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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 175/2022 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. BERNARDINI LEONARDO giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_2
( ),
[...] P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
La parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto appello avverso la sentenza n. 1023/2021 Parte_1 del Giudice di Pace di Civitavecchia, resa all'esito del giudizio RG 4846/2019, con cui il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione ai verbali di contestazione 2195/L, 2138/L e al verbale di violazione n. 1127/T ritenendo infondata l'unica eccezione svolta nell'atto introduttivo del giudizio, per non essere la notificazione di detti verbali avvenuta a mezzo pec bensì mediante posta ordinaria. In particolare il giudice di pace ha rilevato che sebbene, trattandosi di società commerciale, ai sensi del Codice per l'Amministrazione digitale, la notificazione sarebbe dovuta avvenire a mezzo pec, nondimeno la regolare notificazione mediante posta ordinaria non poteva ritenersi nulla, ma consentiva al ricorrente di chiedere il rimborso delle eventuali spese postali addebitategli.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Parte appellante ha interposto appello deducendo: a) l'omessa pronuncia sull'avvenuto deposito della copia del documento rilasciato dall'assicurazione del veicolo oggetto di contestazione che doveva portare alla declaratoria di infondatezza della sanzione di cui al verbale di accertamento
1127/T; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 141 e 145 c.c.; c) violazione della
Circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20.2.2018.
Instaurato il contraddittorio non si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruito il procedimento mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e pervenuto al sottoscritto giudice, mutato il rito, la causa era decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del
23.12.2025 all'esito della camera di consiglio con la presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito spiegate.
Quanto al motivo sub a), deve osservarsi che il motivo, volto ad accertare l'infondatezza della sanzione sottesa al verbale di violazione 1127/T, non risulta ritualmente proposto nel ricorso di opposizione in primo grado, quindi correttamente il deposito della carta di circolazione, peraltro irrituale e tardivo anche nel giudizio di prime cure in quanto non effettuato unitamente al ricorso, non è stato preso in considerazione, essendo comunque irrilevante ai fini della decisione.
Peraltro, avendo il giudice di primo grado accertato la ritualità della notificazione del predetto verbale di accertamento, il ricorrente doveva ritenersi decaduto dalla possibilità di far valere vizi di merito dell'accertamento.
Quanto agli ulteriori motivi si evidenzia che la notificazione del verbale 1127/T risulta ritualmente effettuata in quanto a fronte della temporanea assenza del destinatario è stata inviata la comunicazione di avvenuto deposito. Invero se la notifica del verbale viene effettuata tramite posta raccomandata e il destinatario non è presente al momento della consegna, l'operatore postale lascia un avviso di giacenza, indicando che l'atto può essere ritirato presso l'ufficio postale. Del compimento di tale formalità deve essere dato avviso al destinatario, mediante un'altra raccomandata con avviso di ricevimento (art. 8 Legge n. 890/1982, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 346/1998) e il predetto procedimento risulta rispettato nel caso di specie.
E' infine infondato il motivo volto alla declaratoria di nullità della notificazione effettuata mediante posta ordinaria in luogo della posta elettronica.
Invero né la circolare 1500 del 20.02.2018 né il DM 18.12.2017 prevedono che la notificazione effettuata mediante posta ordinaria in luogo della notificazione via pec deve ritenersi nulla.
Come noto l'art. 156, terzo comma, c.p.c., peraltro richiamata dall'art. 160 c.p.c., a norma del quale “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Nel caso di
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
specie la notificazione via posta risulta ritualmente effettuata presso la sede legale dell'appellante, per cui l'atto ha sicuramente raggiunto il suo scopo.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
La contumacia della parte appellata giustifica l'irripetibilità delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio RG 175/2022: rigetta l'appello: dichiara irripetibili le spese di lite.
Civitavecchia, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 175/2022 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. BERNARDINI LEONARDO giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_2
( ),
[...] P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
La parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto appello avverso la sentenza n. 1023/2021 Parte_1 del Giudice di Pace di Civitavecchia, resa all'esito del giudizio RG 4846/2019, con cui il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione ai verbali di contestazione 2195/L, 2138/L e al verbale di violazione n. 1127/T ritenendo infondata l'unica eccezione svolta nell'atto introduttivo del giudizio, per non essere la notificazione di detti verbali avvenuta a mezzo pec bensì mediante posta ordinaria. In particolare il giudice di pace ha rilevato che sebbene, trattandosi di società commerciale, ai sensi del Codice per l'Amministrazione digitale, la notificazione sarebbe dovuta avvenire a mezzo pec, nondimeno la regolare notificazione mediante posta ordinaria non poteva ritenersi nulla, ma consentiva al ricorrente di chiedere il rimborso delle eventuali spese postali addebitategli.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Parte appellante ha interposto appello deducendo: a) l'omessa pronuncia sull'avvenuto deposito della copia del documento rilasciato dall'assicurazione del veicolo oggetto di contestazione che doveva portare alla declaratoria di infondatezza della sanzione di cui al verbale di accertamento
1127/T; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 141 e 145 c.c.; c) violazione della
Circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20.2.2018.
Instaurato il contraddittorio non si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruito il procedimento mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e pervenuto al sottoscritto giudice, mutato il rito, la causa era decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del
23.12.2025 all'esito della camera di consiglio con la presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito spiegate.
Quanto al motivo sub a), deve osservarsi che il motivo, volto ad accertare l'infondatezza della sanzione sottesa al verbale di violazione 1127/T, non risulta ritualmente proposto nel ricorso di opposizione in primo grado, quindi correttamente il deposito della carta di circolazione, peraltro irrituale e tardivo anche nel giudizio di prime cure in quanto non effettuato unitamente al ricorso, non è stato preso in considerazione, essendo comunque irrilevante ai fini della decisione.
Peraltro, avendo il giudice di primo grado accertato la ritualità della notificazione del predetto verbale di accertamento, il ricorrente doveva ritenersi decaduto dalla possibilità di far valere vizi di merito dell'accertamento.
Quanto agli ulteriori motivi si evidenzia che la notificazione del verbale 1127/T risulta ritualmente effettuata in quanto a fronte della temporanea assenza del destinatario è stata inviata la comunicazione di avvenuto deposito. Invero se la notifica del verbale viene effettuata tramite posta raccomandata e il destinatario non è presente al momento della consegna, l'operatore postale lascia un avviso di giacenza, indicando che l'atto può essere ritirato presso l'ufficio postale. Del compimento di tale formalità deve essere dato avviso al destinatario, mediante un'altra raccomandata con avviso di ricevimento (art. 8 Legge n. 890/1982, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 346/1998) e il predetto procedimento risulta rispettato nel caso di specie.
E' infine infondato il motivo volto alla declaratoria di nullità della notificazione effettuata mediante posta ordinaria in luogo della posta elettronica.
Invero né la circolare 1500 del 20.02.2018 né il DM 18.12.2017 prevedono che la notificazione effettuata mediante posta ordinaria in luogo della notificazione via pec deve ritenersi nulla.
Come noto l'art. 156, terzo comma, c.p.c., peraltro richiamata dall'art. 160 c.p.c., a norma del quale “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Nel caso di
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
specie la notificazione via posta risulta ritualmente effettuata presso la sede legale dell'appellante, per cui l'atto ha sicuramente raggiunto il suo scopo.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
La contumacia della parte appellata giustifica l'irripetibilità delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio RG 175/2022: rigetta l'appello: dichiara irripetibili le spese di lite.
Civitavecchia, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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