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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3751/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3751/2017 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “mediazione”
Vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Vichi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Lungarno Vespucci, n. 58, giusta procura a margine del ricorso
- ATTRICE
e
(P. IVA ), quale incorporante della società CP_1 P.IVA_2 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
[...] avv.ti Fabrizio Corsini e Raffaella Poggioli, ed elettivamente domiciliata in Modena,
Via Gallucci, n. 26, in forza di separata delega
- CONVENUTA
D CP_3
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso: - In via preliminare ed istruttoria ammettere le prove tutte richieste in atti ivi compresa la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. alla CC.I.AA di Pisa come formulata nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. e l'ordine di esibizione del contratto di compravendita della imbarcazione - Nel merito: accertare e CP_4 dichiarare l'attività di mediazione svolta dal mediatore marittimo per Parte_1 la compravendita della nave CRN 46/118 “Eight” ex “ e conseguentemente CP_4 condannare la (incorporante ), in persona del suo legale Controparte_1 CP_5 rappresentante p.t, nonché , chiamato in causa, per la quota ritenuta Controparte_6 di giustizia, al pagamento della somma di Euro 350.000,00 oltre iva (Euro 427.000,00 Iva compresa) pari al 5% di Euro 7.000.000,00, ovvero quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze di avvocato, rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge”.
Convenuta:
“Voglia la S.V. Ill.ma, ogni diversa e/o contraria domanda, eccezione e conclusione respinta, per tutti i motivi esposti in atti e/o per ogni e diverso titolo: respingere integralmente le domande di in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto e meramente pretestuose, con condanna aggravata ex art. 96 cpc, vista
l'evidente malafede di parte ricorrente, da liquidarsi in via equitativa. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento, anche parzialmente, le domande di venga accertato, disposto e condannato il terzo chiamato in Parte_1 causa, Dott. , al pagamento in favore di del 2,5 Controparte_6 Parte_1
% della provvigione richiesta da o il 50% di quella diversa Parte_1 percentuale e/o somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari”.
Premesso
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 1.08.2017 ha convenuto Parte_1 in giudizio per ivi sentirla condannare al pagamento di € 350.000,00 oltre CP_5 iva, a titolo di provvigione per l'attività di mediatore svolta per la compravendita dell'imbarcazione CRN 46/118 “Eight” ex A fondamento del ricorso, ha CP_4 allegato:
- che nel 2013 ha svolto attività di mediazione per la compravendita dell'imbarcazione
CRN 46/118 “EIGHT” ex tra la venditrice e l'acquirente CP_4 CP_2
Controparte_6
- che in data 14.09.2013 ha raccolto l'offerta di acquisto da parte di Controparte_6 pari a € 7.000.000,00;
- che in tale offerta ha precisato l'ammontare della provvigione pari al 5%;
- che risulta documentalmente comprovato che ha posto in contatto Parte_1 la venditrice con l'acquirente;
- che, avvedutasi del contatto sviluppato dalla ricorrente, ha rifiutato CP_2
l'offerta di acquisto tramite e-mail;
- che nel gennaio 2015 ha venduto l'imbarcazione a CP_2 Controparte_6
- che, in data 2.9.2015, ha inviato a la notula pro Parte_1 CP_2 forma per le provvigioni richieste per € 350.000,00 pari al 5% del prezzo oggetto di trattative;
- che il progetto di notula è stato respinto, pertanto, la ricorrente ha provveduto a costituire in mora la debitrice chiedendo il pagamento;
- che in data 30.08.2016, ha trasmesso nuovo atto di costituzione in mora, rimasto senza esito;
- che il credito è liquido ed esigibile, pertanto la competenza per territorio spetta al
Tribunale di Pisa, ai sensi dell'art 1182 c.c., III comma;
- che le produzioni documentali forniscono la piena prova sia nell'an, che nel quantum del credito azionato;
- che risulta comprovato il diritto di al percepimento della Parte_2 provvigione per l'attività di mediazione svolta;
- che a norma dell'art. 1754 c.c., ai fini della provvigione, è sufficiente che il mediatore abbia posto in contatto le parti.
Si è costituita che ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione a CP_2 chiamare in giudizio e la conversione del rito, e nel merito ha Controparte_6 contestato integralmente quanto dedotto da controparte. In particolare, ha osservato:
- che – appartenente al gruppo – non ha approfittato della CP_2 Controparte_1 relazione sviluppata dall'attrice perché da molti anni i suoni vertici hanno una relazione di amicizia personale con l'acquirente;
- che, ad ogni modo, la trattativa non era andata a buon fine;
Contr
- che, nel corso del 2014, la è stata oggetto di una serrata CodiceFiscale_1 trattativa con un acquirente estero, giunta quasi alla completa definizione per l'importo di € 7.750.000,00;
- che, nel mese di settembre 2014, è stata contattata da che ha Controparte_6 manifestato il suo interesse per l'imbarcazione offrendo la somma di € 9.350.000,00 di cui € 2.000.000,00 a titolo di refitting;
- che a fronte di tale proposta, ha deciso di risolvere la vendita con il cliente CP_2 estero e di vendere a Controparte_6
- che tale vendita non ha nulla a che fare con il precedente interessamento veicolato da
Parte_1
- che non è dovuto il pagamento, avendo il mediatore, ai sensi dell'art. 1755 c.c., diritto alla provvigione se l'affare è concluso per effetto del suo intervento;
- che peraltro è anomalo che il mediatore chieda la provvigione esclusivamente al venditore, peraltro per una percentuale difforme dagli usi;
- che la somma richiesta da non è né liquida, né esigibile;
Parte_1
- che in forza dell'art. 19 c.p.c. è competente territorialmente il Tribunale di Rimini;
- che risulta documentalmente provato che conosceva il gruppo Controparte_6
(di cui fa parte) dal 2011, e che non aveva conferito a CP_1 CP_2 [...]
l'incarico di formulare un'offerta per una barca a lui già nota;
Pt_1
- che la mediazione è fatta valere in forza dell'invio di una sola email.
Non si è costituito . Controparte_6
Con provvedimento del 22.09.2017 il giudice ha fissato l'udienza al 12.01.2018, successivamente rinviata d'ufficio.
Con ordinanza del 30.10.2019 il Giudice ha autorizzato la chiamata del terzo.
Con provvedimento del 15.07.2020 il Giudice ha dichiarato la contumacia di CP_6
e, ritenuta la causa di non semplice istruzione, ha disposto il mutamento del rito
[...]
e concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale e a mezzo di prove orali. Con comparsa di costituzione del 07.02.2022 si è costituita quale Controparte_1 successore a titolo universale dell'incorporata facendo proprie tutte le CP_2 difese, eccezioni e conclusioni svolte nel corso del giudizio dalla società CP_2
Con provvedimento del 18.05.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, ha rinviato all'udienza del 31.03.2023, per la precisazione delle conclusioni.
Sono poi seguiti rinvii d'ufficio.
Assegnato a un altro giudice il fascicolo, con provvedimento del 04.04.2023, all'esito dei termini assegnati per la trattazione scritta, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.01.2024 in trattazione scritta.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, con provvedimento del
10.10.2025 il Giudice ha rinviato all'udienza del 30.01.2025.
All'udienza del 30.01.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Agisce in giudizio chiedendo l'accertamento, nei confronti di Parte_1 [...]
(oggi , del diritto alla mediazione maturato in virtù del contratto CP_5 Controparte_1 preliminare di compravendita del 25.1.2025 avente ad oggetto la nave CRN 46 mt m/y siccome stipulato, nella prospettiva attorea, per l'effetto della messa in CP_4 contatto tra le parti avvenuta, suo tramite, in data 14.9.2023.
Si ricorda che per diffuso orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. III, 9.12.2014, n.
