Articolo 10 della Legge 13 marzo 1958, n. 296
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 agosto 1958
Art. 10.
Per le spese necessarie al primo funzionamento del Ministero della sanita', fino all'approvazione del relativo bilancio, sara' provveduto con gli stanziamenti gia' stabiliti per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica nel bilancio del Ministero del tesoro.
Per le spese relative ai nuovi servizi sara' provveduto con variazioni di bilancio. A tutte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sara' provveduto con decreti del Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 14 agosto 1958
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