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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/2/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2014/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Calicchia)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 204 del 15/2/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da nei Parte_1 confronti del , volta al riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere, Controparte_1 compensando le spese di lite.
Il interponeva gravame, cui resisteva il . Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame - denunciando la violazione dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 - l'appellante rimprovera al Tribunale di aver ritenuto che difettassero, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
La doglianza si rivela fondata.
In effetti, il giudice di prime cure ha disatteso la domanda attorea, sul fondante assunto per cui, “dalla descrizione dei fatti, non emerge alcuna situazione implicante un rischio specifico ulteriore e esorbitante rispetto a quello connesso alle ordinarie attività di istituto”, specificando che, “tenuto conto delle mansioni del ricorrente, perché potesse ritenersi integrato il presupposto della missione implicante 'particolari condizioni ambientali od operative', non è sufficiente che il ricorrente fosse impegnato in attività istituzionale, occorrendo, altresì, che tali missioni lo esponessero ad un rischio superiore rispetto a quello ordinariamente connesso con l'incarico”.
Al riguardo, la legge n. 266/2005, all'art. 1, commi 563 e 564, prevede, rispettivamente, che “per vittime del dovere, devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di
eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”, mentre “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In proposito, si è chiarito che, al fine della maturazione del diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma
563, della legge n. 266/2005, nelle ipotesi previste dalle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un “rischio specifico ulteriore” a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (v. Cass. S.U. 4/5/2017, n. 10791, la quale ha confermato la pronuncia di merito che aveva riconosciuto il beneficio oggetto di controversia ad un agente di polizia che aveva riportato l'invalidità a seguito di un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti;
cui adde la coeva Cass. S.U. 4/05/2017, n. 10792, con riferimento alla ipotesi, riconducibile al comma 563, lett. c, dell'agente di Polizia penitenziaria, deceduto per un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente da un collega durante il servizio di guardia). Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della Iegge n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente, commi 563 e
564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono “automaticamente” portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere, nonché elencando, nel comma 564, i “soggetti equiparati”, ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto “per loro natura pericolose”, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali (v., altresì, Cass. S.U. 24/2/2022, n. 6214).
Alla stregua di tali principi, deve ritenersi che il caso in esame, ove l'odierno appellante ha pacificamente riportato l'evento invalidante nel corso delle attività di cui all'art. 1, comma 563, rientri nell'àmbito di applicabilità di tale ultima norma, fattispecie che, a differenza di quella prevista dal capoverso successivo, non richiede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
In particolare - come riportato nella motivazione della gravata sentenza, senza alcuna contestazione da parte degli odierni contendenti - si registravano due episodi che avevano coinvolto il , Pt_1 sovraintendente della Polizia di Stato.
In data 10/3/2002: “comandato a svolgere regolare servizio, verso la Pontina, all'altezza dello svincolo della Via Appia sul Raccordo Anulare di Roma, notava un autobus in chiara difficoltà a causa di una avaria.
Part Prestato immediatamente soccorso al predetto mezzo, richiedeva tramite l'intervento di un carro attrezzi. Alla luce delle dimensioni assunte da convoglio, il ricorrente decideva di scortarlo per evidenti motivi di sicurezza della circolazione e per tutelare incolumità pubblica: nel frattempo, infatti, diverse auto, al fine di evitare il pesante mezzo, rischiavano tamponamenti a catena. Giunto all'altezza del Km 44,366 della Via
Appia, direzione Ciampino, improvvisamente il veicolo trainato perdeva un componente meccanico
(semiasse) che investiva l'auto di servizio del , costringendo l'Agente scelto (alla guida) Pt_1 CP_2 ad effettuare una brusca manovra per evitarlo. L'odierno ricorrente, che nella circostanza era seduto nella parte anteriore lato passeggero, piegato in avanti intento a visionare documenti, subiva un repentino spostamento dell'asse del corpo che gli procurava un trauma distrattivo dei muscoli del collo, con conseguente ricorso ad accertamenti, presso il locale nosocomio, che riscontravano il paziente affetto da trauma distrattivo di mm lunghi del collo”.
In data 26/3/2004: “mentre svolgeva servizio di scorta all'allora , Controparte_3 comandato in servizio di ordine pubblico, secondo le disposizioni circolari del , con Controparte_1 orario 13.00/19.00, unitamente all'agente scelto . Verso le ore 15,00 il ricorrente a bordo del Testimone_1 motoveicolo BMW 850 targato polizia D 940, nel percorrere via Mameli, strada all'interno dell'area aereoportuale di Ciampino, con a seguito la detta personalità, si accingeva ad imboccare l'area denominata varco sud. Giunto in prossimità della suddetta zona, a bordo della moto in dotazione, con i dispositivi acustici e ottici in funzione, urtava contro la sbarra di ingresso che, nell'alzarsi improvvisamente, si bloccava per poi abbassarsi velocemente tanto da non permettere al dipendente di fermarsi in tempo. Tutto ciò al fine di evitare che la macchina del Ministro fosse investita. Il , a seguito della collisione, veniva sbalzato dalla Pt_1 moto, proiettato in aria e scaraventato a terra per circa 30 metri. Nonostante le lesioni e i numerosi traumi il dipendente si rialzava coraggiosamente da terra, assicurando al corteo di proseguire”. Dalla descrizione fattuale degli eventi - così come anche dalla documentazione medica prodotta nel giudizio di primo grado - emerge, dunque, che i due eventi denunciati siano integralmente riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005: segnatamente, il 1° evento del 10/3/2002 nelle “operazioni di soccorso” di cui alla lett. d) e nelle “attività di tutela della pubblica incolumità” di cui alla lett. e), mentre il 2° evento del 26/3/2004 nello “svolgimento di servizi di ordine pubblico” di cui alla lett. b).
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, vanno riconosciute al le provvidenze connesse al riconoscimento dello status di vittima del dovere di Pt_1 cui al dispositivo (sottolineando, ad ogni buon conto, le scarne difese esplicitate ex adverso dal , il CP_1 quale, nell'unica pagina della sua memoria di costituzione, articolando genericamente i rilievi per relationem, non ha preso alcuna posizione in ordine al proposto gravame).
Le spese di entrambi i gradi - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in considerazione dei parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonché in base al valore della causa e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, riconosce, in capo a Parte_1
, lo status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 e ss.mm.ii.
[...]
e, per l'effetto, condanna il alla concessione di tutti i benefici, economici e giuridici, Controparte_1 correlati a tale status previsti dalla vigente normativa;
b - condanna il appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si CP_1 liquidano, quanto al primo grado, in € 4.500,00 e, quanto al secondo, in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 4/2/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)