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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 11212 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.11212/20 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che con decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.2962/2020 ordine n.6610/2020 ruolo del 10 luglio 2020 veniva ordinato al signor di pagare alla signora CP_1 Parte_1
la somma di euro 18.000,00 oltre interessi e spese;
rilevato che proponeva opposizione il signor e, instaurato il contraddittorio, il CP_1
giudice istruttore con ordinanza 18 maggio 2021 osservava che l'accordo in forza del quale la signora aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto era espressamente Pt_1
collegato al procedimento di separazione consensuale che successivamente era stato però estinto perché le parti non avevano trovato l'auspicato accordo, tanto che dalla documentazione prodotta risultava che le parti successivamente avevano poi proposto, ciascuna autonomamente, un nuovo
1 ricorso questa volta di separazione giudiziale per cui, concludeva il giudice, sarebbe stato in quella sede che il giudice adito avrebbe dovuto pronunciarsi anche sull'assegno di mantenimento a favore del coniuge, non essendo vincolato a precedenti accordi intercorsi tra le parti, considerando che, venuto meno il procedimento di separazione consensuale, era venuto meno anche il relativo accordo di carattere economico;
rilevato che sulla base di dette argomentazioni il giudice quindi non autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente su concorde istanza delle parti fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
tutto ciò premesso, la causa va evidentemente decisa sulla base delle risultanze agli atti, confermando sostanzialmente quanto già rilevato nell'ordinanza sopra citata e cioè che l'accordo sottoscritto dalle parti in data 15 marzo 2019 (cfr. doc.3 fascicolo monitorio) in cui si concordava un bonifico periodico mensile a favore della signora da parte del signor era Pt_1 CP_1
all'evidenza collegato al procedimento di separazione consensuale che nelle more i coniugi avevano già depositato, procedimento che però successivamente era stato estinto perché le parti non avevano perfezionato l'auspicato accordo, tanto che avevano poi presentato domande autonome di separazione giudiziale;
ritenuto pertanto che venuto meno il presupposto che giustificava il citato accordo, la signora non può chiedere in questa sede l'adempimento del suddetto accordo che presupponeva - Pt_1
ed era quindi condizionato- al procedimento di separazione consensuale che purtroppo è venuto meno;
ritenuto pertanto che sarà in sede di separazione giudiziale che le parti potranno porre le questioni di natura economica ed eventualmente agire anche in via ordinaria per il risarcimento dei danni;
ritenuto perciò che in accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto va revocato mentre le spese possono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura della causa e dei rapporti tra le parti e della loro ingiustificata litigiosità;
2
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del giudice istruttore, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria o diversa domanda e/o eccezione, così giudica:
a) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.2962/2020 ordine n.6610/2020 ruolo del 10 luglio 2020 con cui veniva ordinato al signor di pagare alla signora CP_1
la somma di euro 18.000,00 oltre interessi e spese;
Parte_1
b) spese di causa compensate.
Così deciso in Brescia il 30 maggio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.11212/20 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che con decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.2962/2020 ordine n.6610/2020 ruolo del 10 luglio 2020 veniva ordinato al signor di pagare alla signora CP_1 Parte_1
la somma di euro 18.000,00 oltre interessi e spese;
rilevato che proponeva opposizione il signor e, instaurato il contraddittorio, il CP_1
giudice istruttore con ordinanza 18 maggio 2021 osservava che l'accordo in forza del quale la signora aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto era espressamente Pt_1
collegato al procedimento di separazione consensuale che successivamente era stato però estinto perché le parti non avevano trovato l'auspicato accordo, tanto che dalla documentazione prodotta risultava che le parti successivamente avevano poi proposto, ciascuna autonomamente, un nuovo
1 ricorso questa volta di separazione giudiziale per cui, concludeva il giudice, sarebbe stato in quella sede che il giudice adito avrebbe dovuto pronunciarsi anche sull'assegno di mantenimento a favore del coniuge, non essendo vincolato a precedenti accordi intercorsi tra le parti, considerando che, venuto meno il procedimento di separazione consensuale, era venuto meno anche il relativo accordo di carattere economico;
rilevato che sulla base di dette argomentazioni il giudice quindi non autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente su concorde istanza delle parti fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
tutto ciò premesso, la causa va evidentemente decisa sulla base delle risultanze agli atti, confermando sostanzialmente quanto già rilevato nell'ordinanza sopra citata e cioè che l'accordo sottoscritto dalle parti in data 15 marzo 2019 (cfr. doc.3 fascicolo monitorio) in cui si concordava un bonifico periodico mensile a favore della signora da parte del signor era Pt_1 CP_1
all'evidenza collegato al procedimento di separazione consensuale che nelle more i coniugi avevano già depositato, procedimento che però successivamente era stato estinto perché le parti non avevano perfezionato l'auspicato accordo, tanto che avevano poi presentato domande autonome di separazione giudiziale;
ritenuto pertanto che venuto meno il presupposto che giustificava il citato accordo, la signora non può chiedere in questa sede l'adempimento del suddetto accordo che presupponeva - Pt_1
ed era quindi condizionato- al procedimento di separazione consensuale che purtroppo è venuto meno;
ritenuto pertanto che sarà in sede di separazione giudiziale che le parti potranno porre le questioni di natura economica ed eventualmente agire anche in via ordinaria per il risarcimento dei danni;
ritenuto perciò che in accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto va revocato mentre le spese possono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura della causa e dei rapporti tra le parti e della loro ingiustificata litigiosità;
2
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del giudice istruttore, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria o diversa domanda e/o eccezione, così giudica:
a) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.2962/2020 ordine n.6610/2020 ruolo del 10 luglio 2020 con cui veniva ordinato al signor di pagare alla signora CP_1
la somma di euro 18.000,00 oltre interessi e spese;
Parte_1
b) spese di causa compensate.
Così deciso in Brescia il 30 maggio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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