25851; Cass., 6.7.2010, n. 15880; Cass., 28.7.1997, n. 7048; Cass., 20.2.1997, n. 1566;
Cass., 16.1.1996) tra la messa in relazione delle parti e la conclusione dell'affare non debba sussistere un nesso eziologico diretto ed esclusivo, essendo sufficiente che l'attività del mediatore si ponga come una concausa dell'affare e ne costituisca un antecedente causale, nel senso, cioè, che senza di essa l'operazione, pur se articolata in fasi e vicende successive, non sarebbe ragionevolmente andata in porto.
In altri termini, la valutazione del contributo del professionista deve essere effettuata alla stregua del criterio della causalità adeguata o efficiente, dovendosi verificare, in relazione al caso concreto, se l'attività svolta dal mediatore si inserisce o meno nella serie dei fattori causali ricollegabili al positivo perfezionamento delle trattative: tant'è che alcuni interpreti discorrono di nesso di utilità, anziché di causalità, rispetto all'affare.
Sulla scia delle esposte coordinate, reputa il Tribunale che le emergenze processuali conducano all'esclusione di qualsiasi nesso eziologico, o di utilità efficiente, tra l'attività compiuta dal mediatore e l'affare concluso tra e CP_5 Controparte_6
In particolare, difettano tanto la messa in contatto tra le parti, che già si conoscevano per avere concluso in passato affari relativi ad altre imbarcazioni (cfr. doc. 1A), quanto il contributo ai fini della conclusione dell'affare, avvenuto a distanza significativa di tempo e a condizioni diverse da quelle di cui alla primigenia proposta.
Invero, la pretesa attorea si basa, essenzialmente, sull'offerta di acquisto dell'imbarcazione di cui è causa veicolata a mezzo e-mail in data 14.9.2023 in tesi su diretto incarico di Alcun rilievo assumono le ulteriori comunicazioni Controparte_6 scritte intercorse tra parte attrice e terza chiamata, vertendo su elementi non pertinenti rispetto all'oggetto della causa (cfr. docc. 2-7), né il conferimento da parte di in favore della società attrice, di mandato di vendita di altra imbarcazione: CP_6 anzi, a tale ultimo riguardo, come sottolineato dalla convenuta, è singolare che
[...]
e abbiano formalizzato per iscritto solo quell'incarico e non Parte_1 CP_6 anche quello relativo alla proposta di acquisto della nave di cui è causa, peraltro di valore superiore.
Siffatta circostanza avvalora la genuinità della ricostruzione della convenuta, sostenuta ponendo l'enfasi su contenuto e tenore della corrispondenza tra i vertici di e CP_5 immediatamente seguita alla trasmissione dell'offerta di acquisto da parte di CP_6
Da un lato, dalla stessa emerge la grande confidenzialità tra i soggetti Parte_1 coinvolti, e dall'altro, la smentita da parte di di aver conferito Controparte_6 mandato per formulare l'offerta di acquisto trasmessa a suo nome dal broker,
Affermazioni coerenti con il quadro generale delle emergenze istruttorie, tanto precostituite (doc. 1A), quanto di formazione processuale, avuto riguardo alle deposizioni dei testi e che hanno confermato Testimone_1 Testimone_2 tanto le modalità della precedente vendita, quanto la circostanza del rapporto amicale tra i vertici del gruppo e (verbale di udienza del 9.3.2022). Ciò a Controparte_1 CP_6 tacersi della circostanza che il terzo chiamato già conoscesse – come dichiara nella corrispondenza – l'imbarcazione in questione. Alcun diverso elemento è stato apportato o è stato oggetto di istanza istruttoria da parte dell'attrice.
Anche sul piano dell'efficienza causale non si apprezzano i presupposti per il riconoscimento dell'apporto del mediatore.
Se, come noto, non è decisivo, ai fini dell'esclusione del nesso, il pur consistente iato temporale (13 mesi) intercorso tra l'offerta trasmessa dall'attrice e la conclusione dell'affare, al contempo sarebbe errato incorrere nella fallacia argomentativa post hoc, ergo propter hoc, basata sull'applicazione del criterio meramente cronologico tra antecedente fattuale ed evento.
Assume, invece, significativo rilievo la divergenza circa l'oggetto del preliminare di compravendita concluso nel gennaio 2025. Divergenza che si apprezza sia in relazione al prezzo complessivamente pattuito, sensibilmente superiore (9.3 milioni di euro in luogo di 7 milioni), sia in relazione alla tipologia di contratto, che prevede la vendita previo refitting integrale dell'imbarcazione.
Elementi dei quali non vi è traccia nell'unica, scarna, e-mail che giustificherebbe la trattativa condotta per conto di L'intervento della appare CP_6 Parte_1 isolato, non seguito da contatti diretti, o suo tramite, tra le parti, né sviluppatosi in trattative circa le caratteristiche che avrebbe dovuto assumere l'affare. Circostanze queste, corroborate dalla circostanza che nel corso del 2014 la nave CRN 46 mt m/y sia stata oggetto di trattative in stadio molto avanzato con un acquirente CP_4 estero, giunte addirittura alla formazione di un accordo di massima (docc. 3, 4 convenuta), poi risolto a seguito dell'interesse manifestato direttamente da CP_6 agli amministratori delegati del gruppo cui ha fatto seguito il contratto Controparte_1 preliminare del gennaio 2015.
In definitiva, anche a voler ritenere provata l'effettiva, originaria, messa in contatto tra le parti, non spetta il diritto alla mediazione, appurata l'eterogeneità dell'affare rispetto a quello prospettato inizialmente dall'attrice. Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di legittimità, per la quale “quando una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute é indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto d'iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi
l'utilità dell'originario intervento del mediatore (Cass. Sez. III, n. 1120/2015; Cass. 18 marzo 2005, n. 5952; Cass. 15 maggio 2001, n. 6703).
In definitiva, la domanda è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, scaglione di riferimento, parametri medi per le fasi studio e introduttiva, ridotte per l'istruttoria e decisoria.
Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione e difesa disattese o assorbite, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, liquidate in € 17.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A e I.V.A;
Pisa, 19 maggio 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3751/2017 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “mediazione”
Vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Vichi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Lungarno Vespucci, n. 58, giusta procura a margine del ricorso
- ATTRICE
e
(P. IVA ), quale incorporante della società CP_1 P.IVA_2 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
[...] avv.ti Fabrizio Corsini e Raffaella Poggioli, ed elettivamente domiciliata in Modena,
Via Gallucci, n. 26, in forza di separata delega
- CONVENUTA
D CP_3
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso: - In via preliminare ed istruttoria ammettere le prove tutte richieste in atti ivi compresa la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. alla CC.I.AA di Pisa come formulata nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. e l'ordine di esibizione del contratto di compravendita della imbarcazione - Nel merito: accertare e CP_4 dichiarare l'attività di mediazione svolta dal mediatore marittimo per Parte_1 la compravendita della nave CRN 46/118 “Eight” ex “ e conseguentemente CP_4 condannare la (incorporante ), in persona del suo legale Controparte_1 CP_5 rappresentante p.t, nonché , chiamato in causa, per la quota ritenuta Controparte_6 di giustizia, al pagamento della somma di Euro 350.000,00 oltre iva (Euro 427.000,00 Iva compresa) pari al 5% di Euro 7.000.000,00, ovvero quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze di avvocato, rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge”.
Convenuta:
“Voglia la S.V. Ill.ma, ogni diversa e/o contraria domanda, eccezione e conclusione respinta, per tutti i motivi esposti in atti e/o per ogni e diverso titolo: respingere integralmente le domande di in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto e meramente pretestuose, con condanna aggravata ex art. 96 cpc, vista
l'evidente malafede di parte ricorrente, da liquidarsi in via equitativa. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento, anche parzialmente, le domande di venga accertato, disposto e condannato il terzo chiamato in Parte_1 causa, Dott. , al pagamento in favore di del 2,5 Controparte_6 Parte_1
% della provvigione richiesta da o il 50% di quella diversa Parte_1 percentuale e/o somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari”.
Premesso
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 1.08.2017 ha convenuto Parte_1 in giudizio per ivi sentirla condannare al pagamento di € 350.000,00 oltre CP_5 iva, a titolo di provvigione per l'attività di mediatore svolta per la compravendita dell'imbarcazione CRN 46/118 “Eight” ex A fondamento del ricorso, ha CP_4 allegato:
- che nel 2013 ha svolto attività di mediazione per la compravendita dell'imbarcazione
CRN 46/118 “EIGHT” ex tra la venditrice e l'acquirente CP_4 CP_2
Controparte_6
- che in data 14.09.2013 ha raccolto l'offerta di acquisto da parte di Controparte_6 pari a € 7.000.000,00;
- che in tale offerta ha precisato l'ammontare della provvigione pari al 5%;
- che risulta documentalmente comprovato che ha posto in contatto Parte_1 la venditrice con l'acquirente;
- che, avvedutasi del contatto sviluppato dalla ricorrente, ha rifiutato CP_2
l'offerta di acquisto tramite e-mail;
- che nel gennaio 2015 ha venduto l'imbarcazione a CP_2 Controparte_6
- che, in data 2.9.2015, ha inviato a la notula pro Parte_1 CP_2 forma per le provvigioni richieste per € 350.000,00 pari al 5% del prezzo oggetto di trattative;
- che il progetto di notula è stato respinto, pertanto, la ricorrente ha provveduto a costituire in mora la debitrice chiedendo il pagamento;
- che in data 30.08.2016, ha trasmesso nuovo atto di costituzione in mora, rimasto senza esito;
- che il credito è liquido ed esigibile, pertanto la competenza per territorio spetta al
Tribunale di Pisa, ai sensi dell'art 1182 c.c., III comma;
- che le produzioni documentali forniscono la piena prova sia nell'an, che nel quantum del credito azionato;
- che risulta comprovato il diritto di al percepimento della Parte_2 provvigione per l'attività di mediazione svolta;
- che a norma dell'art. 1754 c.c., ai fini della provvigione, è sufficiente che il mediatore abbia posto in contatto le parti.
Si è costituita che ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione a CP_2 chiamare in giudizio e la conversione del rito, e nel merito ha Controparte_6 contestato integralmente quanto dedotto da controparte. In particolare, ha osservato:
- che – appartenente al gruppo – non ha approfittato della CP_2 Controparte_1 relazione sviluppata dall'attrice perché da molti anni i suoni vertici hanno una relazione di amicizia personale con l'acquirente;
- che, ad ogni modo, la trattativa non era andata a buon fine;
Contr
- che, nel corso del 2014, la è stata oggetto di una serrata CodiceFiscale_1 trattativa con un acquirente estero, giunta quasi alla completa definizione per l'importo di € 7.750.000,00;
- che, nel mese di settembre 2014, è stata contattata da che ha Controparte_6 manifestato il suo interesse per l'imbarcazione offrendo la somma di € 9.350.000,00 di cui € 2.000.000,00 a titolo di refitting;
- che a fronte di tale proposta, ha deciso di risolvere la vendita con il cliente CP_2 estero e di vendere a Controparte_6
- che tale vendita non ha nulla a che fare con il precedente interessamento veicolato da
Parte_1
- che non è dovuto il pagamento, avendo il mediatore, ai sensi dell'art. 1755 c.c., diritto alla provvigione se l'affare è concluso per effetto del suo intervento;
- che peraltro è anomalo che il mediatore chieda la provvigione esclusivamente al venditore, peraltro per una percentuale difforme dagli usi;
- che la somma richiesta da non è né liquida, né esigibile;
Parte_1
- che in forza dell'art. 19 c.p.c. è competente territorialmente il Tribunale di Rimini;
- che risulta documentalmente provato che conosceva il gruppo Controparte_6
(di cui fa parte) dal 2011, e che non aveva conferito a CP_1 CP_2 [...]
l'incarico di formulare un'offerta per una barca a lui già nota;
Pt_1
- che la mediazione è fatta valere in forza dell'invio di una sola email.
Non si è costituito . Controparte_6
Con provvedimento del 22.09.2017 il giudice ha fissato l'udienza al 12.01.2018, successivamente rinviata d'ufficio.
Con ordinanza del 30.10.2019 il Giudice ha autorizzato la chiamata del terzo.
Con provvedimento del 15.07.2020 il Giudice ha dichiarato la contumacia di CP_6
e, ritenuta la causa di non semplice istruzione, ha disposto il mutamento del rito
[...]
e concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale e a mezzo di prove orali. Con comparsa di costituzione del 07.02.2022 si è costituita quale Controparte_1 successore a titolo universale dell'incorporata facendo proprie tutte le CP_2 difese, eccezioni e conclusioni svolte nel corso del giudizio dalla società CP_2
Con provvedimento del 18.05.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, ha rinviato all'udienza del 31.03.2023, per la precisazione delle conclusioni.
Sono poi seguiti rinvii d'ufficio.
Assegnato a un altro giudice il fascicolo, con provvedimento del 04.04.2023, all'esito dei termini assegnati per la trattazione scritta, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.01.2024 in trattazione scritta.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, con provvedimento del
10.10.2025 il Giudice ha rinviato all'udienza del 30.01.2025.
All'udienza del 30.01.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Agisce in giudizio chiedendo l'accertamento, nei confronti di Parte_1 [...]
(oggi , del diritto alla mediazione maturato in virtù del contratto CP_5 Controparte_1 preliminare di compravendita del 25.1.2025 avente ad oggetto la nave CRN 46 mt m/y siccome stipulato, nella prospettiva attorea, per l'effetto della messa in CP_4 contatto tra le parti avvenuta, suo tramite, in data 14.9.2023.
Si ricorda che per diffuso orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. III, 9.12.2014, n.
25851; Cass., 6.7.2010, n. 15880; Cass., 28.7.1997, n. 7048; Cass., 20.2.1997, n. 1566;
Cass., 16.1.1996) tra la messa in relazione delle parti e la conclusione dell'affare non debba sussistere un nesso eziologico diretto ed esclusivo, essendo sufficiente che l'attività del mediatore si ponga come una concausa dell'affare e ne costituisca un antecedente causale, nel senso, cioè, che senza di essa l'operazione, pur se articolata in fasi e vicende successive, non sarebbe ragionevolmente andata in porto.
In altri termini, la valutazione del contributo del professionista deve essere effettuata alla stregua del criterio della causalità adeguata o efficiente, dovendosi verificare, in relazione al caso concreto, se l'attività svolta dal mediatore si inserisce o meno nella serie dei fattori causali ricollegabili al positivo perfezionamento delle trattative: tant'è che alcuni interpreti discorrono di nesso di utilità, anziché di causalità, rispetto all'affare.
Sulla scia delle esposte coordinate, reputa il Tribunale che le emergenze processuali conducano all'esclusione di qualsiasi nesso eziologico, o di utilità efficiente, tra l'attività compiuta dal mediatore e l'affare concluso tra e CP_5 Controparte_6
In particolare, difettano tanto la messa in contatto tra le parti, che già si conoscevano per avere concluso in passato affari relativi ad altre imbarcazioni (cfr. doc. 1A), quanto il contributo ai fini della conclusione dell'affare, avvenuto a distanza significativa di tempo e a condizioni diverse da quelle di cui alla primigenia proposta.
Invero, la pretesa attorea si basa, essenzialmente, sull'offerta di acquisto dell'imbarcazione di cui è causa veicolata a mezzo e-mail in data 14.9.2023 in tesi su diretto incarico di Alcun rilievo assumono le ulteriori comunicazioni Controparte_6 scritte intercorse tra parte attrice e terza chiamata, vertendo su elementi non pertinenti rispetto all'oggetto della causa (cfr. docc. 2-7), né il conferimento da parte di in favore della società attrice, di mandato di vendita di altra imbarcazione: CP_6 anzi, a tale ultimo riguardo, come sottolineato dalla convenuta, è singolare che
[...]
e abbiano formalizzato per iscritto solo quell'incarico e non Parte_1 CP_6 anche quello relativo alla proposta di acquisto della nave di cui è causa, peraltro di valore superiore.
