Sentenza 2 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/01/2020, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR DI ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di LI IN NY alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, allo stesso ascritto quale amministratore della società "Rigori s.r.l.", dichiarata fallita in data 15 aprile 2008; mentre ha ridotto la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall. da dieci anni a due anni. L'imputato è stato ritenuto colpevole della distrazione di tutti i beni aziendali mobili, arredi e merci di magazzino, trasferiti, mediante la stipula di un contratto simulato di cessione di ramo di azienda, al prezzo irrisorio di 1.000 euro, alla NI s.r.I., società amministrata dallo stesso imputato che ne era socio al 90%, e da detta società ulteriormente passati alla Kopriti s.a.s di LI NI, padre dell'imputato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.
2.1 Con il primo denuncia vizio di motivazione in punto di valutazione dei beni ceduti, stimati sulla scorta del valore contabile senza tenere conto del valore di mercato, di molto inferiore rispetto al primo. A tale riguardo le dichiarazioni dell'imputato troverebbero conferma nell'atto di transazione concluso con la curatela fallimentare per l'importo di euro 30.000,00 a tacitazione di ogni pretesa e con rinuncia ad esperire ulteriori azioni di recupero.
2.2 Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in punto di configurabilità del reato in contestazione. Nessun pericolo per la massa creditoria si sarebbe verificato in ragione della cessione di azienda alla Antornio s.r.I., stante la possibilità per la curatela di esperire azioni recuperatorie (sequestro giudiziario, azione revocatoria e/o simulatoria). Inoltre la società cessionaria, in forza della previsione dell'art. 2560 cod. civi., si era accollata ex lege i debiti inerenti all'esercizio dell'attività commerciale ceduta, sorti anteriormente al trasferimento. Infine difetterebbe l'elemento soggettivo del reato, poiché l'imputato "non voleva certo tenere una condotta pericolosa per i creditori".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è generico. La doglianza del ricorrente non coglie la ratio decidendi, posta alla base della decisione sin dal primo grado. L'imputato ha traferito, al prezzo irrisorio di 1.000 euro, l'intero compendio aziendale della fallita ad altra società da lui stesso amministrata e posseduta;
di conseguenza la cessionaria continuava ad esercitare, in luogo della fallita, la medesima attività, nei medesimi locali, mentre la fallita, privata dei beni strumentali e di tutto il magazzino, rimaneva inoperativa, avviandosi di fatto al fallimento. Al di là del valore assegnato in contabilità al magazzino (336.000,00 euro), è pacifico che il compendio ceduto avesse un valore di mercato ben superiore all'irrisorio prezzo concordato e quantomeno corrispondente a 30.000,00 euro, importo versato in via transattiva alla curatela per paralizzare le azioni recuperatorie incardinate (cfr. sentenza primo grado riprodotta a pag. 6 della sentenza di appello). Ergo la condotta distrattiva attiene non a meri dati contabili, ma a concreti ed individuabili atti di disposizione patrimoniale, pregiudizievoli per la società cedente. È condiviso in giurisprudenza il principio per cui possa costituire oggetto di bancarotta per distrazione la cessione del ramo di azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Rv. 252008; da ultimo Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644), ossia la cessione senza corrispettivo di concreti fattori della produzione, economicamente valutabili e tali da comportare, con il loro distacco, un concreto e quantificabile depauperamento del patrimonio destinato alla garanzia dei diritti dei creditori.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le tesi propugnate si pongono in evidente contrasto con i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità.
3.1 In tema di bancarotta fraudolenta, il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore - viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius" - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Calderini, Rv. 248658).
3.2 Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale;
né assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560, comma 2, cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un "post factum" della già consumata distrazione (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644).
3.3 D delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229/13 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214). Indirizzo, questo, riaffermato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui, per un verso, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività e, per altro verso, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804).
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa