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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 372/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
372 dell'anno 2020 vertente tra
(c.f. ) e (c.f. ), rappresentati e difesi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 dagli avvocati Ettore Morlicchio e Anna Maria Rosaria Donnarumma.
CP_1
e
(c.f. ) ed (c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Michelina Montuoro.
CP_2 nonché
, residente in [...], Controparte_3
-APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.2477/2019 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il
12.11.2019, in tema di servitù di passaggio”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 21.10.2024 sia dalla difesa di e che dalla difesa di ed . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
e , proponendo appello avverso la sentenza n. 2477/2019 emessa dal Tribunale di
[...] Controparte_3
Torre Annunziata, pubblicata il 12.11.2019.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e , premesso di essere proprietari di un appartamento sito in Parte_4 Parte_3
Boscoreale, via Vincenzo Bellini n. 42 (in catasto al fg. 22, particelle 51/104 e 55/103), posto al primo piano, con annesso locale ripostiglio sito al piano intermedio fra il primo ed il secondo piano, avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ed , sostenendo che l'accesso al detto vano Parte_1 Parte_2 ripostiglio avvenisse attraverso la scala comune che si dipartiva dal cortile comune sito al civico 44 e lamentando che i convenuti avessero cambiato la serratura del cancello posto sulla detta scala, senza consegnarne una copia delle chiavi, così impedendo ad essi attori l'esercizio del diritto di servitù di passaggio (acquisito per usucapione e riconosciuto con sentenza del Tribunale di Salerno) attraverso la detta scala per accedere al ripostiglio e al lastrico solare di loro proprietà.
Ragion per cui avevano chiesto che fosse accertato e dichiarato che la scala posizionata nel cortile comune sito al civico n.44 fosse gravata da servitù di passaggio in favore di essi attori, e che fosse ordinato ai convenuti di cessare gli impedimenti all'esercizio di tale servitù, consegnando le nuove chiavi del cancello posto sulle scale, condannandoli al risarcimento dei danni da liquidare equitativamente, ex art. 1226 c.c.
Costituitisi in giudizio (con comparsa depositata il 31.10.2013), ed avevano eccepito, Parte_1 Parte_2 innanzitutto, il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stata evocata in giudizio Controparte_3
(erede di , altra condomina dello stabile) e, nel merito, avevano contestato la fondatezza Persona_1 dell'avversa domanda, sostenendo che (padre dei danti causa degli attori), proprietario sia della Persona_2 consistenza immobiliare poi acquistata da essi convenuti (con accesso da via Bellini n.44), sia di quella acquistata dai coniugi – (con accesso da via Bellini n.42), avesse aperto - quale titolare di un'unità Pt_4 Pt_3 immobiliare nello stabile di via Bellini n.44 e comproprietario dello stesso unitamente alla sorella Per_1
– con la tolleranza di quest'ultima, un varco nel vano scale al fine di accedere alla veranda costruita
[...] verso la fine degli anni 90 sul terrazzo di sua esclusiva proprietà (ed utilizzato il locale ripostiglio in ragione del carattere comune di tale ambiente) e che, subito dopo aver alienato l'appartamento di via Bellini n. 44 ad essi convenuti, con separata scrittura privata si era impegnato a chiudere il varco di collegamento fra la veranda ed il vano scale, sì da impedire ogni comunicazione fra i diversi immobili, obbligo poi rimasto inadempiuto a causa del decesso del . Per_2
pagina 2 di 9 Tanto premesso, ed , oltre a chiedere il rigetto dell'avversa domanda, avevano chiesto, Parte_1 Parte_2 in via riconvenzionale, la condanna degli attori all'adempimento dell'obbligo di chiudere il varco di collegamento fra la veranda ed il vano scale.
Integrato il contraddittorio nei confronti di , ed espletata l'attività istruttoria mediante Controparte_3
l'escussione dei testi ammessi, il Tribunale di Torre Annunziata ha: 1) in accoglimento della domanda attorea, accertato l'usucapione del diritto di passaggio attraverso le scale dell'immobile di via Bellini n.44 per giungere alla consistenza immobiliare degli attori, traente accesso dal civico n. 42 della medesima via Bellini, condannando i convenuti ed alla consegna, in favore di e , delle chiavi Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 del cancello apposto all'ingresso delle dette scale e alle spese del giudizio (con distrazione in favore degli avv.ti
Roberta Cirillo e Michelina Montuoro); 2) ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
****
2. IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO.
ed hanno censurato la sentenza n.2477/2019 emessa dal Tribunale di Torre Parte_1 Parte_2
Annunziata sulla base dei seguenti motivi.
A) OMESSA, INSUFFICIENTE O INADEGUATA MOTIVAZIONE – PALESE ILLOGICITA' DELL'ITER LOGICO-GIURIDICO SEGUITO
DAL GIUDICE DI PRIME CURE.
Nello specifico l'appellante ha lamentato la contraddizione tra le argomentazioni e le motivazioni della sentenza rispetto a quanto deciso dal Tribunale di Torre Annunziata, avendo il giudice di prime cure dichiarato la costituzione del diritto di servitù di passaggio per usucapione in capo agli attori pur avendo rilevato, correttamente, la mancanza agli atti del giudizio di primo grado della sentenza n.375 del 1971 emessa dal Tribunale di Salerno, ossia del titolo in base al quale gli stessi attori avrebbero fondato la propria domanda.
B) ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA.
Secondo gli appellanti, sia dalla documentazione prodotta da parte attrice e sia dagli atti notarili di compravendita degli appartamenti e della loro trascrizione versati agli atti di causa, non sarebbe emersa la esistenza di alcun diritto di servitù di passaggio attraverso le scale dello stabile condominiale di via Bellini 44 in favore dell'immobile degli attori.
Ragion per cui, in assenza di trascrizione (richiesta ai fini dell'opponibilità nei loro confronti) di titoli contenenti la previsione di servitù di passaggio a carico del loro immobile, essi avrebbero acquistato l'appartamento dello stabile in via Bellini n.44 libero da gravami.
E di ciò non avrebbe tenuto conto, ad avviso degli appellanti, il Tribunale di Torre Annunziata, che non avrebbe neanche considerato che lo stesso vano per il quale la parte attrice aveva vantato un diritto di passaggio attraverso le scale dello stabile di via Bellini, 44, fosse situato sopra il vano ad uso WC facente parte dell'appartamento acquistato dagli attori con atto notarile del 14.10.2010, e che la sub particella del vano ripostiglio fosse aggraffata alla partita catastale identificativa dell'appartamento acquistato dai . Persona_3 pagina 3 di 9 Secondo gli appellanti, poi, il primo giudice avrebbe mal interpretato la dichiarazione rilasciata ad essi convenuti dal precedente proprietario dei due immobili oggetto di causa, , con la quale quest'ultimo si era Persona_2 obbligato a chiudere il vano della veranda con cui si introduceva nelle scale dello stabile di via Bellini, 44
(obbligazione non assolta per il suo decesso, avvenuto il 22.8.2001, poco dopo il rilascio della dichiarazione).
Tale dichiarazione, mai contestata nel contenuto dalla parte attrice, riconosciuta dal figlio del , Persona_2 ossia da e dal teste , avrebbe avuto, secondo gli appellanti, piena efficacia Parte_5 Testimone_1 probatoria circa la consapevolezza dell'assenza di qualsiasi diritto sulle scale di via Bellini, 44 e quindi dell'esistenza di servitù di passaggio.
Ciò contrariamente a quanto reputato dal giudice di prime cure, avendo quest'ultimo interpretato erroneamente tale dichiarazione come prova “di un passaggio costante” ai fini dell'accertamento della servitù di passaggio.
Inoltre, secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe omesso di considerare che fosse stato Persona_2 proprietario sia dell'appartamento con accesso da via Bellini n.44, poi venduto ad essi convenuti, sia dell'appartamento con accesso da via Bellini 42, poi venduto dai suoi eredi agli attori e che, Persona_3 quindi, fosse stato proprietario dell'intero complesso immobiliare oggetto di causa.
Ragion per cui, essendo proprietario dei due appartamenti in questione, sarebbe mancato il presupposto per la creazione di una servitù di passaggio rappresentata dall'altruità dei fondi, dovendo essi appartenere a soggetti diversi.
E tale presupposto si sarebbe concretizzato, secondo gli appellanti, solo nel 2000 e, più precisamente, in data
12.07.2000, con l'acquisto, da parte loro, dell'appartamento sito alla via Bellini, 44, con conseguenze decorrenza solo da tale momento del termine ventennale utile ai fini dell'usucapione.
C) INSUFFICIENTE, ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Con il terzo e ultimo motivo ed hanno sostenuto che il giudice di prime cure non Parte_1 Parte_2 avesse sufficientemente motivato le ragioni in base alle quali aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal teste e dalla teste e non dell'altro teste di parte convenuta, Parte_5 Testimone_2 [...]
, circa i soggetti che avrebbero consegnato le chiavi del cancello dello stabile di via Bellini, 44 a Testimone_3
, essendosi i tre testi contraddetti avendo ognuno indicato soggetti. Controparte_4
E, alla luce di quanto dedotto hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza gravata rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “a) in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dagli appellati perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 372/2020 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
6.5.2020, e , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, Parte_4 Parte_3 la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “…rigettando ogni altra e diversa istanza di pagina 4 di 9 controparte ivi compresa quella di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto non rispettoso delle forme previste dall'art. 342 c.p.c., nel merito: a) rigettare l'appello proposto in quanto destituito di fondamento per le motivazioni di cui sopra, confermando in toto quanto disposto dalla sentenza n. 2477/2019 del
Tribunale di Torre Annunziata Giudice dr.ssa Cappiello depositata il 12.11.2019, con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio, ivi comprese le spese generali da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario e conseguentemente rigettare le conclusioni di cui ai punti a) e b) dell'atto di appello.”.
Non si è costituita in giudizio , dichiarata contumace con ordinanza del 15.12.2020. Controparte_3
Con la stessa ordinanza è stata rigettata l'istanza, formulata dagli appellanti, volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.2.2022.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 25.9.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 22.10.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 21.10.2024 sia dalla difesa di e che dalla Parte_1 Parte_2 difesa di ed ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il Parte_3 Parte_4
23.10.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati costituiti, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'avverso gravame, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto pagina 5 di 9 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito dell'appello proposto da e , la Parte_1 Parte_2
Corte ne rileva la fondatezza sulla base delle seguenti ragioni.
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Va precisato, innanzitutto, nel delineare il thema decidendum, che non viene in rilievo la questione dell'eventuale interclusione del vano ripostiglio e del lastrico solare di proprietà degli attori (non avendo questi ultimi invocato la costituzione coattiva di una servitù di passaggio, essendosi limitati ad invocarne la declaratoria di avvenuto acquisto per usucapione).
E va aggiunto che gli appellanti non hanno impugnato la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale da essi proposta, volta ad ottenere la condanna degli attori all'adempimento dell'obbligo di chiudere il varco di collegamento fra la veranda ed il vano scala - con la conseguenza che, sul punto, si è formato il giudicato interno, ai sensi dell'art. 329, co.2, c.p.c.- avendo essi invocato la riforma della sentenza n. 2477/2019 emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata soltanto in relazione all'accoglimento della domanda attorea di accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio attraverso le scale dell'immobile di via Bellini n.44 (chiedendone, di conseguenza, il rigetto).
Fatte queste precisazioni, la Corte ritiene che sia infondato il primo motivo di gravame.
Non risulta, infatti, sussistente la contraddizione lamentata dagli appellanti, posto che la circostanza concernente la mancanza agli atti del giudizio di primo grado della sentenza n.375 del 1971 emessa dal Tribunale di Salerno è stata giustamente richiamata dal primo giudice per ritenere che non fosse stata fornita la prova dell'usucapione della servitù di passaggio (direttamente) in capo alla dante causa dei (ossia di colei in Per_1 favore della quale sarebbe stata pronunciata tale sentenza), ma non ha costituito la ratio decidendi sottesa alla riconosciuta usucapione di tale servitù di passaggio in capo agli attori, avendone il Tribunale di Torre Annunziata reputato sussistenti i relativi requisiti soggettivi e oggettivi ritenendo dimostrato il passaggio, per circa 35 anni,
pagina 6 di 9 attraverso la detta scala, da parte di e, successivamente, dal figlio, – ossia Controparte_5 Controparte_6 dai danti causa degli attori- per accedere alla veranda ubicata sul lastrico solare.
****
Risulta fondato, invece, il secondo, articolato, motivo, nei termini di seguito esposti.
Occorre precisare, innanzitutto, nell'ordine logico delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, che sono prive di fondamento le doglianze degli appellanti concernenti:
a) la mancata menzione, negli atti di provenienza, di alcun diritto di servitù di passaggio attraverso le scale dello stabile condominiale di via Bellini 44 in favore dell'immobile degli attori e, quindi, in assenza di trascrizione,
l'asserita inopponibilità nei loro confronti (dei convenuti/appellanti, si intende) della servitù di passaggio ex adverso invocata;
b) la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, dell'insussistenza del presupposto - rappresentato dall'altruità dei fondi- per la creazione di una servitù di passaggio, essendo stato Persona_2 proprietario sia dell'appartamento con accesso da via Bellini n.44, poi venduto ad essi convenuti, sia dell'appartamento con accesso da via Bellini , 42, poi venduto dai suoi eredi agli attori (quindi Persona_3 proprietario dell'intero complesso immobiliare oggetto di causa).
Quanto alla prima doglianza, infatti, è vero, in generale, che, ai fini dell'opponibilità del trasferimento al terzo acquirente è necessaria la trascrizione dell'atto costitutivo della servitù o, in mancanza, la menzione della servitù passiva nell'atto di trasferimento del fondo servente (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 22/05/2019, n. 13817).
Ma ciò vale, ovviamente, ove una servitù sia stata già costituita (per effetto di un negozio stipulato dal titolare del fondo dominante e da quello del fondo servente, oppure per effetto di una servitù costituita, sì, a titolo originario, ma già accertata con provvedimento giudiziale che, ad esempio, nel caso della costituzione per usucapione, va trascritto ai sensi dell'art. 2651 c.c.).
Nel caso di specie, invece, si tratta di una servitù di passaggio riconosciuta (dal Tribunale di Torre Annunziata) per effetto del riscontro positivo dei requisiti dell'usucapione (quindi a titolo originario) soltanto con la sentenza impugnata, sebbene valutando anche (o, meglio soprattutto) il possesso (evidentemente ai sensi dell'art. 1146, co.2, c.c.) esercitato dai danti causa degli attori.
Quanto, poi, all'asserita mancanza del presupposto rappresentato dall'altruità dei fondi, va detto che non vi era alcuna prova che l'intero complesso immobiliare appartenesse unicamente a , se è vero che Controparte_5 erano stati gli stessi convenuti in primo grado, ed , a avere eccepito, innanzitutto, il difetto Parte_1 Parte_2 di integrità del contraddittorio per non essere stata evocata in giudizio , quale erede di Controparte_3
, altra condomina dello stabile. Persona_1
Al riguardo va, invero, richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte al riguardo e, cioè, che il principio
"nemini res sua servit" trova applicazione soltanto quando un unico soggetto sia titolare del fondo servente e di pagina 7 di 9 quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/05/2023, n. 11884; Sez. II, 11/03/2022, n. 7971).
Il secondo motivo di gravame è fondato, invece, in relazione alla doglianza concernente l'interpretazione del primo giudice circa la dichiarazione, rilasciata ai convenuti, il 28.9.2000, dal precedente proprietario ( CP_5
) dei due immobili oggetto di causa, con la quale si era obbligato a chiudere il vano di comunicazione tra la
[...] sua proprietà e la cassa scala della proprietà venduta agli stessi.
Ed invero, ad avviso della Corte il giudice di prime cure ha, sì, correttamente ritenuto che l'assunzione di tale impegno, da parte di , dimostrasse la sussistenza del pregresso esercizio, da parte sua, del Controparte_5 passaggio attraverso le dette scale per giungere alla veranda ma non ha tratto, da tale interpretazione, una ulteriore circostanza significativa e, cioè, che, impegnandosi a chiudere il detto varco, il aveva Per_1 implicitamente rinunciato ad avvalersi degli effetti del possesso utile ad usucapionem (possesso del dante causa invocato dagli attori, quali aventi causa/acquirenti soltanto dal 2010, per ottenere il riconoscimento di tale usucapione ventennale) nel senso che, impegnandosi ad eliminare il mezzo (il detto varco) attraverso il quale accedeva al vano di sua proprietà, aveva implicitamente manifestato la volontà di non costituire (per usucapione) un diritto di servitù di passaggio, interrompendo così gli effetti utili di tale possesso protrattosi nel tempo.
In altri termini, venendo meno (con l'impegno alla chiusura, per l'appunto, del varco) l'utilità, per il fondo dominante, dell'esercizio di tale passaggio, da tale momento, ossia dal 28.9.2000, era venuto meno, per rinuncia implicita del dante causa, il possesso utile (quanto meno dal punto di visto soggettivo, ossia in riferimento al c.d. animus possidendi) per l'usucapione della servitù di passaggio non ancora accertata giudizialmente, non risultando poi decorsi (sino all'introduzione del giudizio di primo grado, avvenuta nel 2013) ulteriori venti anni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c.
Il che comporta che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda degli attori, volta ad ottenere l'accertamento della costituzione, per usucapione, della servitù di passaggio in questione, vada rigettata.
Al riguardo va detto che la rinuncia tacita a far valere l'acquisto per usucapione di un diritto reale su un bene immobile può risultare da un comportamento della parte contrario all'acquisto e non richiede la necessità della forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350, n. 5, c.c. (non trattandosi di rinuncia a un diritto di proprietà già acquisito, bensì solo ad avvalersi della tutela giuridica apprestata dall'ordinamento per garantire la stabilità dei rapporti giuridici;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/07/2021, n. 21612; Sez. II, 19/01/2018, n. 1363) e che la rinunzia, per iscritto, all'usucapione di una servitù di passaggio non ancora giudizialmente accertata, è opponibile all'avente causa dal titolare del fondo dominante indipendentemente dalla sua comunicazione al successivo acquirente, ancora non esistente, ovvero dall'osservanza dell'onere della trascrizione, trattandosi di rinunzia proveniente, all'epoca della sua esplicitazione, dal legittimo proprietario del fondo dominante, né potendo esigersi una trascrizione della rinunzia in mancanza della trascrizione dell'atto di acquisto della servitù (cfr. Cass. civ., Sez. II,
pagina 8 di 9 30/05/2016, n. 11158 richiamata anche dagli appellanti nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il
20.12.2024).
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La fondatezza, con riferimento all'ultima doglianza esaminata, del secondo motivo di gravame assorbe, logicamente, l'esame del terzo, riguardante la valutazione delle prove testimoniali da parte del primo giudice.
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In conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, questa Corte, nel regolamentare le spese del secondo grado, deve procedere anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez.
II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020;
Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti costituite (atteso il rigetto sia della domanda attorea, volta ad ottenere la declaratoria di costituzione della servitù di passaggio per usucapione, che della domanda riconvenzionale dei convenuti, volta ad ottenere la condanna della controparte all'adempimento dell'obbligo di chiudere il varco di collegamento fra la veranda ed il vano scala).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 372/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e da avverso la sentenza n. 2477/2019 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 12.11.2019 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda formulata da e da , volta ad ottenere l'accertamento dell'acquisto, per Parte_3 Parte_4 usucapione, della servitù di passaggio attraverso le scale dell'immobile di via Bellini n.44, in Boscoreale.
2. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
Napoli, 4.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
372 dell'anno 2020 vertente tra
(c.f. ) e (c.f. ), rappresentati e difesi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 dagli avvocati Ettore Morlicchio e Anna Maria Rosaria Donnarumma.
CP_1
e
(c.f. ) ed (c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Michelina Montuoro.
CP_2 nonché
, residente in [...], Controparte_3
-APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.2477/2019 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il
12.11.2019, in tema di servitù di passaggio”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 21.10.2024 sia dalla difesa di e che dalla difesa di ed . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
e , proponendo appello avverso la sentenza n. 2477/2019 emessa dal Tribunale di
[...] Controparte_3
Torre Annunziata, pubblicata il 12.11.2019.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e , premesso di essere proprietari di un appartamento sito in Parte_4 Parte_3
Boscoreale, via Vincenzo Bellini n. 42 (in catasto al fg. 22, particelle 51/104 e 55/103), posto al primo piano, con annesso locale ripostiglio sito al piano intermedio fra il primo ed il secondo piano, avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ed , sostenendo che l'accesso al detto vano Parte_1 Parte_2 ripostiglio avvenisse attraverso la scala comune che si dipartiva dal cortile comune sito al civico 44 e lamentando che i convenuti avessero cambiato la serratura del cancello posto sulla detta scala, senza consegnarne una copia delle chiavi, così impedendo ad essi attori l'esercizio del diritto di servitù di passaggio (acquisito per usucapione e riconosciuto con sentenza del Tribunale di Salerno) attraverso la detta scala per accedere al ripostiglio e al lastrico solare di loro proprietà.
Ragion per cui avevano chiesto che fosse accertato e dichiarato che la scala posizionata nel cortile comune sito al civico n.44 fosse gravata da servitù di passaggio in favore di essi attori, e che fosse ordinato ai convenuti di cessare gli impedimenti all'esercizio di tale servitù, consegnando le nuove chiavi del cancello posto sulle scale, condannandoli al risarcimento dei danni da liquidare equitativamente, ex art. 1226 c.c.
Costituitisi in giudizio (con comparsa depositata il 31.10.2013), ed avevano eccepito, Parte_1 Parte_2 innanzitutto, il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stata evocata in giudizio Controparte_3
(erede di , altra condomina dello stabile) e, nel merito, avevano contestato la fondatezza Persona_1 dell'avversa domanda, sostenendo che (padre dei danti causa degli attori), proprietario sia della Persona_2 consistenza immobiliare poi acquistata da essi convenuti (con accesso da via Bellini n.44), sia di quella acquistata dai coniugi – (con accesso da via Bellini n.42), avesse aperto - quale titolare di un'unità Pt_4 Pt_3 immobiliare nello stabile di via Bellini n.44 e comproprietario dello stesso unitamente alla sorella Per_1
– con la tolleranza di quest'ultima, un varco nel vano scale al fine di accedere alla veranda costruita
[...] verso la fine degli anni 90 sul terrazzo di sua esclusiva proprietà (ed utilizzato il locale ripostiglio in ragione del carattere comune di tale ambiente) e che, subito dopo aver alienato l'appartamento di via Bellini n. 44 ad essi convenuti, con separata scrittura privata si era impegnato a chiudere il varco di collegamento fra la veranda ed il vano scale, sì da impedire ogni comunicazione fra i diversi immobili, obbligo poi rimasto inadempiuto a causa del decesso del . Per_2
pagina 2 di 9 Tanto premesso, ed , oltre a chiedere il rigetto dell'avversa domanda, avevano chiesto, Parte_1 Parte_2 in via riconvenzionale, la condanna degli attori all'adempimento dell'obbligo di chiudere il varco di collegamento fra la veranda ed il vano scale.
Integrato il contraddittorio nei confronti di , ed espletata l'attività istruttoria mediante Controparte_3
l'escussione dei testi ammessi, il Tribunale di Torre Annunziata ha: 1) in accoglimento della domanda attorea, accertato l'usucapione del diritto di passaggio attraverso le scale dell'immobile di via Bellini n.44 per giungere alla consistenza immobiliare degli attori, traente accesso dal civico n. 42 della medesima via Bellini, condannando i convenuti ed alla consegna, in favore di e , delle chiavi Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 del cancello apposto all'ingresso delle dette scale e alle spese del giudizio (con distrazione in favore degli avv.ti
Roberta Cirillo e Michelina Montuoro); 2) ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
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2. IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO.
ed hanno censurato la sentenza n.2477/2019 emessa dal Tribunale di Torre Parte_1 Parte_2
Annunziata sulla base dei seguenti motivi.
A) OMESSA, INSUFFICIENTE O INADEGUATA MOTIVAZIONE – PALESE ILLOGICITA' DELL'ITER LOGICO-GIURIDICO SEGUITO
DAL GIUDICE DI PRIME CURE.
Nello specifico l'appellante ha lamentato la contraddizione tra le argomentazioni e le motivazioni della sentenza rispetto a quanto deciso dal Tribunale di Torre Annunziata, avendo il giudice di prime cure dichiarato la costituzione del diritto di servitù di passaggio per usucapione in capo agli attori pur avendo rilevato, correttamente, la mancanza agli atti del giudizio di primo grado della sentenza n.375 del 1971 emessa dal Tribunale di Salerno, ossia del titolo in base al quale gli stessi attori avrebbero fondato la propria domanda.
B) ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA.
Secondo gli appellanti, sia dalla documentazione prodotta da parte attrice e sia dagli atti notarili di compravendita degli appartamenti e della loro trascrizione versati agli atti di causa, non sarebbe emersa la esistenza di alcun diritto di servitù di passaggio attraverso le scale dello stabile condominiale di via Bellini 44 in favore dell'immobile degli attori.
Ragion per cui, in assenza di trascrizione (richiesta ai fini dell'opponibilità nei loro confronti) di titoli contenenti la previsione di servitù di passaggio a carico del loro immobile, essi avrebbero acquistato l'appartamento dello stabile in via Bellini n.44 libero da gravami.
E di ciò non avrebbe tenuto conto, ad avviso degli appellanti, il Tribunale di Torre Annunziata, che non avrebbe neanche considerato che lo stesso vano per il quale la parte attrice aveva vantato un diritto di passaggio attraverso le scale dello stabile di via Bellini, 44, fosse situato sopra il vano ad uso WC facente parte dell'appartamento acquistato dagli attori con atto notarile del 14.10.2010, e che la sub particella del vano ripostiglio fosse aggraffata alla partita catastale identificativa dell'appartamento acquistato dai . Persona_3 pagina 3 di 9 Secondo gli appellanti, poi, il primo giudice avrebbe mal interpretato la dichiarazione rilasciata ad essi convenuti dal precedente proprietario dei due immobili oggetto di causa, , con la quale quest'ultimo si era Persona_2 obbligato a chiudere il vano della veranda con cui si introduceva nelle scale dello stabile di via Bellini, 44
(obbligazione non assolta per il suo decesso, avvenuto il 22.8.2001, poco dopo il rilascio della dichiarazione).
Tale dichiarazione, mai contestata nel contenuto dalla parte attrice, riconosciuta dal figlio del , Persona_2 ossia da e dal teste , avrebbe avuto, secondo gli appellanti, piena efficacia Parte_5 Testimone_1 probatoria circa la consapevolezza dell'assenza di qualsiasi diritto sulle scale di via Bellini, 44 e quindi dell'esistenza di servitù di passaggio.
Ciò contrariamente a quanto reputato dal giudice di prime cure, avendo quest'ultimo interpretato erroneamente tale dichiarazione come prova “di un passaggio costante” ai fini dell'accertamento della servitù di passaggio.
Inoltre, secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe omesso di considerare che fosse stato Persona_2 proprietario sia dell'appartamento con accesso da via Bellini n.44, poi venduto ad essi convenuti, sia dell'appartamento con accesso da via Bellini 42, poi venduto dai suoi eredi agli attori e che, Persona_3 quindi, fosse stato proprietario dell'intero complesso immobiliare oggetto di causa.
Ragion per cui, essendo proprietario dei due appartamenti in questione, sarebbe mancato il presupposto per la creazione di una servitù di passaggio rappresentata dall'altruità dei fondi, dovendo essi appartenere a soggetti diversi.
E tale presupposto si sarebbe concretizzato, secondo gli appellanti, solo nel 2000 e, più precisamente, in data
12.07.2000, con l'acquisto, da parte loro, dell'appartamento sito alla via Bellini, 44, con conseguenze decorrenza solo da tale momento del termine ventennale utile ai fini dell'usucapione.
C) INSUFFICIENTE, ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Con il terzo e ultimo motivo ed hanno sostenuto che il giudice di prime cure non Parte_1 Parte_2 avesse sufficientemente motivato le ragioni in base alle quali aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal teste e dalla teste e non dell'altro teste di parte convenuta, Parte_5 Testimone_2 [...]
, circa i soggetti che avrebbero consegnato le chiavi del cancello dello stabile di via Bellini, 44 a Testimone_3
, essendosi i tre testi contraddetti avendo ognuno indicato soggetti. Controparte_4
E, alla luce di quanto dedotto hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza gravata rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “a) in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dagli appellati perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 372/2020 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
6.5.2020, e , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, Parte_4 Parte_3 la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “…rigettando ogni altra e diversa istanza di pagina 4 di 9 controparte ivi compresa quella di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto non rispettoso delle forme previste dall'art. 342 c.p.c., nel merito: a) rigettare l'appello proposto in quanto destituito di fondamento per le motivazioni di cui sopra, confermando in toto quanto disposto dalla sentenza n. 2477/2019 del
Tribunale di Torre Annunziata Giudice dr.ssa Cappiello depositata il 12.11.2019, con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio, ivi comprese le spese generali da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario e conseguentemente rigettare le conclusioni di cui ai punti a) e b) dell'atto di appello.”.
Non si è costituita in giudizio , dichiarata contumace con ordinanza del 15.12.2020. Controparte_3
Con la stessa ordinanza è stata rigettata l'istanza, formulata dagli appellanti, volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.2.2022.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 25.9.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 22.10.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 21.10.2024 sia dalla difesa di e che dalla Parte_1 Parte_2 difesa di ed ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il Parte_3 Parte_4
23.10.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati costituiti, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'avverso gravame, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto pagina 5 di 9 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito dell'appello proposto da e , la Parte_1 Parte_2
Corte ne rileva la fondatezza sulla base delle seguenti ragioni.
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Va precisato, innanzitutto, nel delineare il thema decidendum, che non viene in rilievo la questione dell'eventuale interclusione del vano ripostiglio e del lastrico solare di proprietà degli attori (non avendo questi ultimi invocato la costituzione coattiva di una servitù di passaggio, essendosi limitati ad invocarne la declaratoria di avvenuto acquisto per usucapione).
E va aggiunto che gli appellanti non hanno impugnato la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale da essi proposta, volta ad ottenere la condanna degli attori all'adempimento dell'obbligo di chiudere il varco di collegamento fra la veranda ed il vano scala - con la conseguenza che, sul punto, si è formato il giudicato interno, ai sensi dell'art. 329, co.2, c.p.c.- avendo essi invocato la riforma della sentenza n. 2477/2019 emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata soltanto in relazione all'accoglimento della domanda attorea di accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio attraverso le scale dell'immobile di via Bellini n.44 (chiedendone, di conseguenza, il rigetto).
Fatte queste precisazioni, la Corte ritiene che sia infondato il primo motivo di gravame.
Non risulta, infatti, sussistente la contraddizione lamentata dagli appellanti, posto che la circostanza concernente la mancanza agli atti del giudizio di primo grado della sentenza n.375 del 1971 emessa dal Tribunale di Salerno è stata giustamente richiamata dal primo giudice per ritenere che non fosse stata fornita la prova dell'usucapione della servitù di passaggio (direttamente) in capo alla dante causa dei (ossia di colei in Per_1 favore della quale sarebbe stata pronunciata tale sentenza), ma non ha costituito la ratio decidendi sottesa alla riconosciuta usucapione di tale servitù di passaggio in capo agli attori, avendone il Tribunale di Torre Annunziata reputato sussistenti i relativi requisiti soggettivi e oggettivi ritenendo dimostrato il passaggio, per circa 35 anni,
pagina 6 di 9 attraverso la detta scala, da parte di e, successivamente, dal figlio, – ossia Controparte_5 Controparte_6 dai danti causa degli attori- per accedere alla veranda ubicata sul lastrico solare.
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Risulta fondato, invece, il secondo, articolato, motivo, nei termini di seguito esposti.
Occorre precisare, innanzitutto, nell'ordine logico delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, che sono prive di fondamento le doglianze degli appellanti concernenti:
a) la mancata menzione, negli atti di provenienza, di alcun diritto di servitù di passaggio attraverso le scale dello stabile condominiale di via Bellini 44 in favore dell'immobile degli attori e, quindi, in assenza di trascrizione,
l'asserita inopponibilità nei loro confronti (dei convenuti/appellanti, si intende) della servitù di passaggio ex adverso invocata;
b) la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, dell'insussistenza del presupposto - rappresentato dall'altruità dei fondi- per la creazione di una servitù di passaggio, essendo stato Persona_2 proprietario sia dell'appartamento con accesso da via Bellini n.44, poi venduto ad essi convenuti, sia dell'appartamento con accesso da via Bellini , 42, poi venduto dai suoi eredi agli attori (quindi Persona_3 proprietario dell'intero complesso immobiliare oggetto di causa).
Quanto alla prima doglianza, infatti, è vero, in generale, che, ai fini dell'opponibilità del trasferimento al terzo acquirente è necessaria la trascrizione dell'atto costitutivo della servitù o, in mancanza, la menzione della servitù passiva nell'atto di trasferimento del fondo servente (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 22/05/2019, n. 13817).
Ma ciò vale, ovviamente, ove una servitù sia stata già costituita (per effetto di un negozio stipulato dal titolare del fondo dominante e da quello del fondo servente, oppure per effetto di una servitù costituita, sì, a titolo originario, ma già accertata con provvedimento giudiziale che, ad esempio, nel caso della costituzione per usucapione, va trascritto ai sensi dell'art. 2651 c.c.).
Nel caso di specie, invece, si tratta di una servitù di passaggio riconosciuta (dal Tribunale di Torre Annunziata) per effetto del riscontro positivo dei requisiti dell'usucapione (quindi a titolo originario) soltanto con la sentenza impugnata, sebbene valutando anche (o, meglio soprattutto) il possesso (evidentemente ai sensi dell'art. 1146, co.2, c.c.) esercitato dai danti causa degli attori.
Quanto, poi, all'asserita mancanza del presupposto rappresentato dall'altruità dei fondi, va detto che non vi era alcuna prova che l'intero complesso immobiliare appartenesse unicamente a , se è vero che Controparte_5 erano stati gli stessi convenuti in primo grado, ed , a avere eccepito, innanzitutto, il difetto Parte_1 Parte_2 di integrità del contraddittorio per non essere stata evocata in giudizio , quale erede di Controparte_3
, altra condomina dello stabile. Persona_1
Al riguardo va, invero, richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte al riguardo e, cioè, che il principio
"nemini res sua servit" trova applicazione soltanto quando un unico soggetto sia titolare del fondo servente e di pagina 7 di 9 quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/05/2023, n. 11884; Sez. II, 11/03/2022, n. 7971).
Il secondo motivo di gravame è fondato, invece, in relazione alla doglianza concernente l'interpretazione del primo giudice circa la dichiarazione, rilasciata ai convenuti, il 28.9.2000, dal precedente proprietario ( CP_5
) dei due immobili oggetto di causa, con la quale si era obbligato a chiudere il vano di comunicazione tra la
[...] sua proprietà e la cassa scala della proprietà venduta agli stessi.
Ed invero, ad avviso della Corte il giudice di prime cure ha, sì, correttamente ritenuto che l'assunzione di tale impegno, da parte di , dimostrasse la sussistenza del pregresso esercizio, da parte sua, del Controparte_5 passaggio attraverso le dette scale per giungere alla veranda ma non ha tratto, da tale interpretazione, una ulteriore circostanza significativa e, cioè, che, impegnandosi a chiudere il detto varco, il aveva Per_1 implicitamente rinunciato ad avvalersi degli effetti del possesso utile ad usucapionem (possesso del dante causa invocato dagli attori, quali aventi causa/acquirenti soltanto dal 2010, per ottenere il riconoscimento di tale usucapione ventennale) nel senso che, impegnandosi ad eliminare il mezzo (il detto varco) attraverso il quale accedeva al vano di sua proprietà, aveva implicitamente manifestato la volontà di non costituire (per usucapione) un diritto di servitù di passaggio, interrompendo così gli effetti utili di tale possesso protrattosi nel tempo.
In altri termini, venendo meno (con l'impegno alla chiusura, per l'appunto, del varco) l'utilità, per il fondo dominante, dell'esercizio di tale passaggio, da tale momento, ossia dal 28.9.2000, era venuto meno, per rinuncia implicita del dante causa, il possesso utile (quanto meno dal punto di visto soggettivo, ossia in riferimento al c.d. animus possidendi) per l'usucapione della servitù di passaggio non ancora accertata giudizialmente, non risultando poi decorsi (sino all'introduzione del giudizio di primo grado, avvenuta nel 2013) ulteriori venti anni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c.
Il che comporta che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda degli attori, volta ad ottenere l'accertamento della costituzione, per usucapione, della servitù di passaggio in questione, vada rigettata.
Al riguardo va detto che la rinuncia tacita a far valere l'acquisto per usucapione di un diritto reale su un bene immobile può risultare da un comportamento della parte contrario all'acquisto e non richiede la necessità della forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350, n. 5, c.c. (non trattandosi di rinuncia a un diritto di proprietà già acquisito, bensì solo ad avvalersi della tutela giuridica apprestata dall'ordinamento per garantire la stabilità dei rapporti giuridici;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/07/2021, n. 21612; Sez. II, 19/01/2018, n. 1363) e che la rinunzia, per iscritto, all'usucapione di una servitù di passaggio non ancora giudizialmente accertata, è opponibile all'avente causa dal titolare del fondo dominante indipendentemente dalla sua comunicazione al successivo acquirente, ancora non esistente, ovvero dall'osservanza dell'onere della trascrizione, trattandosi di rinunzia proveniente, all'epoca della sua esplicitazione, dal legittimo proprietario del fondo dominante, né potendo esigersi una trascrizione della rinunzia in mancanza della trascrizione dell'atto di acquisto della servitù (cfr. Cass. civ., Sez. II,
pagina 8 di 9 30/05/2016, n. 11158 richiamata anche dagli appellanti nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il
20.12.2024).
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La fondatezza, con riferimento all'ultima doglianza esaminata, del secondo motivo di gravame assorbe, logicamente, l'esame del terzo, riguardante la valutazione delle prove testimoniali da parte del primo giudice.
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In conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, questa Corte, nel regolamentare le spese del secondo grado, deve procedere anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez.
II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020;
Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti costituite (atteso il rigetto sia della domanda attorea, volta ad ottenere la declaratoria di costituzione della servitù di passaggio per usucapione, che della domanda riconvenzionale dei convenuti, volta ad ottenere la condanna della controparte all'adempimento dell'obbligo di chiudere il varco di collegamento fra la veranda ed il vano scala).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 372/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e da avverso la sentenza n. 2477/2019 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 12.11.2019 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda formulata da e da , volta ad ottenere l'accertamento dell'acquisto, per Parte_3 Parte_4 usucapione, della servitù di passaggio attraverso le scale dell'immobile di via Bellini n.44, in Boscoreale.
2. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
Napoli, 4.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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