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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Quarta
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 1379 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2024, vertente tra (codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania C.F._1
Calì del foro di Brescia in forza di mandato in atti, attrice opponente, contro (codice fiscale Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe P.IVA_1
Togni del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta opposta.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attrice nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi la convenuta, dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 7 maggio 2025.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato che la convenuta opposta ha ottenuto da questo tribunale decreto di ingiunzione all'attrice del pagamento della somma di 11.882,37 euro.
Con gli accessori del credito e le spese del monitorio.
Ha ottenuto il decreto affermando l'avvenuta stipulazione inter partes di un contratto d'opera tramite il quale si sarebbe obbligata a compiere verso corrispettivo talune lavorazione elettriche.
Chiede l'attrice opponente revocarsi il decreto ingiuntivo de quo per insussistenza del credito accampato da controparte.
Insiste per la vittoria in punto spese.
1 La convenuta conclude invece per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, chiede condannarsi controparte al pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo (o della diversa somma accertata nel corso del procedimento).
Con gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Ciò posto, osserva il Giudicante quanto segue.
Come già specificato, nella fase monitoria l'opposta ha affermato l'avvenuta stipulazione inter partes di un contratto d'opera in relazione ai quale l'opponente non avrebbe corrisposto il dovuto.
Lamenta in primo luogo il mancato pagamento di talune prestazioni analiticamente indicate nella fattura contraddistinta dal numero
32 dell'anno 2023 (una delle due fatture in base alle quali è stato emesso il decreto).
Nella fattura (datata 28 novembre 2023) l'opposta fa riferimento testualmente a “lavori eseguiti per vs ordine e conto presso immobile sito in Romando di Lombardia Via Filippo Corridoni, 1/D nel periodo 08/2020.”.
Trattasi di una fattura di importo pari a 1.622,60 euro.
Il servizio svolto viene descritto in fattura testualmente così:
“lavori di scollegamento impianto telefonico esistente, installazione nuovo centralino telefonico completo di n. 04 telefono base, cavi di collegamento, materiale di consumo, minuteria e programmazione”.
L'opposta poi aziona in questa sede un'altra fattura, contraddistinta dal numero 33 dell'anno 2023.
Nella fattura (datata 29 novembre 2023) l'opposta fa riferimento, sempre (come nell'altra fattura) a lavori eseguiti per ordine e conto dell'opponente presso il sunnominato immobile di Via Corridoni.
L'importo richiesto è pari a 10.259,77 euro.
Il servizio svolto viene descritto in fattura testualmente così:
“Esecuzione lavori di:
2 Installazione termostati ambiente - Intervento modifica impianto box - Spostamento pannello caldaia - lnfilaggio cavi split condizionatori - installazione torretta a pavimento -
Collegamento telefoni - Installazione faretti corridoio e bancone - intervento per smontaggio lampade e banchi ( parte elettrica ufficio Via A. da Martinengo,10 nel Comune di
Martinengo - installazione armadio Rack per server computer -
Installazione aspiratore Vortice - Installazione plafoniera con sensore - Installazione aspiratore centrifugo EBB - installazione lampada per parete con dipinto - intervento per sistemazione lampada archivio.
Consulenza ed analisi voci capitolato impresa edile con indicazioni voci impianto elettrico della quale chiedere informazioni.
Consulenza ed analisi opere extra capitolato richieste dall'impresa costruttrice.
Redazione documentazione POS sicurezza cantiere per accedere e supervisionare lavori eseguiti dall'impresa elettrica esecutrice degli impianti sulle parti condominiali.
Contatti telefonici ed incontro in cantiere per condizionatori: discussione per il tipo di macchina esterna che la ditta dei condizionatori voleva posare.
Intervento per spostamento videocitofono da parete ingresso a banco reception con base d'appoggio.
Controllo linea montante da contatore, verificato e segnalato problema sull'isolamento del cavo. Dopo nostra segnalazione abbiamo fatto sostituire il cavo da impresa appaltatrice previo colloquio e verifica di controllo con Geometra impresa costruttrice.
Collegamento con bobina di sgancio (come da normativa per vigili del fuoco) non effettuata da ditta appaltatrice elettrica
Considerazione dibattuta oltre che con il Geometra della ditta costruttrice, con i titolari della stessa ed il nostro progettista elettrico.
3 Contatti telefonici ed incontro in studio con tecnici computer della ditta Ghisleni. Intervento dovuto a cambio operatore telefonico dello studio effettuato dalla Dott.ssa Parte_1 con conseguente modifica della password dei tecnici dei computer, ricodifica e riprogrammazione di App impianto antifurto e TVCC.
Controllo serale per la durata del cantiere, privo di contatori elettrici delle singole unità abitative, per il funzionamento dell'impianto antifurto dello studio per evitare le partenze notturne dovute alla mancanza di energia elettrica ed abbassamento della soglia minima della batteria.
Assistenza sul collegamento pompa di calore con collegamento collettori di zona per eventuale coordinamento con parte raffrescante.
Assistenza opere lavori di realizzazione impianti sopra descritti con incontri DL lavori, verifiche, monitoraggio e controllo in corso d'opera in cantiere.
Periodo 12/2017 - dal 02 al 06/2018 - 01/2019 – 09 2023”.
Devesi a questo punto evidenziare la pacifica circostanza che l'attrice opponente, Dottore Commercialista, ha tenuto la contabilità della convenuta opposta per ben 24 anni, durante i quali, dalla disamina della corrispondenza in atti (si esamini a titolo esemplificativo il documento 3 di produzione dell'opposta medesima), i rapporti tra le parti sono stati più che cordiali.
I rapporti medesimi si sono deteriorati, come spesso succede, allorché l'opposta decise di avvalersi di un nuovo professionista.
Le parti, come ben spesso accade per esperienza diretta non solo di questo Tribunale, non si accordarono in ordine alla chiusura dei rapporti tra loro pendenti e alla regolamentazione delle rispettive ragioni di debito e credito;
nacquero dunque pretese incrociate, con emissione progressiva di fatture, che
4 scatenarono contenziosi anche estranei al presente e che sono altresì foriere di ulteriori procedimenti giurisdizionali.
Nemmeno il tentativo di composizione bonaria operato da questo
Giudice ha sortito effetto positivo.
Ciò doverosamente premesso, devesi evidenziare che l'opposizione dell'attrice si fonda in primis sull'asserita sua carenza di legittimazione passiva riferibile al contenzioso de quo.
Assume l'attrice che i contratti d'opera de quibus furono in realtà stipulati con Immobiliare Leyda srl, terza estranea al presente procedimento e società nella quale l'attrice non esercita alcuna funzione, essendone legale rappresentante sua figlia, . Persona_1
Come già accennato, l'attrice assume che l'immobiliare, che acquistò l'immobile dove furono eseguiti i lavori, li commissionò e li pagò integralmente, in ciò sostanziandosi l'eccezione attorea di difetto di legittimazione.
Afferma l'attrice di essere mera conduttrice dell'immobile, da lei utilizzato quale studio professionale.
Assume, ancora, di non aver utilizzato in alcun modo l'immobile fino al mese di gennaio del 2019.
Tale eccezione, peraltro, non pare al giudicante condivisibile.
Come emerge in maniera palmare dalla disamina dell'incipit della settima pagina della comparsa conclusionale attorea (ma la circostanza risulta anche dagli atti antecedenti), l'attrice imposta la sua linea di difesa affermando, tra l'altro, che i lavori de quibus risultavano preventivati e che i pagamenti eseguiti furono ben superiori alla preventivazione.
Nell'ambito di tale linea di difesa, costituente chiara sua allegazione, l'attrice si riferisce a un preventivo (da lei non prodotto ma depositato dall'opposta alla numerazione 9) che non solo non disconosce ma alla luce del quale formula una precisa base di calcolo di partenza, affermando l'avvenuto integrale pagamento (da parte, peraltro, dell'immobiliare) di quanto
5 previsto nel preventivo medesimo e, anzi, di una somma ben superiore.
Devesi evidenziare a questo punto che il preventivo venne inviato all'attrice, e non all'immobiliare, e che non esiste agli atti nessuna evidenza di uno scambio epistolare o di natura equipollente tra l'opposta e l'immobiliare.
Del resto, il fatto che (ancora) l'attrice non usufruisse dell'immobile non appare particolarmente rilevante: ciò che conta è individuare il soggetto che effettivamente stipulò il contratto.
L'attrice risulta inequivocabilmente, dal colto documentale in atti, la protagonista della negoziazione in ogni sua fase e anche i testimoni escussi hanno chiaramente confermato tale circostanza.
Dal documento 6 di produzione dell'opposta emerge chiaramente che l'incarico de quo fu conferito alla convenuta dall'attrice, quando la medesima evidenzia che l'opposta letteralmente le
”procurerà” il citofono e i telefoni.
In tale mail l'attrice si esprime in prima persona: il materiale elettrico, secondo quanto risulta da tale documento, non dovrà essere procurato all'immobiliare ma a lei personalmente, dunque destinataria del servizio.
Nel documento 5 di produzione dell'opposta è contenuta la seguente dichiarazione dell'attrice: “Invece la fattura di
1.622,60 dell'impianto telefonico, se per lei non è un problema gliela pagherò entro metà settembre 2020 …”.
Considerato l'importo e la tipologia delle prestazioni indicate nella mail è indiscutibile che le stesse si identificano con quelle azionate in via monitoria con la fattura numero 32.
Dunque l'eccezione di carenza di legittimazione, per essere legittimata l'immobiliare, non pare accoglibile.
Dal tenore del documento 5, poi, emerge chiaramente che la fattura numero 32 è stata correttamente azionata.
6 Con riferimento alla fattura numero 33 devesi invece evidenziare quanto segue.
L'opposta, come già in precedenza accennato, ha dimostrato pienamente la sussistenza dell'an debeatur a sostegno della sua pretesa, ossia l'avvenuta stipulazione del negozio giuridico de quo con l'attrice.
In ordine al quantum preteso non può procedersi ad analoga conclusione.
Dal documento 14 bis di produzione dell'attrice emerge che la medesima, tramite l'immobiliare (che, per quanto sopra esposto, deve in questa sede considerarsi meramente incaricata alla solutio), a fronte dell'emissione di quattro fatture relazionabili ai lavori de quibus (la prima in data 29 settembre
2017 per 4.400,00 euro;
la seconda in data 31 dicembre 2017 per
3.261,50 euro;
la terza in data 31 marzo 2018 per 4.499,00 euro;
la quarta in data 31 maggio 2018 per 2.805,00 euro) onorò i pagamenti rispettivamente in data 5 ottobre 2017, 6 dicembre
2017, 17 aprile 2018 e 31 maggio 2018.
Ciò posto, la convenuta pretende ulteriori 10.259,77 euro portati dalla seconda fattura azionata, la numero 34.
Dunque, secondo la prospettazione attorea il corrispettivo per i lavori de quibus sarebbe stato pattuito in 25.225,27 euro, alnetto della fattura numero 32.
Ora, in forza del disposto dell'articolo 2697 del codice civile,
è chiaramente onere dell'opposta, attrice in senso sostanziale, dimostrare tale assunto.
Lo stesso, peraltro, è rimasto non provato.
Dalla documentazione agli atti non emerge in alcun modo l'avvenuto raggiungimento di un consimile accordo tra le parti.
Il medesimo sembra anche inverosimile alla luce del preventivo, spiccato per una somma ben minore.
Anche i testimoni nulla hanno riferito in punto.
Le risultanze tutte (documentali, testimoniali e di natura presuntiva) non depongono a favore dell'opposta.
7 Dunque dovrà essere revocato il decreto ingiuntivo de quo.
La condanna dell'attrice dovrà essere contenuta nella minor somma portata dalla fattura numero 32, pari a 1.622,60 euro.
Su tale somma competeranno i richiesti interessi moratori, appunto dalla messa in mora (il giorno 11 dicembre 2023 – si esamini il documento 12 di parte attrice opponente) e sino al saldo.
Non resta che delibare in ordine alle spese del presente procedimento, che, come liquidate in dispositivo, seguiranno la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione attorea e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'attrice opponente al pagamento della somma indicata in motivazione.
Per il titolo e con gli accessori del credito ivi indicati.
Condanna l'attrice opponente alla rifusione, a favore della convenuta opposta, delle spese di lite, che liquida in euro
2.552,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al quindici per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso a Bergamo il 21 giugno 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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