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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/07/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1461/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, c.f. , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SILVANA MARIA CALVARUSO,
PEC Email_1
appellante contro
, c.f. , CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. VITO GALVO,
PEC Email_2
appellata
Conclusioni per l'ente civico appellante:
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., vengono riproposte tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste istruttorie già svolte dal in primo grado Parte_1 in uno alle conclusioni adottate in primo grado che di seguito si trascrivono: - “ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda di controparte e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare sussistente l'esimente del caso fortuito per fatto del terzo e/o per responsabilità dell'attrice; - per l'effetto ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità
è da imputarsi in capo al;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità Parte_1
dell'evento, ex art. 1227, comma 2, c.c. in capo all'odierna attrice;
- in subordine, nell'ipotesi
1 per il vero non temuta che fosse riconosciuto il nesso causale tra cosa ed evento, nella contestazione del quantum, graduare la responsabilità del secondo il grado di colpa Pt_1 riconosciuto all'odierna attrice nella causazione dell'evento;” - in via gradatamente subordinata ed in ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste da parte dell'attrice si chiede venga riconosciuto solo il c.d. danno differenziale per le ragioni sopra esplicitate;
- accogliere i superiori motivi di appello, riformando, per quanto di ragione, l'impugnata sentenza n. 623/2019 (reg. sent) emessa dal Tribunale di Trapani;
- rigettare tutte le richieste della sig.ra per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c.; CP_1
- ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità della sig.ra per quanto CP_1 occorsole ai sensi dell'art. 1227 2° comma c.p.c. o in via subordinata ai sensi dell'art. 1227
1° comma c.p.c. nella misura di concorso percentuale superiore al 50%; - con condanna dell'appellata al pagamento delle spese legali di primo e di secondo grado e/o in subordine
e sulle spese, nell'ipotesi di rigetto, la compensazione di entrambi i gradi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
- in linea preliminare, dichiarare l'appello proposto dal in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, improcedibile e inammissibile per i motivi esposti in narrativa;
- sempre in linea preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., dare atto che la Sig.ra
ripropone tutte le domande, eccezioni, deduzioni, e richieste istruttorie già svolte Parte_2
dall'odierna appellata, nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede espressamente richiamate e trascritte;
- sempre in linea preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., chiede che vengano ad essere riproposte e trascritte le conclusione di tutti gli atti di causa del giudizio di I° grado - Nel merito, dichiarare l'appello proposto dal in persona del Sindaco pro tempore infondato e quindi non Parte_1
meritevole di accoglimento per tutti i motivi esposti nella narrativa della presente comparsa di costituzione e di risposta;
- ancora nel merito dell'appello proposto, si chiede rigettarsi tutti i motivi di appello avverso la sentenza N° 623/2019 resa dal Sig. Giudice Unico del
Tribunale di Trapani, per i motivi esposti nella narrativa della presente comparsa e per tutte le circostanze e risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di primo grado;
di conseguenza si chiede confermare la sentenza di I° grado in tutte le sue statuizioni;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 623/2019, emessa il 5 giugno 2019, il Tribunale di Trapani ha condannato il al pagamento in favore di dell' importo di € Parte_1 CP_1
36.557,73 a titolo di risarcimento del danno subito a seguito del sinistro occorso alla originaria attrice in data 9 luglio 2008, quando, alle ore 7.40 del mattino, mentre percorreva con il proprio ciclomotore la piazza Falcone e Borsellino, scivolava a causa della presenza di una chiazza d'olio sul manto stradale della lunghezza di circa 50 metri.
Ha invero ritenuto il Tribunale che la dinamica dei fatti, così come descritta dall'attrice, aveva trovato conferma sia nelle dichiarazioni dei testimoni escussi all'udienza del 6 dicembre 2016
- che avevano confermato di aver visto cadere l'attrice, la quale aveva perso il controllo del ciclomotore a bordo del quale viaggiava, proprio mentre stava affrontando una curva, a causa di una chiazza d'olio di circa 50/70 cm larghezza e circa 50 metri di lunghezza - , sia nel verbale redatto dai Vigili del Fuoco immediatamente dopo i fatti (cfr. rapporto delle 8.12).
Tanto premesso in punto di fatto, il Tribunale ha ritenuto che il non avesse assolto Pt_1 all'onere della prova che sullo stesso incombeva ai sensi dell'art 2051 c.c., perché non aveva
“fornito elementi da cui desumere che le situazione di pericolo si era generata ad esempio poco prima del fatto, in modo da escludere la possibilità di adeguata segnalazione del pericolo e di conseguente intervento per la sua rimozione”.
2. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame l'ente civico in epigrafe che, con citazione notificata il 4 luglio 2019, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto insussistente il caso fortuito, nonostante dall'istruttoria fosse emerso che la macchia d'olio a causa della quale l'appellata aveva perso il controllo del ciclomotore, si era appena formata ed in quanto particolarmente estesa, era anche ben visibile.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame, depositata il 24 ottobre 2019, si è costituita , concludendo come in CP_1 epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 5 febbraio 2025, già calendata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto rilevare che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (così Cass. Sez. U. n. 20943 del 2022).
In particolare, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, "affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo),
l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ. (Cass. n. 15042/08,
n. 8157/09, n. 24529/09, n. 12695/10, n. 19728/2011).
Tale orientamento è stato più volte confermato dalla Corte di cassazione, la quale, con successive decisioni in termini, ha ribadito come il caso della macchia d'olio consenta di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, tutte le volte in cui abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
7. Orbene, tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'ente civico proprietario della strada non avesse fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
8.E tuttavia il teste , addotto dalla originaria attrice, all'udienza del 6 Testimone_1 dicembre 2016, dopo aver dichiarato di aver assistito al sinistro e di riconoscere i luoghi teatro
4 dei fatti nelle ritrazioni fotografiche mostratele (“riconosco nelle foto che mi vengono mostrate il luogo dove è accaduto il fatto”), ha espressamente riferito che la chiazza d'olio non era asciutta (“la macchia non era asciutta che io ricordi”).
9.La circostanza che la chiazza d'olio non fosse ancora asciutta al momento del sinistro emerge del resto anche dalla relazione dei VVFF, intervenuti subito dopo i fatti presso Piazza
Falcone e Borsellino, ove è scritto che “all'arrivo sul posto … vi era una striscia d'olio per circa cinquanta metri. In considerazione di quanto esposto si provvedeva ad asciugare l'olio buttando del solvente sulla macchia”.
10.Deve quindi ritenersi fornita, nel caso di specie, la prova del caso fortuito, essendo invero emerso il carattere estemporaneo del pericolo, ossia della chiazza d'olio ancora “fresca” perché formatasi poco prima del passaggio della appellata a bordo del proprio ciclomotore e, pertanto, non rimovibile neppure con la più diligente attività di monitoraggio.
11.In accoglimento dell'appello spiegato dall'ente civico ed in riforma della sentenza di prime cure, deve essere quindi rigettata la domanda di risarcimento del danno, biologico e non, spiegata dalla appellata.
12.Le spese di lite del primo grado di giudizio e dell'appello, visto l'art. 91 c.p.c. sono poste a carico della appellata e liquidate come in parte dispositiva. Devono essere inoltre poste a carico della appellata le spese di consulenza tecnica svolta nel primo grado di giudizio e già liquidata con separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in riforma della sentenza n. 623/2019 resa dal Tribunale di Trapani in data 5 giugno 2019, appellata dal , rigetta la domanda di Parte_1 risarcimento del danno proposta da . CP_1
Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in € 3.810,00 ed in € 3.500,00, oltre spese generali,
IVA e CPA. Pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di consulenza tecnica di primo grado, già liquidate.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1461/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, c.f. , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SILVANA MARIA CALVARUSO,
PEC Email_1
appellante contro
, c.f. , CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. VITO GALVO,
PEC Email_2
appellata
Conclusioni per l'ente civico appellante:
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., vengono riproposte tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste istruttorie già svolte dal in primo grado Parte_1 in uno alle conclusioni adottate in primo grado che di seguito si trascrivono: - “ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda di controparte e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare sussistente l'esimente del caso fortuito per fatto del terzo e/o per responsabilità dell'attrice; - per l'effetto ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità
è da imputarsi in capo al;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità Parte_1
dell'evento, ex art. 1227, comma 2, c.c. in capo all'odierna attrice;
- in subordine, nell'ipotesi
1 per il vero non temuta che fosse riconosciuto il nesso causale tra cosa ed evento, nella contestazione del quantum, graduare la responsabilità del secondo il grado di colpa Pt_1 riconosciuto all'odierna attrice nella causazione dell'evento;” - in via gradatamente subordinata ed in ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste da parte dell'attrice si chiede venga riconosciuto solo il c.d. danno differenziale per le ragioni sopra esplicitate;
- accogliere i superiori motivi di appello, riformando, per quanto di ragione, l'impugnata sentenza n. 623/2019 (reg. sent) emessa dal Tribunale di Trapani;
- rigettare tutte le richieste della sig.ra per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c.; CP_1
- ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità della sig.ra per quanto CP_1 occorsole ai sensi dell'art. 1227 2° comma c.p.c. o in via subordinata ai sensi dell'art. 1227
1° comma c.p.c. nella misura di concorso percentuale superiore al 50%; - con condanna dell'appellata al pagamento delle spese legali di primo e di secondo grado e/o in subordine
e sulle spese, nell'ipotesi di rigetto, la compensazione di entrambi i gradi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
- in linea preliminare, dichiarare l'appello proposto dal in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, improcedibile e inammissibile per i motivi esposti in narrativa;
- sempre in linea preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., dare atto che la Sig.ra
ripropone tutte le domande, eccezioni, deduzioni, e richieste istruttorie già svolte Parte_2
dall'odierna appellata, nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede espressamente richiamate e trascritte;
- sempre in linea preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., chiede che vengano ad essere riproposte e trascritte le conclusione di tutti gli atti di causa del giudizio di I° grado - Nel merito, dichiarare l'appello proposto dal in persona del Sindaco pro tempore infondato e quindi non Parte_1
meritevole di accoglimento per tutti i motivi esposti nella narrativa della presente comparsa di costituzione e di risposta;
- ancora nel merito dell'appello proposto, si chiede rigettarsi tutti i motivi di appello avverso la sentenza N° 623/2019 resa dal Sig. Giudice Unico del
Tribunale di Trapani, per i motivi esposti nella narrativa della presente comparsa e per tutte le circostanze e risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di primo grado;
di conseguenza si chiede confermare la sentenza di I° grado in tutte le sue statuizioni;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 623/2019, emessa il 5 giugno 2019, il Tribunale di Trapani ha condannato il al pagamento in favore di dell' importo di € Parte_1 CP_1
36.557,73 a titolo di risarcimento del danno subito a seguito del sinistro occorso alla originaria attrice in data 9 luglio 2008, quando, alle ore 7.40 del mattino, mentre percorreva con il proprio ciclomotore la piazza Falcone e Borsellino, scivolava a causa della presenza di una chiazza d'olio sul manto stradale della lunghezza di circa 50 metri.
Ha invero ritenuto il Tribunale che la dinamica dei fatti, così come descritta dall'attrice, aveva trovato conferma sia nelle dichiarazioni dei testimoni escussi all'udienza del 6 dicembre 2016
- che avevano confermato di aver visto cadere l'attrice, la quale aveva perso il controllo del ciclomotore a bordo del quale viaggiava, proprio mentre stava affrontando una curva, a causa di una chiazza d'olio di circa 50/70 cm larghezza e circa 50 metri di lunghezza - , sia nel verbale redatto dai Vigili del Fuoco immediatamente dopo i fatti (cfr. rapporto delle 8.12).
Tanto premesso in punto di fatto, il Tribunale ha ritenuto che il non avesse assolto Pt_1 all'onere della prova che sullo stesso incombeva ai sensi dell'art 2051 c.c., perché non aveva
“fornito elementi da cui desumere che le situazione di pericolo si era generata ad esempio poco prima del fatto, in modo da escludere la possibilità di adeguata segnalazione del pericolo e di conseguente intervento per la sua rimozione”.
2. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame l'ente civico in epigrafe che, con citazione notificata il 4 luglio 2019, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto insussistente il caso fortuito, nonostante dall'istruttoria fosse emerso che la macchia d'olio a causa della quale l'appellata aveva perso il controllo del ciclomotore, si era appena formata ed in quanto particolarmente estesa, era anche ben visibile.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame, depositata il 24 ottobre 2019, si è costituita , concludendo come in CP_1 epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 5 febbraio 2025, già calendata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto rilevare che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (così Cass. Sez. U. n. 20943 del 2022).
In particolare, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, "affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo),
l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ. (Cass. n. 15042/08,
n. 8157/09, n. 24529/09, n. 12695/10, n. 19728/2011).
Tale orientamento è stato più volte confermato dalla Corte di cassazione, la quale, con successive decisioni in termini, ha ribadito come il caso della macchia d'olio consenta di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, tutte le volte in cui abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
7. Orbene, tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'ente civico proprietario della strada non avesse fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
8.E tuttavia il teste , addotto dalla originaria attrice, all'udienza del 6 Testimone_1 dicembre 2016, dopo aver dichiarato di aver assistito al sinistro e di riconoscere i luoghi teatro
4 dei fatti nelle ritrazioni fotografiche mostratele (“riconosco nelle foto che mi vengono mostrate il luogo dove è accaduto il fatto”), ha espressamente riferito che la chiazza d'olio non era asciutta (“la macchia non era asciutta che io ricordi”).
9.La circostanza che la chiazza d'olio non fosse ancora asciutta al momento del sinistro emerge del resto anche dalla relazione dei VVFF, intervenuti subito dopo i fatti presso Piazza
Falcone e Borsellino, ove è scritto che “all'arrivo sul posto … vi era una striscia d'olio per circa cinquanta metri. In considerazione di quanto esposto si provvedeva ad asciugare l'olio buttando del solvente sulla macchia”.
10.Deve quindi ritenersi fornita, nel caso di specie, la prova del caso fortuito, essendo invero emerso il carattere estemporaneo del pericolo, ossia della chiazza d'olio ancora “fresca” perché formatasi poco prima del passaggio della appellata a bordo del proprio ciclomotore e, pertanto, non rimovibile neppure con la più diligente attività di monitoraggio.
11.In accoglimento dell'appello spiegato dall'ente civico ed in riforma della sentenza di prime cure, deve essere quindi rigettata la domanda di risarcimento del danno, biologico e non, spiegata dalla appellata.
12.Le spese di lite del primo grado di giudizio e dell'appello, visto l'art. 91 c.p.c. sono poste a carico della appellata e liquidate come in parte dispositiva. Devono essere inoltre poste a carico della appellata le spese di consulenza tecnica svolta nel primo grado di giudizio e già liquidata con separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in riforma della sentenza n. 623/2019 resa dal Tribunale di Trapani in data 5 giugno 2019, appellata dal , rigetta la domanda di Parte_1 risarcimento del danno proposta da . CP_1
Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in € 3.810,00 ed in € 3.500,00, oltre spese generali,
IVA e CPA. Pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di consulenza tecnica di primo grado, già liquidate.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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