Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 19.11.2024 ed iscritta al n. 1496 del
Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Missaglia, via Volta n. 1/B
- (C.F.: , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Missaglia, via IV Novembre n. 5
entrambi con gli avvocati Fausto Martinetti e Rossana Boscarini del foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Monza, via Missori n. 14, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 20.12.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 6
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi SI. e Parte_1 [...]
, in data 9 luglio 2015, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Monticello Brianza, al n. 4, Parte Parte_2
II, Serie A, ordinando al Comune di Monticello Brianza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) i coniugi, tenuto conto della vicinanza delle abitazioni dei genitori entrambe ubicate in Missaglia chiedono l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento paritario presso entrambi i genitori, come concordato in sede di Per_1 Per_2
Mediazione Familiare presso lo Studio Professionale CVZ con la sottoscrizione degli Accordi di Mediazione Familiare
(docc. n. 6 e 7);
3) la SI.ra a fronte dell'onere economico sostenuto dal marito per l'acquisto dell'abitazione sita in Missaglia Parte_2
via IV Novembre, 5, concessa in uso alla SI.ra e ai figli sino a quando non saranno economicamente Parte_2
indipendenti, conferma l'impegno a mantenere la residenza abitativa dei figli sino almeno al compimento del 16° anno di età del figlio;
Per_2
4) le parti in conformità agli accordi intercorsi in sede di separazione convengono che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli secondo le rispettive capacità reddituali;
5) le spese condominiali ordinarie e le utenze dell'abitazione sita in Missaglia, via IV Novembre 5, nella quale la SI.ra risiede con i figli fanno capo a quest'ultima; Parte_2
6) i coniugi convengono che l'assegno unico e/o assegni familiari e/o equivalenti siano erogati integralmente (100%) in favore della SI.ra ; Parte_2
7) i genitori confermano le modalità di visita concordate in sede di Accordi di Mediazione Familiare anche con riferimento al medesimo Piano Genitoriale che salvo alcune marginali modifiche viene confermato anche in sede di divorzio non essendo mutate le eSIenze e abitudini dei figli minori. Di seguito si precisano le modalità di visita:
Prima settimana: lunedì mattina il padre accompagnerà a scuola i figli, all'uscita li attenderà la mamma e li terrà con sé
fino al mercoledì mattina accompagnandoli a scuola il mercoledì pomeriggio il padre andrà a prendere i figli all'uscita da scuola e li terrà con sé fino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, la madre si recherà all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e terrà con sé i figli fino al lunedì mattina, salvo diverso accordo tra i genitori;
Seconda settimana: il lunedì mattina la madre accompagnerà i figli a scuola e sarà il padre ad attenderli all'uscita tenendoli con sé fino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, nel pomeriggio del mercoledì sarà la pagina 2 di 6 mamma a tenerli con sé fino al venerdì mattina;
nel pomeriggio i minori staranno con il padre fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, salvo diverso accordo tra i genitori;
I genitori si impegnano anche, nel caso in cui un genitore dovesse allontanarsi più giorni da casa per motivi di lavoro a prevedere un piano di recupero del tempo non trascorso con i figli entro lo stesso mese.
Le vacanze estive verranno regolate come di seguito: i genitori s'impegnano a trascorre con i figli un periodo di due settimane, anche non consecutive nel periodo da giugno a settembre. Tale periodo deve essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno in corso.
Le vacanze natalizie e le vacanze di Pasqua, i “Ponti” e le festività laiche saranno così regolate: a partire dall'anno 2024 i giorni 23 e 24 dicembre i figli minori rimarranno presso l'abitazione della madre (pernottamento compreso) che li accompagnerà dal padre nella mattinata del 25 dicembre entro e non oltre le ore 10.00 del mattino.
Dal giorno 25 al giorno 30 dicembre, pernottamento compreso, i figli resteranno con il padre che li accompagnerà dalla madre entro e non oltre le ore 10.00 a.m. del giorno 31 dicembre, dove staranno fino al giorno 5 gennaio. Da quel momento riprenderà il calendario ordinario. Tale organizzazione sarà alternata di anno in anno scambiandosi i periodi di permanenza dei figli presso i genitori.
Vacanze pasquali: saranno così regolate per il periodo di vacanze scolastiche i figli staranno con il padre a partire dall'anno 2025 alternandosi di anno in anno con la madre. Ponti e festività laiche: saranno suddivisi in modo equo bilanciando il tempo dei minori in maniera paritaria di anno in anno.
Nel caso in cui un genitore avesse un impegno e non riuscisse a occuparsi dei minori, prima di trovare una collocazione alternativa per e si impegna ad informare l'altro coniuge chiedendo dapprima allo stesso di intervenire a Per_1 Per_2
supporto. I genitori si lasciano la libertà di poter visitare i figli anche fuori dagli orari previsti, previo preventivo accordo telefonico.
Tutto ciò premesso, tranne accordi differenti, le parti concordano di variare l'organizzazione di comune accordo in qualsiasi momento e di collaborare tra loro per l'organizzazione delle attività dei figli;
8) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori: in modo disgiunto rispetto alle questioni ordinarie,
mentre le decisioni di straordinaria importanza per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione e alla salute, di e saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
Per_1 Per_2
9) i genitori s'impegnano per il futuro, nell'eventualità che nuovi partner entrino a far parte della loro vita e quella dei minori, a informare l'ex coniuge della decisione che si intende prendere. Andranno discusse le modalità ed i tempi, le pagina 3 di 6 necessità, e nel caso in cui dovessero sorgere incomprensioni tra loro ci si impegna a rivolgersi ad un consulente famigliare;
10) Le spese straordinarie saranno per il 50% a carico del SI. e per il 50% a carico della SI.ra ad Pt_1 Parte_2
eccezione delle spese di iscrizione, retta di frequentazione e pre-scuola di entrambi i figli presso l'istituto Scuola La
Traccia, sita in Missaglia, Via don Carlo Gnocchi. 6, e/o altro istituto scolastico scelto di comune accordo e verranno sostenute in ragione del 70% a carico del SI. e il 30% a carico della SI.ra a partire dall'anno Pt_1 Parte_2
scolastico 2024/2025.
Per il resto, i genitori s'impegnano a sostenere le spese straordinarie secondo il seguente protocollo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b)
cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b)centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia, baby-sitter, c) viaggi e vacanze (escluse quelle trascorse con i genitori).
Le spese straordinarie che prevedono il “preventivo accordo” dovranno essere previamente concordate tra i genitori. Ove
non vi sia l'accordo sulle spese straordinarie e un genitore insista nel sostenerle, potrà provvedervi direttamente, anche senza l'assenso dell'altro genitore, purché le spese siano a suo carico;
11) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento;
pagina 4 di 6 12) entrambi i genitori esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia personali che dei figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 19.11.2024 ricorso Parte_1 Parte_2
di divorzio congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 9.7.2015 in Monticello Brianza, con scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nati i figli (in data 1.1.2017) e (in data 9.11.2018), Per_1 Per_2
entrambi ancora minorenni;
- si sono consensualmente separati con sentenza n. 491/2023 del 14/25.9.2023 del Tribunale di
Lecco;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – omologata con sentenza n. 491/2023 del 14/25.9.2023 del Tribunale di Lecco (doc. 5) – i pagina 5 di 6 coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento paritario presso entrambi i genitori, il Collegio li ritiene Per_1 Per_2
idonei a soddisfare le eSIenze dei minori alla frequentazione di entrambi i genitori, sì da permettere loro una corretta crescita psico-affettiva.
Merita accoglimento pure l'accordo circa il mantenimento diretto dei figli, alla luce delle tempistiche di collocazione e del contesto reddituale dei due genitori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 9.7.2015 in Monticello
Brianza da (C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto al n. Parte_2 C.F._2
4, parte II, Serie A, dell'anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monticello
Brianza;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Monticello Brianza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di conSIlio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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