Siffatta circostanza avvalora la genuinità della ricostruzione della convenuta, sostenuta ponendo l'enfasi su contenuto e tenore della corrispondenza tra i vertici di e CP_5 immediatamente seguita alla trasmissione dell'offerta di acquisto da parte di CP_6
Da un lato, dalla stessa emerge la grande confidenzialità tra i soggetti Parte_1 coinvolti, e dall'altro, la smentita da parte di di aver conferito Controparte_6 mandato per formulare l'offerta di acquisto trasmessa a suo nome dal broker,
Affermazioni coerenti con il quadro generale delle emergenze istruttorie, tanto precostituite (doc. 1A), quanto di formazione processuale, avuto riguardo alle deposizioni dei testi e che hanno confermato Testimone_1 Testimone_2 tanto le modalità della precedente vendita, quanto la circostanza del rapporto amicale tra i vertici del gruppo e (verbale di udienza del 9.3.2022). Ciò a Controparte_1 CP_6 tacersi della circostanza che il terzo chiamato già conoscesse – come dichiara nella corrispondenza – l'imbarcazione in questione. Alcun diverso elemento è stato apportato o è stato oggetto di istanza istruttoria da parte dell'attrice.
Anche sul piano dell'efficienza causale non si apprezzano i presupposti per il riconoscimento dell'apporto del mediatore.
Se, come noto, non è decisivo, ai fini dell'esclusione del nesso, il pur consistente iato temporale (13 mesi) intercorso tra l'offerta trasmessa dall'attrice e la conclusione dell'affare, al contempo sarebbe errato incorrere nella fallacia argomentativa post hoc, ergo propter hoc, basata sull'applicazione del criterio meramente cronologico tra antecedente fattuale ed evento.
Assume, invece, significativo rilievo la divergenza circa l'oggetto del preliminare di compravendita concluso nel gennaio 2025. Divergenza che si apprezza sia in relazione al prezzo complessivamente pattuito, sensibilmente superiore (9.3 milioni di euro in luogo di 7 milioni), sia in relazione alla tipologia di contratto, che prevede la vendita previo refitting integrale dell'imbarcazione.
Elementi dei quali non vi è traccia nell'unica, scarna, e-mail che giustificherebbe la trattativa condotta per conto di L'intervento della appare CP_6 Parte_1 isolato, non seguito da contatti diretti, o suo tramite, tra le parti, né sviluppatosi in trattative circa le caratteristiche che avrebbe dovuto assumere l'affare. Circostanze queste, corroborate dalla circostanza che nel corso del 2014 la nave CRN 46 mt m/y sia stata oggetto di trattative in stadio molto avanzato con un acquirente CP_4 estero, giunte addirittura alla formazione di un accordo di massima (docc. 3, 4 convenuta), poi risolto a seguito dell'interesse manifestato direttamente da CP_6 agli amministratori delegati del gruppo cui ha fatto seguito il contratto Controparte_1 preliminare del gennaio 2015.
In definitiva, anche a voler ritenere provata l'effettiva, originaria, messa in contatto tra le parti, non spetta il diritto alla mediazione, appurata l'eterogeneità dell'affare rispetto a quello prospettato inizialmente dall'attrice. Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di legittimità, per la quale “quando una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute é indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto d'iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi
l'utilità dell'originario intervento del mediatore (Cass. Sez. III, n. 1120/2015; Cass. 18 marzo 2005, n. 5952; Cass. 15 maggio 2001, n. 6703).
In definitiva, la domanda è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, scaglione di riferimento, parametri medi per le fasi studio e introduttiva, ridotte per l'istruttoria e decisoria.
Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione e difesa disattese o assorbite, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, liquidate in € 17.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A e I.V.A;
Pisa, 19 maggio 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.