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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. PI LO EN, all'udienza del 07/11/2025, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5199 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] [...] cf: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FRANCUCCI MANUELA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. EBOLI PASQUALE , elettivamente domiciliato presso CORSO
GARIBALDI N.85 80055 PORTICI;
- resistente –
(C.F. ), in persona del suo Presidente Controparte_2 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16/10/2023 , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'Intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento n. 09720239049013554/000, notificata in data 29 settembre 2023 dall' , per l'importo complessivo di € Controparte_3
52.908,10, relativo a presunte omissioni contributive afferenti alla Gestione Commercianti . CP_2
L'intimazione richiamava quattro avvisi di addebito emessi dall e relativi a richieste CP_2 contributive: n. 39720180015764023000; n. 39720180017039335000; n. 39720180030190848000;
n. 39720180035537338000.
La ricorrente deduceva plurimi motivi di opposizione, tra cui:
Inesistenza della notifica dell'intimazione per provenienza da indirizzo PEC non presente in pubblici registri, in violazione dell'art. 26 DPR 602/1973 e dell'art. 16-ter DL 179/2012; Mancata allegazione degli atti prodromici all'intimazione, con conseguente violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente);
Illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi, spese e sanzioni, per difetto di motivazione e mancata indicazione dei criteri di calcolo;
Prescrizione dei crediti contributivi, sia antecedente che successiva alla notifica degli avvisi, ai sensi dell'art. 3 L. 335/1995 (termine quinquennale);
Errato inquadramento contributivo, sostenendo che l'attività svolta (servizi di sicurezza informatica) non rientrerebbe nel settore commercio;
Nullità degli avvisi per mancanza di ruolo munito di valida sottoscrizione, ex art. 49 DPR
602/1973;
Effetti della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2271/2022, che avrebbe annullato parzialmente uno degli avvisi di addebito per intervenuta prescrizione.
La ricorrente chiedeva, in via principale, l'annullamento dell'intimazione e degli avvisi sottesi, la dichiarazione di prescrizione dei crediti e la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
in via subordinata, la rideterminazione delle somme dovute, con vittoria di spese.
Resistevano in giudizio l' e l contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, CP_2 CP_4
e chiedevano il rigetto del ricorso.
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09720239049013554/000 limitatamente alla parte relativa agli avvisi di addebito sopra indicati, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, nonché per decadenza dell' dal poter iscrivere a ruolo i CP_2 contributi previdenziali per decorso del termine di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973, essendo tali vizi di tipo formale.
L'eccezione di prescrizione delle pretese contributive dell' , relative agli avvisi di CP_2 addebito sottostanti alla intimazione, è invece da qualificarsi come inerente ad una opposizione all'esecuzione.
In entrambi i casi l'opposizione appare prima facie tempestiva.
Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento perché effettuata a mezzo pec da un indirizzo di non inserito nei pubblici registri. CP_4
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
La norma, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorché sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-
PEC, nulla dice tuttavia in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ragione giustificatrice di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo
PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di
PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2,
d.P.R. n. 602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'intimazione di pagamento in questione.
La Corte di Cassazione ha recentemente superato il problema ritenendo valida “la notifica proveniente da un indirizzo PEC ( t) dal quale Email_1 era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri
( t), circostanza - questa della diversità degli indirizzi PEC - Email_2 peraltro neppure provata dalla odierna opponente. Una diversa conclusione sarebbe oltretutto contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che la contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo la Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile
l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020;
Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei pubblici registri CP_1
E ( ) ma da uno diverso Email_3
( t), relativamente al quale però è evidente ictu Email_5 oculi la provenienza dall' ” (Cass. 982/2023, Cass. 6015/2023). Controparte_1 Nessun dubbio sussiste in ordine alla possibilità di qualificare la notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 2 del richiamato d.P.R. come trasmissione di un documento informatico a mezzo posta elettronica certificata ad un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, atteso che – come visto
– l'indirizzo PEC del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC. In forza di tale equiparazione, ben possono essere applicati all'ipotesi della notificazione ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 i principi elaborati dalla Corte di cassazione in materia di notificazione eseguita mediante invio diretto ai sensi del primo comma della citata norma. Secondo tale orientamento la notificazione diretta a mezzo posta «si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato, l'identità del consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art.
26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione» (Cass. n. 9240/2019; Cass.n. 17598/2010; Cass.n. 911/2012; Cass.n.
19771/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 16949/2014; Cass.n. 6395/2014).
L'applicazione di tale principio alla fattispecie in esame conduce, quindi, a ritenere validamente perfezionata la notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, eseguita a mezzo PEC pur se non inserita nei pubblici registri e/o senza che sia stata redatta la relata di notifica.
Con altro motivo di opposizione la ricorrente contesta la mancata notifica degli AVA sottostanti all'intimazione.
Sul punto, l ha dimostrato l'avvenuta e regolare notifica di tre degli AVA sottostanti CP_2 all'intimazione oggi impugnata.
Segnatamente, l'AVA n. 39720180015764023000 è stato notificato con raccomandata A/R in data 17.7.2018; l'AVA n. 39720180017039335000 è stato notificato con raccomandata A/R in data
6.8.2018; l'AVA n. 39720180030190848000 è stato notificato con raccomandata A/R in data
10.1.2019; (v. produzione documentale ). CP_2
Quanto all'AVA n. 39720180035537338000, l' assume che lo stesso sarebbe stato CP_2 notificato con raccomandata A/R in data 26.3.2019 per compiuta giacenza.
Ora, l'art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell'art. 26 del D.P.R 502/1973, prevede che “… la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”; cio' porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell'atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo. In sostanza la notifica segue certamente le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata a/r, ma con la limitazione costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a cio' legittimate, secondo il regolamento postale. In difetto devono quindi trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilita' cd. relativa del destinatario, con conseguente necessità di una produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito ( CAD) dell'atto presso l'ufficio postale.
Nella specie, in mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l'atto e in mancanza dell'attivazione degli ulteriori adempimenti per le notifiche agli irreperibili, le suddette notifiche degli avvisi di addebito, esitate solo con la compiuta giacenza ( senza prova della raccomandata informativa o CAD), non possono che essere ritenute invalide. Tale valutazione costituisce applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite con la sentenza n. 10112/2021 secondo cui: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora
l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza-inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Di recente è poi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 9125/2024 che ha espressamente confermato la valenza di detti principi ( elaborati dalle sezioni unite in materia di notifica di atti tributari) anche per gli AVA.
Quanto alle conseguenze della valutazione appena espressa, non appare superfluo richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte che ha chiarito, riguardo agli effetti della mancata notificazione di un avviso di addebito, che 'l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determina affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo nè tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'"omessa notifica" non potrebbe mai determinare la "nullità" dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n.
19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N.
11722/2010).
Va pertanto ribadito che l'omessa notifica ovvero la nullità della notifica dell' avviso di addebito n. 39720180035537338000 sposta il termine dei 40 giorni previsto dalla legge per fare opposizione che, come tale, inizia a decorrere solo dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa. Quindi, nella specie, solo dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento è iniziato a decorrere il termine di 40 giorni che nella specie è stato rispettato dalla che ha proposto. Pt_1
CP_ La questione della prescrizione dei crediti pretesi dall' e fatta valere dalla ricorrente va pertanto affrontata senza alcun limite derivante dalla notifica dell'avviso di addebito n.
39720180035537338000 che stante la sua invalidità non ha determinato alcuna irretrattabilità del credito contributivo.
Quanto invece all'AVA n. 39720180030190848000, notificato in data 10.1.2019 e non tempestivamente impugnato, il relativo credito contributivo è irretrattabile.
L'AVA n. 39720180015764023000 è stato oggetto di sgravio parziale da parte dell' , CP_2 relativamente ai contributi ed accessori 2013.
Di ciò va tenuto conto dichiarando la parziale cessazione della materia del contendere.
Oltretutto, per la parte non sgravata, va tenuto conto del fatto che la proposizione del giudizio di opposizione ha comportato l'interruzione del termine di prescrizione.
Quanto all'AVA n. 39720180017039335000, dagli atti risulta che esso è stato impugnato dinanzi all'intestato Tribunale, che ha rigettato l'opposizione, decisione confermata con sentenza n.
2871/2025.
Rimane, pertanto, da esaminare l'eccezione di prescrizione per quanto concerne i crediti portati dagli AVA nn. 39720180030190848000 e 39720180035537338000.
Si è già osservato che l'AVA 39720180030190848000 è stato notificato in data 10.1.2019, sicché nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta.
Quanto ai crediti portati dall'Ava n. 39720180035537338000, la cui notifica per compiuta giacenza è da ritenersi invalida come già argomentato supra, esso ha ad oggetto contribuzione 2014 che, alla data della notifica dell'opposta intimazione, deve ritenersi irrimediabilmente prescritta.
Il ricorso va allora solo parzialmente accolto per quanto di ragione, dichiarando non dovute le somme richieste nell'intimazione di pagamento n. 09720239049013554/000, limitatamente all'avviso di addebito n. 39720180035537338000. Quanto all'AVA n. 39720180015764023000, richiamato nell'intimazione di pagamento n.
09720239049013554/000, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere avuto riguardo allo sgravio operato dall' (e provato documentalmente) adeguandosi alla sentenza resa CP_2 inter partes dalla Corte d'Appello di Roma sez. Lavoro.
L'opposizione va, per il resto, respinta.
Le spese del giudizio vanno compensate per metà, mentre la restante metà segue la maggior soccombenza della opponente e si liquida come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' e l' in persona del rispettivo Parte_1 CP_2 CP_4 legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 16/10/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara non dovute le somme richieste nell'intimazione di pagamento n. 09720239049013554/000, limitatamente all'avviso di addebito n. 39720180035537338000;
- Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle somme richieste nell'ava n. 39720180015764023000, richiamato nell'intimazione di pagamento n.
09720239049013554/000, limitatamente alle somme oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell' ; CP_2
- Dichiara inammissibile e comunque rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese del giudizio in ragione di metà;
- Condanna al pagamento, in favore dei e della restante Parte_1 CP_2 CP_4 metà delle dette spese che liquida per ciascuno in euro 2.350,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
PI LO EN