Articolo 157 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 156Articolo 158
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18 dicembre 1942
Art. 157.

Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, puo' richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.

Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'autorita' giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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