Articolo 19 della Legge 3 aprile 1979, n. 103
Articolo 18Articolo 21
Versione
24 aprile 1979
>
Versione
28 agosto 2015
>
Versione
22 gennaio 2026
Art. 19.

Gli avvocati e procuratori dello Stato:
trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati;
in caso di divergenza di opinioni nella trattazione di detti affari con l'avvocato generale, con i vice avvocati generali o con l'avvocato distrettuale, possono chiedere, presentando relazione scritta, la pronuncia del comitato consultivo e, se questa e' contraria al loro avviso, di essere sostituiti nella trattazione dell'affare per cui e' sorta la divergenza di opinioni;
possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello Stato. Avverso tale provvedimento puo' essere proposto ricorso entro trenta giorni al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.
((La responsabilita' degli avvocati e procuratori dello Stato e' disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilita' esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20)) . ((8)) ---------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 7 gennaio 2026, n. 1 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna".
Entrata in vigore il 22 gennaio 2026
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente