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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/10/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marika Motta Presidente dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. dott. Rosario Vacirca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Centuripe alla Via Orazio n. 18, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Pasquale
Bonomo;
-ricorrente- contro
, nata a [...] il [...] C.F. residente Controparte_1 C.F._2 in Centuripe alla Piazza Collegio n. 3, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe
Castiglione;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17.09.2025 a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale delle parti.
FATTO Con ricorso depositato in data 15.05.2025, ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in Centuripe (EN) il 2.02.1984, con , dall'unione con la Controparte_1
Per_ quale sono nati figli (nato a [...] l'[...]), (nata a [...] il [...]) e Per_1 Per_3
(nato a [...] il [...]), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Al riguardo il ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 41/2024 del 18.23.10.2014 (nel procedimento n. 380/2024) il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi e di non essersi più riconciliato con la moglie.
Instauratosi il contraddittorio si è ritualmente costituito in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 17.09.2025 le parti, avendo precisato di non volersi riconciliare, hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di separazione consensuale emessa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Centuripe (EN) il 02.02.1984 tra
, nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] C.F. trascritto nel CP_1 C.F._2 registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Centuripe, al n. 3 Parte I Serie
Ufficio I Anno 1984; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marika Motta Presidente dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. dott. Rosario Vacirca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Centuripe alla Via Orazio n. 18, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Pasquale
Bonomo;
-ricorrente- contro
, nata a [...] il [...] C.F. residente Controparte_1 C.F._2 in Centuripe alla Piazza Collegio n. 3, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe
Castiglione;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17.09.2025 a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale delle parti.
FATTO Con ricorso depositato in data 15.05.2025, ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in Centuripe (EN) il 2.02.1984, con , dall'unione con la Controparte_1
Per_ quale sono nati figli (nato a [...] l'[...]), (nata a [...] il [...]) e Per_1 Per_3
(nato a [...] il [...]), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Al riguardo il ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 41/2024 del 18.23.10.2014 (nel procedimento n. 380/2024) il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi e di non essersi più riconciliato con la moglie.
Instauratosi il contraddittorio si è ritualmente costituito in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 17.09.2025 le parti, avendo precisato di non volersi riconciliare, hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di separazione consensuale emessa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Centuripe (EN) il 02.02.1984 tra
, nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] C.F. trascritto nel CP_1 C.F._2 registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Centuripe, al n. 3 Parte I Serie
Ufficio I Anno 1984; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta