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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425/2023 R.G. in materia di risarcimento dei danni proposta da: tra
(c.f. , nato a [...] il [...], quale titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima azienda agricola (p.i. , rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1
alle liti allegata in calce all'originale dell'atto di citazione, dall'avv. Valentino AULETTA, domiciliatario;
-attore- contro
(c.f. , in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede in Potenza al v.le Verrastro 4;
-convenuta contumace-
***
CONCLUSIONI
(come da atto di citazione richiamato nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024).
Per l'attore: “accertare e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni patrimoniali CP_1
cagionati al Sig. anche in qualità di titolare della omonima azienda Parte_1
agricola, per i fatti meglio indicati in premessa;
condannare la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2052 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali in favore del Sig. anche in qualità di titolare della omonima Parte_1 azienda agricola, quantificati in € 24.902,00, ovvero nella diversa somma che risulterà in corso di causa ovvero che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, per i motivi sopra meglio esplicitati;
con vittoria di spese e competenze come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.2.2023, deduceva di essere Parte_1
coltivatore di terreni siti in agro di DA (MT) e contermini a corsi d'acqua ovvero a canali di scolo, dei quali quelli censiti in Catasto al Foglio di Mappa 88 Particella n. 237 di sua proprietà, come da atto di compravendita del 15.7.1999 per NO DO. (doc. n. 1 Per_1
allegato al fascicolo attoreo) e quelli identificati al Foglio di Mappa 87 particelle n. 111 e
450 di proprietà di , oggetto del contratto di fitto di fondi rustici stipulato Controparte_2
dall'attore il 28.1.2020 e registrato il 29.1.2020 (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione).
Allegava il che tali terreni, adibiti a colture di anguria e melone (cfr. fascicolo Pt_1
aziendale sub doc. n. 3 allegato alla produzione di parte) nel periodo compreso tra l'1.8.2021 ed il 28.8.2022 erano stati danneggiati dai cinghiali e dagli istrici, nonostante le misure dissuasive da lui adottate in via preventiva (colpi di cannone ad intervalli regolari ed installazione di recinzione elettrificata) al fine di impedire l'attraversamento da parte della fauna dei medesimi fondi, in ragione della loro prossimità a fonti d'acqua.
La convenuta , benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e Controparte_1
veniva dichiarata contumace all'udienza del 12.7.2023, quindi la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale di e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
La domanda avanzata dall'attrice risulta fondata e, conseguentemente, per le ragioni di seguito illustrate, merita accoglimento.
Accertata la mancata adesione da parte della convenuta all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita obbligatoria di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014
(cfr. all. 7 del fascicolo attoreo), occorre premettere che la legittimazione passiva di pag. 2/6 quest'ultima scaturisce dall'appartenenza della fauna selvatica (id est cinghiali ed istrici) alla categoria del patrimonio indisponibile dello Stato. Infatti, ai sensi della Legge n.
157/1992, spetta all'Ente pubblico regionale il compito di adottare dispositivi specifici atti a scongiurare o comunque a ridurre i rischi derivanti dall'attraversamento degli animali selvatici, configurandosi una sorta di “utilizzazione” dei medesimi a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 7969/2020).
Tanto premesso, può ritenersi assolto, all'esito dell'istruttoria orale espletata, l'onere, gravante sul danneggiato (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n.31350/2023, n.3142/2023, n.
17091/2014), di dimostrare il nesso eziologico tra i danni subiti dalle coltivazioni dei fondi in agro di DA (MT) e l'attraversamento dei suddetti animali ex art. 2052 c.c.
In particolare, il teste - sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare Tes_3
anche in virtù della sua qualifica di agronomo e, pertanto, di esperto del settore - escusso all'udienza del 17.1.2024, ha confermato la circostanza, constatata personalmente, che i danni lamentati dal alle colture sono stati provocati dal passaggio di cinghiali ed Pt_1
istrici (“confermo le circostanze sub 2 e 4…”); il medesimo dichiarante, inoltre, ha confermato integralmente la relazione peritale a sua firma, corredata dalla relativa documentazione fotografica, redatta nell'interesse dell'attore ed allegata in atti (sub doc. 4 fascicolo attoreo), in cui si legge testualmente che “i segni degli animali selvatici sono attestati dalle orme impresse nel terreno umido per l'una e l'altra specie nonché dalle relative deiezioni solide”.
Ancora, il teste ha, inoltre, confermato di aver riscontrato personalmente i Tes_3
danneggiamenti alle colture perché mangiate totalmente o parzialmente dagli animali selvatici, specificando nella medesima relazione di consulenza che “il morso di cinghiale sul frutto si distingue agevolmente dal morso dell'istrice, in quanto nel primo caso il frutto appare devastato completamente e mangiato, mentre nel secondo caso accanto al frutto devastato si nota un deposito di pezzettini di polpa e buccia”.
Gli ulteriori testi escussi, quali dipendenti dell'azienda agricola dell'attore, hanno anch'essi riferito di aver visto nell'agosto del 2021 e del 2022 le colture di cocomeri e meloni del pag. 3/6 DICHIO danneggiate dai cinghiali e dagli istrici (cfr. verbale udienza del 17.1.2024).
Del resto, è emerso nel corso dell'istruttoria che il aveva invano adottato idonee Pt_1
misure nel tentativo di evitare tali danni (colpi di cannone che si ripetevano ad intervalli regolari e apposizione di recinzione elettrificata) come dichiarato, in particolare, da S_
(quest'ultimo ha riferito, segnatamente, di aver egli stesso “contribuito alla
[...]
apposizione della recinzione con del filo elettrico”, alla stregua di quanto evincibile anche dai rilievi fotografici in atti), il che esclude anche un eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato in ordine al verificarsi dell'evento dannoso che condurrebbe a ridurre o, addirittura ad escludere la pretesa risarcitoria ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ., n. 9315/2019, conf. Cass. Civ., nn. 2480-2481-2482-2483/2018 e da ultima Cass. Civ., III, n. 4178/2020).
Risulta altresì provata all'esito dell'istruttoria espletata anche la quantificazione dei danni lamentati dall'attore, alla stregua di quanto riferito dal teste in ordine alla perdita, Tes_3
con conseguente mancata vendita, di circa 140,00 tonnellate di angurie e meloni ed alla circostanza che nel 2021 e nel 2022 tali tipologie di frutti avessero un prezzo di vendita di circa € 178,00 per tonnellata, in conformità alla stima meglio dettagliata nella relazione peritale a sua firma. In tale elaborato, segnatamente, è precisato che sia per gli eventi dannosi dell'annata 2021 che per quelli del 2022 viene considerato un prezzo di vendita di
200€/t, da cui risultano sottratti soltanto i costi di raccolta e carico, ammontanti a 22 €/t, per un totale di 139,9t, con un ricavo unitario di 178,00€/t e per una perdita complessiva, quindi, pari ad € 24.902,00.
Così comprovata la sussistenza del nesso eziologico tra i danni patiti dall'attore e la condotta di attraversamento degli animali selvatici, nel difetto di evidenze di segno contrario provenienti dalla difesa della neppure costituitasi in giudizio, va perciò CP_1
ribadito l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la presunzione di responsabilità di cui all'art.2052 cod. civ. trova applicazione nelle fattispecie in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica (ex multis, Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, n. 8384; Cass. 29/04/2020, n. 8385;
Cass. 23/05/2020, n. 16550; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/2020, n. 13848; Cass.
pag. 4/6 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550) e, pertanto, spetta all'ente pubblico convenuto quale “utilizzatore” del patrimonio indisponibile dello
Stato, “fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta degli animali si è posta al di fuori della propria sfera di controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. III n. 13848/2020).
Non avendo, dunque, la convenuta assolto a tale onere probatorio, la stessa va condannata all'integrale risarcimento dei danni così come accertati.
La regolamentazione delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo ed alla stregua dei parametri prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della controversia, in ragione della non complessità della vicenda e della contumacia della convenuta, è affidata al principio della soccombenza.
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda di condanna della
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., vuoi perché la relativa richiesta è inammissibile per CP_1
tardività, essendo stata formulata dall'attore soltanto nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c., vuoi perché, anche sotto il profilo dell'eventuale pronuncia officiosa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., non si ravvisano nel contegno processuale della convenuta, rimasta contumace, profili di manifesto inadempimento o contrasto rispetto alla pretesa creditoria dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
, in persona del Presidente p.t., la accoglie e, per l'effetto, CP_1
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 24.902,00 per tutti i danni patrimoniali riconosciuti e liquidati, oltre rivalutazione e interessi;
condanna altresì la convenuta, in persona del Presidente p.t., alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, liquidate nella complessiva somma di € 2.700,00 (di cui pag. 5/6 € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per quella introduttiva, € 900,00 per quella istruttoria ed € 900,00 per quella decisionale), oltre ad € 264,00 per esborsi ed al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 12.2.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425/2023 R.G. in materia di risarcimento dei danni proposta da: tra
(c.f. , nato a [...] il [...], quale titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima azienda agricola (p.i. , rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1
alle liti allegata in calce all'originale dell'atto di citazione, dall'avv. Valentino AULETTA, domiciliatario;
-attore- contro
(c.f. , in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede in Potenza al v.le Verrastro 4;
-convenuta contumace-
***
CONCLUSIONI
(come da atto di citazione richiamato nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024).
Per l'attore: “accertare e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni patrimoniali CP_1
cagionati al Sig. anche in qualità di titolare della omonima azienda Parte_1
agricola, per i fatti meglio indicati in premessa;
condannare la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2052 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali in favore del Sig. anche in qualità di titolare della omonima Parte_1 azienda agricola, quantificati in € 24.902,00, ovvero nella diversa somma che risulterà in corso di causa ovvero che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, per i motivi sopra meglio esplicitati;
con vittoria di spese e competenze come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.2.2023, deduceva di essere Parte_1
coltivatore di terreni siti in agro di DA (MT) e contermini a corsi d'acqua ovvero a canali di scolo, dei quali quelli censiti in Catasto al Foglio di Mappa 88 Particella n. 237 di sua proprietà, come da atto di compravendita del 15.7.1999 per NO DO. (doc. n. 1 Per_1
allegato al fascicolo attoreo) e quelli identificati al Foglio di Mappa 87 particelle n. 111 e
450 di proprietà di , oggetto del contratto di fitto di fondi rustici stipulato Controparte_2
dall'attore il 28.1.2020 e registrato il 29.1.2020 (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione).
Allegava il che tali terreni, adibiti a colture di anguria e melone (cfr. fascicolo Pt_1
aziendale sub doc. n. 3 allegato alla produzione di parte) nel periodo compreso tra l'1.8.2021 ed il 28.8.2022 erano stati danneggiati dai cinghiali e dagli istrici, nonostante le misure dissuasive da lui adottate in via preventiva (colpi di cannone ad intervalli regolari ed installazione di recinzione elettrificata) al fine di impedire l'attraversamento da parte della fauna dei medesimi fondi, in ragione della loro prossimità a fonti d'acqua.
La convenuta , benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e Controparte_1
veniva dichiarata contumace all'udienza del 12.7.2023, quindi la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale di e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
La domanda avanzata dall'attrice risulta fondata e, conseguentemente, per le ragioni di seguito illustrate, merita accoglimento.
Accertata la mancata adesione da parte della convenuta all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita obbligatoria di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014
(cfr. all. 7 del fascicolo attoreo), occorre premettere che la legittimazione passiva di pag. 2/6 quest'ultima scaturisce dall'appartenenza della fauna selvatica (id est cinghiali ed istrici) alla categoria del patrimonio indisponibile dello Stato. Infatti, ai sensi della Legge n.
157/1992, spetta all'Ente pubblico regionale il compito di adottare dispositivi specifici atti a scongiurare o comunque a ridurre i rischi derivanti dall'attraversamento degli animali selvatici, configurandosi una sorta di “utilizzazione” dei medesimi a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 7969/2020).
Tanto premesso, può ritenersi assolto, all'esito dell'istruttoria orale espletata, l'onere, gravante sul danneggiato (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n.31350/2023, n.3142/2023, n.
17091/2014), di dimostrare il nesso eziologico tra i danni subiti dalle coltivazioni dei fondi in agro di DA (MT) e l'attraversamento dei suddetti animali ex art. 2052 c.c.
In particolare, il teste - sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare Tes_3
anche in virtù della sua qualifica di agronomo e, pertanto, di esperto del settore - escusso all'udienza del 17.1.2024, ha confermato la circostanza, constatata personalmente, che i danni lamentati dal alle colture sono stati provocati dal passaggio di cinghiali ed Pt_1
istrici (“confermo le circostanze sub 2 e 4…”); il medesimo dichiarante, inoltre, ha confermato integralmente la relazione peritale a sua firma, corredata dalla relativa documentazione fotografica, redatta nell'interesse dell'attore ed allegata in atti (sub doc. 4 fascicolo attoreo), in cui si legge testualmente che “i segni degli animali selvatici sono attestati dalle orme impresse nel terreno umido per l'una e l'altra specie nonché dalle relative deiezioni solide”.
Ancora, il teste ha, inoltre, confermato di aver riscontrato personalmente i Tes_3
danneggiamenti alle colture perché mangiate totalmente o parzialmente dagli animali selvatici, specificando nella medesima relazione di consulenza che “il morso di cinghiale sul frutto si distingue agevolmente dal morso dell'istrice, in quanto nel primo caso il frutto appare devastato completamente e mangiato, mentre nel secondo caso accanto al frutto devastato si nota un deposito di pezzettini di polpa e buccia”.
Gli ulteriori testi escussi, quali dipendenti dell'azienda agricola dell'attore, hanno anch'essi riferito di aver visto nell'agosto del 2021 e del 2022 le colture di cocomeri e meloni del pag. 3/6 DICHIO danneggiate dai cinghiali e dagli istrici (cfr. verbale udienza del 17.1.2024).
Del resto, è emerso nel corso dell'istruttoria che il aveva invano adottato idonee Pt_1
misure nel tentativo di evitare tali danni (colpi di cannone che si ripetevano ad intervalli regolari e apposizione di recinzione elettrificata) come dichiarato, in particolare, da S_
(quest'ultimo ha riferito, segnatamente, di aver egli stesso “contribuito alla
[...]
apposizione della recinzione con del filo elettrico”, alla stregua di quanto evincibile anche dai rilievi fotografici in atti), il che esclude anche un eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato in ordine al verificarsi dell'evento dannoso che condurrebbe a ridurre o, addirittura ad escludere la pretesa risarcitoria ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ., n. 9315/2019, conf. Cass. Civ., nn. 2480-2481-2482-2483/2018 e da ultima Cass. Civ., III, n. 4178/2020).
Risulta altresì provata all'esito dell'istruttoria espletata anche la quantificazione dei danni lamentati dall'attore, alla stregua di quanto riferito dal teste in ordine alla perdita, Tes_3
con conseguente mancata vendita, di circa 140,00 tonnellate di angurie e meloni ed alla circostanza che nel 2021 e nel 2022 tali tipologie di frutti avessero un prezzo di vendita di circa € 178,00 per tonnellata, in conformità alla stima meglio dettagliata nella relazione peritale a sua firma. In tale elaborato, segnatamente, è precisato che sia per gli eventi dannosi dell'annata 2021 che per quelli del 2022 viene considerato un prezzo di vendita di
200€/t, da cui risultano sottratti soltanto i costi di raccolta e carico, ammontanti a 22 €/t, per un totale di 139,9t, con un ricavo unitario di 178,00€/t e per una perdita complessiva, quindi, pari ad € 24.902,00.
Così comprovata la sussistenza del nesso eziologico tra i danni patiti dall'attore e la condotta di attraversamento degli animali selvatici, nel difetto di evidenze di segno contrario provenienti dalla difesa della neppure costituitasi in giudizio, va perciò CP_1
ribadito l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la presunzione di responsabilità di cui all'art.2052 cod. civ. trova applicazione nelle fattispecie in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica (ex multis, Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, n. 8384; Cass. 29/04/2020, n. 8385;
Cass. 23/05/2020, n. 16550; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/2020, n. 13848; Cass.
pag. 4/6 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550) e, pertanto, spetta all'ente pubblico convenuto quale “utilizzatore” del patrimonio indisponibile dello
Stato, “fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta degli animali si è posta al di fuori della propria sfera di controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. III n. 13848/2020).
Non avendo, dunque, la convenuta assolto a tale onere probatorio, la stessa va condannata all'integrale risarcimento dei danni così come accertati.
La regolamentazione delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo ed alla stregua dei parametri prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della controversia, in ragione della non complessità della vicenda e della contumacia della convenuta, è affidata al principio della soccombenza.
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda di condanna della
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., vuoi perché la relativa richiesta è inammissibile per CP_1
tardività, essendo stata formulata dall'attore soltanto nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c., vuoi perché, anche sotto il profilo dell'eventuale pronuncia officiosa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., non si ravvisano nel contegno processuale della convenuta, rimasta contumace, profili di manifesto inadempimento o contrasto rispetto alla pretesa creditoria dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
, in persona del Presidente p.t., la accoglie e, per l'effetto, CP_1
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 24.902,00 per tutti i danni patrimoniali riconosciuti e liquidati, oltre rivalutazione e interessi;
condanna altresì la convenuta, in persona del Presidente p.t., alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, liquidate nella complessiva somma di € 2.700,00 (di cui pag. 5/6 € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per quella introduttiva, € 900,00 per quella istruttoria ed € 900,00 per quella decisionale), oltre ad € 264,00 per esborsi ed al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 12.2.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 6/6