carsico del Salento ”. Violazione dell’art. 53 delle N.T.A. annesse al P.T.A. adottate con D.G.R. n. 1333 del 16/07/2019. Eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione, illogicità ed irrazionalità dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria e di motivazione;
III. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento.
La Provincia di Lecce, nel costituirsi in giudizio, pur menzionando impropriamente l’incompetenza, ha inteso eccepire il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, rientrando la materia oggetto del ricorso nella competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 144 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.
In ogni caso, di tale profilo in rito il Collegio ha dato comunicazione alle parti con dichiarazione riportata a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, dovendo essere dichiarato il difetto di giurisdizione.
Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, all’art. 140 stabilisce che “ appartengono ... alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche ... c) le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica ”. Il successivo art. 143 prevede che “ appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche ”. Pertanto, il Tribunale Superiore per le acque pubbliche, quale organo di giurisdizione amministrativa di unico grado, tra l’altro, ha una competenza generale di legittimità che investe i ricorsi contro i provvedimenti definitivi (cfr. peraltro Corte cost., 31/01/1991, n. 42), lesivi di interessi legittimi, che incidano sul regime delle acque pubbliche o che abbiano riferimento a un’opera necessaria per l’utilizzazione delle acque.
Infine, l’art. 144 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, cit. - per il quale: “ La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione ” - spiega effetti immediati e diretti sul regime delle acque pubbliche (tali sono le acque sotterranee per espressa indicazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, per il quale: “ Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne ”).
Alla luce del quadro normativo sopra tratteggiato, la cognizione della presente controversia esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo per rientrare in quella del Tribunale Superiore della acque pubbliche presso il quale il processo può essere riproposto, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO