TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/10/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4214/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lenti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via Monte Sabotino
n. 74
ATTRICE contro
(C.F. rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_1
Avv.ti Anna Polito e Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trento, Via del Brennero n. 139
CONVENUTA
(P.IVA ) CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti costituite all'udienza del 25.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio e la compagnia Parte_1 CP_2 assicurativa al fine di, accertata la esclusiva CP_1 responsabilità del conducente dell'autovettura Skoda Fabia targata FB712YC per i danni subiti dall'attrice e conseguenti all'incidente per cui è causa, condannarli, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, che si indicano, al netto dell'acconto ricevuto pari ad € 6.000,00=, in complessivi €
22.345,53= o in quella diversa misura che dovese risultare di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice per il recupero e la sosta del mezzo danneggiato che si indicano in complessivi € 1.482,30= o nella diversa somma risultante di giustizia, oltre al risarcimento del pregiudizio subito per il fermo tecnico del veicolo danneggiato che si indica in complessivi € 1.495,00=, o in quella maggiore o minore misura risultante di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. CP_ Si costituiva, in giudizio, la sola compagnia assicurativa la quale chiedeva rigettarsi la domanda attorea, in quanto
[...] infondata in fatto e diritto.
Nessuno si costituiva per la convenuta la quale CP_2 veniva dichiarata contumace.
Nelle more del giudizio veniva espletata CTU medico-legale che risulta adeguatamente approfondita e motivata, sulla base della documentazione agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione.
Anzitutto, non è contestato l'an, ma solo il quantum, ritenendo parte attrice che la somma corrisposta da di € CP_1
6.000,00= non sia satisfattiva dei danni subiti.
Orbene, questo giudice ritiene di condividere le valutazioni svolte dal CTU, il quale ha evidenziato come: “le riparazioni sul veicolo
Pag. 2 di 4 in oggetto risultano completamente antieconomiche in quanto supererebbero largamente il suo valore ante sinistro”; peraltro, non risulta che l'attrice avesse avuto la intenzione di riparare il veicolo, come rilevato dal CTU nel corso delle operazion peritali, atteso che tutti i consulenti tecnici erano concordi sull'antieconomicità delle riparazioni.
Da ciò il CTU, geom. correttamente ha ritenuto, Per_1 anche nel rispetto del costante orientamento giurisprudenziale
(valga per tutte Cass. Civ. n. 10686/2023), di redigere la stima
“per differenza valori”, stabilendo testualmente, effettuate tutte le ricerche e le analisi di mercato e verificati gli optional montati successivamente sul veicolo, i seguenti valori: “•Valore commerciale ante sinistro € 19.000,00 • Valore commerciale relitto € 4.500,00 • Importo forfettario per ricerca veicolo similare sul mercato dell'usato, passaggio di proprietà, bollo non goduto complessivamente € 1.110,00”.
Al riguardo, questo giudice tenuto conto delle valutazioni effettuate dal CTU, nonché del prezzo di acquisto del mezzo di €
10.000,00= versato dall'attrice (doc. n. 3 comparsa di costituzione e risposta), ritiene equo determinare i danni da risarcire a parte attrice nella somma di € 10.000,00=, alla quale vanno aggiunti € 1.482,30= per spese di recupero e sosta del veicolo, come da riscontro contabile (doc. n. 4 atto di citazione), per un totale di € 11.482,30=, da cui detrarre la somma corrisposta in acconto dalla compagnia assicurativa.
Non trova, invece, accoglimento la domanda di risarcimento dei danni da fermo tecnico, non avendo l'attrice fornito la prova specifica della sussistenza di essi al fine di procedere ad una corretta quantificazione (Cass. Civ. n. 5447/2020); non vi è prova, infatti, di spese sostenute per procacciarsi un mezzo
Pag. 3 di 4 sostitutivo o che la mancanza di impiego del mezzo abbia determinato una concreta perdita economica.
Ne consegue che i convenuti sono tenuti, in solido, a corrispondere a parte attrice la complessiva somma di €
5.482,30= (ottenuta detraendo da € 11.482,30= come sopra determinata, € 6.000,00= ricevuti in acconto), oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU, liquidate in €
800,00= oltre accessori, a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
4214/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- condanna, a titolo di risarcimento danni, e CP_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma di € 5.482,30=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna e in solido tra loro, alla CP_1 CP_2 rifusione in favore di delle spese di giudizio che Parte_1 liquida nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori;
- spese di CTU, pari ad € 800,00= oltre accessori, a carico dei convenuti in solido.
Modena, 14 ottobre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4214/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lenti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via Monte Sabotino
n. 74
ATTRICE contro
(C.F. rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_1
Avv.ti Anna Polito e Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trento, Via del Brennero n. 139
CONVENUTA
(P.IVA ) CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti costituite all'udienza del 25.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio e la compagnia Parte_1 CP_2 assicurativa al fine di, accertata la esclusiva CP_1 responsabilità del conducente dell'autovettura Skoda Fabia targata FB712YC per i danni subiti dall'attrice e conseguenti all'incidente per cui è causa, condannarli, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, che si indicano, al netto dell'acconto ricevuto pari ad € 6.000,00=, in complessivi €
22.345,53= o in quella diversa misura che dovese risultare di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice per il recupero e la sosta del mezzo danneggiato che si indicano in complessivi € 1.482,30= o nella diversa somma risultante di giustizia, oltre al risarcimento del pregiudizio subito per il fermo tecnico del veicolo danneggiato che si indica in complessivi € 1.495,00=, o in quella maggiore o minore misura risultante di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. CP_ Si costituiva, in giudizio, la sola compagnia assicurativa la quale chiedeva rigettarsi la domanda attorea, in quanto
[...] infondata in fatto e diritto.
Nessuno si costituiva per la convenuta la quale CP_2 veniva dichiarata contumace.
Nelle more del giudizio veniva espletata CTU medico-legale che risulta adeguatamente approfondita e motivata, sulla base della documentazione agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione.
Anzitutto, non è contestato l'an, ma solo il quantum, ritenendo parte attrice che la somma corrisposta da di € CP_1
6.000,00= non sia satisfattiva dei danni subiti.
Orbene, questo giudice ritiene di condividere le valutazioni svolte dal CTU, il quale ha evidenziato come: “le riparazioni sul veicolo
Pag. 2 di 4 in oggetto risultano completamente antieconomiche in quanto supererebbero largamente il suo valore ante sinistro”; peraltro, non risulta che l'attrice avesse avuto la intenzione di riparare il veicolo, come rilevato dal CTU nel corso delle operazion peritali, atteso che tutti i consulenti tecnici erano concordi sull'antieconomicità delle riparazioni.
Da ciò il CTU, geom. correttamente ha ritenuto, Per_1 anche nel rispetto del costante orientamento giurisprudenziale
(valga per tutte Cass. Civ. n. 10686/2023), di redigere la stima
“per differenza valori”, stabilendo testualmente, effettuate tutte le ricerche e le analisi di mercato e verificati gli optional montati successivamente sul veicolo, i seguenti valori: “•Valore commerciale ante sinistro € 19.000,00 • Valore commerciale relitto € 4.500,00 • Importo forfettario per ricerca veicolo similare sul mercato dell'usato, passaggio di proprietà, bollo non goduto complessivamente € 1.110,00”.
Al riguardo, questo giudice tenuto conto delle valutazioni effettuate dal CTU, nonché del prezzo di acquisto del mezzo di €
10.000,00= versato dall'attrice (doc. n. 3 comparsa di costituzione e risposta), ritiene equo determinare i danni da risarcire a parte attrice nella somma di € 10.000,00=, alla quale vanno aggiunti € 1.482,30= per spese di recupero e sosta del veicolo, come da riscontro contabile (doc. n. 4 atto di citazione), per un totale di € 11.482,30=, da cui detrarre la somma corrisposta in acconto dalla compagnia assicurativa.
Non trova, invece, accoglimento la domanda di risarcimento dei danni da fermo tecnico, non avendo l'attrice fornito la prova specifica della sussistenza di essi al fine di procedere ad una corretta quantificazione (Cass. Civ. n. 5447/2020); non vi è prova, infatti, di spese sostenute per procacciarsi un mezzo
Pag. 3 di 4 sostitutivo o che la mancanza di impiego del mezzo abbia determinato una concreta perdita economica.
Ne consegue che i convenuti sono tenuti, in solido, a corrispondere a parte attrice la complessiva somma di €
5.482,30= (ottenuta detraendo da € 11.482,30= come sopra determinata, € 6.000,00= ricevuti in acconto), oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU, liquidate in €
800,00= oltre accessori, a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
4214/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- condanna, a titolo di risarcimento danni, e CP_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma di € 5.482,30=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna e in solido tra loro, alla CP_1 CP_2 rifusione in favore di delle spese di giudizio che Parte_1 liquida nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori;
- spese di CTU, pari ad € 800,00= oltre accessori, a carico dei convenuti in solido.
Modena, 14 ottobre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4