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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 10917/2023 promosso con ricorso depositato da
, Parte_1
nato a [...]/SP (Brasile) in data 14/03/1987, cittadino brasiliano;
, Controparte_1
nata a [...]/SP (Brasile) in data 15/09/1989, cittadina brasiliana,
Controparte_2
nata a [...]/CA (Stati Uniti) in data 10/07/2021, cittadina brasiliana, minorenne rappresentata dai genitori esercenti la patria potestà nato a [...]/SP (Brasile) in data Persona_1
30/12/1989 ed;
Controparte_1
tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone del Foro di Napoli
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza in data 8 maggio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 28 luglio 2025, i ricorrenti, cittadini brasiliani residenti in
Brasile, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano , figlio di e di Parte_2 Persona_2 Per_3
, nato il [...] nel Comune di Cavaso del Tomba (Treviso). I ricorrenti, esponevano che
[...]
emigrava in Brasile ove si sposava il 7 luglio 1900 a Bragança (Stato di San Paolo) con Parte_2
e dalla loro unione nasceva a Sorocaba/SP (Brasile), il giorno 8 marzo 1906, il figlio Controparte_4
, il quale, a sua volta, si sposava e aveva figli proseguendo nella linea di discendenza Persona_4 indicata nel ricorso. Esplicitata la linea di discendenza, deducevano i ricorrenti che Parte_2 decedeva in Brasile senza acquisire la cittadinanza brasiliana, ma mantenendo quella italiana, che ha così trasmesso, iure sanguinis, ai propri discendenti;
precisavano, inoltre, di avere adito il Tribunale non avendo ancora ottenuto alcuna convocazione dal Consolato di San Paolo, competente in base alle residenze, al quale è stata inviata la richiesta di riconoscimento della cittadinanza nell'anno 2022.
Il resistente non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_3
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva, che la predetta legge è stata recentemente modificata dalla legge n. 74/2025 di conversione del
D.L. n. 36/2025, non applicabile al caso in esame atteso che il ricorso è stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Ciò premesso si ricorda che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita e dalla lontananza nel tempo del passaggio generazionale, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”; detto principio veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio allora vigente dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Ne consegue, che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente.
Sul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di battesimo di , indicato nei documenti Parte_2 brasiliani anche come;
ciò detto si ritiene che tale documento risalente nel tempo possa Persona_5 sostituire la “certificazione” di nascita dei registri di stato civile per quelle nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Si osserva, inoltre, che
[...]
è nato pochi mesi prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito Pt_2 che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto
Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia acquisito la cittadinanza Parte_2 italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto dopo il 1866.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella descritta nel ricorso. Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 2, che è deceduto in Brasile, senza acquisire la cittadinanza Parte_2 brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
ne consegue, in applicazione della citata normativa in materia, che l'avo ha trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis ai discendenti, anche se detti discendenti hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli. Nello specifico ha trasmesso Parte_2 la cittadinanza al figlio e questo al figlio , che a sua volta l'ha tramessa ai Persona_4 Persona_6 figli ed e quest'ultima alla figlia Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_3 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda, inoltre, qualora l'avo fosse già presente in territorio brasiliano nel 1889, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del
15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, come Per_7 peraltro hanno provato di avere fatto, senza avere ottenuto alcun appuntamento per iniziare il procedimento. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i talia in Brasile versino da anni in Parte_3 uno stato di paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Alla luce della normativa citata e della documentazione in atti, deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti, meglio indicati in epigrafe, sono cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_3 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti, come sopra indicati, sono cittadini italiani iure sanguinis.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia, il 20 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini