Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott. ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10115/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il10/07/1988, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'ALIA PIETRO, per mandato in atti;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. TRANCHINA ALBA, per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: si vedano note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'8/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi dopo l'introduzione del presente giudizio hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 20.02.2025, per la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1
2. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
3. La GL sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
Al fine di non compromettere il rapporto col padre, quest'ultimo intende raggiungere Palermo almeno una volta al mese per un intero weekend, da
Venerdì a Domenica (o comunque nei giorni di ferie o permesso che il suo datore di lavoro gli concederà). La visita del padre sarà resa compatibile con gli impegni scolastici della minore. La IG (o una persona di sua fiducia), CP_1
accompagnerà presso il porto di Palermo per consegnare la Persona_1
BI nelle mani del padre (ed ivi riprenderla alla fine della visita col padre).
Resta inteso che gli accompagnamenti da Ustica a Palermo da parte della Sig.ra restano subordinati alle condizioni meteo che dovranno consentire sia la CP_1
partenza da Ustica che il rientro da Palermo in giornata. Il costo dei biglietti sia per che per l'accompagnatore, sia di andata che di ritorno, sarà a Per_1
carico del signor Parte_1
I giorni nei quali il signor verrà a Palermo per restare insieme alla Parte_1
GL saranno previamente comunicati, almeno 20 giorni prima, alla IG
, specificando anche l'orario di arrivo al porto di Palermo e l'orario di CP_1
partenza dallo stesso.
Solo nel caso in cui la IG (o chi per essa) per giustificate ragioni - CP_1
da comunicare immediatamente al non dovesse essere disponibile Parte_1
ad accompagnare la minore, le parti potranno concordare altro week end alternativo. L'eventuale impedimento della IG dovrà essere CP_1
comunicato con immediatezza a mezzo mail rispetto al momento in cui le verranno riferite le date di permanenza, ciò onde evitare che i biglietti acquistati rimangano inutilizzati. Onde scongiurare equivoci le parti precisano che le
2 modalità di determinazione del calendario delle visite saranno le seguenti: il signor invierà a mezzo mail alla IG un "Progetto di Parte_1 CP_1
Calendario" nel quale indicherà le date nelle quali si recherà a Palermo per vedere la GL (precisando orario di arrivo e di partenza), con stesso mezzo la IG , nelle successive 24/48 ore potrà chiedere modifiche CP_1
al predetto "Progetto", precisando le suddette eventuali giustificate ragioni di carattere lavorativo e/o familiare che le impedirebbero di accompagnare la BI a Palermo. Decorso il suddetto termine e dopo l'eventuale comunicazione dì richiesta di cambio date, il signor invierà una mail Parte_1
con l'indicazione del "Calendario Definitivo" nel quale saranno indicate date e orari di arrivo e partenza. Solo a quel punto il signor procederà Parte_1
all'acquisto dei biglietti aerei, noleggio auto ecc.
Il calendario una volta definito non potrà essere modificato dalle parti, salvo ovviamente casi di forza maggiore che rendono impossibile accompagnare la minore.
3bis. Al di là del weekend mensile di cui al momento disporrà il signor lo stesso chiede di poter effettuare una videochiamata al giorno con Parte_1
la GL e ove richiesto, con il momentaneo allontanamento della madre, cosicché il padre e la GL possano conversare mantenendo la dovuta privacy. La fascia oraria che si predilige è quella che va dalle 18.00 alle 20.00.
3ter. È facoltà del signor programmare, almeno per una volta Parte_1
l'anno, che - anche tramite un apposito servizio di Persona_1
accompagnamento garantito dalle maggiori compagnie aeree - lo raggiunga nella località di Piombino (o altra località ove presterà lavoro) affinchè trascorra con lo stesso un tempo, comunque, non maggiore di una settimana, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici della GL. I costi di tale viaggio saranno comunque a carico del Il periodo nel quale tale viaggio dovrà Parte_1
3 effettuarsi (comunque diverso da quello delle festività annuali e delle vacanze estive, che si vedranno dopo), sarà concordato dalle parti almeno con due mesi di anticipo. Eventuali ragioni che possano impedire il viaggio di verso Per_1
Piombino, dovranno essere indicate per iscritto dalla IG . 3quater. CP_1
Per ciò che concerne le festività annuali e le vacanze estive, si chiede che: -ad annualità alterne che la minore (anche sempre per mezzo di un servizio di accompagnamento) si rechi presso l'abitazione del signor er la festa Parte_1
del natale (dal 23 dicembre al 27 dicembre) e l'anno dopo per quella del
Capodanno (dal 28 dicembre al 5 gennaio), affinchè trascorra ora Persona_1
con l'uno ora con l'altro, ad anni alternati, il natale con entrambi i genitori;
-tutti gli anni, il signor renderà con sé , affinchè con Parte_1 Persona_1
ella trascorra 15 giorni consecutivi estivi, nel periodo (da concordare insieme alla IG ) che intercorre dalla fine dell'anno scolastico al suo inizio;
CP_1
anche le ulteriori festività (pasqua, tutti i santi, festa della liberazione, primo maggio ecc) le parti concorderanno di tenere con sé la GL, secondo il principio dell'alternanza, sempre compatibilmente con i loro impegni lavorativi e quelli scolastici della BI.
4. In considerazione della lontananza dei nonni paterni e per garantire la stabilità della relazione affettiva con gli stessi, la IG si impegna a CP_1
lasciare che trascorra un ulteriore periodo di vacanza di 15 giorni Per_1
all'anno anche non consecutivi con essi, eventualmente anche in assenza del signor I costi di tale periodo di vacanza (ovviamente sempre Parte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici della minore) saranno a carico dei nonni medesimi.
5. Il signor 'impegna a versare in favore della GL , nelle Parte_1 Per_1
mani della IG , l'importo di 200,00 euro mensili, oltre a riconoscere CP_1
il 50% delle spese straordinarie, secondo le regole dettate dal protocollo d'intesa
4 del Tribunale di Palermo del 02.07.2019. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario ricorrente sul conto corrente bancario intrattenuto presso l'Istituto Monte dei Paschi di Siena intestato alla IG Controparte_1
recante il numero IBAN [...];
5bis. L'assegno unico sarà percepito in via esclusiva dalla IG , CP_1
sempre nell'interesse della minore.
6. Relativamente all'appartamento di Via Mogia n. 19, di proprietà di entrambi i coniugi, nella misura di un mezzo indiviso ciascuno, sito in Palermo, gravato da formalità ipotecaria in dipendenza del mutuo stipulato in data
5/10/2020 registrato in Palermo in data 12/10/2020 al n. 25447 sopra citato, il cui debito residuo alla data del corrente mese di febbraio ammonta ad €
67.392,06, censito al catasto urbano del Comune di Palermo al foglio 51, mappale 548 sub 4, piano 1, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 6, vani
6,5- R.C. € 369,27, i sigg.ri e concordano che CP_1 Parte_1
la quota di un mezzo indiviso dell'immobile, di proprietà del sig. Parte_1
, verrà ceduta alla sig.ra in esecuzione all'accordo
[...] CP_1
omologato in sede di separazione.
La Sig.ra da parte sua corrisponderà in favore del sig. CP_1
la complessiva somma una tantum di € 25.000,00 a Parte_1
compensazione delle spese sostenute da quest'ultimo durante il corso del matrimonio per le esigenze della famiglia. Detta somma verrà corrisposta all'atto del rogito notarile di trasferimento della metà indivisa dell'immobile come sopra meglio descritto a mezzo di assegno circolare. Il rogito dovrà essere stipulato comunque non oltre il 10/5/2025. Il debito residuo nei confronti dell'Istituto
Monte dei Paschi di Siena Spa, pari ad € 67.392,06, resta interamente a carico della sig.ra la quale provvedere al pagamento delle rate residue CP_1
fino alla totale estinzione del debito.
5 7. Le spese legali vengono interamente compensate tra le parti, con la sottoscrizione dei rispettivi avvocati anche per la rinuncia al vincolo dì solidarietà previsto dall'art. 13 della legge professionale.
8. Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che l'udienza sia sostituita con il deposito di note dì trattazione scritta”.
5. Le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole.
6. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
10/07/1988, e , nata a [...], il [...], i CP_1
quali hanno contratto matrimonio civile in Ustica in data 19.08.2021 iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1 parte
1 - anno 2021, alle condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Monica Montante.
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