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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondi grado iscritta al numero di ruolo RG 647/2019 trattenuta in decisione all'udienza del 30/11/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. RIZZUTI Parte_1 C.F._1
LUCA PAOLO
Appellante
E
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Vito CP_1 C.F._2
Caldiero
Appellante
E
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'avv. GIULIANI GIULIANO
Appellata
E
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._4
Emanuela Marragony;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. sentenza civile del Giudice di Pace di Cetraro n.
21/2019, del 31.1.2019.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza civile del Giudice di Pace di Cetraro n.21/2019, del 31.1.2019, con la quale in accoglimento della domanda della appellata odierna veniva Controparte_2
condannato unitamente alla sorella al pagamento in favore della attrice, a titolo CP_1
di risarcimento danni e con reciproco vincolo di solidarietà, la complessiva somma di euro
4.200,00 oltre agli interessi al saggio legale e spese del giudizio.
A sostegno del formulato gravame l'appellante deduceva;
-errata individuazione della porzione immobiliare ammalorata, produttiva delle infiltrazioni di acqua all'interno della proprietà attrice;
e conseguente errato accertamento in ordine alla titolarità dei doveri di custodia della porzione immobiliare predetta: Erronea determinazione del quantum debeatur;
errata quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante (perdita del valore di locazione dell'appartamento); Errata declaratoria in ordine alla carenza di legittimazione passiva della convenuta violazione e falsa applicazione dell'art. 1104 c.c.. CP_3
Avverso la medesima sentenza formulava gravame altresì la sig.ra che CP_1 deduceva;
l'errata pronuncia sull'estromissione processuale della convenuta in solido l'errata e carente valutazione dei fatti in ordine all'individuazione Controparte_3 corretta della proprietà in contestazione;
l'errata determinazione del quantum – Mancata prova del lucro cessante, calcolato erroneamente.
Si costituiva in giudizio che instava per il rigetto del gravame perché Controparte_2
destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale con conferma della sentenza e vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio che instava per il rigetto della domanda con Controparte_3
vittoria di spese c competenze del giudizio nonché condanna ex art. 96 c.p.c.
Quindi al causa espletata la trattazione ed acquisita documentazione sulle conclusione precisate con note di trattazione scritta veniva riservata per la decisione.
Riguardo al primo profilo, ovvero errata declaratoria da parte del Giudice di prime del difeto di legittimazione passiva della convenuta con estromissione dela stessa dal giudizio CP_3
di primo grado, poiché laddove il danno di cui è causa insorgeva ameno in data 29/06/2015, data della proposizione del ricorso per atp ma evidentemente lo stesso insorgeva in data antecendete, la rinuncia al diritto sull'immobile da parte della è avvenuta il CP_3
29/09/2016 e quindi ben 15 mesi dopo l'accadimento ritenuto dannoso, non può trovare accoglimento poiché, premesso che “La rinunzia abdicativa del partecipante a una comunione, in quanto determina l'accrescimento della quota rinunciata a favore degli altri compartecipanti, ha una funzione satisfattiva-liberatoria: ne consegue che il rinunziante, con la dismissione del proprio dir. (reale) si libera delle obbl. (propter rem) a quel dir. collegate e queste vanno a carico dei rimanenti partecipanti” (Cass. 78/3931), auanto agli effetti "Con la rinuncia, che è negozio di natura abdicativa, si opera ipso iure, in forza del principio di elasticità della proprietà, l'accrescimento della quota rinunciata a favore del compartecipe che, pertanto, in caso di proporzione delle rispettive quote, diventa proprietario esclusivo de bene" (Cass. civ., sez. II, 09-11-2009, n. 23691), e riguardo alla decorrenza “La rinuncia alla proprietà di immobili comporta l'effetto immediato della perdita del diritto.
Gli ulteriori effetti sono solo eventuali e indiretti.
Questi possono consistere in primo luogo, nella liberazione dall'obbligo di contribuire alle spese per il mantenimento e la conservazione del bene. Perché
l'atto liberi il suo autore anche dalle spese pregresse è necessario che sia concluso ai sensi dell'art. 1104 e sia portato a conoscenza degli altri comproprietari. Negli altri casi, la liberazione opera solo pro futuro.” (Cass. n.
23691/2009).
Pertanto, alla luce di tali principi, atteso che manca in atti la prova che la abbia approvato l'eventuale spesa del risarcimento anche in CP_3
considerazione del fatto che la stessa non poteva riten ersi certa, la pronunci adi prime cure risulta da questo profilo corretta;
invero gli altri partecipanti alla comunione risultano tutelati senza che sia necessario all'uopo un espressa rinuncia degli stessi poichè in virtù dell'elasticità del diritto di proprietà la quota di ognuno viene proporzionalmente accresciuta quale conseguenza dell'essere titolari di una quota in comunione , dalla quale deriva la consapevolezza che la quota di comproprietà può espandersi in caso di rinunzia degli altri contitolari .
In ordine al secondo motivo, ovvero l'errata e carente valutazione dei fatti in ordine all'individuazione corretta della proprietà in contestazione e conseguente errata applicazione dell'art. 1117 c.c., ovvero di proprietà comune con derivante ripartizione degli oneri fra i vari proprietari, deve rilevarsi che il consulente tecnico d'ufficio nel procedimento per accertamento tecnico preventivo rilevava che “i danni sono derivanti da infiltrazioni dal piano soprastante” , che la riparazione del tetto posta in essere dai convenuti in primo gradi odierni appellanti risulta precaria e che dal solaio del piano di calpestio del sottotetto siccome non impermeabile filtra l'acqua.
Ciò posto, in tema di condominio di edifici, l'invocata presunzione di comunione ex art. 1117
è applicabile in difetto di titolo, soltanto quando il sottotetto risulti in concreto per le caratteristiche strutturali e funzionali, sia pure in via potenziale, come oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune (Cass. 02/18091 e
00/6027).
L'ambiente ricavato sotto il tetto dell'edificio in condominio, in modo da formare una camera d'aria limitata, in alto, dalla struttura del tetto e, in basso, dal solaio che copre i vani dell'ultimo piano (c.d. sottotetto), assolve, di regola, ad una funzione isolante e protettiva di questi vani (97/9788) e, quando non risulti una diversa destinazione o non sia diversamente disposto dal titolo, non è quindi oggetto di comunione (Cass. 02/8968); l'appartenenza deve essere determinata in base al titolo e, in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro, il suolo, ecc.) o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex n. 1 si rende applicabile solo quando il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un uso comune (Cass. 92/11771).
Ciò posto atteso che i convenuti come rilevato dal ctu sebbene in via precaria avevano già provveduto al riposizionamento delle tegole ed alla chiusura di una finestra tale da eliminare le infiltrazioni (cfr. risposta n. 3 consulenza) i danni derivanti all'attrice sono esclusivamente quelli derivanti dalla presenza e dalla permanenza dell'acqua sul solaio che siccome non impermeabile hanno determinato l'insorgenza dei danni all'appartamento dell'attrice, ne deriva la corretta applicazione da parte del Giudice di prime dei principi ci dui all'art. 2051
c.c.; tale conclusioni risultano corrette anche in considerazione della circostanza che essendo detto locale sopra tetto nella disponibilità dei convenuti, circostanza non contestata e non potendosi ritenere lo stesso spazio comune alla luce dei copra indicati principi, evidentemente i convenuti medesimi essendone nella disponibilità potevano e dovevano verificare la presenza di acqua sul solaio e rimuoverla per evitare le infiltrazioni al piano sottostante.
Per quanto concerne il terzo motivo, ovvero l'errata determinazione del quantum, la mancata prova del lucro cessante e l'erroneo calcolo dello stesso, il danno derivante dal mancato godimento dell'immobile è stato quantificato dal CTU pari ad € 1.920,00 ma comunque liquidato dal Giudice in via equitativa.
In ogni caso nella fattispecie piuttosto che il danno in re ipsa così come dedotto dall'appellante il consulente ha fatto riferimento al volare locativo del bene;
sebbene la perduta disponibilità d'un immobile non costituisca un danno in re ipsa, nel senso che, provata l'occupazione abusiva, non può dirsi per ciò solo provato il danno, tuttavia quest'ultimo, tuttavia, può essere dimostrato col ricorso a presunzioni semplici, e può consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall'uso diretto del bene
(con riferimento all'occupazione Cass. n. 18494/2015).
Ai fini del quantum¸ è possibile utilizzare il criterio del c.d. «danno figurativo», rapportato al valore locativo del cespite usurpato, che può essere ricavato in via equitativa e presuntiva sulla base dei canoni di contratti di locazione di appartamenti analoghi nella stessa zona, anche senza bisogno dell'operato di un consulente tecnico d'ufficio (Cass. 8 giugno 1979, n.
3256; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1373; Cass. 5 novembre 2001, n. 13630),
Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto avverso la sentenza n. 21/2019 del Giudice di Pace di Cetraro del 31/1/2019;
2. CO gli appellanti al pagamento in favore di ciascuna appellata delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.915,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
3. CO l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Paola, 27.2.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondi grado iscritta al numero di ruolo RG 647/2019 trattenuta in decisione all'udienza del 30/11/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. RIZZUTI Parte_1 C.F._1
LUCA PAOLO
Appellante
E
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Vito CP_1 C.F._2
Caldiero
Appellante
E
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'avv. GIULIANI GIULIANO
Appellata
E
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._4
Emanuela Marragony;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. sentenza civile del Giudice di Pace di Cetraro n.
21/2019, del 31.1.2019.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza civile del Giudice di Pace di Cetraro n.21/2019, del 31.1.2019, con la quale in accoglimento della domanda della appellata odierna veniva Controparte_2
condannato unitamente alla sorella al pagamento in favore della attrice, a titolo CP_1
di risarcimento danni e con reciproco vincolo di solidarietà, la complessiva somma di euro
4.200,00 oltre agli interessi al saggio legale e spese del giudizio.
A sostegno del formulato gravame l'appellante deduceva;
-errata individuazione della porzione immobiliare ammalorata, produttiva delle infiltrazioni di acqua all'interno della proprietà attrice;
e conseguente errato accertamento in ordine alla titolarità dei doveri di custodia della porzione immobiliare predetta: Erronea determinazione del quantum debeatur;
errata quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante (perdita del valore di locazione dell'appartamento); Errata declaratoria in ordine alla carenza di legittimazione passiva della convenuta violazione e falsa applicazione dell'art. 1104 c.c.. CP_3
Avverso la medesima sentenza formulava gravame altresì la sig.ra che CP_1 deduceva;
l'errata pronuncia sull'estromissione processuale della convenuta in solido l'errata e carente valutazione dei fatti in ordine all'individuazione Controparte_3 corretta della proprietà in contestazione;
l'errata determinazione del quantum – Mancata prova del lucro cessante, calcolato erroneamente.
Si costituiva in giudizio che instava per il rigetto del gravame perché Controparte_2
destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale con conferma della sentenza e vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio che instava per il rigetto della domanda con Controparte_3
vittoria di spese c competenze del giudizio nonché condanna ex art. 96 c.p.c.
Quindi al causa espletata la trattazione ed acquisita documentazione sulle conclusione precisate con note di trattazione scritta veniva riservata per la decisione.
Riguardo al primo profilo, ovvero errata declaratoria da parte del Giudice di prime del difeto di legittimazione passiva della convenuta con estromissione dela stessa dal giudizio CP_3
di primo grado, poiché laddove il danno di cui è causa insorgeva ameno in data 29/06/2015, data della proposizione del ricorso per atp ma evidentemente lo stesso insorgeva in data antecendete, la rinuncia al diritto sull'immobile da parte della è avvenuta il CP_3
29/09/2016 e quindi ben 15 mesi dopo l'accadimento ritenuto dannoso, non può trovare accoglimento poiché, premesso che “La rinunzia abdicativa del partecipante a una comunione, in quanto determina l'accrescimento della quota rinunciata a favore degli altri compartecipanti, ha una funzione satisfattiva-liberatoria: ne consegue che il rinunziante, con la dismissione del proprio dir. (reale) si libera delle obbl. (propter rem) a quel dir. collegate e queste vanno a carico dei rimanenti partecipanti” (Cass. 78/3931), auanto agli effetti "Con la rinuncia, che è negozio di natura abdicativa, si opera ipso iure, in forza del principio di elasticità della proprietà, l'accrescimento della quota rinunciata a favore del compartecipe che, pertanto, in caso di proporzione delle rispettive quote, diventa proprietario esclusivo de bene" (Cass. civ., sez. II, 09-11-2009, n. 23691), e riguardo alla decorrenza “La rinuncia alla proprietà di immobili comporta l'effetto immediato della perdita del diritto.
Gli ulteriori effetti sono solo eventuali e indiretti.
Questi possono consistere in primo luogo, nella liberazione dall'obbligo di contribuire alle spese per il mantenimento e la conservazione del bene. Perché
l'atto liberi il suo autore anche dalle spese pregresse è necessario che sia concluso ai sensi dell'art. 1104 e sia portato a conoscenza degli altri comproprietari. Negli altri casi, la liberazione opera solo pro futuro.” (Cass. n.
23691/2009).
Pertanto, alla luce di tali principi, atteso che manca in atti la prova che la abbia approvato l'eventuale spesa del risarcimento anche in CP_3
considerazione del fatto che la stessa non poteva riten ersi certa, la pronunci adi prime cure risulta da questo profilo corretta;
invero gli altri partecipanti alla comunione risultano tutelati senza che sia necessario all'uopo un espressa rinuncia degli stessi poichè in virtù dell'elasticità del diritto di proprietà la quota di ognuno viene proporzionalmente accresciuta quale conseguenza dell'essere titolari di una quota in comunione , dalla quale deriva la consapevolezza che la quota di comproprietà può espandersi in caso di rinunzia degli altri contitolari .
In ordine al secondo motivo, ovvero l'errata e carente valutazione dei fatti in ordine all'individuazione corretta della proprietà in contestazione e conseguente errata applicazione dell'art. 1117 c.c., ovvero di proprietà comune con derivante ripartizione degli oneri fra i vari proprietari, deve rilevarsi che il consulente tecnico d'ufficio nel procedimento per accertamento tecnico preventivo rilevava che “i danni sono derivanti da infiltrazioni dal piano soprastante” , che la riparazione del tetto posta in essere dai convenuti in primo gradi odierni appellanti risulta precaria e che dal solaio del piano di calpestio del sottotetto siccome non impermeabile filtra l'acqua.
Ciò posto, in tema di condominio di edifici, l'invocata presunzione di comunione ex art. 1117
è applicabile in difetto di titolo, soltanto quando il sottotetto risulti in concreto per le caratteristiche strutturali e funzionali, sia pure in via potenziale, come oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune (Cass. 02/18091 e
00/6027).
L'ambiente ricavato sotto il tetto dell'edificio in condominio, in modo da formare una camera d'aria limitata, in alto, dalla struttura del tetto e, in basso, dal solaio che copre i vani dell'ultimo piano (c.d. sottotetto), assolve, di regola, ad una funzione isolante e protettiva di questi vani (97/9788) e, quando non risulti una diversa destinazione o non sia diversamente disposto dal titolo, non è quindi oggetto di comunione (Cass. 02/8968); l'appartenenza deve essere determinata in base al titolo e, in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro, il suolo, ecc.) o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex n. 1 si rende applicabile solo quando il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un uso comune (Cass. 92/11771).
Ciò posto atteso che i convenuti come rilevato dal ctu sebbene in via precaria avevano già provveduto al riposizionamento delle tegole ed alla chiusura di una finestra tale da eliminare le infiltrazioni (cfr. risposta n. 3 consulenza) i danni derivanti all'attrice sono esclusivamente quelli derivanti dalla presenza e dalla permanenza dell'acqua sul solaio che siccome non impermeabile hanno determinato l'insorgenza dei danni all'appartamento dell'attrice, ne deriva la corretta applicazione da parte del Giudice di prime dei principi ci dui all'art. 2051
c.c.; tale conclusioni risultano corrette anche in considerazione della circostanza che essendo detto locale sopra tetto nella disponibilità dei convenuti, circostanza non contestata e non potendosi ritenere lo stesso spazio comune alla luce dei copra indicati principi, evidentemente i convenuti medesimi essendone nella disponibilità potevano e dovevano verificare la presenza di acqua sul solaio e rimuoverla per evitare le infiltrazioni al piano sottostante.
Per quanto concerne il terzo motivo, ovvero l'errata determinazione del quantum, la mancata prova del lucro cessante e l'erroneo calcolo dello stesso, il danno derivante dal mancato godimento dell'immobile è stato quantificato dal CTU pari ad € 1.920,00 ma comunque liquidato dal Giudice in via equitativa.
In ogni caso nella fattispecie piuttosto che il danno in re ipsa così come dedotto dall'appellante il consulente ha fatto riferimento al volare locativo del bene;
sebbene la perduta disponibilità d'un immobile non costituisca un danno in re ipsa, nel senso che, provata l'occupazione abusiva, non può dirsi per ciò solo provato il danno, tuttavia quest'ultimo, tuttavia, può essere dimostrato col ricorso a presunzioni semplici, e può consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall'uso diretto del bene
(con riferimento all'occupazione Cass. n. 18494/2015).
Ai fini del quantum¸ è possibile utilizzare il criterio del c.d. «danno figurativo», rapportato al valore locativo del cespite usurpato, che può essere ricavato in via equitativa e presuntiva sulla base dei canoni di contratti di locazione di appartamenti analoghi nella stessa zona, anche senza bisogno dell'operato di un consulente tecnico d'ufficio (Cass. 8 giugno 1979, n.
3256; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1373; Cass. 5 novembre 2001, n. 13630),
Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto avverso la sentenza n. 21/2019 del Giudice di Pace di Cetraro del 31/1/2019;
2. CO gli appellanti al pagamento in favore di ciascuna appellata delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.915,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
3. CO l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Paola, 27.2.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli