Decreto cautelare 5 marzo 2025
Sentenza breve 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 24/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00195/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2025, proposto da LU PR e Alla Dimora Di Chiara S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberta Lasco, PEC lasco.roberta@cert.ordineavvocatipotenza.it, e Maurizio Napolitano, PEC napolitano.maurizio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Viale Marconi n. 167;
contro
Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Annalisa Morgese, PEC avvocatoannalisamorgese@pec.giuffre.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
delle Determinazioni n. 181 del 20.1.2025 e n. 288 del 29.1.2025, con le quale il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Matera ha dichiarato la decadenza della subconcessione di cui alla Del. G.M. n. 365 del 30.3.1998 e successivo atto di convenzione del 4.6.1998, relativa agli immobili confinanti di Via San Gennaro nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, organicamente collegati all’unità immobiliare di Via San Gennaro n. 6, acquistata il 21.12.2017 dal sig. LU PR ed ora detenuta con contratto di locazione dell’1.4.2018 dalla società Alla Dimora Di Chiara S.r.l. (di cui è socio ed amministratore unico il sig. LU PR), in quanto la predetta unità immobiliare di Via San Gennaro n. 6 è di proprietà demaniale, ed, ai sensi degli artt. 823, comma 2, C.C. e 21 ter L. n. 241/1990, ha chiesto alla società Alla Dimora Di Chiara S.r.l. la restituzione al Comune di Matera dei suddetti immobili di Via San Gennaro nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 “entro e non oltre 30 giorni”, con l’espressa avvertenza che, decorso il predetto termine perentorio, sarebbe stata emanata un’Ordinanza di sgombero coatto;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In data 21.12.2017 il sig. LU PR ha acquistato l’immobile, sito nel Rione Sassi del Comune di Matera in Via San Gennaro n. 6, particella n. 792, subalterno n. 6, per il prezzo di € 425.000,00.
Poiché al venditore, il Comune di Matera con Del. G.M. n. 365 del 30.3.1998 e successivo atto di convenzione del 4.6.1998 aveva affidato in subconcessione gli immobili confinanti di Via San Gennaro nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, in quanto organicamente collegati alla predetta unità immobiliare di Via San Gennaro n. 6, il sig. LU PR con istanza del 9.11.2017 aveva chiesto al Comune il subentro nella predetta subconcessione trentennale (cioè fino al 2027): con nota prot. n. 4300 del 16.1.2018 il Comune di Matera ha fatto presente che non era possibile procedere alla subconcessione, in quanto, poiché il suddetto immobile di Via San Gennaro n. 6 era stato espropriato il 23.2.1973, è “di proprietà del Demanio dello Stato”.
Per gli stessi motivi analoghe istanze del 3.3.2020 e del 26.11.2021 sono state disattese con le note comunali prot. 39659 del 15.6.2020, prot. n. 66934 dell’1.10.2020 e prot. n. 67665 del 25.7.2022.
Il sig. LU PR con Ric. n. 330/2022 aveva impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla predetta terza istanza di subconcessione del 26.11.2021, e con atto di motivi aggiunti al Ric. n. 330/2022 ha impugnato la comunicazione prot. n. 67701 ex art. 7 L. n. 241/1990 del 25.7.2022, di avvio del procedimento, finalizzato alla decadenza della subconcessione trentennale del 4.6.1998, deducendo che nell’atto di trascrizione, successivo al Decreto di esproprio, era stato erroneamente indicato l’immobile, sito nel Rione Sassi Via San Gennaro n. 6, anziché quello n. 7: si costituiva in giudizio il Comune di Matera, facendo presente che entrambi gli immobili di Via San Gennaro nn. 6 e 7 erano stati espropriati e depositava la visura storica dell’Agenzia delle Entrate del 2.11.2022 dell’unità immobiliare di Via San Gennaro n. 6 (particella n. 792, subalterno n. 6), intestata al ricorrente, e la visura storica dell’Agenzia delle Entrate di pari data 2.11.2022 degli immobili di Via San Gennaro nn. 6 e 7 (particella n. 792, subalterno n. 1), intestati al Demanio dello Stato ed al Comune di Matera.
Questo Tribunale:
-prima con Sentenza Parziale n. 759 dell’11.11.2022 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso introduttivo avverso il silenzio inadempimento, respingendo la domanda risarcitoria, connessa al ricorso introduttivo, in quanto il Comune di Matera con le precedenti note prot. n. 4300 del 16.1.2018, prot. 39659 del 15.6.2020 e prot. n. 66934 dell’1.10.2020 aveva già respinto l’istanza di subentro nella subconcessione trentennale, oggetto della controversia in esame, ed ha rimesso a nuovo ruolo la decisione nel merito dell’atto di motivi aggiunti, “fermo restando che in quella sede sarà anche valutato, se la questione pregiudiziale (solo genericamente indicata nella Relazione del Comune del 2.11.2022, depositata il 4.11.2022) dell’accertamento della proprietà degli immobili di Via San Gennaro nn. 6 e 7 rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. b), cod. proc. amm. oppure spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto si colloca al di fuori del rapporto di concessione di beni pubblici, ovvero può formare oggetto di accertamento incidentale ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. amm.”;
-e poi con Sentenza Definitiva n. 262 del 3.5.2023, passata in giudicato, perché non appellata, ha: A) precisato che: 1) la questione dell’accertamento della proprietà statale o meno degli immobili di cui è causa, siti nel Rione Sassi Via San Gennaro nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, può essere esaminata dal Tribunale adito ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. amm., il quale statuisce che “il Giudice Amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”; 2) la domanda del sig. LU PR, di subentro nella subconcessione trentennale (cioè fino al 2027), rilasciata al suo dante causa e successivo atto del 4.6.1998, rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. b), cod. proc. amm., mentre non rientra in tale ambito la questione pregiudiziale dell’accertamento della proprietà statale o meno degli immobili di cui è causa, in quanto si trova al di fuori del rapporto di concessione di beni pubblici (sul punto cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Unite Ord. n. 7939 del 29.3.2013; TAR Toscana Sez. II Sent. n. 302 del 7.3.2022); 3) l’accertamento della proprietà degli immobili poteva essere esaminato dal TAR Basilicata solo incidentalmente, senza efficacia di giudicato, in quanto tale efficacia poteva essere ottenuta soltanto con una Sentenza del Giudice Ordinario; B) ha dichiarato inammissibile l’atto di motivi aggiunti per la natura endoprocedimentale non lesiva dell’impugnata nota ex art. 7 L. n. 241/1990 prot. n. 67701 del 25.7.2022, anche perché il Comune di Matera avrebbe dovuto concludere il procedimento amministrativo con l’adozione del provvedimento finale.
Successivamente, con Determinazioni n. 181 del 20.1.2025 e n. 288 del 29.1.2025 il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Matera ha dichiarato la decadenza della subconcessione di cui alla Del. G.M. n. 365 del 30.3.1998 e successivo atto di convenzione del 4.6.1998, relativa agli immobili confinanti di Via San Gennaro nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, organicamente collegati all’unità immobiliare di Via San Gennaro n. 6, acquistata il 21.12.2017 dal sig. LU PR ed ora detenuta con contratto di locazione dell’1.4.2018 dalla società Alla Dimora Di Chiara S.r.l. (di cui è socio ed amministratore unico il sig. LU PR), in quanto la predetta unità immobiliare di Via San Gennaro n. 6 è di proprietà demaniale, ed, ai sensi degli artt. 823, comma 2, C.C. e 21 ter L. n. 241/1990, ha chiesto alla società Alla Dimora Di Chiara S.r.l. la restituzione al Comune di Matera dei suddetti immobili di Via San Gennaro nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 “entro e non oltre 30 giorni”, con l’espressa avvertenza che, decorso il predetto termine perentorio, sarebbe stata emanata un’Ordinanza di sgombero coatto.
Il sig. LU PR e la società Alla Dimora Di Chiara S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 23.2.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde avvocatura@pec.comune.matera.it e depositato il 3.3.2025, hanno impugnato le predette Determinazioni n. 181 del 20.1.2025 e n. 288 del 29.1.2025, deducendo:
1) e 2) l’incompetenza, in quanto: A) poiché il provvedimento di concessione ex Del. G.M. n. 365 del 30.3.1998 era stato emanato dalla Giunta Comunale, il provvedimento della sua decadenza, oggetto della controversia in esame, avrebbe dovuto essere adottato dalla medesima Giunta Comunale, anziché dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Matera; B) l’art. 9 della suddetta convenzione del 4.6.1998 prevede che “qualsiasi contestazione o controversia, che dovesse sorgere in ordine agli obblighi ed ai vincoli di cui alla presente convezione ed alla interpretazione, validità, esecuzione ed inadempimento della stessa, sarà devoluta ad un collegio arbitrale”, composto da 3 membri, 2 designati dalle parti ed il 3° nominato dal Presidente del Tribunale di Matera, che avrebbe deciso “secondo le norme di diritto”;
3) l’eccesso di potere per sviamento, in quanto il Comune di Matera non aveva provato la natura demaniale dell’immobile di Via San Gennaro n. 6;
4) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto: A) dalla nota di trascrizione del 25.1.1972 risulta che era stato espropriato l’immobile di Via San Gennaro n. 7; B) ciò risulta confermato anche dalle visure catastali, documenti nn. 13 e 14, allegati al ricorso; C) con certificato del 29.10.1996 l’Ingegnere Capo del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Basilicata attestava la proprietà privata dell’immobile di Via San Gennaro n. 6;
5) la violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto l’impugnato provvedimento di decadenza della subconcessione di cui alla Del. G.M. n. 365 del 30.3.1998 e successivo atto di convenzione del 4.6.1998 era stato emanato dopo più di 26 anni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Matera, il quale, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso: 1) per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia in esame si colloca al di fuori della fattispecie ex art. 133, lett. b), cod. proc. amm. della concessione di beni pubblici, richiamando la Sentenza TAR Bari Sez. I n. 281 del 6.3.2024; 2) e per l’omessa impugnazione dei plurimi dinieghi al subentro nella concessione ex Del. G.M. n. 365 del 30.3.1998 e successiva convenzione del 4.6.1998.
Nella Camera di Consiglio del 19.3.2025 il ricorso è passato in decisione.
Possono essere esaminati soltanto i primi due motivi, relativi al vizio dell’impugnato atto amministrativo dell’incompetenza (cfr. la Sentenza TAR Basilicata n. 737 del 21.12.2023).
I predetti due motivi sono infondati, in quanto:
1) l’art. 107 D.Lg.vo n. 267/2000 statuisce: A) al comma 1, che la gestione amministrativa dei Comuni è attribuita ai Dirigenti; B) al comma 2, che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente”; C) al comma 3, lett. f), che è attribuita ai Dirigenti anche le “concessioni” e perciò implicitamente anche gli atti di ritiro e/o di decadenza delle concessioni già rilasciate; D) al comma 5, che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente Testo Unico” (cioè ai sensi dell’art. 10, comma 1, Disp. Prelim. al C.C. dal 13.10.2000: 15° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto D.Lg.vo n. 267/2000) “le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I del Titolo III” (cioè il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco: cfr. artt. 36-54) “l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54”;
-la questione della natura demaniale o privata dell’immobile di Via San Gennaro n. 6 non rientra nell’ambito oggettivo dell’art. 9 della convenzione del 4.6.1998, che si riferisce esclusivamente alle contestazioni, relative “agli obblighi della convezione ed alla interpretazione, validità, esecuzione ed inadempimento” delle sue clausole.
Invece, come già rilevato con la citata Sentenza TAR Basilicata n. 737 del 21.12.2023, sono inammissibili per difetto di giurisdizione il terzo, il quarto ed il quinto motivo, in quanto concernono la demanialità o proprietà privata dell’immobile di Via San Gennaro n. 6, tenuto conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con le Sentenze nn. 13691/2006, 6343/2007, 10817/2009, 5044/2010 e 7147/2010 e l’Ordinanza n. 20596 del 9.9.2013, cioè che: 1) “nel caso in cui la P.A. emetta Ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato occupante insorga avverso tale Ordinanza, al fine di sentir negare la demanialità del bene e accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo, il diritto di proprietà, dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro Ente Pubblico”; 2) “l'indagine sulla titolarità della proprietà del bene contestato non si sottrae alla regola vigente che il riparto tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo si determina non in base ai vizi dei vari atti amministrativi, adottati dall'Amministrazione, e alle pronunce richieste su di essi (annullamento piuttosto che disapplicazione), ma in relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto intercorrente tra privato e P.A., che è di diritto soggettivo, se l’Amministrazione non è attribuita dalla legge alcuna discrezionalità”; 3) “questo principio non soffre deroga ove la controversia verta sulla natura demaniale o meno del bene, sull'estensione, nonché sui confini della stessa, in quanto anche la demanialità consegue direttamente dalla legge (art. 822 cod. civ. e art. 28 c.n.), e non postula l'emanazione di atti amministrativi e i relativi termini non si spostano, continuando la causa petendi ad avere per oggetto il diritto soggettivo di proprietà degli immobili, la cui demanialità è in contestazione: perciò rientrante nella giurisdizione ordinaria quali che siano i vizi, gli errori e le violazioni sostanziali o procedurali in cui sia incorsa l'Amministrazione, inidonei a modificare la consistenza della sua situazione soggettiva disciplinata direttamente dalla legge”.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Matera, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO