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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1930/2024
Il Giudice del lavoro, dott. LO EL, all'udienza del 11.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Bonistalli, presso il cui studio sito in Castelfranco di Sotto, Via Calatafimi n.72, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
NA e AT EA LE, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento dell'avviso di addebito
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2024, il ricorrente ha chiesto di “dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 387 2024 00013104 53 000 notificato il 22.11.2024 in quanto si è formato il giudicato tra le parti rappresentato dalla sentenza
n.45/2021 resa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 17.2.2021, che impedisce il riesame dello stesso fatto costitutivo, difettando inoltre i presupposti legittimanti l'emissione dell'avviso per i motivi meglio esplicitati in premessa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
2. Con memoria depositata in data 1.12.2025 si è costituita la parte resistente, chiedendo di dichiararsi la cessata materia del contendere del presente giudizio, poiché l'ente riesaminata la posizione contributiva aveva disposto un provvedimento di annullamento e sgravio di tutti gli importi di cui all'avviso d'addebito impugnato.
3. Alla luce di tale atto emesso dall'Ente resistente e della comune richiesta delle parti formulata con note di trattazione scritta per l'udienza del 11.12.2025, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Tale pronuncia, unitamente al comportamento adottato dalla parte resistente che ha provveduto all'annullamento giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 1.100,01 sino a 5.200,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 656,00
(1/2 di euro 1.312,00) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
LO EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1930/2024
Il Giudice del lavoro, dott. LO EL, all'udienza del 11.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Bonistalli, presso il cui studio sito in Castelfranco di Sotto, Via Calatafimi n.72, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
NA e AT EA LE, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento dell'avviso di addebito
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2024, il ricorrente ha chiesto di “dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 387 2024 00013104 53 000 notificato il 22.11.2024 in quanto si è formato il giudicato tra le parti rappresentato dalla sentenza
n.45/2021 resa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 17.2.2021, che impedisce il riesame dello stesso fatto costitutivo, difettando inoltre i presupposti legittimanti l'emissione dell'avviso per i motivi meglio esplicitati in premessa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
2. Con memoria depositata in data 1.12.2025 si è costituita la parte resistente, chiedendo di dichiararsi la cessata materia del contendere del presente giudizio, poiché l'ente riesaminata la posizione contributiva aveva disposto un provvedimento di annullamento e sgravio di tutti gli importi di cui all'avviso d'addebito impugnato.
3. Alla luce di tale atto emesso dall'Ente resistente e della comune richiesta delle parti formulata con note di trattazione scritta per l'udienza del 11.12.2025, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Tale pronuncia, unitamente al comportamento adottato dalla parte resistente che ha provveduto all'annullamento giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 1.100,01 sino a 5.200,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 656,00
(1/2 di euro 1.312,00) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
LO EL