Ordinanza cautelare 24 marzo 2025
Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 04/06/2025, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04264/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00964/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 964 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitore, esercente la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e I.C.S. -OMISSIS- "-OMISSIS-" di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
Centro Servizi Amministrativi di Napoli, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento:
- a) della nota prot. n. -OMISSIS- e del prot. n.-OMISSIS- – P. E. I. 2024/2025 – emesso dall’ I.C.S. -OMISSIS- “-OMISSIS-” con sede in Napoli, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
- b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’I.C.S. -OMISSIS- "-OMISSIS-" di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ordinanza, n. 589 del 24.03.2025, la Sezione così regolava la fase cautelare del giudizio:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
il minore, come dichiarato e documentato in ricorso, è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L. 104/92”, nonché è invalido con indennità di accompagnamento;
frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, -OMISSIS-, presso l’I. C. S. -OMISSIS- “-OMISSIS-” con sede in Napoli;
egli ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia, vale a dire, secondo la prospettazione del ricorso, per l’intero tempo scuola di 29 ore settimanali;
l’Istituto Scolastico che frequenta, nonostante la sussistenza di detta grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 29 ore settimanali, gli ha assegnato 22 h settimanali di sostegno, giusta la nota del d.s. gravata in epigrafe e lo stesso P.E.I. a.s. 2024/2025;
Rilevato che il P.E.I. nella sezione dedicata alla proposta di ore di sostegno per l’anno successivo contraddittoriamente rispetto all’assegnazione di 22 per l’anno in corso, indica la necessità di 29 ore di sostegno, specificando che il minore necessita della presenza costante di un adulto, e che il G.L.O. del 6.11.2024 del pari richiede, per il minore, la copertura totale del tempo scuola;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dello stesso P.E.I. per l’a.s. 2024-2025, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 22 ore, a fronte di un orario di frequenza di 29 ore, tenuto conto della disabilità ed invalidità del minore e di quanto emerge dal verbale del G.L.O. e dallo stesso P.E.I. per l’a.s. in corso;
Ritenuto che sussista il periculum in mora, in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando allo stesso le ore di sostegno necessarie alla sua compiuta integrazione scolastica, in misura pari all’intero tempo – scuola (29 ore);
Considerato che è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti, per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare, ai fini del riesame, e rinvia alla camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare”;
Rilevato che s’erano costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, con memoria di stile;
Rilevato che, dopo la pronunzia della predetta ordinanza cautelare, parte ricorrente depositava note conclusive del seguente tenore: “si rappresenta che non è mutata la situazione in ambito scolastico”, e chiedeva “che la presente controversia passi in decisione, sulla base degli atti depositati, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
Rilevato che all’odierna camera di consiglio si dava avviso alle parti della possibile pronuncia di sentenza, ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che – stante quanto riferito da parte ricorrente, cui nulla ha opposto l’Amministrazione Scolastica – il ricorso va accolto, per le stesse ragioni, già espresse nell’ordinanza cautelare predetta, che s’abbiano qui per integralmente richiamate, in quanto condivise dal Collegio, e con gli obblighi conformativi che tuttora ne discendono, a carico dell’Amministrazione Scolastica;
Rilevato che non può viceversa accogliersi l’azione volta all’accertamento del diritto al sostegno cd. “integrale”, anche per gli anni successivi, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale, costantemente seguito dalla Sezione, imperniato sull’impossibilità, per il Tribunale, di pronunziare circa poteri amministrativi, non ancora esercitati;
Rilevato che le spese di lite, per la soccombenza della stessa Amministrazione, vanno poste a suo carico, e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Respinge la domanda di parte ricorrente, volta al riconoscimento del diritto al sostegno “integrale”, anche per gli anni successivi.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.