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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/11/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
12561 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dott.ssa ST EL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12561 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Buttapietra (VR) via Dante Alighieri n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. CESTARO ROBERTA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]della Parte_2
Scala (VR) via Barbarani n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. VASSALLO TERESA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e in data 25 aprile 1994 in Torre del Greco, trascritto al n. 107 atti di
[...] Parte_2 matrimonio parte II Serie A anno 1994 (doc. 1)
2) La ex casa coniugale ubicata in Buttapietra via Dante Alighieri n. 14, di proprietà esclusiva della OR , rimane assegnata alla stessa, unitamente agli arredi e corredi Parte_1 riconosciuti di sua esclusiva proprietà, ed ivi la OR continuerà ad abitare unitamente Parte_1 ai figli ed Tale unità immobiliare è censita come segue al Catasto Fabbricati Per_1 Per_2 del Comune di Buttapietra: appartamento al primo piano composto da ingresso, cucina, soggiorno due camere e servizio, dotato di garage e cantina al piano seminterrato, di pertinenza esclusiva, foglio 11 particella 431 sub 13 via Dante Alighieri n. 14, p S-1, categoria A/2 classe 2 vani 6, rendita lire 600.000 (l'appartamento e la cantina). euro 1.193,02=; e sub. 8 via scuole medie p. S, cat. C6 classe 1 mq 12.
3) i coniugi sono economicamente autosufficienti e in regime di separazione dei beni dal 16.07.1999 ed entrambi rinunciano a chiedere qualsivoglia somma a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, precisando di non aver debiti e crediti l'uno verso l'altra per le ragioni derivanti dal loro matrimonio, né di aver ripreso la convivenza dopo la pronuncia della loro separazione.
4) Il figlio è maggiorenne e indipendente economicamente, mentre è Persona_3 Per_1 studente universitario, maggiorenne, non indipendente economicamente.
5) Il signor concordera' direttamente con i figli maggiorenni quando vederli e stare con Pt_2 loro.
6) Il sig. si impegna a corrispondere alla OR , con decorrenza dal mese di Pt_2 Parte_1 settembre 2025, la somma mensile pari ad € 150,00= a titolo di contributo di mantenimento per il figlio . Detta somma dovrà essere versata improrogabilmente entro il giorno 15 di ogni Per_1 mese tramite bonifico bancario continuativo (RID) con valuta fissa su un conto corrente intestato alla OR e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale in base agli Parte_1 indici Istat a partire dal mese di febbraio 2026.
7) Il signor si farà carico in ragione del 50% di tutte le spese straordinarie ed accessorie Pt_2 che si renderanno necessarie per il figlio così come previste dal “Protocollo famiglia in Per_1 materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio” in vigore presso il Tribunale di Verona e precisamente:
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta asilo e scuole materne nei limiti della fascia di reddito previste dalle tabelle degli asili e scuole comunali, entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessari per impegni di lavoro di entrambi i genitori, tasse universitarie statali. - SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: servizio di dopo scuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES), cnetri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali e parrocchiali;
- ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: tempo prolungato, centro ricreativo estivo – di natura privata diversi da quelli di cui al capo precedente- , attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingue, spese per baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute. Quando i genitori debbano concordare le spese con accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro e questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa, in caso contrario il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, entrambi i genitori si obbligano al rispetto della reciproca tempestiva informazione circa le ragioni del ricorso urgente ai sanitari ed in merito alle condizioni di salute dei figli. Le eventuali CP_ somme erogate dall' a titolo di assegno unico e universale (ovvero altra provvidenza avente medesima finalità comune denominata) saranno trattenute al 50% dai genitori. Le detrazioni per il figlio saranno godute nella misura del 50% per ciascun genitore. Le spese straordinarie ut supra saranno detratte da ciascun genitore in ragione della percentuale in cui è stato sostenuto effettivamente l'esborso. Il signor si impegna, qualora ciò fosse necessario e richiesto Pt_2 dall' o da altri Enti preposti all'erogazione di tali assegni, ad autorizzare che l'importo sia CP_1 erogato integralmente alla OR ed a corrispondere alla stessa eventuali importi che Parte_1 fossero allo stesso accreditati in busta paga a tale titolo.
8) Le spese straordinarie saranno detratte da ciascun genitore in ragione della percentuale in cui è stato sostenuto effettivamente l'esborso. 9) Spese e competenze del presente procedimento interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
10) Le parti dichiarano sin da ora di prestare acquiescenza alla emananda sentenza di divorzio
11) Entrambe le parti dichiarano di avere precisa e perfetta conoscenza delle reciproche condizioni economiche e patrimoniali, come esplicitate nella trattazione che precede. Dichiarano altresì che la situazione reddituale, patrimoniale ed economica sopra descritta corrisponde all'assetto esistente all'atto della sottoscrizione del ricorso, assumendosi la responsabilità ciascuno per quanto di propria competenza, per eventuali omissioni per documenti non tempestivamente e lealmente esibiti al proprio difensore. Dichiarano di essere stati resi edotti dal proprio difensore delle norme introdotte con la riforma Cartabia quanto a reciproca trasparenza e di non ritenere necessarie le produzioni degli estratti di conto corrente attesi gli accordi economici raggiunti. Esonerano il proprio difensore da ogni responsabilità a riguardo, avendo compiuta rappresentazione delle reciproche condizioni reddituali. Rinunciano e si esonerano dalla produzione di ulteriore documentazione rispetto a quella allegata in atti. Dichiarano di essere disponibili, a seguito di richiesta del Giudice, alla produzione dei documenti da cui si ricavano i propri dati patrimoniali, come sopra descritti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/10/2025, e Parte_1 Pt_2
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 25/4/1994; che dall'unione
[...] erano nati (29/7/2000) e (10/4/1995); che era intervenuta Persona_4 Persona_3 omologa n. 422/25 pubblicata il 23/2/25 – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di mantenimento del figlio Persona_4 in quanto maggiorenne e non ancora autosufficiente.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata con sentenza pubblicata il 23/2/25 e passata in giudicato).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta alla regolamentazione del mantenimento e delle spese straordinarie così come indicato dalle parti, in quanto l'importo dell'assegno è congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del figlio.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, nata il [...] a [...] e , nato il
[...] Parte_2
07/12/1965 a TORRE ANNUNZIATA (NA), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
107, parte II, serie A, anno 1994;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 4/11/25.
La Giudice relatrice
ST EL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dott.ssa ST EL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12561 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Buttapietra (VR) via Dante Alighieri n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. CESTARO ROBERTA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]della Parte_2
Scala (VR) via Barbarani n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. VASSALLO TERESA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e in data 25 aprile 1994 in Torre del Greco, trascritto al n. 107 atti di
[...] Parte_2 matrimonio parte II Serie A anno 1994 (doc. 1)
2) La ex casa coniugale ubicata in Buttapietra via Dante Alighieri n. 14, di proprietà esclusiva della OR , rimane assegnata alla stessa, unitamente agli arredi e corredi Parte_1 riconosciuti di sua esclusiva proprietà, ed ivi la OR continuerà ad abitare unitamente Parte_1 ai figli ed Tale unità immobiliare è censita come segue al Catasto Fabbricati Per_1 Per_2 del Comune di Buttapietra: appartamento al primo piano composto da ingresso, cucina, soggiorno due camere e servizio, dotato di garage e cantina al piano seminterrato, di pertinenza esclusiva, foglio 11 particella 431 sub 13 via Dante Alighieri n. 14, p S-1, categoria A/2 classe 2 vani 6, rendita lire 600.000 (l'appartamento e la cantina). euro 1.193,02=; e sub. 8 via scuole medie p. S, cat. C6 classe 1 mq 12.
3) i coniugi sono economicamente autosufficienti e in regime di separazione dei beni dal 16.07.1999 ed entrambi rinunciano a chiedere qualsivoglia somma a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, precisando di non aver debiti e crediti l'uno verso l'altra per le ragioni derivanti dal loro matrimonio, né di aver ripreso la convivenza dopo la pronuncia della loro separazione.
4) Il figlio è maggiorenne e indipendente economicamente, mentre è Persona_3 Per_1 studente universitario, maggiorenne, non indipendente economicamente.
5) Il signor concordera' direttamente con i figli maggiorenni quando vederli e stare con Pt_2 loro.
6) Il sig. si impegna a corrispondere alla OR , con decorrenza dal mese di Pt_2 Parte_1 settembre 2025, la somma mensile pari ad € 150,00= a titolo di contributo di mantenimento per il figlio . Detta somma dovrà essere versata improrogabilmente entro il giorno 15 di ogni Per_1 mese tramite bonifico bancario continuativo (RID) con valuta fissa su un conto corrente intestato alla OR e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale in base agli Parte_1 indici Istat a partire dal mese di febbraio 2026.
7) Il signor si farà carico in ragione del 50% di tutte le spese straordinarie ed accessorie Pt_2 che si renderanno necessarie per il figlio così come previste dal “Protocollo famiglia in Per_1 materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio” in vigore presso il Tribunale di Verona e precisamente:
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta asilo e scuole materne nei limiti della fascia di reddito previste dalle tabelle degli asili e scuole comunali, entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessari per impegni di lavoro di entrambi i genitori, tasse universitarie statali. - SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: servizio di dopo scuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES), cnetri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali e parrocchiali;
- ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: tempo prolungato, centro ricreativo estivo – di natura privata diversi da quelli di cui al capo precedente- , attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingue, spese per baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute. Quando i genitori debbano concordare le spese con accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro e questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa, in caso contrario il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, entrambi i genitori si obbligano al rispetto della reciproca tempestiva informazione circa le ragioni del ricorso urgente ai sanitari ed in merito alle condizioni di salute dei figli. Le eventuali CP_ somme erogate dall' a titolo di assegno unico e universale (ovvero altra provvidenza avente medesima finalità comune denominata) saranno trattenute al 50% dai genitori. Le detrazioni per il figlio saranno godute nella misura del 50% per ciascun genitore. Le spese straordinarie ut supra saranno detratte da ciascun genitore in ragione della percentuale in cui è stato sostenuto effettivamente l'esborso. Il signor si impegna, qualora ciò fosse necessario e richiesto Pt_2 dall' o da altri Enti preposti all'erogazione di tali assegni, ad autorizzare che l'importo sia CP_1 erogato integralmente alla OR ed a corrispondere alla stessa eventuali importi che Parte_1 fossero allo stesso accreditati in busta paga a tale titolo.
8) Le spese straordinarie saranno detratte da ciascun genitore in ragione della percentuale in cui è stato sostenuto effettivamente l'esborso. 9) Spese e competenze del presente procedimento interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
10) Le parti dichiarano sin da ora di prestare acquiescenza alla emananda sentenza di divorzio
11) Entrambe le parti dichiarano di avere precisa e perfetta conoscenza delle reciproche condizioni economiche e patrimoniali, come esplicitate nella trattazione che precede. Dichiarano altresì che la situazione reddituale, patrimoniale ed economica sopra descritta corrisponde all'assetto esistente all'atto della sottoscrizione del ricorso, assumendosi la responsabilità ciascuno per quanto di propria competenza, per eventuali omissioni per documenti non tempestivamente e lealmente esibiti al proprio difensore. Dichiarano di essere stati resi edotti dal proprio difensore delle norme introdotte con la riforma Cartabia quanto a reciproca trasparenza e di non ritenere necessarie le produzioni degli estratti di conto corrente attesi gli accordi economici raggiunti. Esonerano il proprio difensore da ogni responsabilità a riguardo, avendo compiuta rappresentazione delle reciproche condizioni reddituali. Rinunciano e si esonerano dalla produzione di ulteriore documentazione rispetto a quella allegata in atti. Dichiarano di essere disponibili, a seguito di richiesta del Giudice, alla produzione dei documenti da cui si ricavano i propri dati patrimoniali, come sopra descritti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/10/2025, e Parte_1 Pt_2
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 25/4/1994; che dall'unione
[...] erano nati (29/7/2000) e (10/4/1995); che era intervenuta Persona_4 Persona_3 omologa n. 422/25 pubblicata il 23/2/25 – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di mantenimento del figlio Persona_4 in quanto maggiorenne e non ancora autosufficiente.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata con sentenza pubblicata il 23/2/25 e passata in giudicato).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta alla regolamentazione del mantenimento e delle spese straordinarie così come indicato dalle parti, in quanto l'importo dell'assegno è congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del figlio.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, nata il [...] a [...] e , nato il
[...] Parte_2
07/12/1965 a TORRE ANNUNZIATA (NA), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
107, parte II, serie A, anno 1994;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 4/11/25.
La Giudice relatrice
ST EL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra