Ordinanza cautelare 4 luglio 2023
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 18/04/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03249/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02840/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2840 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare,
del provvedimento prot. uscita n.-OMISSIS- del 23 marzo 2023 del Dirigente Area 1^/Staff 3OSP – VicePrefetto, recante reiezione di istanza di revoca di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente, e di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 22 maggio e depositato il 21 giugno 2023, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Vice-Prefetto di Napoli ha respinto una istanza di revoca di un provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente di cui egli era stato destinatario il 6 febbraio 2019.
In concreto: a) con il provvedimento del 6 febbraio 2019, era stato disposto il divieto di detenzione armi, motivato dalla circostanza che il ricorrente non fosse più “affidabile a” causa della sottoposizione a procedimento penale per i reati di tentata estorsione, sfruttamento della prostituzione e detenzione illegale di munizionamento; b) il ricorrente, con istanza del 12 gennaio 2022 (di cui più volte aveva chiesto l’esame), faceva presente che il procedimento penale in questione “ era stato archiviato per infondatezza della notizia di reato non essendo ravvisabili fatti penalmente rilevanti nelle condotte oggetto di accertamento rilevando ad abundantiam che le parti processuali hanno reciprocamente rimesso le querele e contestualmente accettato le remissioni nonché che in relazione alle armi si è constatato che le stesse erano regolarmente detenute e denunciate ”; egli quindi chiedeva che il divieto fosse ritirato essendo venuto meno il suo (unico) presupposto; c) con l’atto impugnato l’istanza di revoca era respinta, nel presupposto duplice che: c1) l’archiviazione desse atto di “ una evidente animosità tra le parti derivata dalla degenerazione di relazioni sentimentali e da incomprensioni che avevano portato alle reciproche denunce ” e che quindi essa non determinasse automaticamente l’acquisto (o meglio il riacquisto) in capo all’istante del requisito di affidabilità in materia di detenzione delle armi; c2) il provvedimento di divieto di detenzione armi non ha natura di sanzione ma di atto cautelare per cui il tempo trascorso non risultava sufficiente a poter procedere a una nuova valutazione di affidabilità (il provvedimento richiama a questo riguardo una circolare del 25 novembre 2020 che indica in 5 anni dalla data di emanazione del divieto “ il lasso di tempo ragionevole decorso il quale, unitamente alla presenza di nuovi elementi, quali positive sopravvenienze che abbiano modificato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, il Prefetto di tenuto a pronunciarsi sull’istanza di revoca ”).
Il ricorrente denuncia quindi che il provvedimento è illegittimo in quanto: a) basato su erroneo presupposto, dato che è stato frainteso il contenuto del provvedimento di archiviazione; questo, infatti, è motivato dalla infondatezza della notizia criminis e solo incidentalmente e ad abundantiam reca un riferimento alla remissione delle reciproche querele; b) la circolare invocata dall’amministrazione non indica in 5 anni il lasso di tempo decorso il quale il Prefetto è tenuto a pronunciarsi, ma si limita a richiamare una sentenza del T.A.R. Campania che, in relazione alla fattispecie concreta posta al suo esame, ha individuato in 5 anni il lasso di tempo “ ragionevole ” oltre il quale, in presenza di “ nuovi elementi ”, sussiste l’obbligo di pronunciarsi.
Con ordinanza n. 1091 del 4 luglio 2023 è stata respinta l’istanza di tutela cautelare.
All’esito della pubblica udienza dell’8 aprile 2025 il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
In sintesi può osservarsi che il provvedimento impugnato – benché non formulato in modo perspicuo - è immune dai vizi denunciati.
Esso, infatti, benché abbia apparentemente escluso che fosse trascorso il tempo ragionevole oltre il quale sussiste l’obbligo di pronunciarsi sulla istanza di revoca, si è determinato sul merito di essa e l’ha respinta sulla base di una motivazione che, come già rilevato in sede cautelare, risulta ragionevole.
Posto infatti che, come correttamente evidenziato nel provvedimento, il divieto di detenzione armi non ha una funzione sanzionatoria o punitiva ma cautelare, la circostanza che il p.m. e il g.i.p. abbiano concordato sull’archiviazione, perché i fatti ascritti al ricorrente non sono penalmente rilevanti “ poiché gli elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio ”, non implica il superamento della valutazione di non piena affidabilità del ricorrente dato che lo stesso provvedimento di archiviazione inquadra la vicenda “ in un contesto di conflittualità tra soggetti legati da relazioni affettivo-amorose e da reciproca rivalità ” e menziona rapporti tra questi soggetti “ caratterizzati da evidente animosità derivante dalla degenerazione di relazioni sentimentali e incomprensioni che hanno portato alle reciproche denunce ”; proprio il riferimento a questa situazione di animosità e rivalità è l’elemento su cui è basato il provvedimento impugnato che, quindi, risulta immune da vizi, dato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che una situazione di forte conflittualità che contrapponga il detentore delle armi a altri soggetti è una ragione sufficiente a giustificare il divieto di detenzione e non è stato fornito alcun elemento che induca a ritenere che questa situazione sia venuta meno; in definitiva il ricorrente, nel portare a conoscenza dell’amministrazione l’avvenuta archiviazione, non ha addotto una sopravvenienza che abbia modificato significativamente la situazione di fatto nel senso che il presupposto del divieto del 2019 non va ravvisato nel mero fatto della sottoposizione a procedimento penale ma piuttosto nella presupposta situazione di conflittualità che aveva indotto il Prefetto a ritenere possibile l’abuso delle armi (situazione del resto rappresentata nella relazione al prefetto del 30 gennaio 2019 con la quale il commissariato di Ischia chiedeva l’emissione del divieto di detenzione delle armi).
In questa prospettiva va (anche) inquadrato il riferimento del provvedimento al tempo trascorso che – alla data della istanza di revoca - risultava effettivamente esiguo tenuto conto dello scarso rilievo, per le ragioni già viste, della sopravvenienza rappresentata.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Soricelli | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.